COMUNE DI LUGO

COMUNICATO

Determinazione  dell'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001
(GU n.173 del 27-7-2001)

    Il comune di Lugo (Ravenna) ha adottato il 21 e 27 dicembre 2000,
la  seguente deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001.
    (Omissis).
    1.  Di  determinare  per  l'anno 2001, la detrazione dell'imposta
comunale  sugli  immobili  per  l'abitazione  principale nelle misure
seguenti:
      a) detrazione  di  L. 250.000 per le unita' immobiliari adibite
ad abitazione principale, ad eccezione delle unita' immobiliari i cui
soggetti passivi si trovano nelle situazioni indicate alla successiva
lettera b);
      b)  detrazione  di  L.  500.000 per le unita' immobiliari i cui
soggetti  passivi  si  trovano  in  condizioni di particolare disagio
economico  o  sociale  secondo le seguenti "particolari situazioni di
carattere sociale":
1. Particolare situazione di carattere sociale:
      a) soggetto  passivo  di  eta'  non inferiore a 65 anni, solo o
facente parte di un nucleo familiare composto da due persone entrambe
di eta' non inferiore a 65 anni;
      b) proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri
diritti  reali  di godimento su tutto il territorio nazionale ai fini
I.C.I.,   se'  stesso  e  l'eventuale  altro  componente  del  nucleo
familiare,  unicamente  dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);
      c) in possesso di reddito annuo complessivo lordo non superiore
a  L.  20.000.000  in  quanto solo ovvero, in caso di appartenenza al
nucleo   di   cui  alla  lettera  a),  con  reddito  familiare  annuo
complessivo lordo non superiore a L. 33.000.000.
    La maggiore   detrazione  spetta  in  ogni  caso  ad  entrambi  i
componenti  del  nucleo  familiare  di  cui alla lettera a) che siano
nella  posizione  reddituale  indicata,  in  ragione del 50% ciascuno
quando   siano   comproprietari   o   contitolari  di  altro  diritto
sull'unita' abitativa.
2. Particolare situazione di carattere sociale:
      a) soggetto  passivo  facente  parte  di  un  nucleo  familiare
composto da un minimo di 5 componenti;
      b) proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri
diritti  reali  di godimento su tutto il territorio nazionale ai fini
I.C.I.,  se'  stesso  e  gli  altri  componenti del nucleo familiare,
unicamente dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e
sue pertinenze (autorimessa, ecc.);
      c) in  possesso  di  reddito  familiare  non superiore, nel suo
complesso,   all'importo  annuo  lordo  di  L.  14.000.000  per  ogni
componente del nucleo familiare.
    La maggiore  detrazione  spetta all'unico proprietario o titolare
di  altro diritto reale di godimento sull'unita' abitativa utilizzata
dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i piu' soggetti che
vi  risiedono  in  caso  di  comproprieta'  o contitolarita' di altro
diritto reale di godimento sulla medesima unita'.
3. Particolare situazione di carattere sociale:
      a) soggetto      passivo     proprietario/comproprietario     o
titolare/contitolare  di  altri  diritti  reali  di godimento ai fini
I.C.I.,  su  tutto  il  territorio  nazionale, unicamente dell'unita'
immobiliare   adibita  ad  abitazione  principale  e  sue  pertinenze
(autorimessa, ecc.);
      b) avente diritto, in base ai vigenti regolamenti del comune di
Lugo,  ad  un contributo economico, oppure all'assistenza domiciliare
gratuita o con pagamento della sola quota fissa.
    La maggiore  detrazione  spetta all'unico proprietario o titolare
di  altro diritto reale di godimento sull'unita' abitativa utilizzata
dall'intero nucleo familiare; nel caso di piu' contribuenti dimoranti
nell'unita'  abitativa,  la maggiore  detrazione spetta unicamente al
soggetto  passivo  che  si  trovi nella particolare situazione di cui
sopra,  per  la  parte  di  essa  che  risulta  dall'applicazione del
criterio  indicato  all'art.  8,  comma 2, del decreto legislativo n.
504/1992  come  meglio  illustrato  al  punto  E) della circolare del
Ministero delle finanze n. 11/1993;
4. Particolare situazione di carattere sociale:
      a) soggetto  passivo  proprietario/comproprietario  o  titolare
contitolare  di  altri  diritti reali di godimento ai fini I.C.I., su
tutto  il  territorio  nazionale,  unicamente dell'unita' immobiliare
adibita   ad   abitazione  principale  classificata  nella  categoria
catastale  A/5  (abitazioni  di  tipo ultrapopolare) e sue pertinenze
(autorimessa, ecc.);
      b) facente   parte   di  un  nucleo  familiare  in  cui  nessun
componente  possiede altre unita' immobiliari, su tutto il territorio
nazionale,   diverse  dall'unita'  abitativa  adibita  ad  abitazione
principale e sue pertinenze;
      c) in possesso di reddito annuo complessivo lordo non superiore
a  L. 20.000.000 in quanto solo, ovvero a L. 20.000.000 maggiorato di
L.  13.000.000  per  ogni  eventuale  ulteriore componente del nucleo
familiare.
    La maggiore  detrazione spetta all'unico proprietario, o titolare
di  altro diritto reale di godimento sull'unita' abitativa utilizzata
dall'intero  nucleo  familiare,  o in proporzione fra i piu' soggetti
che  vi  risiedono in caso di comproprieta' o contitolarita' di altro
diritto reale di godimento sulla medesima unita';
5. Particolare situazione di carattere sociale:
      a) soggetto  passivo portatore di handicap ai sensi della legge
n.   104   del   5 febbraio  1992  "Legge  quadro  per  l'assistenza,
l'integrazione  sociale  e i diritti delle persone handicappate", con
invalidita'  superiore al 66%, o facente parte di un nucleo familiare
in  cui almeno un componente e' portatore di handicap con invalidita'
superiore al 66%;
      b) proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri
diritti  reali  di godimento su tutto il territorio nazionale ai fini
I.C.I.,  se'  stesso  e  gli  eventuali  altri  componenti del nucleo
familiare,  unicamente  dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);
      c) in possesso di reddito annuo complessivo lordo non superiore
a  L. 24.000.000 in quanto solo, ovvero a L. 24.000.000 maggiorato di
L. 13.000.000  per  ogni  eventuale  ulteriore  componente del nucleo
familiare.
    La maggiore  detrazione spetta all'unico proprietario, o titolare
di  altro diritto reale di godimento sull'unita' abitativa utilizzata
dall'intero  nucleo  familiare,  o in proporzione fra i piu' soggetti
che  vi  risiedono in caso di comproprieta' o contitolarita' di altro
diritto reale di godimento sulla medesima unita'.
    Di  stabilire  le  seguenti modalita' al fine del godimento della
menzionata maggiore   detrazione   pari  a  L. 500.000  per  l'unita'
immobiliare   direttamente   adibita  ad  abitazione  principale  del
contribuente:
      a) i  requisiti richiesti devono essere posseduti alla data del
1o gennaio 2001;
      b) i  limiti  di reddito, di cui alle particolari situazioni di
carattere  sociale  sopra  individuate, devono essere determinati con
riferimento   a   quanto   dichiarato   dal   contribuente   ai  fini
dell'applicazione  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone fisiche
(I.R.P.E.F.), per l'anno 2000;
      c) ogni   soggetto   passivo   avente   diritto   alla maggiore
detrazione,  sulla base dei criteri/requisiti sopra riportati, potra'
avvalersene   direttamente   sui   versamenti  d'imposta  dovuti  con
l'obbligo  di  produrre,  sotto  la propria responsabilita', apposita
autocertificazione  attestante  il  possesso  di  tutti  i  requisiti
richiesti  per  il  caso  di  "particolare  situazione  di  carattere
sociale"  in  cui il soggetto si identifica; detta autocertificazione
dovra' essere inoltrata al Servizio tributi del comune di Lugo entro,
e  non  oltre,  il  termine  di pagamento della prima rata I.C.I. per
l'anno  2001 con la possibilita', per l'ufficio, di richiedere atti e
documenti qualora sia ritenuto necessario in sede di controllo;
      d) in  caso  di comproprieta' o contitolarita' di altro diritto
reale  di  godimento  sull'unita' abitativa da parte di piu' soggetti
aventi  diritto  alla maggiore  detrazione  l.C.I.,  la  sopra citata
autocertificazione dovra' essere prodotta da ciascun soggetto.
    (Omissis).
    Di  determinare  per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili nelle misure seguenti:
      a) aliquota  del 5,4 per mille per i fabbricati delle categorie
catastali C/6 e C/7 e per le unita' immobiliari adibite ad abitazione
principale  come  individuate  all'art.  8  del  vigente "Regolamento
comunale  per  l'applicazione  dell'Imposta  comunale sugli immobili"
approvato  con  delibera  di  C.C.  n.  190  del  28 dicembre 1998, e
precisamente:
        l'abitazione  nella  quale il contribuente e i suoi familiari
dimorano abitualmente;
        l'unita'  immobiliare,  appartenente a cooperativa edilizia a
proprieta'   indivisa,   adibita   a   dimora   abituale   del  socio
assegnatario;
        l'alloggio  regolarmente assegnato dall'Istituto autonomo per
le case popolari;
        l'unita'  immobiliare  posseduta  a titolo di proprieta' o di
usufrutto   da  soggetto  anziano,  o  disabile,  che  acquisisce  la
residenza  in  istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
        l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti fino al terzo
grado  o  ad  affini  fino al secondo grado, occupata come abitazione
principale;
        l'abitazione   posseduta  dal  cittadino  italiano  residente
all'estero, a condizione che non risulti locata;
      b) aliquota  del  5,8  per  mille  per  le  unita'  immobiliari
abitative  date in locazione o comunque occupate stabilmente, diverse
da  quelle  di  cui  alla  precedente  lettera  a),  e  per le unita'
immobiliari  abitative  dichiarate inagibili o inabitabili e di fatto
non utilizzate;
      c) aliquota   del  7  per  mille  per  le  unita'  inimobiliari
abitative  non  locate  e/o non occupate stabilmente, ovvero tenute a
disposizione;
      d) aliquota del 6 per mille per i terreni agricoli;
      e) aliquota  del  6,3  per  mille  per tutti gli altri immobili
assoggettati ad imposta non compresi nelle precedenti lettere a), b),
c) e d).
    Di  fissare  per  l'anno  2001,  la  detrazione di imposta per le
unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione  principale dei soggetti
passivi nelle misure seguenti:
      a) L.  250.000,  detrazione  ordinaria di imposta per le unita'
immobiliari adibite ad abitazione principale;
      b)  L.  500.000, detrazione maggiorata di imposta per le unita'
immobiliari  i  cui  soggetti  passivi si trovano nelle condizioni di
particolare  disagio  economico,  o sociale, individuate con apposita
delibera del consiglio comunale;
    (Omissis).