COMUNE DI OLGINATE

COMUNICATO

Determinazione  dell'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001
(GU n.177 del 1-8-2001)

    Il  comune  di Olginate (Lecco), ha adottato il 28 febbraio 2000,
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I), per l'anno 2001:
    (Omissis).
    Il  consiglio  comunale  con  atto  n.  8  del  28 febbraio 2000,
confermato  anche  per  l'anno  2001,  ai  sensi  e  per  gli effetti
dell'art.  3,  comma  55,  della  legge  n.  662/1996 ha approvato la
detrazione in L. 500.000 per l'abitazione principale.
    I   proprietari  soggetti  all'I.C.I.  per  applicare  la  citata
detrazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
      il  reddito  complessivo  2000  dal  nucleo  familiare non deve
essere superiore a L. 23.000.000 aumentabile di:
        L. 2.000.000  se  il  capofamiglia  nell'anno  2000  non  era
autosufficiente;
        L. 2.000.000  per  ogni  famigliare a carico nell'intero anno
2000;
        L. 2.000.000    per    ogni    famigliare    a   carico   non
autosufficiente.
    Nella determinazione del reddito complessivo, da cui sono esclusi
le   rendite,   pensioni  ed  altri  emolumenti  che  per  legge  non
costituiscono  reddito,  non  si  tiene conto della rendita catastale
riferita all'abitazione principale compresi accessori e pertinenze.
    L'unita' immobiliare abitata e sue pertinenze deve essere l'unica
abitazione   posseduta   dal   nucleo  familiare.  Sono  escluse  dal
beneficiario le abitazioni con rendita catastale rivalutata superiore
a L. 1.500.000 e quelle di cui alle categorie A/1, A/7, A/8, A/9.
    I soggetti interessati per avere diritto all'agevolazione, devono
presentare   richiesta  agli  uffici  comunali  che  dispongono  gia'
apposita modulistica.
    La richiesta deve essere presentata entro il 30 giugno 2001.
    I  contribuenti  in  possesso dei requisiti di cui sopra, gia' in
sede  di  determinazione  dell'importo  I.C.I.  potranno tenere conto
della maggiore detrazione.
    L'amministrazione  potra'  chiedere  ogni  documento  comprovante
quanto dichiarato dal contribuente.
    Nel  caso di dichiarazione infedele saranno applicate le sanzioni
previste  dal  decreto  legislativo  n.  504/1992,  cui  seguira'  la
segnalazione all'autorita' giudiziaria.
    L'aliquota  I.C.I.  per  l'anno  2001  e'  fissata nelle seguenti
misure:
      aliquota del 4,5 per mille per l'abitazione principale (1) (2);
      aliquota del 5,1 per mille per altri fabbricati;
      aliquota del 6 per mille per le seconde case non locate;
      aliquota  del  4  per  mille per gli immobili posseduti da enti
senza scopi di lucro;
      aliquota  del  4 per mille per un periodo di tre anni, per quei
fabbricati  realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che
hanno   per   oggetto  esclusivo  o  prevalente  dell'  attivita'  la
costruzione e l'alienazione di immobili;
                       Riduzione dell'imposta
    L'imposta   e'  ridotta  del  50%  per  i  fabbricati  dichiarati
inagibili  o  inabitati  e  di  fatto non utilizzati limitatamente al
periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
                       Detrazione dell'imposta
    Per l'abitazione principale e' fissata in L. 200.000.
    (1)  Viene considerata abitazione principale l'unita' immobiliare
posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili
che  acquisiscano  la  residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito  di  ricovero  permanente,  a  condizione  che  la stessa non
risulti locata.
    (2)  Alle  abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea
retta  entro il 1o grado, se nelle stesse questi abbiano stabilito la
propria  residenza  anagrafica,  sono  applicate  la  aliquota  e  la
detrazione  previste  per  l'abitazione principale. Le condizioni per
ottenere le agevolazioni devono sussistere al 1o gennaio dell'anno di
imposizione.  La  richiesta  per ottenere le agevolazioni deve essere
presentata,  pena di inapplicabiita' delle stesse, entro il 30 giugno
utilizzando   la   modulistica  messa  a  disposizione  dagli  uffici
comunali.  Le  agevolazioni  decadono con il cessare delle condizioni
sopra  richiamate,  comunicate  con  i  termini  di cui al art. 7 del
regolamento  comunale;  in  caso  di  inosservanza di tali termini si
applicano le sanzioni ivi previste.
    (Omissis).