AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

COMUNICATO

Precisazioni   funzionali   ad   eliminare   le   remore  alla  piena
operativita' del sistema della finanza di progetto
(GU n.183 del 8-8-2001)

    In  base  a  segnalazioni  pervenute  e  relative  a  difficolta'
incontrate   da   promotori,   ai   sensi   dell'art.   37-bis  della
legge-quadro,  ad ottenere l'asseverazione da parte degli istituti di
credito  prevista  dalla  normativa  vigente a corredo della proposta
presentata  ad iniziativa del privato, il Consiglio ha preso in esame
le  problematiche  concernenti l'attuazione dell'istituto del project
financing,  al  fine  di  individuare  l'esistenza o meno di cause di
remora alla diffusione di questo sistema di realizzazione delle opere
pubbliche,  nonche'  per  verificare le concrete esigenze nel mercato
degli  appalti  con riferimento alle posizioni dei protagonisti della
finanza di progetto.
    Stante  il  rilievo che riveste la questione ed il coinvolgimento
di  molteplici  interessi  del  settore  degli  appalti  pubblici, in
conformita'  a  quanto  disposto  nel  regolamento  sul funzionamento
dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici, secondo il quale
ogni valutazione dei problemi e delle prassi va condotta in base agli
apporti  delle  amministrazioni ed enti rappresentativi di apparati e
interessi  del  settore  dei  lavori  pubblici,  e'  stata  convocata
un'audizione, tenutasi in data 4 maggio 2001.
    Sono  stati,  poi, acquisiti memorie e documenti dei partecipanti
all'audizione   e   di   quelli  che  ne  avevano  fatto  riserva  di
presentazione:  Banca  d'Italia,  Unita' tecnica finanza di progetto,
Associazione  bancaria  italiana,  Associazione nazionale costruttori
edili, Associazione grandi infrastrutture, Finpublic.
    Sulla base di tutti questi elementi il Consiglio ha deliberato il
seguente atto.
    Deve    essere,    preliminarmente,   depurato   l'ambito   della
problematica emersa da questioni le quali hanno gia' trovato concorde
soluzione   nella   prospettazione   degli   enti   ed   associazioni
intervenuti.  Cosi'  e'  a dire in ordine all'attuale opportunita' di
tenere  separate  le  attivita'  di asseverazione e di finanziamento.
Soprattutto  e'  da  ritenere  che talune questioni considerate molto
rilevanti  si  dimensionano nella loro effettiva portata. Cosi' e' in
ordine   alla   natura   giuridica   dell'asseverazione.  L'Autorita'
nell'atto  di regolazione n. 34/2000 ha posto in rilievo la rilevanza
pubblicistica  dell'asseverazione  stessa;  al  riguardo e' opportuno
evidenziare   che   detta   rilevanza   debba   intendersi  non  come
attribuzione  al sistema bancario di una nuova e differente posizione
giuridica,  in  quanto essa rimane, anche a seguito delle innovazioni
normative,  una  situazione giuridica di diritto privato afferente ad
un rapporto giuridico tra privati, cioe' tra l'istituto di credito ed
il soggetto promotore.
    La  rilevanza  pubblicistica  va  intesa,  invece,  in  relazione
all'importanza  che  l'attivita' dell'istituto di credito riveste per
l'operato della pubblica amministrazione in quanto quest'ultima trova
una conferma ovvero un supporto per le sue autonome valutazioni, come
previste  nella  procedura  di finanza di progetto, nell'attestazione
professionalmente  qualificata  che  l'istituto  di  credito rilascia
circa  la correttezza del piano e la congruita' degli elementi che lo
compongono sotto il profilo economico-finanziario.
    Cio' che invero e' da escludere e' che questa attivita' determini
un  rapporto diretto tra amministrazione pubblica e sistema bancario,
in   quanto  l'amministrazione  utilizza  per  una  propria  autonoma
valutazione le risultanze di un'attivita' di diritto privato posta in
essere  dalle  banche,  che  non per questo muta il proprio carattere
privatistico originario.
    La  rilevanza  pubblicistica,  pertanto,  riguarda  il  fatto che
l'asseverazione  e  le  relative  attestazioni  rese  da  un soggetto
privato   nei  confronti  di  altro  soggetto  privato  costituiscono
elemento  necessario  perche' da parte della pubblica amministrazione
possa ritenersi ammissibile una procedura di finanza di progetto.
    L'amministrazione  infatti,  pur  nell'assoluta  autonomia  della
propria  valutazione sulla proposta, assume le proprie determinazioni
senza  rivalutare  il contenuto dell'asseverazione, ma utilizzando la
stessa come uno degli elementi su cui basare le successive decisioni.
    Peraltro, quali che possono essere le qualificazioni assegnate in
sede  interpretativa  ed  anche qual che possa essere il contenuto di
clausole  contenute  in lettere di asseverazione, il problema, ove si
dovesse  porre,  troverebbe  nella  sede  giudiziale quella della sua
naturale  definizione, come e' fisiologico che avvenga ogni volta che
si  tratti  di  valutare  problemi  di  giurisdizione per fattispecie
inquadrabili  in  previsioni  normative o di carattere privatistico o
con contenuto di diritto pubblico.
    La maggior  parte dei partecipanti all'audizione negli interventi
orali  e negli atti scritti ha convenuto sul fatto che l'attivita' di
asseverazione  non si sostanzia in una mera verifica di massima sulla
sostenibilita'  delle  proposte;  ma  che,  al  contrario,  essa deve
attestare  la  correttezza  del  piano  economico  finanziario  e  la
congruita'  delle  relative poste utilizzate per la sua elaborazione.
Cosi', con diverse formulazioni, l'Unita' tecnica finanza di progetto
del Ministero del tesoro, l'Associazione nazionale costruttori edili,
l'Associazione imprese generali.
    Tra  l'altro  troviamo affermato che l'attivita' di asseverazione
rappresenta un esame critico ed analitico del progetto in cui vengono
valutati  gli  aspetti legati alla fattibilita' dell'intervento, alla
sua  remunerativita'  ed  alla  capacita' di generare flussi di cassa
positivi.  In  altri  termini,  si  tratta  di  assicurare,  da parte
dell'asseverante,  la  "bancabilita'"  dell'iniziativa  ovvero la sua
proponibilita' alla comunita' dei finanziatori (AGI).
    Si  legge anche negli atti di intervento che l'asseverazione deve
consistere  nell'attestazione da parte dell'istituto di credito della
correttezza  della  compilazione  del  piano e della congruita' delle
poste economico-finanziarie utilizzate nella sua elaborazione (ANCE).
    La Banca d'Italia ha auspicato una soluzione volta a contemperare
le  esigenze  della  pubblica  amministrazione e del sistema bancario
ponendo  soprattutto l'accento sui compiti che spettano alla pubblica
amministrazione,  ma significativamente ha affermato "come l'utilizzo
del  termine  asseverazione,  che  richiama  concetti  non tipici del
diritto  privato,  non  consente  probabilmente di ridurre a una mera
attivita'  di  consulenza  al  promotore  il  compito  delle  banche,
conferendo   piuttosto   a  quest'ultimo  carattere  di  attestazione
qualificata".
    L'Associazione  bancaria italiana con successive comunicazioni e,
da  ultimo,  con nota del 15 giugno 2001 ha predisposto uno schema di
lettera  di asseverazione che, a parte i presupposti enunciati, per i
quali  valgono  le  iniziali  argomentazioni del presente atto, sta a
dimostrare che la banca non si limita ad analisi formali (correttezza
matematica delle voci) ma e' chiamata ad effettuare valutazioni sugli
elementi  economici  (costi  e  ricavi  del  progetto)  e  finanziari
(composizione  delle  fonti  di  finanziamento)  contenuti  nel piano
presentato  dal promotore ed a verificarne l'equilibrio in relazione,
tra  l'altro,  ai  flussi  di  cassa generati dal progetto. Soluzione
affermata come funzionale, a legislazione vigente, a rendere coerenti
le  esigenze  della  pubblica  amministrazione, soprattutto di quelle
meno  organizzate  per  il  coinvolgimento  di  capitali  privati nel
finanziamento di infrastrutture e servizi pubblici, e l'attivita' del
sistema bancario.
    L'ABI   riconosce   che   occorrerebbe,   perche'   sia  distinta
l'attivita'  di consulenza alla pubblica amministrazione da quella al
promotore, una modifica dell'art. 37-bis della legge quadro.
    Puo'  convenirsi  con  le  indicazioni dell'Associazione bancaria
italiana,  circa  l'ambito  della valutazione economica e finanziaria
dei seguenti elementi, in ogni caso necessari:
      prezzo  che  il  promotore intende chiedere all'amministrazione
aggiudicatrice;
      prezzo     che     il     promotore    intende    corrispondere
all'amministrazione  per  la  costituzione  o  il  trasferimento  dei
diritti;
      canone     che     il     promotore    intende    corrispondere
all'amministrazione;
      tempo  massimo  previsto  per  l'esecuzione  dei  lavori  e per
l'avvio della gestione;
      durata prevista della concessione;
      struttura  finanziaria  dell'operazione  (elemento  riassuntivo
rilevante);
      costi/ricavi   e  conseguenti  flussi  di  cassa  generati  dal
progetto (pacifico il riferimento alle tariffe).
    Imprescindibile e' altresi' la verifica della congruenza dei dati
forniti nel piano economico-finanziario con la bozza di convenzione.
    Per  gli  elementi  non  espressamente  indicati,  la valutazione
tecnico-economica  propria  della  stazione  appaltante,  sara' pero'
supportata dalla valutazione da parte della banca dai dati suindicati
dei   quali   non   e'  possibile  ignorare  gli  effetti  sul  piano
economico-finanziario generale.
    Alla  luce  di  quanto  sin qui precisato in termini di contenuto
dell'atto  di  asseverazione,  se  puo'  trovare  giustificazione  un
deferimento  ai  dati forniti dall'impresa, per quanto ne riguarda la
veridicita'  e  la congruita', questo non puo' che riferirsi a quegli
elementi  che  per  essere relativi ad accertamenti di fatto posti in
essere dall'impresa debbono darsi per veri e congrui, se ed in quanto
non  oggetto  di  possibile  riesame,  costituendo  profili di scelta
industriale  propri  dell'impresa  stessa.  La verifica di congruita'
riguardera'  invece  la  struttura  finanziaria dell'opera, nonche' i
costi  ed  i  ricavi  da valutarsi con riferimento ai dati elementari
esposti dall'impresa.
    In  ogni  altro  senso,  l'indicazione  riportata nello schema di
asseverazione proposto dall'ABI ("Nello svolgimento dell'attivita' di
cui sopra, la banca si e' basata su dati e documentazione relativi al
progetto  da  voi fornitici che non sono stati sottoposti a verifiche
di   congruita'.   La   vostra   societa'  si  assume  pertanto  ogni
responsabilita' circa la veridicita' e congruita' dei suddetti dati e
dei  documenti  presentati  al riguardo nonche', piu' in generale, di
qualsiasi  altra  informazione  comunicata  alla  banca ai fini della
redazione   del  presente  documento.")  priverebbe  di  effettivita'
l'asseverazione stessa.
    Sempre  in detto documento, per le ragioni esposte all'inizio del
presente  atto,  risulta  carente di specifici effetti l'avvertimento
"la banca non svolge alcuna funzione di natura pubblica".
    Proceduto  all'esame  dello schema della lettera di asseverazione
proposta  dall'Associazione bancaria italiana sono utili precisazioni
ulteriori,  sia  sull'effettiva  portata delle affermazioni contenute
nell'atto  di  regolazione  n.  34/2000  sia  sulla  finalita' ultima
dell'asseverazione   la  cui  portata  si  e'  venuta  precisando  in
sostanziale concorde valutazione.
    Sotto  questo  secondo  profilo  cio' che assevera la banca e' la
validita'  del  piano  economico-finanziario per la sua rispondenza a
criteri e regole, validita' che puo' essere oggetto di "attestazione"
-  come  affermato  dalla  Banca  d'Italia  -  "qualificata".  Questa
attestazione  qualificata  giova  alla pubblica amministrazione nelle
sue autonome valutazioni, giova al mercato che risulta in presenza di
un  piano  economico-finanziario  "proponibile"  alla  comunita'  dei
finanziatori.
    Sotto  il  primo  profilo  e' da precisare che con il riferimento
contenuto  nell'atto  di  regolazione  n.  34/2000  agli elementi che
formano   oggetto  dell'attivita'  di  asseverazione  quali  indicati
nell'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999,
come  elementi  che  vengono posti nel bando di gara come base su cui
valutare  l'offerta  economicamente  piu' vantaggiosa, si sono voluti
indicare tutti gli aspetti che possono formare oggetto di valutazione
in  progetti  in  cui  gli  stessi  necessitino  di  una  valutazione
economico-finanziaria.
    Pertanto,  poiche'  la  finanza di progetto, puo' applicarsi alla
realizzazione di opere di diversa importanza e rilievo ed a correlate
gestioni piu' o meno complesse, taluni degli elementi di cui all'art.
85  del  decreto  del Presidente della Repubblica n. 554/1999 possono
non richiedere una specifica valutazione, bensi' una mera indicazione
dei  dati di base inseriti nella proposta del promotore, che siano di
riferimento per l'amministrazione al fine di individuare gli elementi
da  porre  a  base  di gara per la scelta dell'offerta economicamente
piu' vantaggiosa.
    Ferma  restando  l'indicazione degli elementi che devono comunque
formare  oggetto  di  asseverazione prima elencati, le indicazioni di
cui  all'art.  85  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n.
554/1999  non  hanno  carattere  tassativo,  non debbono essere cioe'
elementi   che   formino  obbligatoriamente  oggetto  di  valutazione
nell'attivita'  di asseverazione. L'ambito di questa valutazione puo'
essere  convenuto  tra  istituto  di  credito e promotore purche' sia
accertata la coerenza degli elementi tipici e necessari del piano dal
punto  di  vista economico-finanziario. L'amministrazione potra', ove
lo  ritenga,  richiedere  integrazioni  all'asseverazione  qualora in
relazione   alla   tipologia   del  progetto  presentato  ravvisi  la
necessita' di una valutazione ulteriore su particolari elementi.
    Un'ultima considerazione conclusiva.
    E'   stato   gia'  previsto  nel  comunicato  dell'Autorita'  del
21 giugno  2001,  stante  la  scadenza  del  30 giugno  2001  per  la
presentazione  delle  proposte  e  poiche'  l'asseverazione,  come in
precedenza  affermato,  e un elemento necessario delle stesse, che e'
consentita  la  presentazione  dell'offerta  da  parte  del  soggetto
privato    promotore    anche   priva   dell'asseverazione,   purche'
quest'ultima,  gia'  richiesta,  venga prodotta ad integrazione della
proposta  in tempo utile per consentire la valutazione complessiva da
parte  dell'amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell'art. 37-ter
della legge-quadro.