COMUNE DI FIVIZZANO

COMUNICATO

Determinazione  dell'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli immobili
(I.C.I), per l'anno 2001
(GU n.183 del 8-8-2001)

    Il  comune  di  Fivizzano (Massa Carrara) ha adottato il 31 marzo
2001   la   seguente   deliberazione  in  materia  di  determinazione
dell'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.), per
l'anno 2001.
    (Omissis).
      1)  di stabilire, per l'anno 2001, nel 4,90 per mille la misura
dell'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci
di  cooperative edilizie e proprieta' indivisa, residenti nel comune,
per   l'unita'   immobiliare   direttamente   adibita  ad  abitazione
principale e relative pertinenze;
      2)  di  confermare  nel  6  per  mille  la misura dell'aliquota
ordinaria  da  applicarsi  per  gli  immobili  e relative pertinenze,
diversi  dall'abitazione  principale,  in favore dei soggetti passivi
residenti nel territorio comunale;
      3) di introdurre la misura del 7,50 per mille quale aliquota da
applicarsi  per  gli  immobili  e relative pertinenze per i quali non
risultano  registrati  contratti  di  locazione da almeno due anni, a
carico dei soggetti passivi non residenti nel territorio comunale.
    Ogni  soggetto  e'  obbligato a presentare copia del contratto di
locazione in essere entro il termine del 30 giugno 2001;
      4)  di  confermare  in  L.  200.000 la detrazione per le unita'
immobiliari   adibite  ad  abitazione  principale,  per  gli  alloggi
regolarmente  assegnati  dagli Istituti autonomi per le case popolari
ex  art.  8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992 nel testo da
ultimo sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662;
      5)  di  confermare in L. 250.000 la detrazione dell'imposta per
l'unita'  immobiliare di proprieta' di soggetti portatori di handicap
ai  sensi  della  legge  n.  104 del 5 febbraio 1992, con invalidita'
superiore  al 67% direttamente adibita ad abitazione principale dagli
stessi, e siano in possesso dei seguenti requisiti:
        a)   proprietari   o   usufruttuari   unicamente  dell'unita'
immobiliare   adibita  ad  abitazione  principale  e  sue  pertinenze
(garage, cantina);
        b)  in  possesso  di  reddito  annuo  complessivo  lordo  non
superiore  a  L.  30.000.000  in  quanto  solo,  ovvero maggiorato di
L. 10.000.000 per ogni ulteriore componente del nucleo familiare;
        c)  i limiti di reddito sono riferiti a quanto dichiarato dal
contribuente  ai  fini  della  applicazione  dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche per l'anno 1999.
    Ogni soggetto passivo ha l'obbligo di presentare sotto la propria
responsabilita'  apposita  autocertificazione,  nei  modi  di  legge,
attestante il possesso dei requisiti richiesti.
    Detta   autocertificazione  dovra'  essere  presentata  entro  il
termine del 30 giugno 2001.
    (Omissis).