MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 24 luglio 2001 

Fissazione  della  data per la redazione del bilancio annuo, previsto
all'art. 13, paragrafo 2, del regolamento CE n. 884/2001.
(GU n.173 del 27-7-2001)

                      L'ISPETTORE GENERALE CAPO
             dell'ispettorato centrale repressione frodi
  Visto  il  regolamento  (CE) del Consiglio n. 1493/99 del 17 maggio
1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed,
in particolare l'art. 1, paragrafo 4, che ha previsto che la campagna
di produzione dei prodotti disciplinati dal regolamento stesso inizia
il 1o  agosto  di  ogni  anno  e  si  conclude il 31 luglio dell'anno
successivo;
  Visto  il  regolamento  (CE)  della  Commissione  n.  884/2001  che
stabilisce  le  modalita'  di  applicazioni relative ai documenti che
scortano  il  trasporto  dei  prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei
registri  nel  settore  vitivinicolo  ed,  in particolare, l'art. 13,
paragrafo  2, che prevede che i registri delle entrate e delle uscite
devono  essere  chiusi  una  volta  l'anno a una data che puo' essere
fissata  dagli  Stati  membri  e che nel quadro del bilancio annuo e'
redatto l'inventario delle giacenze;
  Visto  il  decreto  interministeriale  19  dicembre  1994,  n. 768,
regolamento  recante disposizioni nazionali di attuazione delle norme
del regolamento CEE n. 2238/93, relativo ai documenti che scortano il
trasporto  dei  prodotti  e  alla  tenuta  dei  registri  nel settore
vitivinicolo ed, in particolare, l'art. 12, che ha fissato la data di
redazione  del  bilancio  annuo  in  coincidenza  con quella indicata
dall'art. 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3829/87;
  Visto  il  regolamento  (CE)  della Commissione n. 1282/2001 del 28
giugno 2001 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n.
1493/99  per  quanto  riguarda  le informazioni per la conoscenza dei
prodotti  e  il  controllo  del  mercato  del  settore vitivinicolo e
recante  modifica del regolamento (CE) n. 1623/00 ed, in particolare,
l'art.   6,   paragrafo   1,   che  prevede  che  e'  presentata  una
dichiarazione  delle  giacenze  di  mosto  di  uve,  di  mosto di uve
concentrato,  mosto di uve concentrato rettificato e di vino detenute
al 31 luglio;
  Ritenuto  che  e'  opportuno  fissare la data alla quale i registri
devono essere chiusi in coincidenza con la data indicata dall'art. 6,
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1282/01;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Ai  fini  della  redazione  del bilancio annuo, di cui all'art. 13,
paragrafo  2,  del regolamento (CE) n. 884/2001, la data alla quale i
registri  devono  essere chiusi con i saldi di tutti i conti e' il 31
luglio.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   italiana   ed  entra  in  vigore  il  giorno  della  sua
pubblicazione.
    Roma, 24 luglio 2001
                                 L'ispettore generale capo: Lo Piparo