Proposta di modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta "Mozzarella di bufala campana" registrata con Regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996.(GU n.193 del 21-8-2001)
Visto il Regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996 con il quale
e' stata registrata la denominazione di origine protetta "Mozzarella
di bufala campana", ai sensi dell'art. 17 del regolamento (CEE) n.
2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione
delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei
prodotti agricoli e alimentari;
Visto l'art. 9 del predetto regolamento n. 2081/1992 che consente
una modifica del disciplinare, in particolare in seguito
all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche o per una
nuova delimitazione geografica;
Vista la domanda di modifica al disciplinare di produzione del
citato prodotto a denominazione di origine protetta presentata in
data 6 luglio 2001 dal Consorzio per la tutela del formaggio
Mozzarella di bufala campana, soggetto legittimato a proporla ai
sensi del comma 15, lettera a) dell'art. 14 della legge 21 dicembre
1999, n. 526;
Considerato che la modifica richiesta ha il fine, secondo il
Consorzio proponente, di assicurare una maggiore tutela della
tipicita' del prodotto e della sua tradizione casearia, di
contribuire al rafforzamento del legame con il territorio e di
garantire un piu' elevato livello di sicurezza alimentare, mediante
l'esplicitazione della tecnica di lavorazione conforme agli usi leali
e costanti tradizionalmente osservati;
Considerato che con la citata modifica il Consorzio proponente ha
chiesto l'ampliamento della zona di produzione della D.O.P.
"Mozzarella di bufala campana" per la parte ricadente nel territorio
amministrativo della provincia di Napoli e l'estensione della stessa
a parte del territorio ricadente in provincia di Foggia, come
specificato nel parere integrativo del Comitato nazionale per la
tutela delle denominazioni di origine etipiche dei formaggi,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 1997;
Visti la domanda presentata dall'associazione provinciale
allevatori di Foggia, intesa ad ottenere l'inserimento nell'area di
produzione della D.O.P. "Mozzarella di bufala campana" di parte del
territorio amministrativo della provincia di Foggia, il parere del
citato Comitato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del
12 dicembre 1994 e il successivo parere integrativo del medesimo
Comitato richiamato in precedenza;
Ritenuto che le richieste di modifica territoriale in argomento
non possono essere inoltrate, ai sensi del richiamato art. 9 del
regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti servizi della Commissione
europea in quanto la documentazione probatoria agli atti di questa
amministrazione procedente non consente di provare la sussistenza dei
requisiti e il soddisfacimento delle condizioni costituenti il
presupposto della richiesta di modifica al disciplinare di produzione
in conformita' della previsione regolamentare richiamata;
Vista la deliberazione della giunta regionale della regione
Molise n. 909 del luglio 2000 con la quale e' stata chiesta
l'inclusione nell'area di produzione della D.O.P. "Mozzarella di
bufala campana" del territorio dei comuni di Venafro, Sesto Campano e
Pozzilli, in provincia di Isernia;
Considerato che dalla documentazione prodotta a sostegno della
sopra indicata richiesta risulta provata l'esistenza della produzione
di mozzarella ottenuta dal latte di bufala soltanto nel comune di
Venafro, mancando tuttavia la dimostrazione della sua
tradizionalita', considerata anche sotto l'aspetto del decorso del
tempo anteriore alla registrazione della denominazione di origine
protetta "Mozzarella di bufala campana";
Ritenuto pertanto di dover sospendere la valutazione della
richiesta di modifica territoriale della zona di produzione della
D.O.P. "Mozzarella di bufala campana" presentata dal Consorzio di
tutela della D.O.P. medesima in attesa degli esiti delle istruttorie
relative ad esse;
Considerato che la determinazione di provvedere alla
pubblicazione della presente proposta di modifica al disciplinare di
produzione sara' notificata alle regioni citate in precedenza,
interessate a detta modifica nonche' alla regione Lazio, nel cui
ambito territoriale ricade parte della zona di produzione della
denominazione di origine protetta in argomento, al fine di consentire
alle predette regioni Campania, Molise e Puglia di apprestare e
trasmettere la necessaria documentazione probatoria a sostegno delle
domande di modifica territoriale piu' volte richiamate;
Il Ministero ritiene opportuno procedere alla pubblicazione della
proposta di modifica al disciplinare di produzione della D.O.P.
"Mozzarella di bufala campana" presentata dal Consorzio per la tutela
del formaggio mozzarella di bufala campana con gli adeguamenti in
precedenza richiamati, unitamente alla disciplina vigente nelle parti
per le quali essa e' interessata, per consentire una opportuna
valutazione della rilevanza delle modifiche richieste, anche al fine
di dare oggettiva evidenza alla situazione di fatto e di diritto che
conseguirebbe all'eventuale approvazione della modifica da parte
della Commissione europea.
----> Vedere disciplinare di produzione <----
Chiunque possa dimostrare di possedere un legittimo interesse
anche non economico all'accoglimento o al rigetto della proposta di
modifica sopra riportata, puo' presentare osservazioni, adeguatamente
motivate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina
dell'imposta di bollo" e successive modifiche al Ministero delle
politiche agrciole e forestali - Dipartimento della qualita' dei
prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la
qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore -
Ufficio tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni
geografiche e delle attestazioni di specificita' - via XX Settembre
20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente
proposta.
Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o
dopo la loro valutazione, ove pervenute, unitamente a quelle
concernenti l'eventuale documentazione probatoria trasmessa dalle
regioni Campania, Molise e Puglia, la predetta proposta nel testo
sopra riportato ovvero in quello risultante dagli adeguamenti
conseguenti alle attivita' istruttorie in precedenza indicate, sara'
notificata, ai sensi dell'art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ai
competenti Organi comunitari.