MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 10 luglio 2001 

Autorizzazione  all'esenzione fiscale dell'attivita' svolta in Italia
dalla  filiazione  della University of Michigan denominata University
of Michigan Florence Program, in Sesto Fiorentino.
(GU n.194 del 22-8-2001)

    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

  Vista  la legge 27 aprile 1989, n. 154, e in particolare l'art. 34,
comma 8-bis;
  Visto l'art. 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4;
  Vista la direttiva ministeriale del 23 maggio 2000;
  Vista   l'istanza   presentata   dal  legale  rappresentante  della
University of Michigan;
  Rilevato  che  la University of Michigan ha deliberato di aprire in
Italia  una  filiazione  denominata  University  of Michigan Florence
Program in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci n. 460;
  Considerato  che  la  University of Michigan e' ente senza scopo di
lucro;
  Rilevato  che  lo  scopo della filiazione e' lo studio in Italia di
materie  che  fanno  parte  di programmi didattici o di ricerca della
casa-madre americana;
  Rilevato  che  gli  insegnanti saranno impartiti solo agli studenti
effettivamente    iscritti    presso   l'universita'   americana   di
provenienza;
  Visto  il  conferimento  dei  poteri  di legale rappresentante alla
sig.ra Carol W. Dickerman, nata a Massachusetts il 17 ottobre 1943;
  Considerato  che  la Universita' of Michigan Florence Program aveva
ottenuto  il  riconoscimento  per  l'esenzione  fiscale  con  decreto
ministeriale 1o aprile 1990;
  Visto il parere favorevole del Ministero degli affari esteri;
Decreta:   1. E' autorizzata, ai sensi dell'art. 2, legge n. 4 del 14
gennaio  1999,  l'attivita'  svolta  in Italia dalla filiazione della
University  of  Michigan  denominata  University of Michigan Florence
Program  avente  sede  in  Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci n.
460.
  2.  L'autorizzazione  comporta  l'esenzione fiscale di cui all'art.
34, comma 8-bis della legge 27 aprile 1989, n. 154.
  3.  La  presente  autorizzazione  non  comporta  il  riconoscimento
giuridico  della  filiazione  per  i fini di cui all'art. 2, comma 5,
lettera  c),  del  decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio
1998, n. 25;
  4. Il  presente  decreto  sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 10 luglio 2001
                                                 Il Ministro: Moratti