DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 giugno 2001 

Scongelamento  dei  fondi  per  le  esigenze  di  funzionamento delle
rappresentanze diplomatiche irachene in Italia.
(GU n.201 del 30-8-2001)

              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  il  decreto-legge  6 agosto  1990,  n. 220, convertito dalla
legge  5 ottobre  1990, n. 278, recante misure relative ai beni della
Repubblica  dell'Iraq  ed in particolare il disposto dell'art. 4, che
consente  di  disporre delle deroghe ai divieti stabiliti dall'art. 1
del predetto decreto-legge;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
9 marzo  1999,  che autorizza il pagamento delle spese istituzionali,
di  funzionamento  e di manutenzione della rappresentanza diplomatica
della  Repubblica  dell'Iraq presso la Santa Sede, a valere sui fondi
congelati  di  pertinenza  della Banca Centrale dell'Iraq accreditati
sui  conti bancari in essere presso il sistema bancario italiano alla
data del 5 agosto 1990;
  Visto  l'accordo  di  sede tra la F.A.O. ed il Governo italiano del
31 ottobre 1950 convertito nella legge del 9 gennaio 1951, n. 11, che
definisce    lo    stato   dei   rappresentanti   permanenti   presso
l'Organizzazione internazionale;
  Ritenuta,  per ragioni di trasparenza, l'esigenza di estendere tale
deroga  alla  rappresentanza  permanente  della  Repubblica dell'Iraq
presso la F.A.O. nonche' alla sezione di interessi irachena presso il
Governo  italiano,  al fine di consentire il loro funzionamento senza
peraltro favorire in alcun modo l'economia dell'Iraq;
  Sulla  proposta  del  Ministero  degli  affari  esteri,  sentiti  i
Ministri  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
del  commercio  con  l'estero,  che  hanno  espresso  il  loro parere
favorevole;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  In  deroga  ai  divieti  di  cui  all'art.  1 del decreto-legge
6 agosto 1990, n. 220, convertito dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278,
a  decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
presente  decreto  e'  consentito  il  pagamento  di  tutto  le spese
istituzionali  della  rappresentanza  permanente  irachena  presso la
F.A.O.  e  della  sezione  di  interessi iracheni presso l'ambasciata
della  Repubblica  del  Sudan a Roma, a valere sui fondi congelati di
pertinenza  della  Banca  Centrale  dell'Iraq  accreditati  sui conti
bancari  in  essere presso il sistema bancario italiano alla data del
5 agosto   1990,   in   contropartita   della  fornitura  alle  dette
rappresentanze  diplomatiche  dei  beni  e servizi corrispondenti. Il
ritiro  delle somme all'uopo necessarie deve avvenire presso un unico
istituto  bancario italiano, prescelto dalle autorita' irachene, e di
gradimento   esplicito   del   Governo  italiano  ed  e'  subordinato
all'autorizzazione  preventiva  da  parte  del Ministero degli affari
esteri,   che   controlla  le  finalita'  istituzionali  delle  spese
ordinarie  previste e di quelle straordinarie. Tali somme non possono
in  ogni  caso  superare  il  limite annuale di 1.000 milioni di lire
italiane,  per  la  rappresentanza  permanente  presso la F.A.O. e di
2.500  milioni  di lire italiane per la sezione di interessi iracheni
presso l'ambasciata del Sudan.
  Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
    Roma, 1o giugno 2001


                                                Il Presidente
                                          del Consiglio dei Ministri
                                                    Amato
Il Ministro degli affari esteri
            Dini