MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 12 giugno 2001 

Concessione  del  trattamento straordinario di integrazione salariale
per  fallimento,  art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Siam, unita' di Aversa. (Decreto n. 30082).
(GU n.208 del 7-9-2001)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto   l'art.   2  del  decreto-legge  2 dicembre  1985,  n.  688,
convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 10 giugno
2000, n. 218;
  Vista  la  sentenza  n.  93/01 del 12 gennaio 2001, pronunciata dal
tribunale  di  S.  Maria  Capua Vetere (Napoli), che ha dichiarato il
fallimento della S.p.a. Siam;
  Vista  l'istanza  presentata dal curatore fallimentare della citata
societa'  con la quale viene richiesta la concessione del trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale ai sensi dell'art. 3 della
legge  n.  223/1991,  in  favore  dei lavoratori sospesi dal lavoro o
lavoratori ad orario ridotto a decorrere dal 12 gennaio 2001;
  Acquito il prescritto parere;
  Ritenuta  la necessita' di provvedere alla concessione del predetto
trattamento;
                              Decreta:
  In  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siam, con sede in
Gricignao  d'Aversa  (Caserta),  unita'  di  Aversa (Caserta), per un
massimo   di   diciannove   unita'   lavorative,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 12 gennaio 2001 all'11 gennaio 2002.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale, e' autorizzato a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988 citata in preambolo;
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 12 giugno 2001
                                         Il direttore generale: Daddi