MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 16 agosto 2001 

Aggiornamento  per limiti di concentrazione delle miscele di composti
di  tabella  2b  in  conformita'  all'art. 4, comma 2, della legge n.
93/1997  di  ratifica  della  Convenzione di Parigi sulla proibizione
delle armi chimiche.
(GU n.203 del 1-9-2001)

                             IL MINISTRO
                     DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
                           di concerto con
                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
  Vista  la  legge  18 novembre  1995,  n.  496, recante "Ratifica ed
esecuzione   della  Convenzione  sulla  proibizione  dello  sviluppo,
produzione,  immagazzinamento  ed  uso  di armi chimiche e sulla loro
distruzione,  con  annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993", cosi'
come  modificata  dalla  legge 4 aprile 1997, n. 93, recante norme di
attuazione e modifiche della legge 18 novembre 1995, n. 496;
  Vista  la legge 4 aprile 1997, n. 93, art. 4, comma 2, che, ai fini
delle   dichiarazioni   fissa   i   limiti   delle  miscele  a  bassa
concentrazione  di prodotti chimici di cui al paragrafo 5 delle parti
VII  e  VIII  dell'annesso  sulle  verifiche  della Convenzione sulla
proibizione  delle  armi  chimiche  ratificata  con legge 18 novembre
1995, n. 496;
  Vista  la  stessa  legge 4 aprile 1997, n. 93, art. 4, comma 2, che
consente al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
di  concerto  con  i Ministri degli affari esteri e del commercio con
l'estero  di  aggiornare  con  decreto  tali  limiti  sulla  base dei
parametri   che   saranno  indicati  nelle  direttive  emanate  dalla
Conferenza degli Stati parte;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che istituisce
il Ministero delle attivita' produttive e che all'art. 27 trasferisce
al  Ministero  delle  attivita' produttive le funzioni esercitate dal
Ministero  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato e dal
Ministero del commercio con l'estero;
  Vista  la decisione in materia presa dalla V Conferenza degli Stati
parte  con  prot.  n.  C  - V/DEC. 19 del 19 maggio 2000 ed in cui si
definiscono  i  limiti  delle  miscele  a  bassa  concentrazione  dei
prodotti di tabella 2 e di tabella 3 ai fini delle dichiarazioni;
                              Decreta:
  1.   In   relazione   all'applicazione   delle  disposizioni  sulle
dichiarazioni periodiche relative alle miscele a bassa concentrazione
contenenti  prodotti  chimici  di  tabella 2 e di tabella 3 di cui al
paragrafo  5  delle Parti VII ed VIII della Convenzione ed a parziale
variante  di  quanto  disposto  nell'art.  4,  comma  2,  della legge
4 aprile 1997, n. 93:
    tali  dichiarazioni  non  sono  piu'  dovute  per miscele a bassa
concentrazione  contenenti il 30% o meno di un prodotto di tabella 2B
o di tabella 3;
    rimangono  valide  le  disposizioni  vigenti  di  cui  alla legge
4 aprile  1997, n. 93, art. 4, comma 2, per le dichiarazioni relative
a  miscele  a bassa concentrazione che contengono prodotti di tabella
2A e 2A* inferiori a 0,5%.
  2. Le disposizioni di cui sopra entrano in vigore dal momento della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    Roma, 16 agosto 2001

                       Il Ministro delle attività produttive
                                    Marzano
Il Ministro degli affari esteri
           Ruggiero