REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 8 giugno 2001 

Emergenza  ambientale  nella  laguna di Orbetello. Approvazione della
convenzione  tra  il  commissario  straordinario  e  la  Associazione
temporanea  di  imprese  Palmieri  Fratelli  S.r.l., Metalcostruzioni
S.r.l.,  ditta  Bevilotti  Vezio  per  la  definizione  dei  rapporti
economici conseguenti il contratto per la realizzazione dei lavori di
"Miglioramento  funzionale e adeguamento dell'impianto di depurazione
di Orbetello capoluogo". (Ordinanza n. F/1017).
(GU n.218 del 19-9-2001 - Suppl. Straordinario)

                         IL VICE COMMISSARIO
(art.  5 legge 24.2.1992 n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'interno
delegato  per  il  coordinamento  della Protezione civile n. 2807 del
14.7.1998 e successive modifiche ed integrazioni)

   VISTA  l'ordinanza  DPC  n.  2807  del  14.7.1998  con la quale il
Presidente  della  Regione  Toscana  e'  stato  nominato  commissario
delegato  ai  sensi  dell'art.  5 della legge 24.2.1992 n. 225 per il
completamento  degli interventi di emergenza urgenti ed indifferibili
necessari  per  il  risanamento  ambientale della laguna di Orbetello
nonche'   per  ricondurre  la  gestione  straordinaria  degli  stessi
all'interno   delle  competenze  ordinarie  degli  enti  territoriali
competenti;
   CONSIDERATO  che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono
stati  stanziati  ulteriori  22  miliardi  per  la  esecuzione  degli
interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di
collettamento   e   di  depurazione  dell'areale  Orbetello  -  Monte
Argentario;
   VISTA  la  ordinanza  DPC  n.  3037 del 9 febbraio 2000 con cui e'
stato prorogato l'incarico commissariale al 31 dicembre 2001, termine
entro  il  quale  e'  delegato a provvedere e completare le procedure
degli  interventi attinenti al sistema di collettamento e depurazione
nel   comprensorio   di  Orbetello  -  Monte  Argentario  nonche'  al
superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;
   VISTA  l'ordinanza  commissariale  n.  F/859 del 10.05.2000 con la
quale  il  sottoscritto e' stato confermato vice commissario ai sensi
dell'art.   2  della  predetta  ordinanza  DPC  n.  2807/98  fino  al
31.01.2001;
   VISTO  che a seguito della aggiudicazione della trattativa privata
per  la  realizzazione  dei  lavori  di  "Miglioramento  funzionale e
adeguamento  dell'impianto di depurazione di Orbetello capoluogo", il
precedente Commissario delegato Minucci ha stipulato con la A.T.I. il
relativo  contratto  in data 14/02/1996 rep. n. 142 per un importo di
L.   572.052.840   e  successivo  atto  di  sottomissione  a  seguito
dell'approvazione  di perizia suppletiva e di variante del 14/06/1996
rep. n. 480 per un importo di L. 624.957.728;
   PRESO  ATTO che i lavori oggetto del contratto sono stati ultimati
in  data  05/09/1996  come  indicato  dal  Direttore dei lavori nella
relazione sul conto finale agli atti dell'Ufficio e che sono in corso
le operazioni di collaudo:
   CONSIDERATO  che  per  il  pagamento del credito derivante da tale
contratto  per  L.  257.145.664  di  cui  L. 28.112.912 per interessi
legali  e di mora fino al 15/05/1998 nonche' per interessi maturati e
maturandi  successivamente,  la  A.T.I.  ha  ingiunto  al Commissario
delegato di pagare con decreto n. 60/98 del 29/07/1998, notificato il
7/08/1998;
   PRESO  ATTO  che  le  risorse  assegnate  al  Commissario Minucci,
necessarie  tra l'altro per far fronte agli oneri di cui al contratto
sopra  richiamato, sono state accreditate soltanto in data 17/07/1998
con quietanza di Tesoreria n. 1;
   VISTO  che in data 3/08/1998 il Commissario procedeva al pagamento
a  favore  della  A.T.I.  di  L.  251.850.980,  quale  quota capitale
risultante  dalle  fatture  n.  519  del  23/12/96  e  successiva del
24/01/97;
   VISTO  che la A.T.I. con atto di precetto notificato il 28/05/2001
ha richiesto il pagamento del proprio credito;
   PRESO ATTO che l'atto di precetto ha quantificato erroneamente gli
importi  dovuti  ed  e'  stato  conseguentemente opposto di fronte al
Tribunale  di  Grosseto  da  parte dell'Avvocatura Distrettuale dello
Stato;
   CONSIDERATO  peraltro  opportuno,  al fine di definire il rapporto
debitorio   con  la  A.T.I.,  di  addivenire  ad  una  determinazione
convenzionale  a  saldo  di  ogni  onere  da  parte  di quest'ultima,
riconoscendo  alla medesima la somma di L. 32.821.900 a saldo di ogni
interesse  maturato  o  maturando,  spese  legali  o  quant'altro sul
capitale  dovuto, e L. 3.027.018 a saldo dei lavori dell'approvazione
del collaudo o la diversa cifra che verra' determinata in tale sede;
   VISTA  la  convenzione sottoscritta il 4/06/2001 con la A.T.I. che
recepisce tali accordi, agli atti dell'Ufficio;
   RICHIAMATE  le  deroghe  alla  normativa  vigente utilizzabili dal
commissario  delegato  previste  dalle  ordinanze  DPC  n.  2807/98 e
2975/99 e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000:

                               ORDINA

   1.  di  prendere  atto della convenzione sottoscritta il 4/06/2001
con  la  Associazione temporanea di imprese Palmieri Fratelli S.r.l.,
Metalcostruzioni    S.r.l.,   Ditta   Bevilotti   Vezio   agli   atti
dell'Ufficio,  con  la  quale  e'  stata  concordemente fissato in L.
32.821.900    (trentaduemilioniottocentoventunomilanovecento)   (Euro
16.951,10) l'importo da erogare alla A.T.I. a saldo di ogni interesse
maturato  e maturando, spese legali o quant'altro sul capitale dovuto
e  in L. 3.027.018 (tremilioniventisettemiladiciotto) (Euro 1.563,32)
a  saldo  dei favori all'approvazione del collaudo o la diversa cifra
che verra' determinata in tale sede;
   2.  di  imputare i predetti importi ai fondi di cui alle ordinanze
DPC n. 2807/98 e 2975/99, e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC
n.   3037/2000  nonche'  dall'art.  1  dell'ordinanza  del  Ministero
dell'interno n. 3097 del 04.12.2000;
   3.   di   liquidare   alla   A.T.I.  l'importo  di  L.  32.821.900
subordinandola  alla rinunzia alla prosecuzione dell'azione esecutiva
di cui al precetto notificato il 28/05/2001, in ottemperanza a quanto
concordato con la Convenzione sottoscritta lo scorso 4 giugno;
   4.  di  liquidare  la  restante somma di L. 3.027.018 o la diversa
cifra  che  venga  determinata  in sede di approvazione del collaudo,
dopo che quest'ultimo sia stato approvato;
   5.   di   trasmettere  la  presente  ordinanza  alla  Associazione
temporanea   di  imprese  e  alla  Prefettura  di  Grosseto  per  gli
adempimenti  di  competenza, nonche' di disporne la pubblicazione per
estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Firenze, 8 giugno 2001

                                     Il vice commissario: GINANNESCHI