DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2001, n. 25
Attuazione della direttiva 1999/34/CE, che modifica la direttiva 85/374/CEE, in materia di responsabilita' per danno da prodotti difettosi.(GU n.49 del 28-2-2001)
Vigente al: 15-3-2001
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare gli articoli 1 e 2 e l'allegato A; Vista la direttiva 1999/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 1999, che modifica la direttiva 85/374/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilita' per danno da prodotti difettosi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224, con il quale e' stata data attuazione alla direttiva 85/374/CEE del Consiglio del 25 luglio 1985, e successive modificazioni; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2001; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2001; Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanita' e delle politiche agricole e forestali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 3 dell'articolo 2 e' abrogato; b) il comma 1 dell'articolo 3 e' sostituito dal seguente: "1. Produttore e' il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente, il produttore della materia prima, nonche', per i prodotti agricoli del suolo e per quelli dell'allevamento, della pesca e della caccia, rispettivamente l'agricoltore, l'allevatore, il pescatore ed il cacciatore."; c) il comma 2 dell'articolo 3 e' abrogato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 febbraio 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Mattioli, Ministro per le politiche comunitarie Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero Dini, Ministro degli affari esteri Fassino, Ministro della giustizia Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Veronesi, Ministro della sanita' Pecoraro Scanio, Ministro delle politiche agricole e forestali Visto, il Guardasigilli: Fassino