DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2001, n. 25 

Attuazione  della  direttiva  1999/34/CE,  che  modifica la direttiva
85/374/CEE,  in  materia  di  responsabilita'  per  danno da prodotti
difettosi.
(GU n.49 del 28-2-2001)
 
 Vigente al: 15-3-2001  
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  21  dicembre  1999, n. 526, ed in particolare gli
articoli 1 e 2 e l'allegato A;
  Vista   la  direttiva  1999/34/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  10 maggio 1999, che modifica la direttiva 85/374/CEE
del   Consiglio   relativa   al   ravvicinamento  delle  disposizioni
legislative,  regolamentari  e  amministrative  degli Stati membri in
materia di responsabilita' per danno da prodotti difettosi;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
224,  con il quale e' stata data attuazione alla direttiva 85/374/CEE
del Consiglio del 25 luglio 1985, e successive modificazioni;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 19 gennaio 2001;
  Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 febbraio 2001;
  Sulla   proposta  dei  Ministri  per  le  politiche  comunitarie  e
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato e del commercio con
l'estero,  di  concerto  con  i  Ministri  degli affari esteri, della
giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
della sanita' e delle politiche agricole e forestali;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
  1.  Al  decreto  del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
224, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) il comma 3 dell'articolo 2 e' abrogato;
    b) il comma 1 dell'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
  "1.  Produttore  e' il fabbricante del prodotto finito o di una sua
componente,  il  produttore  della  materia  prima,  nonche',  per  i
prodotti  agricoli  del  suolo  e  per quelli dell'allevamento, della
pesca e della caccia, rispettivamente l'agricoltore, l'allevatore, il
pescatore ed il cacciatore.";
    c) il comma 2 dell'articolo 3 e' abrogato.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Dato a Roma, addi' 2 febbraio 2001

                               CIAMPI
                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Mattioli,  Ministro  per  le  politiche
                              comunitarie
                              Letta,   Ministro  dell'industria,  del
                              commercio   e  dell'artigianato  e  del
                              commercio con l'estero
                              Dini, Ministro degli affari esteri
                              Fassino, Ministro della giustizia
                              Visco,   Ministro   del   tesoro,   del
                              bilancio    e    della   programmazione
                              economica
                              Veronesi, Ministro della sanita'
                              Pecoraro    Scanio,    Ministro   delle
                              politiche agricole e forestali
Visto, il Guardasigilli: Fassino