DECRETO LEGISLATIVO 19 aprile 2001, n. 202 

Disposizioni  correttive del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.
38,  in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali.
(GU n.124 del 30-5-2001)
 
 Vigente al: 14-6-2001  
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'articolo
55,  comma 1, recante delega al Governo ad emanare uno o piu' decreti
legislativi   al  fine  di  ridefinire  taluni  aspetti  dell'assetto
normativo in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali;
  Visto  il  decreto  legislativo  23  febbraio  2000, n. 38, recante
disposizioni  in  materia  di  assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali;
  Visto  l'articolo  55, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144,
come  modificato  dall'articolo 78, comma 26, lettera b), della legge
23  dicembre 2000, n. 388, il quale dispone che, entro due anni dalla
data  di  entrata  in  vigore del citato decreto legislativo, possono
essere  emanate  disposizioni  correttive  ed integrative del decreto
medesimo;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 2 marzo 2001;
  Acquisito  il  parere  delle  competenti  Commissioni  parlamentari
permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 aprile 2001;
  Sulla  proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e della
programmazione economica;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
       Modifica al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38
  1. All'articolo 13, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 23
febbraio  2000,  n.  38,  gli  ultimi due periodi sono sostituiti dal
seguente:  "Per  la  determinazione  della  corrispondente  quota  di
rendita,  la  retribuzione,  determinata con le modalita' e i criteri
previsti  dal  testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di
cui  alla  "tabella  dei  coefficienti  e per il grado percentuale di
menomazione.".
  2.  La  disposizione  di  cui  al  comma  1,  si  applica  ai danni
conseguenti  ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonche' a malattie
professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 19 aprile 2001
                               CIAMPI
                                  Amato, Presidente del Consiglio dei
                                     Ministri
                                  Salvi,  Ministro del lavoro e della
                                     previdenza sociale
                                  Visco,  Ministro  del  tesoro,  del
                                     bilancio  e della programmazione
                                     economica
Visto, il Guardasigilli: Fassino