Regolamento recante modifiche degli allegati A e B, del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, in materia di attuazione della direttiva del Consiglio 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale.(GU n.244 del 19-10-2001)
Vigente al: 3-11-2001
IL MINISTRO PER LE POLITICHE COMUNITARIE Vista la direttiva 2000/5/CE della Commissione del 25 febbraio 2000 che modifica gli allegati C e D della direttiva 92/51/CEE del Consiglio relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE, corrispondenti agli allegati A e B del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319; Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, in particolare l'articolo 1, comma 3, lettera a) e l'articolo 3, comma 1, lettera e); Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 1996, n. 621, recante sostituzione degli allegati A e B del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 1998, n. 307, recante modificazioni all'allegato A del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, in attuazione della direttiva della Commissione 97/38/CE del 20 giugno 1997; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 marzo 2001; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 4292 del 12 aprile 2001; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. 1. L'allegato A del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, come sostituito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 1996, n. 621, e modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 1998, n. 307, e' modificato come segue: a) al punto "I. Settore paramedico e sociopedagogico", dopo la sezione "nei Paesi Bassi" viene inserita la seguente sezione: "in Austria: formazione di base particolare per infermieri specializzati nella cura di bambini e adolescenti ("spezielle Grundausbildung in der Kinder-und Jugendlichenpflege); formazione di base particolare per infermieri specializzati nella cura di persone affette da malattie psichiche ("spezielle Grundausbildung in der psychiatrischen Gesundheits-und Krankenpflege)"; b) il punto "5. Corsi di formazione nel Regno Unito ammessi in quanto "National Vocational Qualifications o in quanto "Scottish Vocational Qualifications ", e' sostituito dal seguente: "I seguenti corsi di formazione: ingegnere elettrotecnico minerario ("Mine electrical engineer); ingegnere meccanico minerario ("Mine mechanical engineer); odontoterapeuta ("Dental therapist); odontoigenista ("Dentist hygienist); ottico diplomato ("Dispensing optician); sorvegliante di miniere addetto alla sicurezza ("Mine deputy); curatore fallimentare ("Insolvency practitioner); notaio abilitato ("Licensed conveyancer); primo ufficiale-navi mercantili/passeggieri-illimitato ("First mate Freight/passenger ships-unrestricted); secondo ufficiale-navi mercantili/passeggieri-illimitato ("Second mate Freight/passenger ships-unrestricted); terzo ufficiale-navi mercantili/passeggieriillimitato ("Third mate Freight/passenger ships-unrestricted); ufficiale di coperta-navi mercantili/passeggieri-illimitato ("Desk officer-Freight/passenger ships-unrestricted); ufficiale di macchina-navi mercantili/passeggieri - area commerciale illimitata ("Engineer officer- Freight/passenger ships-unlimited trading area); tecnico specializzato nella gestione dei rifiuti ("Certified technically competent person in waste management); che conferiscono le qualifiche ammesse in quanto "National vocational qualifications (NVQ), o ammesse in Scozia in quanto "Scottish vocational qualifications , dei livelli 3 e 4 del "National framework of vocational qualifications del Regno Unito. Questi livelli corrispondono alle seguenti definizioni: livello 3: competenza nell'esecuzione di un'ampia gamma di compiti svariati in contesti molto diversi. Per la maggior parte di carattere complesso e non ordinario, comportano un notevole livello di responsabilita' ed autonomia e le funzioni esercitate comportano spesso la sorveglianza o l'inquadramento di altre persone; livello 4: competenza nell'esecuzione di un'ampia gamma di compiti complessi di carattere tecnico o specializzato, in contesti molto diversi e con un considerevole livello di responsabilita' personale e autonomia. Le funzioni esercitate a questo livello comportano spesso la responsabilita' di lavori effettuati da altre persone e la ripartizione delle risorse.". 2. All'allegato B del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, come sostituito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 1996, n. 621, nella sezione: "Nel Regno Unito", primo periodo, sono soppresse le parole: "dal National Council for Vocational Qualifications". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 19 settembre 2001 Il Ministro: Buttiglione Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 2001 Ministeri istituzionali, registro n. 12, Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 221