PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECRETO 19 settembre 2001, n. 375 

Regolamento  recante  modifiche  degli  allegati  A  e B, del decreto
legislativo  2 maggio  1994,  n.  319, in materia di attuazione della
direttiva  del  Consiglio  92/51/CEE  relativa  ad un secondo sistema
generale di riconoscimento della formazione professionale.
(GU n.244 del 19-10-2001)
 
 Vigente al: 3-11-2001  
 

              IL MINISTRO PER LE POLITICHE COMUNITARIE
  Vista la direttiva 2000/5/CE della Commissione del 25 febbraio 2000
che  modifica  gli  allegati  C  e  D  della  direttiva 92/51/CEE del
Consiglio  relativa  ad un secondo sistema generale di riconoscimento
della  formazione  professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE,
corrispondenti  agli  allegati A e B del decreto legislativo 2 maggio
1994, n. 319;
  Visto  il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, in particolare
l'articolo 1,  comma 3,  lettera a)  e l'articolo 3, comma 1, lettera
e);
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto
1996,  n.  621, recante sostituzione degli allegati A e B del decreto
legislativo 2 maggio 1994, n. 319;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio
1998,  n.  307,  recante  modificazioni  all'allegato  A  del decreto
legislativo  2 maggio  1994,  n.  319,  in attuazione della direttiva
della Commissione 97/38/CE del 20 giugno 1997;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 marzo 2001;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con
nota n. 4292 del 12 aprile 2001;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. L'allegato A del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, come
sostituito  dal  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri
7 agosto  1996,  n.  621, e modificato dal decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  8 luglio  1998,  n. 307, e' modificato come
segue:
    a) al  punto  "I.  Settore paramedico e sociopedagogico", dopo la
sezione "nei Paesi Bassi" viene inserita la seguente sezione:
    "in Austria:
      formazione  di  base  particolare  per infermieri specializzati
nella  cura  di  bambini e adolescenti ("spezielle Grundausbildung in
der Kinder-und Jugendlichenpflege);
      formazione  di  base  particolare  per infermieri specializzati
nella  cura  di  persone  affette  da  malattie psichiche ("spezielle
Grundausbildung     in     der     psychiatrischen    Gesundheits-und
Krankenpflege)";
    b) il  punto  "5.  Corsi di formazione nel Regno Unito ammessi in
quanto  "National  Vocational  Qualifications  o  in quanto "Scottish
Vocational Qualifications ", e' sostituito dal seguente:
   "I seguenti corsi di formazione:
    ingegnere elettrotecnico minerario ("Mine electrical engineer);
    ingegnere meccanico minerario ("Mine mechanical engineer);
    odontoterapeuta ("Dental therapist);
    odontoigenista ("Dentist hygienist);
    ottico diplomato ("Dispensing optician);
    sorvegliante di miniere addetto alla sicurezza ("Mine deputy);
    curatore fallimentare ("Insolvency practitioner);
    notaio abilitato ("Licensed conveyancer);
    primo  ufficiale-navi  mercantili/passeggieri-illimitato  ("First
mate Freight/passenger ships-unrestricted);
    secondo ufficiale-navi mercantili/passeggieri-illimitato ("Second
mate Freight/passenger ships-unrestricted);
   terzo ufficiale-navi mercantili/passeggieriillimitato ("Third mate
Freight/passenger ships-unrestricted);
   ufficiale di coperta-navi mercantili/passeggieri-illimitato ("Desk
officer-Freight/passenger ships-unrestricted);
   ufficiale   di   macchina-navi   mercantili/passeggieri   -   area
commerciale    illimitata   ("Engineer   officer-   Freight/passenger
ships-unlimited trading area);
   tecnico  specializzato  nella  gestione  dei  rifiuti  ("Certified
technically competent person in waste management);
che conferiscono le qualifiche ammesse in quanto "National vocational
qualifications  (NVQ),  o  ammesse  in  Scozia  in  quanto  "Scottish
vocational qualifications , dei livelli 3 e 4 del "National framework
of vocational qualifications del Regno Unito.
  Questi livelli corrispondono alle seguenti definizioni:
    livello  3:  competenza  nell'esecuzione  di  un'ampia  gamma  di
compiti  svariati  in contesti molto diversi. Per la maggior parte di
carattere  complesso  e non ordinario, comportano un notevole livello
di  responsabilita'  ed autonomia e le funzioni esercitate comportano
spesso la sorveglianza o l'inquadramento di altre persone;
    livello  4:  competenza  nell'esecuzione  di  un'ampia  gamma  di
compiti  complessi  di carattere tecnico o specializzato, in contesti
molto  diversi  e  con  un  considerevole  livello di responsabilita'
personale  e  autonomia.  Le  funzioni  esercitate  a  questo livello
comportano  spesso  la  responsabilita' di lavori effettuati da altre
persone e la ripartizione delle risorse.".
  2.  All'allegato  B  del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319,
come sostituito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 agosto  1996,  n.  621,  nella  sezione:  "Nel  Regno Unito", primo
periodo,   sono  soppresse  le  parole:  "dal  National  Council  for
Vocational Qualifications".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 19 settembre 2001
                                             Il Ministro: Buttiglione
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 12, Presidenza del Consiglio dei
Ministri, foglio n. 221