Modifica del regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 16 settembre 1952, n. 1, e successive modificazioni, sulle amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 11 novembre 1952, n. 4.(GU n.6 del 9-2-2002)
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 27 del 3 luglio 2001) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1348 di data 1 giugno 2001, recante ad oggetto: "Modifica del regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 16 settembre 1952, n. 1, e successive modificazioni, sulle amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico, emanato con decreto del presidente della giunta regionale 11 novembre 1952, n. 4.". Decreta: Di approvare le seguenti modificazioni al regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 16 settembre 1952, n. 1, e successive modificazioni, sulle amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 11 novembre 1952, n. 4: Articolo unico Modifica del decreto del presidente della giunta provinciale 11 novembre 1952, n. 4. 1. L'Art. 7 e' sostituito dal seguente: "1. Sono eleggibili a componenti del comitato di amministrazione tutti coloro che, residenti nella frazione, sono iscritti nell'elenco dei capifamiglia e sono in possesso dei requisiti prescritti. 2. Qualora, a seguito di rinnovo degli organi comunali o frazionali, il sindaco, il vicesindaco o l'assessore anziano siano anche membri del comitato di amministrazione, gli stessi devono optare, entro quindici giorni rispettivamente dall'elezione o dalla nomina, per una delle due cariche, restando inteso che in mancanza della predetta opzione, gli stessi decadono dalla carica di amministratore frazionale."; 2. L'Art. 12 e' sostituito dal seguente: "Nei casi di surrogazione o di sostituzione di membri, la giunta provinciale da' la preferenza a colui che abbia riportato il maggior numero di voti, o, in caso di parita', al maggiore di eta'". Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Trento, 7 giugno 2001 DELLAI Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2001 Registro n. 1, foglio n. 7