N. 64 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 novembre 2001

Ordinanza  emessa  il  15  novembre 2001 dalla Commissione tributaria
provincialedi  Biella  sul  ricorso  proposto da Jaselli Carlo contro
Agenzia delle Entrate di Biella

Sanita'  pubblica - Servizio sanitario nazionale - Contributi sociali
  di  malattia  -  Misura  della  contribuzione  a  carico dei liberi
  professionisti  -  Determinazione  (sia per la quota del contributo
  principale,  sia  con riguardo al contributo di solidarieta) di una
  percentuale  maggiore  rispetto a quella stabilita per i lavoratori
  dipendenti - Disparita' di trattamento contributivo.
-Legge  28  febbraio  1986,  n. 41,  art. 31, commi 8, 13 e 14, "come
  modificato  dalla legge 14 novembre 1992, n. 438" [rectius: D.l. 19
  settembre  1992,  n. 384, convertito, con modifiche, nella legge 14
  novembre 1992, n. 438, art. 6, comma 11].
- Costituzione, art. 3.
(GU n.8 del 20-2-2002 )
                LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

    Ha  emesso  la seguente ordinanza nella causa promossa da Jaselli
Carlo  con  ricorso  depositato  in data 5 aprile 2001, presso questa
segreteria, avverso cartella esattoriale n. 9155780 emessa dal Centro
di servizio di Torino.
    Premesso: che il Centro di servizio di Torino, mediante la citata
cartella  di  pagamento n. 9155780, iscriveva a ruolo, tra la maggior
consistenza,  in capo a Jaselli Carlo, un maggior contributo relativo
all'imposta sul Servizio sanitario nazionale pari a L. 3.437.030 piu'
sanzioni ed interessi (codici tributo 8842-8844-8846);
        che  avverso  la  suddetta  cartella  di  pagamento proponeva
ricorso  Jaselli  Carlo  chiedendo  la  sospensione del giudizio e la
trasmissione  degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione
della  questione  di incostituzionalita', in relazione agli artt. 3 e
53,  comma 1 della Costituzione, dell'art. 31 della legge 28 febbraio
1986,  n. 41,  casi  come  modificato  dalla  legge 14 novembre 1992,
n. 438,   in   quanto   le  indicate  disposizioni  di  legge  creano
un'ingiustificata   discriminazione  fra  i  contribuenti  lavoratori
dipendenti,  ed  i  contribuenti  lavoratori  autonomi  applicando, a
parita' di remunerazione, la stessa imposta ad aliquota concretamente
diversa  e  diversamente  incidenti  sul reddito effettivo soggetto a
tassazione,    annullando    cosi'    i    principi    costituzionali
dell'uguaglianza  dei  contribuenti  e della tassazione degli stessi,
secondo il principio della capacita' contributiva effettiva.
    L'Ufficio   dell'Agenzia  delle  Entrate  di  Biella  non  si  e'
costituito in giudizio.
                Premesso in fatto, osserva in diritto
    La   questione   e'   sicuramente  rilevante  in  quanto  attiene
all'oggetto  del  ricorso  con  il  quale  si  impugna la cartella di
pagamento  nella  parte  relativa  al  recupero  del  contributo  del
Servizio  sanitario  nazionale.  Non rileva in contrario l'entrata in
vigore  del  d.lgs.  15  dicembre 1997, n. 446, istitutivo dell'IRAP,
poiche'  la  questione  dibattuta  nel  presente processo riguarda un
periodo di imposta anteriore al 1 gennaio 1998.
    L'eccezione sollevata appare dunque non manifestamente infondata,
relativamente   alla  debenza  del  Contributo  Sanitario  nazionale,
soltanto  da  parte  dei lavoratori autonomi e non anche da parte dei
lavoratori  dipendenti  ravvisandosi  la violazione dell'art. 3 della
Costituzione.
    Infatti,  il  Servizio sanitario nazionale interessa la totalita'
dei cittadini e non si vede per quale motivo il contributo sia dovuto
soltanto da alcuni e non da tutti i beneficiari.
    Tanto piu' che la discriminazione non e' fondata sulla disparita'
di  reddito,  essendo  ben  noto  che  alcuni  lavoratori  dipendenti
percepiscono  redditi  di  gran  lunga superiori a molti appartenenti
alla categoria dei lavoratori autonomi.
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23 delle legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante  e  non  manifestamente infondata l'eccezione
d'incostituzionalita'  dell'art. 31  della  legge  28  febbraio 1986,
n. 41,  cosi'  come  modificato dalla legge 14 novembre 1992, n. 438,
nella  parte  in  cui,  al  comma 13, in riferimento ai commi 8 e 14,
cioe'    con   riferimento   all'aliquota   applicabile   ai   liberi
professionisti, determina, sia per la quota del contributo principale
sia  con  riguardo  al  contributo  di  solidarieta', una percentuale
maggiore a quella stabilita' per i lavoratori dipendenti.
    Dispone la sospensione del giudizio.
    Ordina  alla  segreteria di notificare la presente ordinanza alle
parti  in  causa  e  al  Presidente  del Consiglio dei ministri, e di
comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Biella, addi' 15 novembre 2001.
                        Il Presidente: Grizi
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