N. 17 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 6 marzo 2002

Ricorso  per  questione di legittimita' costituzionale del Presidente
del Consiglio dei ministri, depositato in cancelleria il 6 marzo 2002

Patrimonio  storico  e  artistico  (Tutela del) - Norme della Regione
  Lazio  in  materia  di tutela e valorizzazione dei locali storici -
  Contributi  per  le  spese  di  manutenzione  e restauro dei locali
  storici  -  Contributi  per le spese di manutenzione e restauro dei
  locali e relativi arredi - Possibilita' di concessione su richiesta
  ed a beneficio dei "gestori", non subordinata al previo assenso dei
  proprietari - Denunciata incidenza sui diritti dominicali di questi
  ultimi - Invasione della potesta' legislativa esclusiva dello Stato
  in  materia di "ordinamento civile" (a fortiori quando si tratti di
  proprieta' demaniale o in genere di proprieta' pubblica).
- Legge  Regione Lazio 6 dicembre 2001, n. 31, segnatamente artt. 4 e
  6, comma 1.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettere l) e g).
Patrimonio  storico  e  artistico  (Tutela del) - Norme della Regione
  Lazio  in  materia  di tutela e valorizzazione dei locali storici -
  Previsto  censimento  dei  locali  aventi  valore storico artistico
  ambientale  e  susseguente  istituzione  di un elenco regionale dei
  locali storici - Attribuzione alla Regione e ai Comuni dei relativi
  poteri, indipendentemente dai vincoli posti dagli organi statali ed
  in assenza di cooperazione con questi ultimi - Denunciata invasione
  della  potesta'  legislativa  esclusiva  dello  Stato in materia di
  "tutela dell'ambiente dell'ecosistema e dei beni culturali".
- Legge Regione Lazio 6 dicembre 2001, n. 31, artt. 1, 2 e 7.
- Costituzione,  artt. 117,  comma  secondo, lettera s), e 118, comma
  terzo.
Patrimonio  storico  e  artistico  (Tutela del) - Norme della Regione
  Lazio  in  materia  di tutela e valorizzazione dei locali storici -
  Previsione  di  finanziamenti  per  la  valorizzazione  dei  locali
  storici  e  per  il  sostegno delle relative attivita' - Denunciata
  invasione della potesta' legislativa esclusiva dello Stato.
- Legge Regione Lazio 6 dicembre 2001, n. 31, art. 3.
- Costituzione,  artt. 117,  comma  secondo, lettera s), e 118, commi
  secondo e terzo.
Patrimonio  storico  e  artistico  (Tutela del) - Norme della Regione
  Lazio  in  materia  di tutela e valorizzazione dei locali storici -
  Denunciata   violazione   dell'obbligo   di  osservare  i  principi
  previamente   posti   dalla   legge   dello  Stato  in  materia  di
  valorizzazione dei beni culturali.
- Legge Regione Lazio 6 dicembre 2001, n. 31.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118, commi secondo e terzo.
Patrimonio  storico  e  artistico  (Tutela del) - Norme della Regione
  Lazio  in  materia  di tutela e valorizzazione dei locali storici -
  Prevista  imposizione  di  vincoli di destinazione d'uso sui locali
  per   i   quali  sono  stati  concessi  contributi  alle  spese  di
  manutenzione  e  restauro  -  Denunciata  invasione  della potesta'
  legislativa  statale  -  Violazione  di principi e norme in tema di
  contabilita' generale dello Stato.
- Legge Regione Lazio 6 dicembre 2001, n. 31, art. 7.
- Costituzione,  artt. 117,  commi  secondo,  lettere g) e s), e 118,
  commi secondo e terzo.
Patrimonio  storico  e  artistico  (Tutela del) - Norme della Regione
  Lazio  in  materia  di tutela e valorizzazione dei locali storici -
  Istituzione   di   capitoli   di   spesa   per  la  concessione  di
  finanziamenti  a  beneficio di "gestori" e proprietari dei locali -
  Denunciata  variazione  del  bilancio  regionale  2001 ad esercizio
  finanziario  ultimato  -  Destinazione  di  risorse  finanziarie  a
  finalita'  non  di  competenza  regionale - Violazione di norme sul
  coordinamento della finanza pubblica.
- Legge Regione Lazio 6 dicembre 2001, n. 31, art. 9.
- Costituzione,  artt. 81,  117,  comma  terzo,  118,  comma secondo;
  d.lgs. 28 marzo 2000, n. 75, art. 16, comma 4.
Giudizio  di  legittimita' costituzionale in via principale - Ricorso
  del Presidente del Consiglio dei ministri avverso legge regionale -
  Invito  alla  Regione  a  non  procedere all'attuazione della legge
  impugnata in pendenza del giudizio.
- Legge Regione Lazio 6 dicembre 2001, n. 31.
(GU n.1000 del 2-5-2002 )
    Ricorso   per   il   Presidente   del   Consiglio  dei  ministri,
rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato.
    Nei  confronti  della Regione Lazio in persona del suo Presidente
in  carica  della  Giunta  regionale,  avverso  la  legge regionale 6
dicembre  2001  n. 31, intitolata "tutela e valorizzazione dei locali
storici"  e pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 36 del 29 dicembre
2001.
    La  determinazione  di proposizione del presente ricorso e' stata
approvata  dal  Consiglio  dei ministri nella riunione del 21 gennaio
2002 (si depositera' estratto dal relativo verbale).
    La legge regionale menzionata intenderebbe "salvaguardare" taluni
"esercizi  commerciali ed artigianali", connotati da "valore storico,
artistico,  ambientale". Palesemente tali "valori" attengono non agli
"esercizi"   ma   alle  unita'  immobiliari  ("locali")  nelle  quali
l'attivita' imprenditoriale e' di fatto svolta. La legge in esame non
distingue tra immobili di proprieta' privata ed immobili appartenenti
invece  al  demanio  o  al patrimonio dello Stato o di altri soggetti
pubblici,  ed individua come possibili "beneficiari" alternativamente
i  proprietari  oppure  i  "gestori"  dei  "locali", per "gestori" in
pratica   intendendosi  gli  affittuari  ed  altri  utilizzatori  non
titolari di diritti reali sulle stesse delle unita' immobiliari.
    La legge regionale prevede la formazione di un elenco "regionale"
dei   locali   aventi  "valore  storico  artistico  ambientale"  (per
ambientale  forse si intende paesaggistico), ed affida l'acclaramento
e  l'apprezzamento  di  tale  "valore" ad uffici regionali e comunali
(anzi stranamente prevedendo un ruolo privilegiato per il solo comune
di  Roma), senza considerare l'esistenza e le competenze degli organi
statali  di tutela dei beni architettonici e del paesaggio e dei beni
storici  e  artistici. Non e' chiaro se e come con i vincoli posti (o
che  possono  essere  posti)  dai  predetti  organi statali di tutela
possano   essere  coordinati  gli  apprezzamenti  e  le  declaratorie
presupposti   dall'inserimento   negli  "elenchi"  comunali  prima  e
regionale poi.
    L'inclusione   di  "locali"  nell'elenco  regionale  comporta  la
possibilita'  di  accedere  a  "contributi"  a  carico  del  bilancio
regionale  per  a)  provvedere  a  manutenzione e restauro dei locali
stessi  nonche'  di  arredi  e  strumenti  in  esso  contenuti,  e b)
fronteggiare   eventuali   aumenti  "del  canone  di  locazione".  Il
finanziamento  concesso  per  la  finalita'  sub-a)  non anche quello
concesso  per  la  finalita' sub-b), comporta anche quando chiesto ed
ottenuto  da "gestore" (eventualmente all'insaputa del proprietario o
addirittura  contro  la  volonta'  di  questo)  l'imposizione  di  un
"vincolo di destinazione d'uso", da trascriversi - solo pero' "previo
assenso"  del  proprietario se diverso dal beneficiano - nei registri
immobiliari, deve ritenersi "contro" il proprietario.
    Appare  evidente come l'anzidetto "vincolo di destinazione d'uso"
quando   conseguente   a  finanziamento  ottenuto  da  "gestore"  non
proprietario,  incida  o  quanto meno eserciti influenza sul rapporto
civilistico  (di affitto o di altra tipologia) ovvero sul rapporto di
concessione  amministrativa  (se trattasi di bene sottoposto a regime
pubblicistico)  tra  "gestore"  e  soggetto proprietario. Ed anche le
modalita'  di  concessione  del contributo per fronteggiare l'aumento
del   canone   di   affitto   possono   indirettamente   influire  su
contrattazioni  e  rapporti tra privati. Quanto teste' osservato puo'
determinare   una   diminuzione  della  valutazione  economica  della
proprieta'  pubblica  o  privata assoggettata all'iniziativa autonoma
del "gestore".
    L'art. 9  della legge in esame, infine dispone piu' variazioni al
bilancio  regionale  anche per il 2001 senza osservare il termine (30
novembre)  posto dall'art. 16 comma 4 del d.lgs. 28 marzo 2000, n. 76
recante "principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di
bilancio  e  di  contabilita' delle regioni", oltre che dall'art. 28,
comma 4 della legge regionale di contabilita'.
    La  legge regionale sinteticamente descritta viola piu' parametri
costituzionali, tra i quali in particolare si indicano:
        l'art. 117,  secondo  comma,  lettera  l)  Cost. perche' come
dinanzi  osservato,  la  legge  regionale - e segnatamente l'art. 4 e
l'art. 6  comma  1  di  essa laddove non subordinano l'iniziativa dei
"gestori"  al  previo  assenso  dei  proprietari - incide sui diritti
dominicali   di   questi   ultimi  e  quindi  invade  l'ambito  della
legislazione esclusivadello Stato in materia di "ordinamento civile";
tale  invasivita'  si  ha,  ed a fortiori, ogniqualvolta si tratti di
proprieta'  demaniale  o  in  genere di proprieta' pubblica, anche in
relazione all'art. 117 secondo comma lettera g) Cost;
        l'art. 117,  secondo  comma,  lettera  s) e l'art. 118, terzo
comma  Cost.,  perche'  gli  artt. 1,  2 e conseguenzialmente 7 della
legge  regionale invadono l'ambito della legislazione esclusiva dello
Stato  in materia di "tutela dell'ambiente dell'ecosistema e dei beni
culturali", prevedendo la formazione ad opera di comuni e regione, di
"elenchi"  di  locali  di "valore storico artistico ambientale" sulla
base  di  apprezzamenti e declaratorie che prescindono totalmente dai
vincoli  posti  (o che possono essere posti) dagli organi dello Stato
preposti  alla  tutela  dei  beni  culturali  e/o ambientali e la cui
imposizione  comunque  non  spetta  alla Regione; e cio' senza neppur
ipotizzare  modalita' di cooperazione con detti organi, modalita' che
del resto spetta allo Stato disciplinare;
        l'art. 117,  secondo  comma,  lettera s) e l'art. 118 secondo
comma  ("secondo  le rispettive competenze") e terzo comma Cost., sia
perche'  l'art. 3 della legge regionale concerne la "tutela" e non la
"valorizzazione" di beni culturali e/o ambientali allorquando agevola
finanziariamente  interventi  "fisici",  quali  indubbiamente sono il
restauro  e la manutenzione, su immobili di "valore storico artistico
ambientale";  gli  esercizi cui la legge regionale parrebbe riferirsi
sono  per solito siti in locali di pregio architettonico provvisti di
arredi  e  mobili  di interesse storico-artistico sovente costituenti
collezioni;
        l'art. 117,  terzo  comma  e l'art. 118 secondo e terzo comma
Cost.,  perche'  la "valorizzazione di beni culturali" e' sub-materia
delimitata anzitutto (e pero' non esclusivamente) dal capo VI sezioni
II  e III del titolo I del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, e comunque
la competenza legislativa delle regioni in argomento deve osservare i
principi  fondamentali  previamente  posti dalla legge dello Stato, e
non  puo' essere esercitata per quanto tali principi fondamentali non
siano ancora espressamente stabiliti;
        l'art. 117,  secondo comma, lettere g) ed s) l'art. 117 terzo
comma  e l'art. 118 secondo e terzo comma Cost., nonche' i principi e
le  norme  "interposte" in tema di contabilita' generale dello Stato,
sia  perche'  l'art. 7  della  legge  regionale prevede l'imposizione
sostanzialmente  ope  legis di vincoli di destinazione d'uso anche su
beni pubblici (non esclusi quelli statali) di interesse culturale e/o
ambientale,  tra l'altro con invasione di competenze specifiche dello
Stato (ad esempio, un bene culturale puo' essere gestito direttamente
dall'amministrazione dei beni ed attivita' culturali per esigenze sue
proprie  e  puo'  anche  essere  assegnato  in  uso governativo), sia
perche'  l'imposizione  dei  predetti "vincoli di destinazione d'uso"
puo'  condizionare  pesantemente  la  "tutela"  dei  beni cui essi si
riferiscono;
        l'art. 81,   l'art. 117  terzo  comma  ("coordinamento  della
finanza  pubblica") e l'art. 118, secondo comma, ("secondo i principi
di  coordinamento  della  finanza  pubblica") Cost., nonche' le norme
"interposte"  contenute  nel  citato  d.lgs.  n. 76 del 2000, perche'
l'art. 9  della  legge regionale, entrata in vigore nel 2002, impegna
ad  esercizio finanziario ultimato il bilancio regionale per il 2001,
ed  inoltre  dedica risorse finanziarie a finalita' non di competenza
della regione.
                              P. Q. M.
    Si   chiede   pertanto   che  sia  dichiarata  la  illegittimita'
costituzionale   della   legge   sottoposta   a  giudizio,  con  ogni
consequenziale  pronuncia  e  con invito alla Regione a non procedere
alla attuazione della legge stessa in pendenza del giudizio.
      Roma, addi' 26 febbraio 2002
        Il Vice Avvocato generale dello Stato: Franco Favara
02C0173