N. 17 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 6 marzo 2002
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale del Presidente del Consiglio dei ministri, depositato in cancelleria il 6 marzo 2002 Patrimonio storico e artistico (Tutela del) - Norme della Regione Lazio in materia di tutela e valorizzazione dei locali storici - Contributi per le spese di manutenzione e restauro dei locali storici - Contributi per le spese di manutenzione e restauro dei locali e relativi arredi - Possibilita' di concessione su richiesta ed a beneficio dei "gestori", non subordinata al previo assenso dei proprietari - Denunciata incidenza sui diritti dominicali di questi ultimi - Invasione della potesta' legislativa esclusiva dello Stato in materia di "ordinamento civile" (a fortiori quando si tratti di proprieta' demaniale o in genere di proprieta' pubblica). - Legge Regione Lazio 6 dicembre 2001, n. 31, segnatamente artt. 4 e 6, comma 1. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lettere l) e g). Patrimonio storico e artistico (Tutela del) - Norme della Regione Lazio in materia di tutela e valorizzazione dei locali storici - Previsto censimento dei locali aventi valore storico artistico ambientale e susseguente istituzione di un elenco regionale dei locali storici - Attribuzione alla Regione e ai Comuni dei relativi poteri, indipendentemente dai vincoli posti dagli organi statali ed in assenza di cooperazione con questi ultimi - Denunciata invasione della potesta' legislativa esclusiva dello Stato in materia di "tutela dell'ambiente dell'ecosistema e dei beni culturali". - Legge Regione Lazio 6 dicembre 2001, n. 31, artt. 1, 2 e 7. - Costituzione, artt. 117, comma secondo, lettera s), e 118, comma terzo. Patrimonio storico e artistico (Tutela del) - Norme della Regione Lazio in materia di tutela e valorizzazione dei locali storici - Previsione di finanziamenti per la valorizzazione dei locali storici e per il sostegno delle relative attivita' - Denunciata invasione della potesta' legislativa esclusiva dello Stato. - Legge Regione Lazio 6 dicembre 2001, n. 31, art. 3. - Costituzione, artt. 117, comma secondo, lettera s), e 118, commi secondo e terzo. Patrimonio storico e artistico (Tutela del) - Norme della Regione Lazio in materia di tutela e valorizzazione dei locali storici - Denunciata violazione dell'obbligo di osservare i principi previamente posti dalla legge dello Stato in materia di valorizzazione dei beni culturali. - Legge Regione Lazio 6 dicembre 2001, n. 31. - Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118, commi secondo e terzo. Patrimonio storico e artistico (Tutela del) - Norme della Regione Lazio in materia di tutela e valorizzazione dei locali storici - Prevista imposizione di vincoli di destinazione d'uso sui locali per i quali sono stati concessi contributi alle spese di manutenzione e restauro - Denunciata invasione della potesta' legislativa statale - Violazione di principi e norme in tema di contabilita' generale dello Stato. - Legge Regione Lazio 6 dicembre 2001, n. 31, art. 7. - Costituzione, artt. 117, commi secondo, lettere g) e s), e 118, commi secondo e terzo. Patrimonio storico e artistico (Tutela del) - Norme della Regione Lazio in materia di tutela e valorizzazione dei locali storici - Istituzione di capitoli di spesa per la concessione di finanziamenti a beneficio di "gestori" e proprietari dei locali - Denunciata variazione del bilancio regionale 2001 ad esercizio finanziario ultimato - Destinazione di risorse finanziarie a finalita' non di competenza regionale - Violazione di norme sul coordinamento della finanza pubblica. - Legge Regione Lazio 6 dicembre 2001, n. 31, art. 9. - Costituzione, artt. 81, 117, comma terzo, 118, comma secondo; d.lgs. 28 marzo 2000, n. 75, art. 16, comma 4. Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri avverso legge regionale - Invito alla Regione a non procedere all'attuazione della legge impugnata in pendenza del giudizio. - Legge Regione Lazio 6 dicembre 2001, n. 31.(GU n.1000 del 2-5-2002 )
Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato. Nei confronti della Regione Lazio in persona del suo Presidente in carica della Giunta regionale, avverso la legge regionale 6 dicembre 2001 n. 31, intitolata "tutela e valorizzazione dei locali storici" e pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 36 del 29 dicembre 2001. La determinazione di proposizione del presente ricorso e' stata approvata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 21 gennaio 2002 (si depositera' estratto dal relativo verbale). La legge regionale menzionata intenderebbe "salvaguardare" taluni "esercizi commerciali ed artigianali", connotati da "valore storico, artistico, ambientale". Palesemente tali "valori" attengono non agli "esercizi" ma alle unita' immobiliari ("locali") nelle quali l'attivita' imprenditoriale e' di fatto svolta. La legge in esame non distingue tra immobili di proprieta' privata ed immobili appartenenti invece al demanio o al patrimonio dello Stato o di altri soggetti pubblici, ed individua come possibili "beneficiari" alternativamente i proprietari oppure i "gestori" dei "locali", per "gestori" in pratica intendendosi gli affittuari ed altri utilizzatori non titolari di diritti reali sulle stesse delle unita' immobiliari. La legge regionale prevede la formazione di un elenco "regionale" dei locali aventi "valore storico artistico ambientale" (per ambientale forse si intende paesaggistico), ed affida l'acclaramento e l'apprezzamento di tale "valore" ad uffici regionali e comunali (anzi stranamente prevedendo un ruolo privilegiato per il solo comune di Roma), senza considerare l'esistenza e le competenze degli organi statali di tutela dei beni architettonici e del paesaggio e dei beni storici e artistici. Non e' chiaro se e come con i vincoli posti (o che possono essere posti) dai predetti organi statali di tutela possano essere coordinati gli apprezzamenti e le declaratorie presupposti dall'inserimento negli "elenchi" comunali prima e regionale poi. L'inclusione di "locali" nell'elenco regionale comporta la possibilita' di accedere a "contributi" a carico del bilancio regionale per a) provvedere a manutenzione e restauro dei locali stessi nonche' di arredi e strumenti in esso contenuti, e b) fronteggiare eventuali aumenti "del canone di locazione". Il finanziamento concesso per la finalita' sub-a) non anche quello concesso per la finalita' sub-b), comporta anche quando chiesto ed ottenuto da "gestore" (eventualmente all'insaputa del proprietario o addirittura contro la volonta' di questo) l'imposizione di un "vincolo di destinazione d'uso", da trascriversi - solo pero' "previo assenso" del proprietario se diverso dal beneficiano - nei registri immobiliari, deve ritenersi "contro" il proprietario. Appare evidente come l'anzidetto "vincolo di destinazione d'uso" quando conseguente a finanziamento ottenuto da "gestore" non proprietario, incida o quanto meno eserciti influenza sul rapporto civilistico (di affitto o di altra tipologia) ovvero sul rapporto di concessione amministrativa (se trattasi di bene sottoposto a regime pubblicistico) tra "gestore" e soggetto proprietario. Ed anche le modalita' di concessione del contributo per fronteggiare l'aumento del canone di affitto possono indirettamente influire su contrattazioni e rapporti tra privati. Quanto teste' osservato puo' determinare una diminuzione della valutazione economica della proprieta' pubblica o privata assoggettata all'iniziativa autonoma del "gestore". L'art. 9 della legge in esame, infine dispone piu' variazioni al bilancio regionale anche per il 2001 senza osservare il termine (30 novembre) posto dall'art. 16 comma 4 del d.lgs. 28 marzo 2000, n. 76 recante "principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilita' delle regioni", oltre che dall'art. 28, comma 4 della legge regionale di contabilita'. La legge regionale sinteticamente descritta viola piu' parametri costituzionali, tra i quali in particolare si indicano: l'art. 117, secondo comma, lettera l) Cost. perche' come dinanzi osservato, la legge regionale - e segnatamente l'art. 4 e l'art. 6 comma 1 di essa laddove non subordinano l'iniziativa dei "gestori" al previo assenso dei proprietari - incide sui diritti dominicali di questi ultimi e quindi invade l'ambito della legislazione esclusivadello Stato in materia di "ordinamento civile"; tale invasivita' si ha, ed a fortiori, ogniqualvolta si tratti di proprieta' demaniale o in genere di proprieta' pubblica, anche in relazione all'art. 117 secondo comma lettera g) Cost; l'art. 117, secondo comma, lettera s) e l'art. 118, terzo comma Cost., perche' gli artt. 1, 2 e conseguenzialmente 7 della legge regionale invadono l'ambito della legislazione esclusiva dello Stato in materia di "tutela dell'ambiente dell'ecosistema e dei beni culturali", prevedendo la formazione ad opera di comuni e regione, di "elenchi" di locali di "valore storico artistico ambientale" sulla base di apprezzamenti e declaratorie che prescindono totalmente dai vincoli posti (o che possono essere posti) dagli organi dello Stato preposti alla tutela dei beni culturali e/o ambientali e la cui imposizione comunque non spetta alla Regione; e cio' senza neppur ipotizzare modalita' di cooperazione con detti organi, modalita' che del resto spetta allo Stato disciplinare; l'art. 117, secondo comma, lettera s) e l'art. 118 secondo comma ("secondo le rispettive competenze") e terzo comma Cost., sia perche' l'art. 3 della legge regionale concerne la "tutela" e non la "valorizzazione" di beni culturali e/o ambientali allorquando agevola finanziariamente interventi "fisici", quali indubbiamente sono il restauro e la manutenzione, su immobili di "valore storico artistico ambientale"; gli esercizi cui la legge regionale parrebbe riferirsi sono per solito siti in locali di pregio architettonico provvisti di arredi e mobili di interesse storico-artistico sovente costituenti collezioni; l'art. 117, terzo comma e l'art. 118 secondo e terzo comma Cost., perche' la "valorizzazione di beni culturali" e' sub-materia delimitata anzitutto (e pero' non esclusivamente) dal capo VI sezioni II e III del titolo I del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, e comunque la competenza legislativa delle regioni in argomento deve osservare i principi fondamentali previamente posti dalla legge dello Stato, e non puo' essere esercitata per quanto tali principi fondamentali non siano ancora espressamente stabiliti; l'art. 117, secondo comma, lettere g) ed s) l'art. 117 terzo comma e l'art. 118 secondo e terzo comma Cost., nonche' i principi e le norme "interposte" in tema di contabilita' generale dello Stato, sia perche' l'art. 7 della legge regionale prevede l'imposizione sostanzialmente ope legis di vincoli di destinazione d'uso anche su beni pubblici (non esclusi quelli statali) di interesse culturale e/o ambientale, tra l'altro con invasione di competenze specifiche dello Stato (ad esempio, un bene culturale puo' essere gestito direttamente dall'amministrazione dei beni ed attivita' culturali per esigenze sue proprie e puo' anche essere assegnato in uso governativo), sia perche' l'imposizione dei predetti "vincoli di destinazione d'uso" puo' condizionare pesantemente la "tutela" dei beni cui essi si riferiscono; l'art. 81, l'art. 117 terzo comma ("coordinamento della finanza pubblica") e l'art. 118, secondo comma, ("secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica") Cost., nonche' le norme "interposte" contenute nel citato d.lgs. n. 76 del 2000, perche' l'art. 9 della legge regionale, entrata in vigore nel 2002, impegna ad esercizio finanziario ultimato il bilancio regionale per il 2001, ed inoltre dedica risorse finanziarie a finalita' non di competenza della regione.
P. Q. M. Si chiede pertanto che sia dichiarata la illegittimita' costituzionale della legge sottoposta a giudizio, con ogni consequenziale pronuncia e con invito alla Regione a non procedere alla attuazione della legge stessa in pendenza del giudizio. Roma, addi' 26 febbraio 2002 Il Vice Avvocato generale dello Stato: Franco Favara 02C0173