N. 8 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 14 marzo 2002

Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 14
marzo 2002 (della Regione del Veneto)

Acque pubbliche Provincia autonoma di Bolzano - Sovracanoni annui per
  derivazioni  di  acqua, a scopo idroelettrico, del bacino imbrifero
  dell'Adige  - Determinazione degli importi da parte della Provincia
  autonoma   di  Bolzano -  Ricorso  per  conflitto  di  attribuzione
  sollevato   dalla   Regione   Veneto   -  Dedotta  distrazione  dei
  sovracanoni  dalla destinazione ai comuni del territorio del Veneto
  -  Conseguente lesione del principio di autonomia degli enti locali
  e   indebita  invasione  della  sfera  di  competenza  regionale  -
  Deteriore  trattamento  dei  comuni  non appartenenti al territorio
  della  Provincia  di  Bolzano  -  Violazione dei principi contenuti
  nella   legge   statale  n. 959/1953,  nonche'  nell'art. 8  d.P.R.
  235/1977  (norme di attuazione dello statuto speciale della Regione
  T.A.A.  in  materia  di  energia) cosi' come modificato dal decreto
  legislativo n. 463/1999. ISTANZA DI SOSPENSIONE.
- Deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano 10 dicembre 2001,
  n. 4524.
- Cost., artt. 3, 5, 117 e 118.
(GU n.18 del 8-5-2002 )
    Ricorso  nell'interesse  della Regione del Veneto, in persona del
suo   Presidente,   legale  rappresentante  pro  tempore,  on.  dott.
Giancarlo Galan, autorizzato con deliberazione della giunta regionale
n. 413  del  1  marzo 2002, rappresentata e difesa, come da mandato a
margine  al  presente  atto,  dagli avv. Romano Morra della direzione
affari  legali  e Guido Viola del foro di Roma e con domicilio eletto
presso lo studio del secondo in Roma, via Piccolomini n. 34);
    Contro  provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente,
legale rappresentante pro tempore, e nei confronti del Presidente del
Consiglio  dei  ministri  pro  tempore,  per la dichiarazione che non
spetta  alla  Provincia  autonoma  di Bolzano la determinazione degli
importi  dei  sovracanoni  annui  per  derivazioni  d'acqua  a  scopo
idroelettrico,    per    invasione    della   sfera   di   competenza
costituzionalmente  garantita alla Regione Veneto in violazione degli
artt. 3,  5,  117  e  118 della Costituzione, della legge 27 dicembre
1953,  n. 959  e  del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, e
per il conseguente annullamento, previa sospensione incidentale della
deliberazione  della  giunta  provinciale  di Bolzano del 10 dicembre
2001,  n. 4524,  pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale della Regione
autonoma  del  Trentino-Alto Adige dell'8 gennaio 2002, n. 2, recante
"Revisione della misura dei sovracanoni per impianti idroelettrici".

                              F a t t o

    La   questione   che   si   sottopone   a  codesta  ecc.ma  Corte
costituzionale  rappresenta  l'ennesimo  passaggio  di  una complessa
questione  gia'  radicata  avanti  al Tribunale Superiore delle Acque
pubbliche  e che perverra' a codesto giudice, essendo stata censurata
la  legittimita' costituzionale di una norma di legge della Provincia
autonoma di Bolzano.
    L'articolazione   della   vicenda  e  della  relativa  disciplina
normativa impone quindi di chiarire preliminarmente alcuni aspetti in
fatto e in diritto.
    La  questione  verte  in  materia  di grandi derivazioni di acque
pubbliche a scopo idroelettrico ed in particolare di c.d. sovracanoni
idroelettrici.
    La normativa di riferimento e' rappresentata, pertanto, dal testo
unico  delle  leggi  sulle acque ed impianti elettrici, approvato con
regio   decreto  11  dicembre  1933,  n. 1775,  come  successivamente
modificato dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959.
    Tale  normativa  prevede  innanzitutto  che  "Le  utenze di acqua
pubblica sono sottoposte al pagamento di un annuo canone governativo"
di  natura  demaniale,  quale  corrispettivo  per l'utilizzo del bene
pubblico (art. 35).
    L'  art. 52  sancisce,  inoltre,  che  "...  nelle concessioni di
grandi  derivazioni  per  produzione di energia puo' essere riservata
... a favore dei comuni rivieraschi ..., una quantita' di energia non
superiore  ad  un  decimo  di  quella  ricavata  dalla portata minima
continua";  mentre  all'art. 53  si  prevede che: "Il Ministero delle
finanze  ..., puo' stabilire con proprio decreto, a favore dei comuni
rivieraschi e delle province, un ulteriore canone annuo, a carico del
concessionario... ".
    Con  questa  disciplina, quindi, e' stato introdotto un complesso
sistema  con  finalita'  perequative,  volto ad indennizzare i comuni
rivieraschi   per   il   prelievo  delle  acque  dovute  alle  grandi
derivazioni per uso idroelettrico o di produzione di forza motrice.
    La  legge  n. 959 del 1953 ha completato il predetto sistema e ha
previsto  l'istituzione  da parte del Ministero per i lavori pubblici
dei B.I.M. (bacini imbriferi montani) di cui determina il perimetro.
    Scopo   della   legge   era   quello  di  distribuire  le  misure
indennitarie dovute dal concessionario di grandi derivazioni non solo
fra  i  comuni rivieraschi ma anche fra gli altri comuni che facevano
parte del Bacino Imbrifero.
    La  medesima  legge,  inoltre,  prevede che la riserva di energia
prevista  originariamente  dall'art. 52  a  carico del concessionario
venga sostituita dal pagamento di un sovracanone annuo.
    Il  sistema  che si puo' quindi ricostruire dal coordinamento del
t.u.  delle  acque  e  della  legge  n. 959  del  1953 prevede che il
concessionario  di  grandi derivazioni sia tenuto, in primo luogo, al
pagamento  del canone concessorio per l'uso dell'acqua ex art. 35 del
t.u.  sulle acque di natura demaniale, in secondo luogo, al pagamento
di  un  sovracanone  annuo  a favore dei comuni ricompresi nel bacino
imbrifero  montano  ed  in  terzo  luogo  al sovracanone per i comuni
rivieraschi di cui all'art. 53 del t.u. delle acque.
    I  comuni  compresi  nei  B.I.M.  possono istituire dei Consorzi,
obbligatori se tre quinti dei comuni ne fanno espressa richiesta.
    Qualora  il  bacino imbrifero sia compreso in piu' province, deve
costituirsi un consorzio per ogni provincia.
    Secondo  le  previsioni di tale legge i sovracanoni devono essere
corrisposti  ad  un fondo comune a disposizione dei consorzi compresi
nel perimetro interessato (ex art. 14 della legge n. 959 del 1953), e
in  questo  caso  il  riparto  del sovracanone e' stabilito di comune
accordo  tra  tutti i consorzi del bacino o in mancanza dal Ministero
dei  lavori pubblici (ex art. 1, tredicesimo comma della legge n. 959
del 1953).
    Il  Bacino  Imbrifero  dell'Adige  fu  costituito con decreto del
Ministero  dei  lavori  pubblici  n. 703  del  14  dicembre 1994, con
successiva  riperimetrazione  con  decreto ministeriale del 18 luglio
1969.
    I  comuni  inclusi  in  tale  bacino,  in attuazione del disposto
legislativo  sopra  riportato,  istituirono  dei  consorzi  per  ogni
provincia compresa nel bacino imbrifero, dando cosi' vita ai seguenti
consorzi:  Consorzio  B.I.M.  di  Verona, Consorzio B.I.M. di Trento,
Consorzio  B.I.M.  di  Belluno,  Consorzio B.I.M. di Vicenza, nonche'
Consorzio B.I.M. di Bolzano.
    Questi  stessi  Consorzi,  ai  sensi  della  legge n. 99 del 1953
costituirono  per  la  riscossione e la distribuzione dei sovracanoni
loro  spettanti  un  Fondo comune, le cui ultime modalita' di riparto
furono stabilite con un accordo risalente al 18 marzo 1997.
    In  questo  quadro  normativo  e'  intervenuta  dapprima la legge
provinciale   di   Bolzano   n. 13   del  29  agosto  2000  (relativa
all'assestamento   del   bilancio   per   l'anno   2000),  la  quale,
introducendo  la  disposizione  di cui all'art. 1, comma 2-bis, della
legge  provinciale  29  marzo  1983, n. 10, ha attribuito alla giunta
provinciale  il  compito di determinare le modalita' di riscossione e
di  destinazione  dei sovracanoni posti a carico dei concessionari di
grandi  derivazioni  di  acque  pubbliche  a  scopo  idroelettrico  e
spettanti, ai sensi della legge n. 959 del 27 dicembre 1953 ai comuni
e  ai loro consorzi, compresi nei bacini imbriferi montani, appunto i
cosiddetti Consorzi B.I.M.
    Quest'ultima   norma   regionale   e'  stata  emanata  a  seguito
dell'entrata   in  vigore  del  decreto  legislativo  n. 463  dell'11
novembre  1999,  di  modifica delle norme di attuazione dello statuto
speciale  della Regione Trentino - Alto Adige, con cui il legislatore
aveva delegato alle Province autonome di Trento e Bolzano l'esercizio
delle  funzioni  statali  in  materia  di  grandi derivazioni a scopo
idroelettrico  per il rispettivo territorio a decorrere dal 1 gennaio
2000.
    Tuttavia,  il  legislatore  statale,  all'art. 1-bis del suddetto
decreto,  aveva dettato i criteri e i limiti della delega, stabilendo
che  spettassero  alla provincia competente per territorio i proventi
derivanti  dall'utilizzo  delle  acque  pubbliche,  compresi i canoni
demaniali  di  concessione,  e  che  la  materia delle concessioni di
grandi   derivazioni  a  scopo  idroelettrico,  con  relativi  canoni
demaniali,  venisse  disciplinata con legge provinciale, nel rispetto
dei principi della legislazione statale e degli obblighi comunitari.
    Con   successiva  deliberazione  di  giunta  provinciale  del  18
settembre  2000,  n. 3470,  oggetto  di  autonomo  ricorso  avanti al
Tribunale  superiore  delle  Acque  pubbliche  da  parte dei Consorzi
imbriferi  montani  dell'Adige,  con  intervento  della  Regione  del
Veneto,  la giunta provinciale aveva dato attuazione all'art. 3 della
legge  provinciale  n. 10  del  2000,  prevedendo  che  la  Provincia
autonoma  di  Bolzano  introitasse,  oltre  ai canoni di concessione,
anche  i  sovracanoni dovuti ai consorzi B.I.M. dell'Adige, e cio' in
aperta violazione con quanto previsto dalla legge n. 959 del 1953.
    In sede di impugnazione di tale deliberazione, tanto i ricorrenti
quanto  l'interveniente  avevano  in  via  preliminare  sollevato  la
questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 1, comma 2-bis
della  legge  provinciale  n. 10  del  1983,  cosi'  come  introdotto
dall'art. 3,  comma  3 della legge provinciale n. 13 del 2000, per la
violazione  degli  artt. 3,  5  e 128 della Costituzione in relazione
all'art. 1,  sedicesimo  comma del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, come
modificato dal d.lgs. n. 463 del 1999, sostenendo che la disposizione
di  modifica  delle  norme  attuative  dello  statuto  della  Regione
Trentino-Alto  Adige consentiva alle province autonome l'introito dei
soli   canoni   demaniali  dovuti  dal  concessionario  a  titolo  di
corrispettivo per lo sfruttamento di un bene pubblico, e non gia' dei
sovracanoni  ex  lege  n. 959  del  1953,  totalmente  differenti per
finzione e natura.
    Si   tratta,   infatti,  di  distinte  tipologie  di  imposizioni
patrimoniali:  l'una,  il  canone concessorio ha carattere demaniale,
l'altra, il sovracanone, non ha carattere demaniale, bensi' natura di
indennizzo  a  fronte  del mancato utilizzo dell'acqua, nonche' delle
conseguenze   sopportate   dall'ente   locale   in  dipendenza  della
costruzione e dell'esercizio degli impianti idroelettrici.
    Con  ordinanza  in  data 20-23 luglio 2001, ad esito dell'udienza
fissata  per  la  discussione  della sospensione dell'efficacia della
deliberazione  provinciale  n. 3470 del 18 settembre 2000, il giudice
delegato  ha  sospeso  le disposizioni in essa contenute ritenendo di
dover  interpretare  secondo Costituzione l'art. 1, comma 2-bis della
legge provinciale n. 10/1983.
    Quest'ultima  ordinanza  infatti  afferma  che  "...  la predetta
delega,  da  un  lato  dispone  in  ordine  ai  canoni  demaniali  di
concessione  e non anche ai sovracanoni di cui all'art. 9 della legge
n. 959  del 1953, affermando cosi' la non assimilabilita' dei secondi
ai  primi;  dall'altro  impone alla legge provinciale il rispetto dei
principi  della  legislazione statale". Ed il "sistema organizzatorio
consortile - con la connessa attribuzione del predetto sovracanone ad
un  apposito  fondo  comune di ripartirsi in base ad un accordo fra i
consorzi  medesimi,  per essere impiegato esclusivamente a favore del
progresso  economico e sociale delle popolazioni, nonche' ad opere di
sistemazione  montana (l'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959)
-  investe  l'autonomia  comunale  e  costituisce  espressione  di un
principio della legislazione statale".
    Va  d'altro  canto segnalato come in data 16 luglio 2001 e quindi
nell'imminenza  dell'udienza  per  la  discussione  della sospensione
dell'efficacia  del  provvedimento  impugnato,  tenutasi il 20 luglio
2001,   la   giunta   provinciale   di  Bolzano  adottava  una  nuova
deliberazione  in  materia  di  sovracanoni  (deliberazione  n. 2286,
pubblicata  nel Bollettino ufficiale della regione autonoma n. 31 del
31  luglio  2001)  che,  pur  revocando  la  precedente deliberazione
n. 3470  del  18 settembre 2000, ne manteneva inalterato il contenuto
sostanziale.
    Quest'ultima  deliberazione infatti ribadiva il principio secondo
il  quale  i  sovracanoni  di  cui alla legge n. 959 del 1953 posti a
carico   dei  concessionari  degli  impianti  idroelettrici  siti  in
Provincia  autonoma  di  Bolzano  sono  introitati direttamente dalla
provincia stessa.
    In   particolare,   il  complesso  sistema  di  ripartizione  dei
sovracanoni  descritto  dalla  delibera  prevede che siano versati al
Consorzio  B.I.M.  di Bolzano sia i sovracanoni spettanti ai comuni o
ai  Consorzi  B.I.M.  ai  sensi  della  legge  n. 959 del 1953, sia i
sovracanoni  spettanti  ai  comuni rivieraschi di cui all'art. 53 del
r.d.  11  dicembre 1993, n. 1775 e successive modifiche. Mentre pero'
questi ultimi, una volta sottratta la quota spettante alla provincia,
vengono distribuiti tra i comuni rivieraschi, i sovracanoni dovuti ai
Consorzi B.I.M. vengono in parte destinati alla medesima provincia e,
per  la  restante  parte,  al Consorzio B.I.M. di Bolzano, attraverso
modalita'  da  stabilirsi tramite accordo fra il medesimo consorzio e
la provincia.
    In  tal modo, la deliberazione ribadisce che i sovracanoni di cui
alla  legge  n.,  959  del  1953 spettano alla provincia autonoma, in
violazione  dei  principi previsti dalla legislazione statale secondo
cui  tali  proventi,  destinati ad alimentare un fondo comune, sono a
beneficio  dei  comuni  o  dei  loro  consorzi  compresi  nel  bacino
imbrifero   montano   che,  in  accordo  fra  loro,  stabiliscono  le
rispettive quote di ripartizione.
    Con  una  successiva nota del Presidente della Provincia autonoma
di  Bolzano  in  data 9 ottobre 2001, prot. n. 5.3/14.02.02/BB/17399,
recante  "Canoni  e  sovracanoni  sulle concessioni di derivazioni di
acque   pubbliche   a  scopo  idroelettrico  -  art.  2-bis  -  legge
provinciale  29  marzo  1983,  n. 10  e  secc. mod.", la Provincia di
Bolzano   ha   dettato   altresi'   disposizioni  interpretative  del
provvedimento impugnato.
    Entrambi  questi  provvedimenti  sono  stati  impugnati avanti al
Tribunale  Superiore  delle  Acque  pubbliche  con  ricorso in data 9
novembre   2001,   con  riproposizione,  in  via  preliminare,  della
questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 1, comma 2-bis
della  legge provinciale n. 10 del 1983, come introdotto dall'art. 3,
comma 3, della legge provinciale n. 13 del 2000.
    Da  ultimo, con il provvedimento impugnato, la giunta provinciale
ha provveduto alla determinazione degli importi dei sovracanoni annui
per  derivazioni  d'acqua  a scopo idroelettrico per il periodo dal 1
gennaio 2002 al 31 dicembre 2002.
    Anche   quest'ultimo  provvedimento  quindi  risulta  palesemente
lesivo  delle  competenze  della  Regione  del  Veneto per i seguenti
motivi di

                            D i r i t t o

    Come  gia'  anticipato  in  fatto,  il  provvedimento  che con il
presente  ricorso  si  impugna  costituisce (per il momento) l'ultimo
atto  di  una lunga vicenda che ha comportato una grave lesione della
sfera delle competenze della Regione del Veneto.
    Con  quest'ultimo  provvedimento,  in  particolare,  la Provincia
autonoma  di  Bolzano  ha realizzato un'inammissibile ingerenza nella
sfera  territoriale  della  ricorrente,  in  quanto  ha  disposto  la
determinazione  dell'importo  dei sovracanoni anche per quei proventi
che dovranno essere riscossi nel territorio del Veneto.
    Ma   tale   invasione   della  sfera  territoriale  regionale  si
accompagna  alla  distrazione  degli  importi  dei  sovracanoni dalla
destinazione  ai  comuni  del  territorio  del  Veneto, e quindi alla
popolazione  della  regione,  rispetto  alla  quale l'amministrazione
ricorrente e' soggetto esponenziale.
        1) Violazione degli artt. 3, 5, 117 e 118 della costituzione.
    Come  gia'  sopra  accennato,  il  t.u. delle leggi sulle acque e
sugli impianti elettrici approvato con r.d. 11 dicembre 1993, n. 1775
e  modificato  dalla  legge  27  dicembre  1953  n. 959,  prevede  un
complesso   sistema   di   riparto   dei  sovracanoni  con  finalita'
perequative,  volto  ad  assicurare  ai  comuni compresi nello stesso
bacino  imbrifero  montano, nonche' ai comuni rivieraschi, un'entrata
patrimoniale,  di  natura  pubblicistica,  connessa al prelievo delle
acque  dovute  alle  grandi  derivazioni  per  uso idroelettrico o di
produzione   di  forza  motrice.  In  particolare,  con  la  modifica
normativa  del  1953,  il legislatore ha imposto al concessionario di
grandi  derivazioni ad uso idroelettrico la corresponsione, oltre che
del  canone  demaniale  per  l'uso  e  l'utilita'  del  bene pubblico
conseguita e del sovracanone, dovuto ai comuni rivieraschi ex art. 53
del  testo  unico,  anche di un sovracanone a favore dei comuni o dei
loro  consorzi,  se istituiti, compresi nel B.I.M. ed in sostituzione
della  riserva  di  energia prevista originariamente dall'art. 53 del
testo unico.
    Si  tratta  di distinte tipologie di imposizioni patrimoniali con
natura  giuridica  e  funzioni  differenti e che pertanto non possono
essere  ricondotte  all'interno  della  medesima  nozione  di  canone
idroelettrico.
    Infatti   il  canone  demaniale  e'  legato  alla  concessione  e
rappresenta  il  corrispettivo imposto dallo Stato per l'uso del bene
pubblico,  mentre  il  sovracanone  dovuto  ai consorzi B.I.M. non ha
carattere  demaniale, bensi' di corrispettivo di natura pubblicistica
a  fronte  del mancato utilizzo dell'acqua, nonche' delle conseguenze
sopportate   dall'ente  locale  in  dipendenza  della  costruzione  e
dell'esercizio degli impianti idroelettrici.
    Totalmente  diverso  e  distinto  e' quindi il presupposto che fa
sorgere l'obbligo a carico del concessionario nelle due ipotesi.
    Originariamente,   infatti,   l'art. 52  del  t.u.  prevedeva,  a
beneficio  dei  soli  comuni  rivieraschi,  una  riserva  di  energia
determinata  dalla  legge nel suo ammontare. Successivamente l'art. 1
della  legge  n. 959/1953  ha  imposto  ai  concessionari  di  grandi
derivazioni  l'obbligo  di  pagamento  di  un  sovracanone  ai comuni
compresi  nel medesimo bacino imbrifero montano in sostituzione degli
oneri  di cui al suddetto art. 52. Ma la natura giuridica, cosi' come
la  funzione,  di  tale  imposizione  non  e'  mutata.  Sul  punto la
giurisprudenza   ha  chiarito  innanzitutto  che  il  sovracanone  e'
finalizzato alla reintegrazione delle risorse degli enti territoriali
interessati,   nell'ambito   dei   necessari  interventi  a  sostegno
dell'autonomia  locale (in tal senso Tribunale Sup.re Acque n. 44 del
10  dicembre 1985 e n. 97 del 14 ottobre 1993) e che ciascun comune o
consorzio  "...  e'  titolare,  per  la  quota di sovracanone ad esso
attribuita  ed  indipendentemente dalla effettiva utilizzazione della
concessione,  di  un  diritto soggettivo di credito nei confronti del
concessionario tenuto alla contribuzione" (Tribunale Sup.re 10 luglio
1985 n. 44).
    Peraltro,  l'assoluta diversita' per natura e funzione fra canoni
demaniali  e  sovracanoni  emerge  chiaramente  anche dall'uso che il
legislatore  fa  dei  rispettivi termini, uso che non e' da ritenersi
casuale,  bensi' frutto di una scelta precisa e consapevole. Infatti,
laddove  si  parla  di  canone  si intende riferirsi al corrispettivo
della  concessione  (artt. 35,  37, 39, 40, 53 del t.u. n. 1775/1933;
artt.  12-14  d.lgs.  n. 275/1993; art. 12 d.lgs. n. 79/1999), mentre
con  il termine sovracanone si intende il diritto spettante agli enti
interessati nei confronti del concessionario di grandi derivazioni ad
uso idroelettrico.
    La  posizione  di  diritto  soggettivo  pieno, e non di interesse
legittimo  riconosciuta  all'ente  destinatario  del  sovracanone  e'
confermata dalla possibilita' per quest'ultimo di agire nei confronti
del  concessionario  inadempiente "... sia nelle forme ordinarie, che
avvalendosi  delle  speciali  procedure di riscossione previste dalla
legge   per   gli  enti  pubblici  territoriali  (t.u.  n. 639/1910)"
(Tribunale Sup.re 10 luglio 1985, n. 44).
    Nel  quadro  normativo  cosi' delineato, la Provincia autonoma di
Bolzano,  ha  disposto  non  solo  in materia di canoni demaniali, ma
anche  di sovracanoni, facendosene destinataria, e cio' in attuazione
della  sua  legge provinciale n. 13 del 29 agosto 2000. Cio' ha fatto
dapprima  con  la  deliberazione  n. 3470/2000, poi con la successiva
deliberazione  di  revoca  deIla  precedente  e  riproduttiva del suo
contenuto   n. 2286   del  16  luglio  2001  e,  da  ultimo,  con  il
provvedimento  del  10  dicembre  2001  n. 4524  che  con il presente
ricorso si impugna.
    Risulta quindi quantomai evidente l'illegittimita' costituzionale
per  invasione  delle competenze della Regione del Veneto tanto della
norma  provinciale  gia' oggetto di eccezione di incostituzionalita',
quanto  delle  deliberazioni attuative n. 3470 del 2000 e n. 2286 del
2001,  gia'  oggetto  di  autonome  impugnazioni  avanti al Tribunale
Superiore   delle   Acque   pubbliche,   ma  anche  della  successiva
deliberazione  di  determinazione del quantum dei sovracanoni che qui
si  impugna,  tutte  viziate da profili di illegittimita' che vanno a
determinare la invasione delle competenze della Regione del Veneto.
        2) Violazione della legge 27 dicembre 1953, n. 959.
    Altro  profilo  di  illegittimita'  del  provvedimento  impugnato
risiede  nell'essere stato adottato in aperta violazione dei principi
contenuti nella legge n. 959/1953.
    L'art.  1  della  suddetta  legge  prevede infatti che i proventi
derivanti  dai  sovracanoni  siano  destinati  ad alimentare un fondo
appositamente   costituito  e  gestito  dagli  stessi  consorzi,  con
patrimonio   legislativamente   vincolato  alla  realizzazione  degli
obiettivi  individuati  dalla  normativa  statale.  La  legge precisa
altresi'  che  le  modalita'  di  riparto  di  tali sovracanoni siano
stabilite  mediante  un accordo fra gli stessi comuni o consorzi, che
decidono a maggioranza.
    In  tal  modo  il  legislatore  ha dato vita ad un'organizzazione
consortile  costituita  dai  comuni  compresi  nei  bacini  imbriferi
montani  con  lo  scopo di amministrare e gestire, attraverso accordi
fra  i  soggetti  consorziati,  il fondo comune alimentato unicamente
dalle  entrate  patrimoniali  derivanti  dai sovracanoni e costituito
come  patrimonio  di  scopo,  normativamente  vincolato  a favore del
progresso  economico e sociale delle popolazioni, nonche' ad opere di
sistemazione montana non di competenza dello Stato.
    Questi  principi  della  legislazione  statale  costituiscono  un
limite per la potesta' legislativa concorrente che l'art. 1, comma 16
d.P.R. n. 235/1977 ha attribuito alle province autonome in materia di
concessioni  di  grandi  derivazioni  a  scopo  idroelettrico. Appare
infatti  evidente  come,  in materia di sovracanoni idroelettrici, il
legislatore  statale  abbia  fissato  il  principio  secondo  cui gli
effetti  negativi  conseguenti alla diminuzione della portata d'acqua
connessa  alle opere di derivazione sono sopportati da tutti i comuni
siti  all'interno  del  perimetro  del  bacino  imbrifero  ai  quali,
pertanto  e' dovuta quella particolare entrata finanziaria costituita
dal sovracanone.
    Ugualmente  deve  ritenersi  che  la  legislazione  statale abbia
stabilito  il  principio di parita' fra i consorzi B.I.M. ai fini del
riparto  del  sovracanone,  cosicche'  la  ripartizione deve avvenire
mediante  accordo  fra gli stessi o, in mancanza, per l'effetto di un
provvedimento del Ministero dei lavori pubblici.
    Anche  sotto  questo  profilo, dunque, la legge provinciale n. 13
del  2000  che costituisce il presupposto del provvedimento impugnato
ha  violato  i  limiti  della  delega  statale in quanto la Provincia
autonoma  di  Bolzano  vorrebbe  unilateralmente modificare a proprio
vantaggio   le   percentuali   di   assegnazione   dei   sovracanoni,
stravolgendo gli assetti economici all'interno del B.I.M. Adige.
    Parimenti  la  deliberazione provinciale n. 3470/2000 e 2286/2001
di  determinazione  delle  modalita' di riscossione e la n. 4524/2001
qui  impugnata  si appalesano illegittime per violazione dei principi
contenuti nella legge n. 959/1953 in quanto dispongono non solo che i
sovracanoni  vengano  riscossi  dalla  Provincia  di  Bolzano e dalla
stessa  determinati  nel quantum, ma anche che questi siano ripartiti
tramite  un  apposito  accordo fra la provincia stessa e il Consorzio
B.I.M.  di Bolzano, con grave invasione dei poteri e delle competenze
comunali.   I   provvedimenti   impugnati,  infatti,  incidono  sulla
posizione  giuridica  soggettiva  dei  comuni  e  dei  loro consorzi,
posizione  che  ha  dignita'  di  diritto  soggettivo pieno di natura
patrimoniale, concretizzandosi sostanzialmente nell'espropriazione di
cespiti   patrimoniali  legislativamente  vincolati  a  finalita'  di
pubblico interesse ed appartenenti alle comunita' locali.
    Sotto questo profilo, dunque, si ravvisa ulteriore violazione, da
parte  del  legislatore  provinciale,  dell'art. 5 della Costituzione
poiche' con il proprio comportamento la Provincia autonoma di Bolzano
ha  minato  il  principio  dell'autonomia  e  del decentramento delle
funzioni   a  favore  degli  enti  locali,  nonche',  come  oltre  si
evidenziera'    piu'    ampiamente,   del   connesso   principio   di
sussidiarieta'   verticale,   posti   a   tutela   delle  prerogative
riconosciute con legge statale agli enti locali.
    Infine   il   contrasto   si   estende   anche  all'art. 3  della
Costituzione perche' la previsione della Provincia autonoma introduce
un'indebita disparita' di trattamento all'interno dei comuni compresi
nel   bacino  imbrifero  dell'Adige  ed  in  particolare  fra  comuni
appartenenti   alla   Provincia  di  Bolzano  e  comuni  non  situati
all'interno di questo territorio, fra cui i comuni siti in territorio
veneto,  che subiscono grave pregiudizio dalla disciplina provinciale
e dal provvedimento impugnato.
        3)Violazione   del   d.P.R.   26  marzo  1977,  n. 235,  come
modificato dal decreto legislativo n. 463/1999.
    Altro  profilo  di  illegittimita'  derivata  della deliberazione
provinciale impugnata e' dato dalla violazione dell'art. 8 del d.P.R.
26  marzo  1977,  n. 235  (Norme di attuazione dello statuto speciale
della  Regione  Trentino  -  Alto-  Adige  in materia di energia) che
prevede  la  possibilita'  di  attribuire  i compiti dei consorzi dei
comuni  di  cui  alla  legge n. 959/1953 alle comunita' montane od ad
altri  enti  di  diritto  pubblico  "qualora  esprima  il consenso la
maggioranza  dei  comuni  consorziati".  La  medesima  norma prosegue
prevedendo  che  i  consorzi  B.I.M.  o gli enti che li sostituiscono
"possano  cedere  alle  province il diritto alla fornitura di energia
elettrica  ai sensi dell'art. 3 d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279 verso il
pagamento  di  un  corrispettivo  equivalente  al  sovracanone di cui
all'art. 1 della legge n. 959/1953".
    Nel  caso  di specie, come gia' ampiamente rilevato, la Provincia
autonoma   di  Bolzano  ha  unilateralmente  deciso  in  ordine  alla
riscossione  e  ripartizione  dei  sovracanoni, privando, di fatto, i
consorzi  B.I.M.  Adige  veneti  delle loro competenze in ordine alla
gestione  ed  alle modalita' di ripartizione del fondo comune. E cio'
in  aperta  violazione  di  una legge con natura di legge rinforzata,
quale  il  decreto  legislativo  contenente  le norme attuative dello
statuto speciale, approvato con d.P.R. n. 235/1977.
    In  definitiva,  cio' che emerge con chiarezza dalla norma di cui
al citato art. 8 e' l'intento del legislatore statale di mantenere la
titolarita'  del  diritto  derivante dai sovracanoni idroelettrici in
capo  ai  comuni  del  B.I.M.,  principio,  questo,  che non potrebbe
trovare  smentita  nel  medesimo  testo  di  legge,  come vorrebbe la
Provincia  autonoma  di  Bolzano,  laddove  si prevede la delega alle
province  dell'esercizio  delle funzioni statali in materia di grandi
derivazioni.
        4) Violazione del principio di sussidiarieta' verticale.
    Ma   il   provvedimento  che  si  impugna  si  rivela  gravemente
contrastante  anche  con  il  principio di sussidiarieta'. Non appare
discutibile  infatti  che  il  provvedimento  si arroga una potesta',
quella  di  distribuire  i  proventi  costituenti  i  sovracanoni che
invece,  in base ad una corretta applicazione del principio di legge,
dovrebbe essere esercitata da parte dello Stato.
    Il  significato del principio di sussidiarieta' e' infatti quello
di  avvicinare  il  piu'  possibile,  in  un  processo ascendente, il
livello decisionale alla comunita' interessata.
    Tuttavia  e' altrettanto vero che, in base al medesimo principio,
le  funzioni sussidiarie devono necessariamente far capo all'ente del
livello  superiore,  proprio  perche'  l'ente inferiore o non dispone
delle  capacita' per esercitarle oppure le stesse funzioni esigono un
esercizio unitario da parte del livello di governo superiore.
    Tale  e'  infatti il caso di specie. Le funzioni di coordinamento
fra  i  vari  consorzi  che  la  legge  n. 959  del 1953 assegnava al
Ministero dei lavori pubblici non possono ritenersi trasferibili alla
regione  o  ad  una  provincia  autonoma  perche'  esse,  in  base al
principio   di  sussidiarieta',  non  possono  essere  esercitate  da
quest'ultimo  ente  ma  esigono,  sul  piano  logico prima ancora che
giuridico  che  il  loro  esercizio,  che presuppone una posizione di
superiorita' rispetto agli altri enti, debba necessariamente far capo
allo Stato.
    Sull'istanza di sospensione: la fondatezza del ricorso risulta da
quanto   precede,   ricorrono  inoltre  quelle  "gravi  ragioni"  che
consentono di ottenere anche la sospensione, in pendenza di giudizio,
dell'efficacia   dell'atto   che   ha  determinato  il  conflitto  di
attribuzioni.
    L'illegittimo   criterio   di  riparto  delineato  da  parte  del
provvedimento che qui si censura risulta infatti idoneo a determinare
un  gravissimo pregiudizio tanto ai consorzi dei bacini imbriferi, la
cui  stessa  sopravvivenza  e' messa in discussione dalla distrazione
delle  risorse  da  parte del provvedimento della provincia autonoma,
quanto  anche  dei  comuni  che  si  trovano  ad essere privati di un
cespite di sicuro rilievo negli scarni bilanci comunali.
    Non  va  dimenticato infine l'interesse a riaffermare la certezza
dell'interpretazione   della   normativa  in  materia  a  fronte  del
gravissimo comportamento della Provincia autonoma di Bolzano.
                              P. Q. M.
    Si   chiede   che  codesta  ecc.  ma  Corte  voglia  accertare  e
dichiarare,     previ    sospensione    incidentale    dell'impugnato
provvedimento,  che  non spetta alla Provincia autonoma di Bolzano la
determinazione  degli  importi  dei sovracanoni annui per derivazioni
d'acqua a scopo idroelettrico.
    Con ogni consequenziale statuizione di legge.
    Con vittoria di spese.
    Si producono i seguenti documenti:
        1) deliberazione di autorizzazione a stare in giudizio n. 413
del 4 marzo 2002;
        2)  deliberazione  della giunta provinciale di Bolzano del 10
dicembre 2001, n. 4524;
        3)   deliberazione   della   giunta  provinciale  di  Bolzano
n. 3470/2000;
        4)   deliberazione   della   giunta  provinciale  di  Bolzano
n. 2286/2001.
        Venezia-Roma, addi' 4 marzo 2002
                Avv. Romano Morra - Avv. Guido Viola
02C0211