N. 8 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 14 marzo 2002
Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 14 marzo 2002 (della Regione del Veneto) Acque pubbliche Provincia autonoma di Bolzano - Sovracanoni annui per derivazioni di acqua, a scopo idroelettrico, del bacino imbrifero dell'Adige - Determinazione degli importi da parte della Provincia autonoma di Bolzano - Ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Veneto - Dedotta distrazione dei sovracanoni dalla destinazione ai comuni del territorio del Veneto - Conseguente lesione del principio di autonomia degli enti locali e indebita invasione della sfera di competenza regionale - Deteriore trattamento dei comuni non appartenenti al territorio della Provincia di Bolzano - Violazione dei principi contenuti nella legge statale n. 959/1953, nonche' nell'art. 8 d.P.R. 235/1977 (norme di attuazione dello statuto speciale della Regione T.A.A. in materia di energia) cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 463/1999. ISTANZA DI SOSPENSIONE. - Deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano 10 dicembre 2001, n. 4524. - Cost., artt. 3, 5, 117 e 118.(GU n.18 del 8-5-2002 )
Ricorso nell'interesse della Regione del Veneto, in persona del suo Presidente, legale rappresentante pro tempore, on. dott. Giancarlo Galan, autorizzato con deliberazione della giunta regionale n. 413 del 1 marzo 2002, rappresentata e difesa, come da mandato a margine al presente atto, dagli avv. Romano Morra della direzione affari legali e Guido Viola del foro di Roma e con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via Piccolomini n. 34); Contro provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, e nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, per la dichiarazione che non spetta alla Provincia autonoma di Bolzano la determinazione degli importi dei sovracanoni annui per derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, per invasione della sfera di competenza costituzionalmente garantita alla Regione Veneto in violazione degli artt. 3, 5, 117 e 118 della Costituzione, della legge 27 dicembre 1953, n. 959 e del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, e per il conseguente annullamento, previa sospensione incidentale della deliberazione della giunta provinciale di Bolzano del 10 dicembre 2001, n. 4524, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma del Trentino-Alto Adige dell'8 gennaio 2002, n. 2, recante "Revisione della misura dei sovracanoni per impianti idroelettrici". F a t t o La questione che si sottopone a codesta ecc.ma Corte costituzionale rappresenta l'ennesimo passaggio di una complessa questione gia' radicata avanti al Tribunale Superiore delle Acque pubbliche e che perverra' a codesto giudice, essendo stata censurata la legittimita' costituzionale di una norma di legge della Provincia autonoma di Bolzano. L'articolazione della vicenda e della relativa disciplina normativa impone quindi di chiarire preliminarmente alcuni aspetti in fatto e in diritto. La questione verte in materia di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico ed in particolare di c.d. sovracanoni idroelettrici. La normativa di riferimento e' rappresentata, pertanto, dal testo unico delle leggi sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come successivamente modificato dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959. Tale normativa prevede innanzitutto che "Le utenze di acqua pubblica sono sottoposte al pagamento di un annuo canone governativo" di natura demaniale, quale corrispettivo per l'utilizzo del bene pubblico (art. 35). L' art. 52 sancisce, inoltre, che "... nelle concessioni di grandi derivazioni per produzione di energia puo' essere riservata ... a favore dei comuni rivieraschi ..., una quantita' di energia non superiore ad un decimo di quella ricavata dalla portata minima continua"; mentre all'art. 53 si prevede che: "Il Ministero delle finanze ..., puo' stabilire con proprio decreto, a favore dei comuni rivieraschi e delle province, un ulteriore canone annuo, a carico del concessionario... ". Con questa disciplina, quindi, e' stato introdotto un complesso sistema con finalita' perequative, volto ad indennizzare i comuni rivieraschi per il prelievo delle acque dovute alle grandi derivazioni per uso idroelettrico o di produzione di forza motrice. La legge n. 959 del 1953 ha completato il predetto sistema e ha previsto l'istituzione da parte del Ministero per i lavori pubblici dei B.I.M. (bacini imbriferi montani) di cui determina il perimetro. Scopo della legge era quello di distribuire le misure indennitarie dovute dal concessionario di grandi derivazioni non solo fra i comuni rivieraschi ma anche fra gli altri comuni che facevano parte del Bacino Imbrifero. La medesima legge, inoltre, prevede che la riserva di energia prevista originariamente dall'art. 52 a carico del concessionario venga sostituita dal pagamento di un sovracanone annuo. Il sistema che si puo' quindi ricostruire dal coordinamento del t.u. delle acque e della legge n. 959 del 1953 prevede che il concessionario di grandi derivazioni sia tenuto, in primo luogo, al pagamento del canone concessorio per l'uso dell'acqua ex art. 35 del t.u. sulle acque di natura demaniale, in secondo luogo, al pagamento di un sovracanone annuo a favore dei comuni ricompresi nel bacino imbrifero montano ed in terzo luogo al sovracanone per i comuni rivieraschi di cui all'art. 53 del t.u. delle acque. I comuni compresi nei B.I.M. possono istituire dei Consorzi, obbligatori se tre quinti dei comuni ne fanno espressa richiesta. Qualora il bacino imbrifero sia compreso in piu' province, deve costituirsi un consorzio per ogni provincia. Secondo le previsioni di tale legge i sovracanoni devono essere corrisposti ad un fondo comune a disposizione dei consorzi compresi nel perimetro interessato (ex art. 14 della legge n. 959 del 1953), e in questo caso il riparto del sovracanone e' stabilito di comune accordo tra tutti i consorzi del bacino o in mancanza dal Ministero dei lavori pubblici (ex art. 1, tredicesimo comma della legge n. 959 del 1953). Il Bacino Imbrifero dell'Adige fu costituito con decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 703 del 14 dicembre 1994, con successiva riperimetrazione con decreto ministeriale del 18 luglio 1969. I comuni inclusi in tale bacino, in attuazione del disposto legislativo sopra riportato, istituirono dei consorzi per ogni provincia compresa nel bacino imbrifero, dando cosi' vita ai seguenti consorzi: Consorzio B.I.M. di Verona, Consorzio B.I.M. di Trento, Consorzio B.I.M. di Belluno, Consorzio B.I.M. di Vicenza, nonche' Consorzio B.I.M. di Bolzano. Questi stessi Consorzi, ai sensi della legge n. 99 del 1953 costituirono per la riscossione e la distribuzione dei sovracanoni loro spettanti un Fondo comune, le cui ultime modalita' di riparto furono stabilite con un accordo risalente al 18 marzo 1997. In questo quadro normativo e' intervenuta dapprima la legge provinciale di Bolzano n. 13 del 29 agosto 2000 (relativa all'assestamento del bilancio per l'anno 2000), la quale, introducendo la disposizione di cui all'art. 1, comma 2-bis, della legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10, ha attribuito alla giunta provinciale il compito di determinare le modalita' di riscossione e di destinazione dei sovracanoni posti a carico dei concessionari di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico e spettanti, ai sensi della legge n. 959 del 27 dicembre 1953 ai comuni e ai loro consorzi, compresi nei bacini imbriferi montani, appunto i cosiddetti Consorzi B.I.M. Quest'ultima norma regionale e' stata emanata a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 463 dell'11 novembre 1999, di modifica delle norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino - Alto Adige, con cui il legislatore aveva delegato alle Province autonome di Trento e Bolzano l'esercizio delle funzioni statali in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico per il rispettivo territorio a decorrere dal 1 gennaio 2000. Tuttavia, il legislatore statale, all'art. 1-bis del suddetto decreto, aveva dettato i criteri e i limiti della delega, stabilendo che spettassero alla provincia competente per territorio i proventi derivanti dall'utilizzo delle acque pubbliche, compresi i canoni demaniali di concessione, e che la materia delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, con relativi canoni demaniali, venisse disciplinata con legge provinciale, nel rispetto dei principi della legislazione statale e degli obblighi comunitari. Con successiva deliberazione di giunta provinciale del 18 settembre 2000, n. 3470, oggetto di autonomo ricorso avanti al Tribunale superiore delle Acque pubbliche da parte dei Consorzi imbriferi montani dell'Adige, con intervento della Regione del Veneto, la giunta provinciale aveva dato attuazione all'art. 3 della legge provinciale n. 10 del 2000, prevedendo che la Provincia autonoma di Bolzano introitasse, oltre ai canoni di concessione, anche i sovracanoni dovuti ai consorzi B.I.M. dell'Adige, e cio' in aperta violazione con quanto previsto dalla legge n. 959 del 1953. In sede di impugnazione di tale deliberazione, tanto i ricorrenti quanto l'interveniente avevano in via preliminare sollevato la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2-bis della legge provinciale n. 10 del 1983, cosi' come introdotto dall'art. 3, comma 3 della legge provinciale n. 13 del 2000, per la violazione degli artt. 3, 5 e 128 della Costituzione in relazione all'art. 1, sedicesimo comma del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, come modificato dal d.lgs. n. 463 del 1999, sostenendo che la disposizione di modifica delle norme attuative dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige consentiva alle province autonome l'introito dei soli canoni demaniali dovuti dal concessionario a titolo di corrispettivo per lo sfruttamento di un bene pubblico, e non gia' dei sovracanoni ex lege n. 959 del 1953, totalmente differenti per finzione e natura. Si tratta, infatti, di distinte tipologie di imposizioni patrimoniali: l'una, il canone concessorio ha carattere demaniale, l'altra, il sovracanone, non ha carattere demaniale, bensi' natura di indennizzo a fronte del mancato utilizzo dell'acqua, nonche' delle conseguenze sopportate dall'ente locale in dipendenza della costruzione e dell'esercizio degli impianti idroelettrici. Con ordinanza in data 20-23 luglio 2001, ad esito dell'udienza fissata per la discussione della sospensione dell'efficacia della deliberazione provinciale n. 3470 del 18 settembre 2000, il giudice delegato ha sospeso le disposizioni in essa contenute ritenendo di dover interpretare secondo Costituzione l'art. 1, comma 2-bis della legge provinciale n. 10/1983. Quest'ultima ordinanza infatti afferma che "... la predetta delega, da un lato dispone in ordine ai canoni demaniali di concessione e non anche ai sovracanoni di cui all'art. 9 della legge n. 959 del 1953, affermando cosi' la non assimilabilita' dei secondi ai primi; dall'altro impone alla legge provinciale il rispetto dei principi della legislazione statale". Ed il "sistema organizzatorio consortile - con la connessa attribuzione del predetto sovracanone ad un apposito fondo comune di ripartirsi in base ad un accordo fra i consorzi medesimi, per essere impiegato esclusivamente a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni, nonche' ad opere di sistemazione montana (l'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959) - investe l'autonomia comunale e costituisce espressione di un principio della legislazione statale". Va d'altro canto segnalato come in data 16 luglio 2001 e quindi nell'imminenza dell'udienza per la discussione della sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, tenutasi il 20 luglio 2001, la giunta provinciale di Bolzano adottava una nuova deliberazione in materia di sovracanoni (deliberazione n. 2286, pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione autonoma n. 31 del 31 luglio 2001) che, pur revocando la precedente deliberazione n. 3470 del 18 settembre 2000, ne manteneva inalterato il contenuto sostanziale. Quest'ultima deliberazione infatti ribadiva il principio secondo il quale i sovracanoni di cui alla legge n. 959 del 1953 posti a carico dei concessionari degli impianti idroelettrici siti in Provincia autonoma di Bolzano sono introitati direttamente dalla provincia stessa. In particolare, il complesso sistema di ripartizione dei sovracanoni descritto dalla delibera prevede che siano versati al Consorzio B.I.M. di Bolzano sia i sovracanoni spettanti ai comuni o ai Consorzi B.I.M. ai sensi della legge n. 959 del 1953, sia i sovracanoni spettanti ai comuni rivieraschi di cui all'art. 53 del r.d. 11 dicembre 1993, n. 1775 e successive modifiche. Mentre pero' questi ultimi, una volta sottratta la quota spettante alla provincia, vengono distribuiti tra i comuni rivieraschi, i sovracanoni dovuti ai Consorzi B.I.M. vengono in parte destinati alla medesima provincia e, per la restante parte, al Consorzio B.I.M. di Bolzano, attraverso modalita' da stabilirsi tramite accordo fra il medesimo consorzio e la provincia. In tal modo, la deliberazione ribadisce che i sovracanoni di cui alla legge n., 959 del 1953 spettano alla provincia autonoma, in violazione dei principi previsti dalla legislazione statale secondo cui tali proventi, destinati ad alimentare un fondo comune, sono a beneficio dei comuni o dei loro consorzi compresi nel bacino imbrifero montano che, in accordo fra loro, stabiliscono le rispettive quote di ripartizione. Con una successiva nota del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano in data 9 ottobre 2001, prot. n. 5.3/14.02.02/BB/17399, recante "Canoni e sovracanoni sulle concessioni di derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico - art. 2-bis - legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10 e secc. mod.", la Provincia di Bolzano ha dettato altresi' disposizioni interpretative del provvedimento impugnato. Entrambi questi provvedimenti sono stati impugnati avanti al Tribunale Superiore delle Acque pubbliche con ricorso in data 9 novembre 2001, con riproposizione, in via preliminare, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2-bis della legge provinciale n. 10 del 1983, come introdotto dall'art. 3, comma 3, della legge provinciale n. 13 del 2000. Da ultimo, con il provvedimento impugnato, la giunta provinciale ha provveduto alla determinazione degli importi dei sovracanoni annui per derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico per il periodo dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2002. Anche quest'ultimo provvedimento quindi risulta palesemente lesivo delle competenze della Regione del Veneto per i seguenti motivi di D i r i t t o Come gia' anticipato in fatto, il provvedimento che con il presente ricorso si impugna costituisce (per il momento) l'ultimo atto di una lunga vicenda che ha comportato una grave lesione della sfera delle competenze della Regione del Veneto. Con quest'ultimo provvedimento, in particolare, la Provincia autonoma di Bolzano ha realizzato un'inammissibile ingerenza nella sfera territoriale della ricorrente, in quanto ha disposto la determinazione dell'importo dei sovracanoni anche per quei proventi che dovranno essere riscossi nel territorio del Veneto. Ma tale invasione della sfera territoriale regionale si accompagna alla distrazione degli importi dei sovracanoni dalla destinazione ai comuni del territorio del Veneto, e quindi alla popolazione della regione, rispetto alla quale l'amministrazione ricorrente e' soggetto esponenziale. 1) Violazione degli artt. 3, 5, 117 e 118 della costituzione. Come gia' sopra accennato, il t.u. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con r.d. 11 dicembre 1993, n. 1775 e modificato dalla legge 27 dicembre 1953 n. 959, prevede un complesso sistema di riparto dei sovracanoni con finalita' perequative, volto ad assicurare ai comuni compresi nello stesso bacino imbrifero montano, nonche' ai comuni rivieraschi, un'entrata patrimoniale, di natura pubblicistica, connessa al prelievo delle acque dovute alle grandi derivazioni per uso idroelettrico o di produzione di forza motrice. In particolare, con la modifica normativa del 1953, il legislatore ha imposto al concessionario di grandi derivazioni ad uso idroelettrico la corresponsione, oltre che del canone demaniale per l'uso e l'utilita' del bene pubblico conseguita e del sovracanone, dovuto ai comuni rivieraschi ex art. 53 del testo unico, anche di un sovracanone a favore dei comuni o dei loro consorzi, se istituiti, compresi nel B.I.M. ed in sostituzione della riserva di energia prevista originariamente dall'art. 53 del testo unico. Si tratta di distinte tipologie di imposizioni patrimoniali con natura giuridica e funzioni differenti e che pertanto non possono essere ricondotte all'interno della medesima nozione di canone idroelettrico. Infatti il canone demaniale e' legato alla concessione e rappresenta il corrispettivo imposto dallo Stato per l'uso del bene pubblico, mentre il sovracanone dovuto ai consorzi B.I.M. non ha carattere demaniale, bensi' di corrispettivo di natura pubblicistica a fronte del mancato utilizzo dell'acqua, nonche' delle conseguenze sopportate dall'ente locale in dipendenza della costruzione e dell'esercizio degli impianti idroelettrici. Totalmente diverso e distinto e' quindi il presupposto che fa sorgere l'obbligo a carico del concessionario nelle due ipotesi. Originariamente, infatti, l'art. 52 del t.u. prevedeva, a beneficio dei soli comuni rivieraschi, una riserva di energia determinata dalla legge nel suo ammontare. Successivamente l'art. 1 della legge n. 959/1953 ha imposto ai concessionari di grandi derivazioni l'obbligo di pagamento di un sovracanone ai comuni compresi nel medesimo bacino imbrifero montano in sostituzione degli oneri di cui al suddetto art. 52. Ma la natura giuridica, cosi' come la funzione, di tale imposizione non e' mutata. Sul punto la giurisprudenza ha chiarito innanzitutto che il sovracanone e' finalizzato alla reintegrazione delle risorse degli enti territoriali interessati, nell'ambito dei necessari interventi a sostegno dell'autonomia locale (in tal senso Tribunale Sup.re Acque n. 44 del 10 dicembre 1985 e n. 97 del 14 ottobre 1993) e che ciascun comune o consorzio "... e' titolare, per la quota di sovracanone ad esso attribuita ed indipendentemente dalla effettiva utilizzazione della concessione, di un diritto soggettivo di credito nei confronti del concessionario tenuto alla contribuzione" (Tribunale Sup.re 10 luglio 1985 n. 44). Peraltro, l'assoluta diversita' per natura e funzione fra canoni demaniali e sovracanoni emerge chiaramente anche dall'uso che il legislatore fa dei rispettivi termini, uso che non e' da ritenersi casuale, bensi' frutto di una scelta precisa e consapevole. Infatti, laddove si parla di canone si intende riferirsi al corrispettivo della concessione (artt. 35, 37, 39, 40, 53 del t.u. n. 1775/1933; artt. 12-14 d.lgs. n. 275/1993; art. 12 d.lgs. n. 79/1999), mentre con il termine sovracanone si intende il diritto spettante agli enti interessati nei confronti del concessionario di grandi derivazioni ad uso idroelettrico. La posizione di diritto soggettivo pieno, e non di interesse legittimo riconosciuta all'ente destinatario del sovracanone e' confermata dalla possibilita' per quest'ultimo di agire nei confronti del concessionario inadempiente "... sia nelle forme ordinarie, che avvalendosi delle speciali procedure di riscossione previste dalla legge per gli enti pubblici territoriali (t.u. n. 639/1910)" (Tribunale Sup.re 10 luglio 1985, n. 44). Nel quadro normativo cosi' delineato, la Provincia autonoma di Bolzano, ha disposto non solo in materia di canoni demaniali, ma anche di sovracanoni, facendosene destinataria, e cio' in attuazione della sua legge provinciale n. 13 del 29 agosto 2000. Cio' ha fatto dapprima con la deliberazione n. 3470/2000, poi con la successiva deliberazione di revoca deIla precedente e riproduttiva del suo contenuto n. 2286 del 16 luglio 2001 e, da ultimo, con il provvedimento del 10 dicembre 2001 n. 4524 che con il presente ricorso si impugna. Risulta quindi quantomai evidente l'illegittimita' costituzionale per invasione delle competenze della Regione del Veneto tanto della norma provinciale gia' oggetto di eccezione di incostituzionalita', quanto delle deliberazioni attuative n. 3470 del 2000 e n. 2286 del 2001, gia' oggetto di autonome impugnazioni avanti al Tribunale Superiore delle Acque pubbliche, ma anche della successiva deliberazione di determinazione del quantum dei sovracanoni che qui si impugna, tutte viziate da profili di illegittimita' che vanno a determinare la invasione delle competenze della Regione del Veneto. 2) Violazione della legge 27 dicembre 1953, n. 959. Altro profilo di illegittimita' del provvedimento impugnato risiede nell'essere stato adottato in aperta violazione dei principi contenuti nella legge n. 959/1953. L'art. 1 della suddetta legge prevede infatti che i proventi derivanti dai sovracanoni siano destinati ad alimentare un fondo appositamente costituito e gestito dagli stessi consorzi, con patrimonio legislativamente vincolato alla realizzazione degli obiettivi individuati dalla normativa statale. La legge precisa altresi' che le modalita' di riparto di tali sovracanoni siano stabilite mediante un accordo fra gli stessi comuni o consorzi, che decidono a maggioranza. In tal modo il legislatore ha dato vita ad un'organizzazione consortile costituita dai comuni compresi nei bacini imbriferi montani con lo scopo di amministrare e gestire, attraverso accordi fra i soggetti consorziati, il fondo comune alimentato unicamente dalle entrate patrimoniali derivanti dai sovracanoni e costituito come patrimonio di scopo, normativamente vincolato a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni, nonche' ad opere di sistemazione montana non di competenza dello Stato. Questi principi della legislazione statale costituiscono un limite per la potesta' legislativa concorrente che l'art. 1, comma 16 d.P.R. n. 235/1977 ha attribuito alle province autonome in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico. Appare infatti evidente come, in materia di sovracanoni idroelettrici, il legislatore statale abbia fissato il principio secondo cui gli effetti negativi conseguenti alla diminuzione della portata d'acqua connessa alle opere di derivazione sono sopportati da tutti i comuni siti all'interno del perimetro del bacino imbrifero ai quali, pertanto e' dovuta quella particolare entrata finanziaria costituita dal sovracanone. Ugualmente deve ritenersi che la legislazione statale abbia stabilito il principio di parita' fra i consorzi B.I.M. ai fini del riparto del sovracanone, cosicche' la ripartizione deve avvenire mediante accordo fra gli stessi o, in mancanza, per l'effetto di un provvedimento del Ministero dei lavori pubblici. Anche sotto questo profilo, dunque, la legge provinciale n. 13 del 2000 che costituisce il presupposto del provvedimento impugnato ha violato i limiti della delega statale in quanto la Provincia autonoma di Bolzano vorrebbe unilateralmente modificare a proprio vantaggio le percentuali di assegnazione dei sovracanoni, stravolgendo gli assetti economici all'interno del B.I.M. Adige. Parimenti la deliberazione provinciale n. 3470/2000 e 2286/2001 di determinazione delle modalita' di riscossione e la n. 4524/2001 qui impugnata si appalesano illegittime per violazione dei principi contenuti nella legge n. 959/1953 in quanto dispongono non solo che i sovracanoni vengano riscossi dalla Provincia di Bolzano e dalla stessa determinati nel quantum, ma anche che questi siano ripartiti tramite un apposito accordo fra la provincia stessa e il Consorzio B.I.M. di Bolzano, con grave invasione dei poteri e delle competenze comunali. I provvedimenti impugnati, infatti, incidono sulla posizione giuridica soggettiva dei comuni e dei loro consorzi, posizione che ha dignita' di diritto soggettivo pieno di natura patrimoniale, concretizzandosi sostanzialmente nell'espropriazione di cespiti patrimoniali legislativamente vincolati a finalita' di pubblico interesse ed appartenenti alle comunita' locali. Sotto questo profilo, dunque, si ravvisa ulteriore violazione, da parte del legislatore provinciale, dell'art. 5 della Costituzione poiche' con il proprio comportamento la Provincia autonoma di Bolzano ha minato il principio dell'autonomia e del decentramento delle funzioni a favore degli enti locali, nonche', come oltre si evidenziera' piu' ampiamente, del connesso principio di sussidiarieta' verticale, posti a tutela delle prerogative riconosciute con legge statale agli enti locali. Infine il contrasto si estende anche all'art. 3 della Costituzione perche' la previsione della Provincia autonoma introduce un'indebita disparita' di trattamento all'interno dei comuni compresi nel bacino imbrifero dell'Adige ed in particolare fra comuni appartenenti alla Provincia di Bolzano e comuni non situati all'interno di questo territorio, fra cui i comuni siti in territorio veneto, che subiscono grave pregiudizio dalla disciplina provinciale e dal provvedimento impugnato. 3)Violazione del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, come modificato dal decreto legislativo n. 463/1999. Altro profilo di illegittimita' derivata della deliberazione provinciale impugnata e' dato dalla violazione dell'art. 8 del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino - Alto- Adige in materia di energia) che prevede la possibilita' di attribuire i compiti dei consorzi dei comuni di cui alla legge n. 959/1953 alle comunita' montane od ad altri enti di diritto pubblico "qualora esprima il consenso la maggioranza dei comuni consorziati". La medesima norma prosegue prevedendo che i consorzi B.I.M. o gli enti che li sostituiscono "possano cedere alle province il diritto alla fornitura di energia elettrica ai sensi dell'art. 3 d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279 verso il pagamento di un corrispettivo equivalente al sovracanone di cui all'art. 1 della legge n. 959/1953". Nel caso di specie, come gia' ampiamente rilevato, la Provincia autonoma di Bolzano ha unilateralmente deciso in ordine alla riscossione e ripartizione dei sovracanoni, privando, di fatto, i consorzi B.I.M. Adige veneti delle loro competenze in ordine alla gestione ed alle modalita' di ripartizione del fondo comune. E cio' in aperta violazione di una legge con natura di legge rinforzata, quale il decreto legislativo contenente le norme attuative dello statuto speciale, approvato con d.P.R. n. 235/1977. In definitiva, cio' che emerge con chiarezza dalla norma di cui al citato art. 8 e' l'intento del legislatore statale di mantenere la titolarita' del diritto derivante dai sovracanoni idroelettrici in capo ai comuni del B.I.M., principio, questo, che non potrebbe trovare smentita nel medesimo testo di legge, come vorrebbe la Provincia autonoma di Bolzano, laddove si prevede la delega alle province dell'esercizio delle funzioni statali in materia di grandi derivazioni. 4) Violazione del principio di sussidiarieta' verticale. Ma il provvedimento che si impugna si rivela gravemente contrastante anche con il principio di sussidiarieta'. Non appare discutibile infatti che il provvedimento si arroga una potesta', quella di distribuire i proventi costituenti i sovracanoni che invece, in base ad una corretta applicazione del principio di legge, dovrebbe essere esercitata da parte dello Stato. Il significato del principio di sussidiarieta' e' infatti quello di avvicinare il piu' possibile, in un processo ascendente, il livello decisionale alla comunita' interessata. Tuttavia e' altrettanto vero che, in base al medesimo principio, le funzioni sussidiarie devono necessariamente far capo all'ente del livello superiore, proprio perche' l'ente inferiore o non dispone delle capacita' per esercitarle oppure le stesse funzioni esigono un esercizio unitario da parte del livello di governo superiore. Tale e' infatti il caso di specie. Le funzioni di coordinamento fra i vari consorzi che la legge n. 959 del 1953 assegnava al Ministero dei lavori pubblici non possono ritenersi trasferibili alla regione o ad una provincia autonoma perche' esse, in base al principio di sussidiarieta', non possono essere esercitate da quest'ultimo ente ma esigono, sul piano logico prima ancora che giuridico che il loro esercizio, che presuppone una posizione di superiorita' rispetto agli altri enti, debba necessariamente far capo allo Stato. Sull'istanza di sospensione: la fondatezza del ricorso risulta da quanto precede, ricorrono inoltre quelle "gravi ragioni" che consentono di ottenere anche la sospensione, in pendenza di giudizio, dell'efficacia dell'atto che ha determinato il conflitto di attribuzioni. L'illegittimo criterio di riparto delineato da parte del provvedimento che qui si censura risulta infatti idoneo a determinare un gravissimo pregiudizio tanto ai consorzi dei bacini imbriferi, la cui stessa sopravvivenza e' messa in discussione dalla distrazione delle risorse da parte del provvedimento della provincia autonoma, quanto anche dei comuni che si trovano ad essere privati di un cespite di sicuro rilievo negli scarni bilanci comunali. Non va dimenticato infine l'interesse a riaffermare la certezza dell'interpretazione della normativa in materia a fronte del gravissimo comportamento della Provincia autonoma di Bolzano.
P. Q. M. Si chiede che codesta ecc. ma Corte voglia accertare e dichiarare, previ sospensione incidentale dell'impugnato provvedimento, che non spetta alla Provincia autonoma di Bolzano la determinazione degli importi dei sovracanoni annui per derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico. Con ogni consequenziale statuizione di legge. Con vittoria di spese. Si producono i seguenti documenti: 1) deliberazione di autorizzazione a stare in giudizio n. 413 del 4 marzo 2002; 2) deliberazione della giunta provinciale di Bolzano del 10 dicembre 2001, n. 4524; 3) deliberazione della giunta provinciale di Bolzano n. 3470/2000; 4) deliberazione della giunta provinciale di Bolzano n. 2286/2001. Venezia-Roma, addi' 4 marzo 2002 Avv. Romano Morra - Avv. Guido Viola 02C0211