N. 114 ORDINANZA 10 - 12 aprile 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Previdenza  e assistenza - Prestazioni spettanti agli invalidi civili
  -  Legittimazione  passiva  dell'Istituto previdenziale nei giudizi
  relativi  a  tali  prestazioni - Asserita violazione della legge di
  delegazione   -   Questione   identica  ad  altra  gia'  dichiarata
  manifestamente  infondata - Mancanza di argomenti nuovi o ulteriori
  - Manifesta infondatezza.
- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 130.
- Costituzione, art. 77, primo comma.
(GU n.16 del 17-4-2002 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Massimo VARI;
  Giudici:  Riccardo  CHIEPPA,  Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio ONIDA,
Carlo  MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI,  Annibale  MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni  Maria  FLICK,
Francesco AMIRANTE;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei  giudizi  di legittimita' costituzionale dell'art. 130 del d.lgs.
31 marzo   1998,   n. 112   (Conferimento   di   funzioni  e  compiti
amministrativi  dello  Stato  alle  regioni  ed  agli enti locali, in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), promossi con
due  ordinanze  emesse  il 20 dicembre 2000 dal Tribunale di Viterbo,
iscritte  ai  nn. 292  e 293 del registro ordinanze 2001 e pubblicate
nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica n. 17, 1a serie speciale,
dell'anno 2001.
    Visti  l'atto  di  costituzione dell'I.N.P.S. nonche' gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio del 27 febbraio 2002 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti.
    Ritenuto   che   il   Tribunale   di   Viterbo,  in  composizione
monocratica,  con  due  ordinanze  del 20 dicembre 2000, nel corso di
altrettanti  giudizi  di  opposizione a precetti con i quali e' stato
intimato  all'Istituto  nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.)
il  pagamento  di  somme  a  titolo  di "pensione di inabilita'" e di
"indennita'  di  accompagnamento",  solleva questione di legittimita'
costituzionale   dell'art. 130   del  d.lgs.  31 marzo  1998,  n. 112
(Conferimento  di  funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni   ed  agli  enti  locali,  in  attuazione  del  capo I  della
legge 15 marzo 1997, n. 59), in riferimento all'art. 77, primo comma,
della Costituzione;
        che,  ad avviso del Tribunale, la norma impugnata, disponendo
che  l'I.N.P.S.  "e'  passivamente legittimato" nei giudizi aventi ad
oggetto  la  "erogazione di pensioni, assegni e indennita' spettanti,
ai sensi della vigente disciplina, agli invalidi civili", si porrebbe
in  contrasto  con  la  legge  di  delegazione  15 marzo 1997, n. 59,
violando  l'art. 77,  primo  comma, della Costituzione, in quanto con
detta  legge  "il  Governo  non  era  stato  in alcun modo delegato a
conferire funzioni all'I.N.P.S.";
        che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  e'  intervenuto  in
entrambi  i  giudizi,  chiedendo  che  la  questione  sia  dichiarata
manifestamente infondata;
        che,  in  uno  dei  due  giudizi, si e', altresi', costituito
l'I.N.P.S.,  concludendo  per  il  rigetto della questione, in quanto
gia' dichiarata manifestamente infondata da questa Corte.
    Considerato  che le ordinanze sollevano questione di legittimita'
costituzionale   di  una  stessa  norma,  in  relazione  all'identico
parametro e che, quindi, e' opportuna la riunione dei due giudizi;
        che,  secondo  il Tribunale di Viterbo, l'art. 130 del d.lgs.
n. 112  del 1998 si porrebbe in contrasto con l'art. 77, primo comma,
della   Costituzione,   in  quanto,  in  violazione  della  legge  di
delegazione  n. 59  del  1997,  avrebbe  attribuito  all'I.N.P.S.  la
legittimazione  passiva  nei giudizi aventi ad oggetto la "erogazione
di  pensioni,  assegni e indennita' spettanti, ai sensi della vigente
disciplina, agli invalidi civili";
        che  questa  Corte, con le ordinanze n. 366 e n. 90 del 2001,
ha  dichiarato  manifestamente  infondata  un'identica  questione  di
legittimita'  costituzionale  sollevata,  tra  gli altri, anche dallo
stesso Tribunale di Viterbo;
        che  i  giudici  a  quibus  non  svolgono  argomenti nuovi od
ulteriori rispetto a quelli gia' esaminati e comunque tali da indurre
la Corte a modificare il proprio orientamento;
        che, quindi, la questione di legittimita' costituzionale deve
essere dichiarata manifestamente infondata.
    Visti  gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 130  del  decreto legislativo
31 marzo   1998,   n. 112   (Conferimento   di   funzioni  e  compiti
amministrativi  dello  Stato  alle  regioni  ed  agli enti locali, in
attuazione  del  capo  I della legge 15 marzo 1997, n. 59), sollevata
dal  Tribunale  di  Viterbo  in riferimento all'art. 77, primo comma,
della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 aprile 2002.
                         Il Presidente: Vari
                       Il redattore: Capotosti
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 12 aprile 2002.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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