N. 114 ORDINANZA 10 - 12 aprile 2002
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza - Prestazioni spettanti agli invalidi civili - Legittimazione passiva dell'Istituto previdenziale nei giudizi relativi a tali prestazioni - Asserita violazione della legge di delegazione - Questione identica ad altra gia' dichiarata manifestamente infondata - Mancanza di argomenti nuovi o ulteriori - Manifesta infondatezza. - D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 130. - Costituzione, art. 77, primo comma.(GU n.16 del 17-4-2002 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Massimo VARI; Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 130 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), promossi con due ordinanze emesse il 20 dicembre 2000 dal Tribunale di Viterbo, iscritte ai nn. 292 e 293 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, 1a serie speciale, dell'anno 2001. Visti l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonche' gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 2002 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti. Ritenuto che il Tribunale di Viterbo, in composizione monocratica, con due ordinanze del 20 dicembre 2000, nel corso di altrettanti giudizi di opposizione a precetti con i quali e' stato intimato all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) il pagamento di somme a titolo di "pensione di inabilita'" e di "indennita' di accompagnamento", solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 130 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), in riferimento all'art. 77, primo comma, della Costituzione; che, ad avviso del Tribunale, la norma impugnata, disponendo che l'I.N.P.S. "e' passivamente legittimato" nei giudizi aventi ad oggetto la "erogazione di pensioni, assegni e indennita' spettanti, ai sensi della vigente disciplina, agli invalidi civili", si porrebbe in contrasto con la legge di delegazione 15 marzo 1997, n. 59, violando l'art. 77, primo comma, della Costituzione, in quanto con detta legge "il Governo non era stato in alcun modo delegato a conferire funzioni all'I.N.P.S."; che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e' intervenuto in entrambi i giudizi, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata; che, in uno dei due giudizi, si e', altresi', costituito l'I.N.P.S., concludendo per il rigetto della questione, in quanto gia' dichiarata manifestamente infondata da questa Corte. Considerato che le ordinanze sollevano questione di legittimita' costituzionale di una stessa norma, in relazione all'identico parametro e che, quindi, e' opportuna la riunione dei due giudizi; che, secondo il Tribunale di Viterbo, l'art. 130 del d.lgs. n. 112 del 1998 si porrebbe in contrasto con l'art. 77, primo comma, della Costituzione, in quanto, in violazione della legge di delegazione n. 59 del 1997, avrebbe attribuito all'I.N.P.S. la legittimazione passiva nei giudizi aventi ad oggetto la "erogazione di pensioni, assegni e indennita' spettanti, ai sensi della vigente disciplina, agli invalidi civili"; che questa Corte, con le ordinanze n. 366 e n. 90 del 2001, ha dichiarato manifestamente infondata un'identica questione di legittimita' costituzionale sollevata, tra gli altri, anche dallo stesso Tribunale di Viterbo; che i giudici a quibus non svolgono argomenti nuovi od ulteriori rispetto a quelli gia' esaminati e comunque tali da indurre la Corte a modificare il proprio orientamento; che, quindi, la questione di legittimita' costituzionale deve essere dichiarata manifestamente infondata. Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), sollevata dal Tribunale di Viterbo in riferimento all'art. 77, primo comma, della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 2002. Il Presidente: Vari Il redattore: Capotosti Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 12 aprile 2002. Il direttore della cancelleria: Di Paola 02C0316