N. 116 ORDINANZA 10 - 12 aprile 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Reato  in  genere  -  Prescrizione  -  Cause di sospensione - Mancata
  inclusione,   tra   le   cause   di  sospensione  del  corso  della
  prescrizione, del rinvio del dibattimento per legittimo impedimento
  a  comparire  dell'imputato  (nella  specie, detenuto all'estero) -
  Prospettato  contrasto  con  il  principio  di  ragionevolezza, con
  l'obbligatorio  esercizio  della  funzione giurisdizionale e con il
  principio  del giudice naturale - Difetto di motivazione per omessa
  verifica  di una soluzione interpretativa conforme a Costituzione -
  Manifesta inammissibilita' della questione.
- Cod. pen., art. 159, primo comma.
- Costituzione, artt. 3, 25, primo comma, 111 e 112.
(GU n.16 del 17-4-2002 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Massimo VARI;
  Giudici:  Riccardo  CHIEPPA,  Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio ONIDA,
Carlo  MEZZANOTTE,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto  CAPOTOSTI,
Annibale   MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco
AMIRANTE;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 159, primo
comma,  del  codice  penale, promosso, nell'ambito di un procedimento
penale,  con  ordinanza  emessa  il  9 maggio  2001  dal Tribunale di
Milano,  iscritta  al n. 653 del registro ordinanze 2001 e pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica n. 36, 1a serie speciale,
dell'anno 2001.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 13 marzo 2002 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
    Ritenuto  che il Tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento
agli  artt. 3,  25,  primo  comma,  111  e  112  della  Costituzione,
questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 159, primo comma,
del  codice penale, nella parte in cui non prevede che il corso della
prescrizione  del  reato  rimanga  sospeso  "anche nel caso in cui il
rinvio   del   procedimento   penale  sia  imposto  da  un  legittimo
impedimento  a  comparire  dell'imputato, e per tutta la durata della
permanenza  dell'impedimento,  ove lo stesso non sia rimovibile con i
mezzi consentiti dalla legge";
        che,  circa  la  rilevanza  della  questione,  il  rimettente
precisa  che  l'imputato,  detenuto  all'estero  per  altra causa, ha
comunicato  di  non  voler rinunciare a presenziare al dibattimento e
che  non e' possibile ne' il temporaneo trasferimento dell'imputato a
norma   dell'art. 11   della   Convenzione   europea   di  assistenza
giudiziaria del 20 aprile 1959, ne' la partecipazione al dibattimento
a  distanza  tramite videoconferenza prevista dall'art. 146-bis delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura penale;
        che  a  causa dell'impedimento dell'imputato il dibattimento,
dopo aver subito continui rinvii, si trova in una situazione di stasi
e  i  termini  di  prescrizione  dei  reati  contestati  continuano a
decorrere;
        che   il  giudice  a  quo  rileva  che,  alla  stregua  della
giurisprudenza  costituzionale  e  di  legittimita',  relativa sia al
codice  del  1930,  sia  a  quello  vigente, la detenzione all'estero
costituisce   un   caso   di   legittimo   impedimento   a  comparire
dell'imputato,  che  determinerebbe,  nel  caso in cui sussista, come
nella  specie,  la  prova  della  volonta'  dell'imputato  di  essere
tradotto  in  Italia per presenziare al dibattimento, la nullita' del
provvedimento con cui sia stata dichiarata la contumacia;
        che  nel  caso  di  assoluta  impossibilita'  a comparire per
legittimo  impedimento  il  giudice e' pertanto tenuto a disporre, in
base  agli artt. 484 e 420-ter cod. proc. pen., come modificati dalla
legge 16 dicembre 1999, n. 479, il rinvio a una nuova udienza;
        che,  ad  avviso  del rimettente, la mancata previsione della
sospensione  dei  termini  di  prescrizione  nel  caso  di rinvio del
dibattimento per legittimo impedimento dell'imputato contrasta con il
principio   di   ragionevolezza,   essendo  tale  ipotesi  del  tutto
assimilabile  ai casi di sospensione del procedimento, per i quali e'
invece prevista la sospensione dei termini della prescrizione;
        che  sarebbero violati anche gli artt. 25, primo comma, 111 e
112  Cost.,  "che  per  un  verso  impongono  al giudice uno sviluppo
processuale  laddove  stabiliscono  che  la  funzione giurisdizionale
debba obbligatoriamente essere esercitata ed amministrata e per altro
verso  tendono  ad  evitare  che  l'imputato  sia  in  qualunque modo
"distolto dal giudice naturale precostituito per legge";
        che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  chiedendo  che  la questione venga dichiarata inammissibile e
comunque  infondata, in quanto la pronuncia richiesta si risolverebbe
in una addizione in malam partem, in quanto tale preclusa alla Corte.
    Considerato  che  il  giudice a quo lamenta che l'art. 159, primo
comma,  del  codice  penale  non  prevede tra le cause di sospensione
della  prescrizione  anche  il caso in cui il rinvio del dibattimento
sia imposto da un legittimo impedimento a comparire dell'imputato, in
tutto   e   per   tutto  assimilabile  ai  casi  di  sospensione  del
procedimento   che   determinano   la  sospensione  del  corso  della
prescrizione,  e  ritiene  che  la  disciplina  censurata si ponga in
contrasto  con  gli  artt. 3,  25,  primo  comma,  111  e  112  della
Costituzione;
        che il rimettente ha omesso di dar conto della impossibilita'
di   pervenire,  in  via  interpretativa,  alla  soluzione  che  egli
implicitamente ritiene conforme a Costituzione;
        che   tale   soluzione,  gia'  accolta  da  una  parte  della
giurisprudenza  di  legittimita',  successivamente  all'ordinanza  di
rimessione  e'  stata  fatta propria dalle Sezioni unite penali della
Corte  di cassazione (sentenza n. 1021/2002 del 28 novembre 2001) che
hanno  affermato,  per  quanto  qui  interessa,  che  il  rinvio  del
dibattimento   ha  effetto  sospensivo  della  prescrizione  ove  sia
disposto per impedimento dell'imputato o del difensore;
        che   questa   Corte  ha  avuto  ripetutamente  occasione  di
affermare  che  il giudice ha il dovere di verificare se la norma sia
suscettibile  di una interpretazione conforme a Costituzione, potendo
sollevare  questione  di  legittimita' costituzionale solo dopo avere
accertato    che    e'    impossibile    seguire   un'interpretazione
costituzionalmente  corretta  (v.  in  senso analogo, con riferimento
alla  medesima  norma oggetto del presente giudizio, ordinanza n. 233
del 2000);
        che   la  questione  va  pertanto  dichiarata  manifestamente
inammissibile per difetto di motivazione.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 159,  primo comma, del codice
penale,  sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, 111
e 112 della Costituzione, dal Tribunale di Milano, con l'ordinanza in
epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 aprile 2002.
                         Il Presidente: Vari
                     Il redattore: Neppi Modona
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 12 aprile 2002.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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