N. 33 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 22 aprile 2002

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  22  aprile  2002  (del  Presidente del Consiglio dei
ministri)

Adozione  internazionale - Adozione di minori in Provincia di Bolzano
  -  Norme  provinciali  per  l'assistenza  e sostegno alle coppie di
  coniugi con stabile dimora in Alto-Adige - Rilascio del certificato
  di  conformita'  dell'adozione  alle disposizioni della Convenzione
  internazionale dell'Aja nonche' dell'autorizzazione all'ingresso ed
  al  soggiorno  permanente del minore adottato o affidato a scopo di
  adozione  -  Compiti  attribuiti  alla  Provincia  autonoma, previa
  convenzione   con   la   "Commissione  nazionale  per  le  adozioni
  internazionali"  -  Preteso contrasto con le competenze legislative
  statali  di  tipo esclusivo assegnate dalla Costituzione in materia
  di  "condizione  giuridica di cittadini non appartenenti all'Unione
  europea",  di  "stato  civile"  e  di  "ordinamento  civile"  -  In
  subordine:   denunciata   esorbitanza  dai  limiti  della  potesta'
  legislativa concorrente degli enti locali in ordine alla disciplina
  dei  servizi  per  l'adozione internazionale - In via ulteriormente
  gradata: Asserita violazione di competenze amministrative assegnate
  allo  Stato  tenuto  anche  conto  della  esigenza  di "assicurarne
  l'esercizio unitario".
- Legge  regionale  (rectius,  legge  della  Provincia di Bolzano) 29
  gennaio 2002, n. 2 (in particolare, art. 2, comma 4).
- Costituzione,  art.  117, comma secondo, lett. a), i) ed l), e 118,
  commi   primo   e   secondo   (nel  testo  modificato  dalla  legge
  costituzionale  18 ottobre 2001, n. 3); legge 4 maggio 1983, n. 184
  e successive modificazioni.
(GU n.27 del 10-7-2002 )
    Ricorso  per  il Presidente del Consiglio dei ministri, rapp.to e
difeso  dall'Avvocatura  generale dello Stato e presso la sua sede in
Roma, Via dei Portoghesi n. 12, domiciliato;
    Contro  la  provincia  di  Bolzano,  in persona del Presidente in
carica  per  la  dichiarazione di illegittimita' costituzionale della
legge  provinciale  29 gennaio 2002, n. 2, concernente "provvedimenti
per  l'adozione  di  minori  in Provincia di Bolzano", pubblicata nel
supplemento n. 1 al B.U.R. n. 7 del 12 febbraio 2002

                              F a t t o

    Come e' noto, la materia dell'adozione internazionale e' regolata
dalla  legge statale 4 maggio 1983 n. 184 ("Diritto del minore ad una
famiglia"),  come  modificata dalla legge 31 dicembre 1998 n. 476, di
ratifica  della  Convenzione  de L'Aja del 29 maggio 1993 inerente la
"tutela  dei bambini e la cooperazione nell'adozione internazionale",
e dalla legge 28 marzo 2001 n. 149.
    In  particolare,  nell'ambito di tali leggi e per quanto qui piu'
specificamente interessa:
        a)  la  legge  n. 476/1998  ha  istituito  la Commissione per
adozioni  internazionali  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri,  al fine di assicurare il coordinamento degli interventi di
tutte   le  istituzioni  centrali  e  locali  che,  a  vario  titolo,
concorrono alla piena attuazione della citata Convenzione de L'Aja;
        b)  l'art. 39-bis  introdotto  dalla stessa legge n. 476/1998
nel  testo  della  legge n. 184/1983 ha delineato le competenze delle
regioni  e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, rimettendo
alla  potesta' legislativa di tali enti l'istituzione e la disciplina
dei  "servizi  per  l'adozione internazionale", comunque autorizzati,
vigilati   e   verificati   dalla   Commissione   per   le   adozioni
internazionali  a  norma  del  precedente  art. 39, comma 1, lett. c)
della   ricordata  legge  n. 184/1983  come  modificata  dalla  legge
n. 476/1998.
    Con la legge indicata in epigrafe la Provincia di Bolzano intende
fornire  assistenza  e  sostegno  alle  coppie di coniugi che abbiano
stabile  dimora  in  Alto  Adige ai fini dell'adozione di bambini con
cittadinanza non italiana e residenti all'estero.
    Pur se il testo di tale legge stabilisce (art. 1, comma 2) che le
funzioni  di  assistenza  che la provincia autonoma intende sostenere
saranno  esercitate nel rispetto dell'ordinamento giuridico statale e
internazionale  ed  in particolare della legge 28 marzo 2001, n. 149,
tuttavia  il comma 4 dell'art. 2 ha previsto che la provincia, previa
convenzione   con   la   Commissione   nazionale   per   le  adozioni
internazionali,  istituita  presso  la  Presidenza  del Consiglio dei
ministri,  possa  svolgere  alcuni  compiti amministrativi attribuiti
dall'art. 39  della  legge  n. 184/1983  alla  predetta  Commissione,
consistenti nel rilascio del certificato di conformita' dell'adozione
alle  disposizioni  della  Convenzione  internazionale, come previsto
dall'art. 23  della  Convenzione  stessa,  e  dell'autorizzazione  di
ingresso  e  di soggiorno permanente del minore adottato o affidato a
scopo di adozione.
    Siffatta   previsione  configura  travalicamento  dei  limiti  di
competenza  attribuiti  alla  potesta'  legislativa regionale e delle
province  autonome,  cosicche' avverso la legge regionale in epigrafe
il Presidente del Consiglio dei ministri, previa intervenuta delibera
del   Consiglio  dei  ministri,  con  il  presente  ricorso  promuove
questione  di  legittimita'  costituzionale,  a  norma dell'art. 127,
comma 1, della Costituzione, per il seguente motivo di

                            D i r i t t o

    1.  -  Violazione  dell'art.  117,  comma  2, lett a) ed i) della
Costituzione,  nel  testo  modificato  dalla  legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3.
    Come  si  e'  dianzi  accennato, il legislatore statale, nel dare
attuazione  alla  Convenzione  de  L'Aja  del  1993,  ha istituito la
Commissione  per le adozioni internazionali, allo scopo di assicurare
il  coordinamento degli interventi di tutte le istituzioni centrali e
locali  che,  a  vario titolo, concorrono alla piena attuazione della
suddetta Convenzione.
    In  particolare,  sono  stati riservati alla competenza esclusiva
della   Commissione   il  rilascio  del  certificato  di  conformita'
dell'adozione   alle  disposizioni  della  Convenzione,  il  rilascio
dell'autorizzazione  all'ingresso  e  alla  residenza  permanente dei
minori  stranieri  adottati, nonche' l'autorizzazione, la verifica ed
il  controllo  delle  attivita' svolte dagli enti privati autorizzati
allo svolgimento di procedure adozionali.
    Sotto  tale profilo, pertanto, il comma 4 dell'art. 2 della legge
provinciale  in  epigrafe  si  pone  in  contrasto  con le previsioni
costituzionali  di attribuzione di competenza esclusiva allo Stato in
materia   di:   "condizione  giuridica  di  cittadini  di  Stati  non
appartenenti all'Unione europea" (art. 117, comma 1, lett. a); "stato
civile"  (art. 117, comma 1, lett. i) "ordinamento civile" (art. 117,
comma 1, lett. l).
    In  tali  materie,  infatti,  tutte attinenti sotto differenziati
profili   alla  materia  disciplinata  dalla  legge  provinciale  qui
denunciata, la evidente competenza esclusiva dello Stato puo' trovare
deroga solo entro quei limiti che, di volta in volta, la stessa legge
statale  intenda  consentire. Nel caso in questione, l'irrinunciabile
esigenza  di assicurare l'uniformita' di valutazione delle situazioni
soggettive  che  interessano  i  minori adottati provenienti da altri
paesi e di consentire una adeguata attivita' di controllo in Italia e
all'estero  sugli  enti  autorizzati allo svolgimento di attivita' di
intermediazione   nell'ambito  delle  procedure  di  adozione,  rende
ampiamente   ragione,  sotto  il  profilo  logico  prima  ancora  che
giuridico,  della  impossibilita'  di  consentire  qualsiasi forma di
decentramento delle delicate funzioni in questione.
    Ne'  tali rilievi potrebbero intendersi superati dal fatto che la
legge  provinciale  de  qua  prevede  lo  svolgimento delle anzidette
attivita' solo a seguito di una convenzione con la Commissione per le
adozioni  iternazionali: si tratta infatti di materia non disponibile
da  parte  della  stessa Commissione, in quanto alla stessa riservata
dalla  legge  statale  in  conformita'  ai  richiamati  dettami della
Costituzione.  Pertanto  anche  l'eventuale convenzione attuativa del
detto  art. 2 comma 4 della legge provinciale sarebbe comunque lesiva
della competenza statale in subiecta materia.
    2.  -  Violazione dell'art. 117, comma 2, della Costituzione, nel
testo modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
    In  subordine  a  quanto argomentato nel primo motivo di ricorso,
nella  (denegata)  ipotesi  che  si  intenda  ravvisare  comunque  la
sussistenza  di  una  competenza  legislativa  concorrente degli enti
locali  nella  materia  in  questione,  siccome rientrante lato sensu
nella  materia  dei  rapporti internazionali, (e cio' con particolare
richiamo  alle  disposizioni  della  legge statale - cfr. art. 39-bis
legge   n. 184/1983  -  che  attribuiscono  alla  legge  regionale  o
provinciale  la disciplina di servizi per l'adozione internazionale),
va   comunque   ribadito   che  agli  enti  locali  e'  riservata  la
possibilita'  di concorrere alle scelte politiche in tema di adozioni
internazionali operate a livello centrale anche mediante la creazione
di  servizi  pubblici  regionali  (o  provinciali) che, al pari delle
associazioni  private autorizzate, possano da una parte consentire di
coprire  aree geografiche e bisogni che altrimenti potrebbero restare
esclusi   dai  circuiti  di  solidarieta',  e  dall'altra  promuovere
programmi di cooperazione.
    Ma  non  mai sarebbe possibile derogare alla evidente esigenza di
lasciare  garantita  l'uniformita'  di  disciplina  della materia per
quanto attiene ai delicati compiti - direttamente incidenti su ognuno
dei    minori    interessati    dagli    istituti   dell'adozione   e
dell'affidamento  internazionale  -  di  controllo,  di vigilanza, di
verifica  dell'uniformita'  delle  procedure  attuate e dei risultati
conseguiti  in  un  campo  nel  quale  la necessita' della parita' di
trattamento appare indefettibile.
    Per   questo,   se  anche  si  volesse  ipotizzare  una  potesta'
legislativa concorrente della Provincia di Bolzano, essa non potrebbe
riguardare  le  competenze descritte nel ridetto art. 2 comma 4 della
legge  in  epigrafe,  se  non  ponendosi  in evidente contrasto con i
limiti costituzionali.
    3.  -  Violazione dell'art. 118, commi 1 e 2, della Costituzione,
nel  testo  modificato  dalla  legge  costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3.
    In  via  ulteriormente  gradata,  per l'ipotesi che le previsioni
della  legge  provinciale  qui  denunciate si intendano riferibili ad
attivita'  precipuamente  di carattere amministrativo, deve rilevarsi
che  comunque  si tratterebbe di attivita' inderogabilmente riservate
alla Commissione per le adozioni internazionali in quanto alla stessa
rimesse  dalla legge statale secondo la propria competenza (art. 118,
comma  2)  e  in  ogni  caso  attribuite alla competenza centrale per
l'evidente  esigenza di "assicurarne l'esercizio unitario" (art. 118,
comma 1).
                              P. Q. M.
    Chiede  che la Corte costituzionale, in accoglimento del presente
ricorso,  voglia  dichiarare  l'illegittimita'  costituzionale  della
legge regionale in epigrafe.
        Roma, addi' 11 aprile 2002
               L'avvocato dello Stato: Antonio Cingolo
02C0349