N. 204 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 febbraio 2002

Ordinanza  del  5  febbraio  2002  emessa  dal  Tribune  di Lucca nel
procedimento  civile  vertente  tra  Tozzi  Vito e Associazione Cassa
nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti
commerciali

Previdenza  e  assistenza  sociale - Pensioni corrisposte dalla Cassa
  nazionale  di  previdenza  e  assistenza  a favore dei ragionieri e
  periti   commerciali  -  Pensione  di  anzianita'  -  Diritto  alla
  corresponsione - Incompatibilita' con l'iscrizione a qualsiasi albo
  professionale  o  elenco  di  lavoratori  autonomi  e con qualsiasi
  attivita'  di  lavoro  dipendente  o  associato  - Irrazionalita' -
  Incidenza  sul  diritto al lavoro - Riferimento alla sentenza della
  Corte costituzionale n. 73/1992.
- Legge 30 dicembre 1991, n. 414, art. 3, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 4, primo comma.
(GU n.19 del 15-5-2002 )
                            IL TRIBUNALE

    Ha pronunciato la seguente ordinanza.
    Con  ricorso  depositato  il 3 novembre 2000, Vito Tozzi chiedeva
che,  previa  rimessione alla Corte costituzionale della questione di
legittimita'  dell'art. 3  comma 2 della legge n. 414 del 30 dicembre
1991  in riferimento agli artt. 3, 4 comma 1, 35 comma 1 e 38 comma 2
Cost.,  nella parte in cui afferma la incompatibilita' della pensione
di  anzianita'  con  l'iscrizione  a  qualsiasi  albo professionale o
elenco  di  lavoratori  autonomi  e con qualsiasi attivita' di lavoro
dipendente  o  associato,  fosse  dichiarata  la  illegittimita'  del
rifiuto,  opposto  dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a
favore  dei  ragionieri  e  periti commerciali, di corrispondergli la
pensione di anzianita' se non subordinatamente alla cancellazione dal
registro   dei  Revisori  Contabili  e  fosse,  invece,  accertato  e
dichiarato  il  suo diritto alla ridetta pensione, con condanna della
convenuta  alla  relativa  corresponsione, solo subordinatamente alla
cancellazione dall'albo dei Ragioneri.
    Chiedeva,  altresi',  la condanna della convenuta al risarcimento
dei danni conseguenti all'opposto diniego.
    Esponeva  che,  presentata domanda di pensione di anzianita' il 3
gennaio  2000  e  ricevuta comunicazione che il trattamento, giacche'
sussistevano  i  requisiti  di contribuzione e di eta', avrebbe avuto
decorrenza  -  ove  fosse  intervenuta la cancellazione dall'albo dei
Ragionieri un mese prima - dal 1 febbraio 2001, con lettera in data 5
giugno  2000  aveva interrogato il consiglio di amministrazione della
Cassa  circa  la  possibilita' di mantenere l'iscrizione nel registro
dei revisori contabili: con nota in data 28 luglio 2000 gli era stata
comunicata  la  risposta  negativa  con  la  motivazione che, essendo
l'attivita'  di  revisore  contabile una attivita' di lavoro autonomo
per il cui esercizio e' necessaria l'iscrizione in un apposito elenco
assimilabile  ad  un  albo  professionale,  trovava  applicazione  la
previsione  di cui all'art. 3 comma 2 legge n. 414/1991 e all'art. 50
del regolamento della Cassa.
    Osservava  come  la  non  manifesta  infondatezza della questione
dovesse  essere  ritenuta sulla base della sentenza n. 73/1992 con la
quale  la Corte costituzionale aveva dichiarato illegittima l'analoga
disposizione  contenuta  nell'art. 3 comma 2 della legge 20 settembre
1980, n. 576 sulla previdenza forense.
    Resisteva  la  Cassa  convenuta  che  si  costituiva  con memoria
depositata il 5 ottobre 2001.
    Eccepiva   l'incompetenza   per  territorio  del  giudice  adito,
competente  essendo,  ex art. 444 terzo comma c.p.c., il Tribunale di
Roma, ove l'ente ha la propria (unica) sede.
    Sosteneva  la  inammissibilita'  della  sollevata  questione  per
fictio  litis oltre che per irrilevanza e, comunque, la sua manifesta
infondatezza.
    Contestava il fondamento della pretesa risarcitoria.
    La causa era discussa e decisa all'udienza del 5 febbraio 2002.
    Tanto premesso, il giudicante osserva:
        l'eccezione  di  incompetenza  per  territorio non ha pregio:
l'art. 444  primo  comma c.p.c. considera la residenza dell'attore ai
fini  della  individuazione  del  giudice  competente  per  tutte  le
controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie di
cui  all'art. 442  c.p.c.,  salvo  riservare  (col  secondo comma) al
giudice del luogo ove ha sede l'ufficio del porto di iscrizione della
nave  le  controversie  in materia di infortuni sul lavoro e malattie
professionali degli addetti alla navigazione o alla pesca marittima e
(col  terzo  comma)  al  giudice  del  luogo  dove  ha sede l'ufficio
dell'ente,  le  controversie  relative  agli  obblighi  dei datori di
lavoro  e  all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento
di tali obblighi;
        la  presente controversia, nella quale si discute del diritto
di   Vito   Tozzi   ad  accedere  alla  pensione  di  anzianita',  e'
all'evidenza  inclusa  nella  previsione  del  primo  comma  ne', per
diversamente  ritenere,  giova  la  richiamata,  da  parte convenuta,
sentenza  della  suprema  Corte n. 5552/1993 nella quale si legge che
l'art. 444 comma terzo c.p.c. deve applicarsi a tutte le controversie
aventi  ad oggetto obblighi contributivi gravanti non solo sui datori
di  lavoro  e  sui  titolari di un rapporto di parasubordinazione, ma
anche  su  tutti  i  soggetti  tenuti  al  pagamento  dei  contributi
previdenziali   o  assistenziale  e,  dunque,  anche  sui  lavoratori
autonomi;
        la difesa della Cassa osserva, sostenendo la inammissibilita'
della sollevata questione di costituzionalita', che non v'e' stato un
provvedimento  di rigetto della domanda di pensione, essendosi l'ente
limitato,  come risulta dalla corrispondenza in atti, a precisare, al
ricorrente  che  ne  aveva fatto richiesta, i limiti e le condizioni,
secondo  la  vigente disciplina normativa, per il conseguimento della
pensione  di  anzianita',  talche'  la  lite  introdotta  per  sentir
accertare   il  preteso  diritto  sarebbe  meramente  astratta,  solo
finalizzata  a  sollevare  l'incidente  e,  dunque,  con  un  petitum
inammissibilmente  coincidente  con  la  proposizione della questione
stessa;
        osserva,  ancora, che l'art. 50 del regolamento di attuazione
dello  statuto  della  Cassa,  espressione  dell'autonomia  normativa
dell'ente     previdenziale    privato,    stabilisce    la    stessa
incompatibilita'  dalla  legge  sancita',  cosicche'  la questione di
incostituzionalita'  della  norma  denunciata  -  non avendo il Tozzi
domandato  la  declaratoria  di  illegittimita'  derivata della norma
statutaria  ed  essendo  precluso,  ex  art. 414 c.p.c, un successivo
ampliamento  del  thema  decidendum  -  difetterebbe  di rilevanza in
causa;
        entrambi i rilievi non meritano condivisione;
        non  il  primo,  atteso  il petitum del presente giudizio, in
termini   di   pronuncia   di  accertamento/condanna,  e  la  diretta
dipendenza dell'esito della lite dalla sorte della norma censurata;
        il  pacifico orientamento della giurisprudenza costituzionale
secondo  il  quale  il petitum del giudizio nel corso del quale viene
sollevata  una  questione  di  costituzionalita'  non puo' risolversi
nella  proposizione  della  questione  stessa,  deve intendersi, come
emerge   dalla   stessa   pronuncia  n. 127/1998  della  Corte  Cost.
richiamata dalla difesa della Cassa, nel senso che la decisione della
questione deve condizionare ma non esaurire l'oggetto del giudizio;
        in quella occasione, invero, la questione era stata sollevata
nell'ambito  di  un procedimento possessorio ove la turbativa dedotta
era  identificata dal diniego della autorizzazione amministrativa (ad
impiantare  un  frutteto)  la  cui  richiesta era imposta dalla norma
censurata: il travolgimento di questa non avrebbe lasciato spazio per
ulteriori  provvedimenti  in quel giudizio, nulla frapponendosi a che
il privato esercitasse la facolta';
        non  altrettanto e' a dirsi nella specie: che' l'accertamento
del  diritto  e  la  condanna  alla  corrispondente prestazione passa
attraverso,  e non anche si identifica, nel travolgimento della norma
denunciata;
        non  il  secondo, che' l'assunto, esplicitato all'udienza del
17   ottobre   2001,   secondo  cui  la  illegittimita'  della  norma
regolamentare della Cassa deriverebbe dall'accoglimento della censura
di  incostituzionalita' della norma di legge, identifica, in realta',
un  argomento a sostegno della tesi, una mera difesa (non allegandosi
fatti  nuovi  ampliativi  del  thema) che, come tale, non incontra le
preclusioni poste dall'art. 414 c.p.c.;
        nel  merito,  il  prospettato dubbio di costituzionalita' non
appare manifestamente privo consistenza;
        l'art. 3,  comma secondo, della legge 30 dicembre 1991 n. 414
stabilito  -  ed  il disposto non e' coinvolto dalla censura - che la
corresponsione  della pensione di anzianita' (dei ragionieri e periti
commerciali    e'    subordinata    alla    cancellazione   dall'albo
professionale, afferma, altresi', che la stessa "e' incompatibile con
l'iscrizione  a  qualsiasi  albo professionale o elenco di lavoratori
autonomi e con qualsiasi attivita' di lavoro dipendente o associato ;
        la  norma impugnata consente, dunque, al titolare di pensione
di  anzianita'  di  svolgere  una attivita' di lavoro autonomo per la
quale  non  sia  richiesta  l'iscrizione  ad  un  albo  o  elenco  di
lavoratori autonomi;
        data  questa  possibilita',  appare irrazionale vietare altre
attivita'  solo  perche'  richiedono  l'iscrizione ad un albo o ad un
elenco  (cosi'  come,  d'altro  lato,  neppure  si  comprende perche'
l'attivita'  come  sopra  consentita  debba essere vietata se dedotta
nell'ambito di contratto di lavoro subordinato o associato);
        oltre  che  col  principio  di razionalita' di cui all'art. 3
Cost.,  la norma denunciata appare altresi' contrastare col principio
del  diritto  al  lavoro  di  cui all'art. 4 primo comma, Cost. nella
misura  in  cui pone al pensionato, in difetto di equiparazione della
pensione di anzianita' alla pensione di vecchiaia una volta raggiunto
il  limite  anagrafico  per  questa  previsto,  una  limitazione alle
possibilita' di lavoro per tutto il resto della vita;
                              P. Q. M.
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
incostituzionalita'  dell'art. 3 comma secondo legge 30 dicembre 1991
n. 414 in relazione agli artt. 3 e 4 primo comma Cost. nella parte in
cui prevede l'incompatibilita' della corresponsione della pensione di
anzianita'  con l'iscrizione ad albi o elenchi di lavoratori autonomi
diversi dall'albo professionale dei ragionieri;
    Dispone  la  rimessione degli atti alla Corte Costituzionale e la
sospensione del presente giudizio fino alla decisione;
    Manda  alla  cancelleria per la notifica della presente ordinanza
al  Presidente  del  Consiglio dei ministri e per la comunicazione ai
Presidenti delle due Camere.
        Lucca, addi' 5 febbraio 2002.
                   Il giudice del lavoro: Giannoni
02C0363