N. 188 ORDINANZA 6 - 10 maggio 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Straniero  - Decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera
  -  Convalida  del  trattenimento  presso  un  centro  di permanenza
  temporanea  e  assistenza  -  Automatico prolungamento fino a venti
  giorni  senza  ulteriore provvedimento dell'autorita' giudiziaria -
  Lamentata  lesione  delle  garanzie  costituzionali  sulla liberta'
  personale   Questione  gia'  dichiarata  non  fondata  -  Manifesta
  infondatezza.
- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, commi 4 e 5.
- Costituzione, art. 13, secondo e terzo comma.
Straniero  - Decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera
  -   Impossibilita'   di   esecuzione   immediata   per   temporanea
  indisponibilita'   di   un  vettore  o  di  altro  mezzo  idoneo  -
  Trattenimento  in  centri  di  permanenza temporanea e assistenza -
  Irragionevole   sacrificio   della   liberta'  personale  -  Omessa
  descrizione  della  fattispecie  - Manifesta inammissibilita' della
  questione.
- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 1.
- Costituzione, art. 13, secondo comma.
(GU n.19 del 15-5-2002 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Massimo VARI;
  Giudici:  Riccardo  CHIEPPA,  Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio ONIDA,
Carlo  MEZZANOTTE,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto  CAPOTOSTI,
Annibale   MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco
AMIRANTE;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'articolo 14, commi 1,
4  e  5,  del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme  sulla  condizione  dello  straniero),  promossi  con ordinanze
emesse  il 1 febbraio (n. 9 ordinanze) e il 21 marzo (n. 2 ordinanze)
2001   dalTribunale   di   Milano,   in   composizione   monocratica,
rispettivamente  iscritte dal n. 898 al n. 908 del registro ordinanze
2001  e  pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44 e
n. 45, 1a serie speciale, dell'anno 2001.
    Visti  gli  atti  di  intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 13 marzo 2002 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
    Ritenuto  che,  con nove ordinanze di analogo contenuto in data 1
febbraio  2001  (r.o.  da  n. 898 a n. 906 del 2001), il Tribunale di
Milano,  in  composizione  monocratica,  ha sollevato, in riferimento
all'articolo   13   della  Costituzione,  questione  di  legittimita'
costituzionale   dell'art. 14,   comma  5,  del  decreto  legislativo
25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero),  "nella  parte  in  cui  prevede  che  la  convalida  del
provvedimento  del questore (di trattenimento in centri di permanenza
temporanea  e  assistenza dello straniero soggetto a provvedimento di
espulsione  con  accompagnamento  alla frontiera da parte della forza
pubblica) comporti la permanenza nel centro per complessivi 20 giorni
e  non  prevede  che  la  permanenza  stessa consegua a provvedimento
motivato   dell'autorita'  giudiziaria,  per  il  periodo  da  questa
indicato, nel limite massimo di 20 giorni";
        che  il  remittente  -  premesso  che  la  liberta' personale
costituisce  un diritto inviolabile riconosciuto anche allo straniero
e  che il trattenimento nei centri di permanenza e' misura che incide
sulla  liberta'  personale  e  deve  essere  adottata  dall'autorita'
giudiziaria  con  provvedimento motivato - assume che la disposizione
censurata  contrasterebbe con l'art. 13 della Costituzione, in quanto
configurerebbe  la  convalida,  disposta  dal  giudice  all'esito del
controllo  dei  presupposti  per l'espulsione e per il trattenimento,
come  atto  idoneo  ad  attribuire  validita'  alla restrizione della
liberta'  personale non solo per il periodo di tempo antecedente alla
convalida  stessa,  ma  anche  per  il  periodo  ad  essa successivo,
legittimando  la  ulteriore privazione della liberta' per complessivi
venti  giorni,  e  cioe' per un periodo determinato solo nel massimo,
senza consentire al giudice alcun tipo di verifica ulteriore;
        che   analoga   questione   di   legittimita'  costituzionale
dell'art. 14,  commi  4 e 5, del decreto legislativo n. 286 del 1998,
sempre  in  riferimento  all'art. 13  della  Costituzione,  e'  stata
sollevata  in data 21 marzo 2001 dal medesimo Tribunale di Milano, in
composizione  monocratica,  il  quale  nelle relative ordinanze (r.o.
n. 907  e  n. 908  del  2001)  denuncia altresi', in riferimento allo
stesso  parametro,  l'art. 14, comma 1, del piu' volte citato decreto
legislativo, nella parte in cui consentirebbe al questore di adottare
la  misura del trattenimento anche per indisponibilita' del vettore o
altro   mezzo  di  trasporto  idoneo,  vale  a  dire  per  un  evento
accidentale,   non   addebitabile   allo  straniero,  superabile  con
l'attivazione di congrui interventi organizzativi, e comunque tale da
non  giustificare  in  alcun modo il sacrificio, sia pure temporaneo,
della  liberta'  personale  dello  straniero  coinvolto,  ben oltre i
rigorosi limiti previsti dal dettato costituzionale;
        che  in  tutti  i  giudizi  e'  intervenuto il Presidente del
Consiglio   dei  ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale  dello  Stato,  e  ha  concluso,  rilevando che le questioni
sarebbero  gia'  state risolte da questa Corte con la sentenza n. 105
del  2001  e  riportandosi  alle  deduzioni gia' svolte in precedenti
giudizi  su  questioni  analoghe,  per  la  declaratoria di manifesta
infondatezza.
    Considerato  che  le  ordinanze  propongono  questioni  analoghe,
sicche'  i  relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi
congiuntamente;
        che  la  questione di legittimita' costituzionale che investe
l'articolo  14,  commi 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286,   nella   parte   in  cui  non  prevede  che  la  durata  del
trattenimento  dello  straniero nei centri di permanenza temporanea e
assistenza  sia  stabilita  con provvedimento motivato dell'autorita'
giudiziaria, e' gia' stata dichiarata da questa Corte non fondata con
la  sentenza  n. 105  del  2001  e  manifestamente  infondata  con le
ordinanze n. 386 e n. 385 del 2001; e n. 35 del 2002;
        che  i  remittenti  non  adducono  profili ed argomenti nuovi
rispetto  a  quelli gia' esaminati in precedenza o, comunque, tali da
indurre  questa  Corte  a  rivedere  il proprio orientamento, sicche'
anche la questione in esame va dichiarata manifestamente infondata;
        che  anche  la questione che riguarda l'art. 14, comma 1, del
decreto  legislativo  n. 286 del 1998, nella parte in cui consente al
questore  di  disporre il trattenimento dello straniero nei centri di
permanenza   quando  non  e'  possibile  eseguirne  con  immediatezza
l'espulsione    mediante    accompagnamento    alla   frontiera   per
l'indisponibilita'  di  vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo,
e'  stata  gia'  esaminata  da  questa Corte e decisa nel senso della
manifesta inammissibilita' con l'ordinanza n. 386 del 2001;
        che  tale soluzione deve essere adottata anche in riferimento
alla  questione  odierna, poiche' neppure in questo caso le ordinanze
descrivono le concrete fattispecie dalle quali i giudizi di convalida
avevano  preso le mosse ne' riferiscono per quale dei motivi previsti
dalla legge (necessita' di "procedere al soccorso dello straniero, ad
accertamenti   supplementari   in   ordine   alla   sua  identita'  o
nazionalita',  ovvero  all'acquisizione  di documenti per il viaggio,
ovvero  per  l'indisponibilita' di vettore o altro mezzo di trasporto
idoneo")  il  questore  aveva  ritenuto  di  non  potere eseguire con
immediatezza  l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ed
aveva  disposto  il trattenimento degli stranieri presso il centro di
permanenza temporanea e assistenza;
        che,   infatti,  come  questa  Corte  ha  gia'  rilevato  nel
precedente appena citato, la omessa descrizione della fattispecie, in
presenza   di   una   disposizione   legislativa   che   consente  il
trattenimento  per una varieta' di ipotesi differenti, ciascuna delle
quali  puo'  di  per  se'  costituire  la  base  legale  della misura
restrittiva,  si  risolve  in  un  difetto  di  motivazione  circa la
rilevanza della questione di legittimita' costituzionale.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
        1)  Dichiara  la  manifesta  infondatezza  della questione di
legittimita'  costituzionale  dell'articolo  14,  commi  4  e  5, del
decreto   legislativo  25 luglio  1998,  n. 286  (Testo  unico  delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme
sulla   condizione   dello   straniero),  sollevata,  in  riferimento
all'articolo  13,  secondo  e  terzo  comma,  della Costituzione, dal
Tribunale  di  Milano,  in composizione monocratica, con le ordinanze
indicate in epigrafe;
        2)  Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di
legittimita'  costituzionale  dell'articolo  14, comma 1, del decreto
legislativo  25 luglio  1998,  n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello  straniero), sollevata, in riferimento all'articolo 13, secondo
comma,  della  Costituzione, dal Tribunale di Milano, in composizione
monocratica, con le medesime ordinanze.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2002.
                         Il Presidente: Vari
                      Il redattore: Mezzanotte
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 10 maggio 2002.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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