N. 188 ORDINANZA 6 - 10 maggio 2002
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Straniero - Decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera - Convalida del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea e assistenza - Automatico prolungamento fino a venti giorni senza ulteriore provvedimento dell'autorita' giudiziaria - Lamentata lesione delle garanzie costituzionali sulla liberta' personale Questione gia' dichiarata non fondata - Manifesta infondatezza. - D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, commi 4 e 5. - Costituzione, art. 13, secondo e terzo comma. Straniero - Decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera - Impossibilita' di esecuzione immediata per temporanea indisponibilita' di un vettore o di altro mezzo idoneo - Trattenimento in centri di permanenza temporanea e assistenza - Irragionevole sacrificio della liberta' personale - Omessa descrizione della fattispecie - Manifesta inammissibilita' della questione. - D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 1. - Costituzione, art. 13, secondo comma.(GU n.19 del 15-5-2002 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Massimo VARI; Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'articolo 14, commi 1, 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), promossi con ordinanze emesse il 1 febbraio (n. 9 ordinanze) e il 21 marzo (n. 2 ordinanze) 2001 dalTribunale di Milano, in composizione monocratica, rispettivamente iscritte dal n. 898 al n. 908 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44 e n. 45, 1a serie speciale, dell'anno 2001. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 13 marzo 2002 il giudice relatore Carlo Mezzanotte. Ritenuto che, con nove ordinanze di analogo contenuto in data 1 febbraio 2001 (r.o. da n. 898 a n. 906 del 2001), il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento all'articolo 13 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), "nella parte in cui prevede che la convalida del provvedimento del questore (di trattenimento in centri di permanenza temporanea e assistenza dello straniero soggetto a provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera da parte della forza pubblica) comporti la permanenza nel centro per complessivi 20 giorni e non prevede che la permanenza stessa consegua a provvedimento motivato dell'autorita' giudiziaria, per il periodo da questa indicato, nel limite massimo di 20 giorni"; che il remittente - premesso che la liberta' personale costituisce un diritto inviolabile riconosciuto anche allo straniero e che il trattenimento nei centri di permanenza e' misura che incide sulla liberta' personale e deve essere adottata dall'autorita' giudiziaria con provvedimento motivato - assume che la disposizione censurata contrasterebbe con l'art. 13 della Costituzione, in quanto configurerebbe la convalida, disposta dal giudice all'esito del controllo dei presupposti per l'espulsione e per il trattenimento, come atto idoneo ad attribuire validita' alla restrizione della liberta' personale non solo per il periodo di tempo antecedente alla convalida stessa, ma anche per il periodo ad essa successivo, legittimando la ulteriore privazione della liberta' per complessivi venti giorni, e cioe' per un periodo determinato solo nel massimo, senza consentire al giudice alcun tipo di verifica ulteriore; che analoga questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 286 del 1998, sempre in riferimento all'art. 13 della Costituzione, e' stata sollevata in data 21 marzo 2001 dal medesimo Tribunale di Milano, in composizione monocratica, il quale nelle relative ordinanze (r.o. n. 907 e n. 908 del 2001) denuncia altresi', in riferimento allo stesso parametro, l'art. 14, comma 1, del piu' volte citato decreto legislativo, nella parte in cui consentirebbe al questore di adottare la misura del trattenimento anche per indisponibilita' del vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, vale a dire per un evento accidentale, non addebitabile allo straniero, superabile con l'attivazione di congrui interventi organizzativi, e comunque tale da non giustificare in alcun modo il sacrificio, sia pure temporaneo, della liberta' personale dello straniero coinvolto, ben oltre i rigorosi limiti previsti dal dettato costituzionale; che in tutti i giudizi e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e ha concluso, rilevando che le questioni sarebbero gia' state risolte da questa Corte con la sentenza n. 105 del 2001 e riportandosi alle deduzioni gia' svolte in precedenti giudizi su questioni analoghe, per la declaratoria di manifesta infondatezza. Considerato che le ordinanze propongono questioni analoghe, sicche' i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi congiuntamente; che la questione di legittimita' costituzionale che investe l'articolo 14, commi 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui non prevede che la durata del trattenimento dello straniero nei centri di permanenza temporanea e assistenza sia stabilita con provvedimento motivato dell'autorita' giudiziaria, e' gia' stata dichiarata da questa Corte non fondata con la sentenza n. 105 del 2001 e manifestamente infondata con le ordinanze n. 386 e n. 385 del 2001; e n. 35 del 2002; che i remittenti non adducono profili ed argomenti nuovi rispetto a quelli gia' esaminati in precedenza o, comunque, tali da indurre questa Corte a rivedere il proprio orientamento, sicche' anche la questione in esame va dichiarata manifestamente infondata; che anche la questione che riguarda l'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella parte in cui consente al questore di disporre il trattenimento dello straniero nei centri di permanenza quando non e' possibile eseguirne con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera per l'indisponibilita' di vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo, e' stata gia' esaminata da questa Corte e decisa nel senso della manifesta inammissibilita' con l'ordinanza n. 386 del 2001; che tale soluzione deve essere adottata anche in riferimento alla questione odierna, poiche' neppure in questo caso le ordinanze descrivono le concrete fattispecie dalle quali i giudizi di convalida avevano preso le mosse ne' riferiscono per quale dei motivi previsti dalla legge (necessita' di "procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identita' o nazionalita', ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilita' di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo") il questore aveva ritenuto di non potere eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ed aveva disposto il trattenimento degli stranieri presso il centro di permanenza temporanea e assistenza; che, infatti, come questa Corte ha gia' rilevato nel precedente appena citato, la omessa descrizione della fattispecie, in presenza di una disposizione legislativa che consente il trattenimento per una varieta' di ipotesi differenti, ciascuna delle quali puo' di per se' costituire la base legale della misura restrittiva, si risolve in un difetto di motivazione circa la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, 1) Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 14, commi 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevata, in riferimento all'articolo 13, secondo e terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Milano, in composizione monocratica, con le ordinanze indicate in epigrafe; 2) Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevata, in riferimento all'articolo 13, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Milano, in composizione monocratica, con le medesime ordinanze. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2002. Il Presidente: Vari Il redattore: Mezzanotte Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 10 maggio 2002. Il direttore della cancelleria:Di Paola 02C0432