N. 273 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 marzo 2002
Ordinanza emessa il 5 marzo 2002 dal tribunale di Marsala nel procedimento penale a carico di Barraco Valeria Processo penale - Procedimento per decreto - Obbligo per il giudice per le indagini preliminari, anteriormente all'emissione del decreto penale di condanna, di consentire l'intervento della difesa - Mancata previsione - Irragionevole disparita' di trattamento rispetto al procedimento ordinario - Lesione del diritto di difesa. - Cod. proc. pen., artt. 459 e 460. - Costituzione, artt. 3, 24 e 111.(GU n.24 del 19-6-2002 )
IL TRIBUNALE Letti gli atti; Ritenuto che in fase di atti preliminari al dibattimento, il difensore di fiducia ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 459 e seguenti c.p.p., in relazione agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, sotto il profilo della ritenuta lesione del diritto di difesa dell'imputato, derivante sostanzialmente dall'emissione del decreto penale di condanna in assenza di qualsiasi contradditorio con la difesa dell'imputato, e con il medesimo, i quali avrebbero potuto interloquire sull'esito delle indagini preliminari mediante la produzione di documenti, memorie difensive e quant'altro opportuno e necessario ai fini dell'efficace difesa dell'indagato; Ritenuto che tale assetto normativo mal si concila con il quadro di riferimento introdotto dalla recente normazione in materia di "giusto processo", che tende ad instaurare la sostanziale parita' difensiva tra le parti processuali e in definitiva ad assicurare una efficace tutela dell'imputato o indagato, di fronte alla pretesa punitiva dello Stato; Ritenuto che tale effettivita' difensiva non si ravvisa nelle norme del procedimento per decreto, che non prevedono alcuna notifica all'imputato al momento dell'esercizio dell'azione penale da parte del p.m. mediante richiesta di emissione del decreto penale di condanna al g.i.p., mentre al contrario l'art. 415-bis c.p.p. prevede che a chiusura dell'indagini preliminari l'indagato venga avvisato al fine di poter interloquire e svolgere efficacemente la propria difesa; Ritenuto che tali disparita' di trattamento tra il procedimento per decreto e il procedimento ordinario non si giustifica con la considerazione che il procedimento per decreto e' riservato ai reati cosiddetti minori, posto che questo decidente rileva il continuo ricorso a tale procedimento anche per reati non certamente minori e di rilevante allarme sociale, quali il furto (previa la concessione delle attenuanti generiche), la truffa e le lesioni personali; Ritenuto che l'art. 111 della Costituzione, pur riferendosi espressamente al "processo" ha senza dubbio esteso l'alveo delle garanzie processuali anche alla fase delle indagini preliminari, fase procedimentale di estrema delicatezza al fine dell'accertamento della verita'; Ritenuto che in ogni caso l'esercizio dell'azione penale, mediante richiesta di emissione del decreto penale di condanna costituisca esercizio dell'azione penale e determina il sorgere della fase processuale in senso proprio, tant'e' che l'indagato assume la qualita' di imputato, e come tale allo stesso vanno estese le garanzie di contraddittorio e parita' delle parti di cui al secondo comma dell'art. 111 Costituzione, mentre l'imputato viene ad essere privato della possibilita' di esporre le proprie ragioni; Ritenuto che nell'anzidetto procedimento speciale non e' troncante la constatazione che sia previsto un contraddittorio eventuale differito a seguito dell'opposizione da questi presentata, atteso che l'imputato opponente avrebbe potuto avere il diritto di vedere definita la sua posizione processuale, senza i costi economici e morali che l'instaurazione del pubblico dibattimento comporta sotto il profilo dell'inevitabile "strepitus fori", nonche' della obiettiva difficolta' di recedere alla difesa d'ufficio retribuita dallo Stato per gli obbiettivi inadeguati livelli di redditto previsti dal legislatore per fruire di tale beneficio; Ritenuto che le norme censurate sono irragionevoli sotto il profilo della mancata previsione dell'obbligo di notificazione della richiesta del p.m. all'indagato e della conseguenziale possibilita', da parte del g.i.p. di concedere un breve termine per la presentazione di memorie difensive, ed eventuale documentazione da parte dell'indagato che non solo consentirebbe un efficace diritto di difesa, ma potrebbe determinare una consistente riduzione dei processi penali che si concludono con sentenze di assoluzione e quindi a tutto vantaggio, per l'economia processuale ed il risparmio per l'erario pubblico, atteso che molti pubblici dibattimenti vengono instaurati per la incompletezza delle indagini preliminari che spesso non tengono conto del disposto dell'art. 358 c.p.p. il quale impone al p.m. di svolgere altresi' accertamenti sui fatti e circostanze a favore delle persone sottoposte alle indagini; Ritenuto che tale irragionevole trattamento del cittadino destinatario del decreto penale di condanna non trova ristoro nella recente legge sulle indagini difensive, atteso che non e' certamente provato che l'imputato destinatario del decreto penale di condanna abbia avuto in precedenza conoscenza della esistenza delle indagini preliminari nei suoi confronti, culminante nell'emissione di tale atto conclusivo, atteso che si dovrebbe arrivare alla conclusione che ciascun cittadino dovrebbe continuamente ed ossessivamente richiedere alle segreterie di tutte le procure della Repubblica del territorio nazionale notizie sulla sua eventuale iscrizione nel registro degli indagati con inaccettabili costi economici e pratica impossibilita' di ricorrere ad un tale strumento conoscitivo; Ritenuto che la questione di costituzionalita' sollevata dalla difesa non si appalesa manifestamente infondata, ed e' rilevante nel presente processo penale giacche' l'accoglimento di essa comporterebbe una nullita' di ordine generale del decreto penale di condanna opposto ed emesso in assenza di contraddittorio e alla conseguente regressione dell'odierno processo nelle precedente fase;
P. Q. M. Visti ed applicati gli artt. 23 e seguenti della legge n. 87/1953, solleva la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 459 e 460 c.p.p., in relazione agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione nella parte in cui non prevedono che il giudice per le indagini preliminari anteriormente all'emissione del decreto penale di condanne debba consentire l'intervento della difesa sia pure sotto il profilo della produzione di memorie difensive e di documentazione. Ordina l'immediata trasmissione degli atti della Corte costituzionale, sospendendo il procedimento in corso. Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri, e comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica. Manda la cancelleria per gli adempimenti conseguenziali. Marsala, addi' marzo 2002 Il giudice: Firma illeggibile 02C0525