N. 273 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 marzo 2002

Ordinanza  emessa  il  5  marzo  2002  dal  tribunale  di Marsala nel
procedimento penale a carico di Barraco Valeria

Processo  penale  - Procedimento per decreto - Obbligo per il giudice
  per   le  indagini  preliminari,  anteriormente  all'emissione  del
  decreto penale di condanna, di consentire l'intervento della difesa
  -  Mancata  previsione  -  Irragionevole  disparita' di trattamento
  rispetto al procedimento ordinario - Lesione del diritto di difesa.
- Cod. proc. pen., artt. 459 e 460.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.
(GU n.24 del 19-6-2002 )
                            IL TRIBUNALE

    Letti gli atti;
    Ritenuto  che  in  fase  di  atti preliminari al dibattimento, il
difensore  di  fiducia  ha  sollevato  la  questione  di legittimita'
costituzionale  degli  artt. 459 e seguenti c.p.p., in relazione agli
artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, sotto il profilo della ritenuta
lesione    del    diritto    di   difesa   dell'imputato,   derivante
sostanzialmente  dall'emissione  del  decreto  penale  di condanna in
assenza  di  qualsiasi  contradditorio con la difesa dell'imputato, e
con  il  medesimo,  i  quali avrebbero potuto interloquire sull'esito
delle  indagini  preliminari  mediante  la  produzione  di documenti,
memorie  difensive  e  quant'altro  opportuno  e  necessario  ai fini
dell'efficace difesa dell'indagato;
    Ritenuto  che tale assetto normativo mal si concila con il quadro
di  riferimento  introdotto  dalla  recente  normazione in materia di
"giusto  processo",  che  tende  ad instaurare la sostanziale parita'
difensiva  tra le parti processuali e in definitiva ad assicurare una
efficace  tutela  dell'imputato  o  indagato,  di fronte alla pretesa
punitiva dello Stato;
    Ritenuto  che  tale  effettivita'  difensiva non si ravvisa nelle
norme del procedimento per decreto, che non prevedono alcuna notifica
all'imputato  al  momento  dell'esercizio dell'azione penale da parte
del  p.m.  mediante  richiesta  di  emissione  del  decreto penale di
condanna al g.i.p., mentre al contrario l'art. 415-bis c.p.p. prevede
che a chiusura dell'indagini preliminari l'indagato venga avvisato al
fine  di  poter  interloquire  e  svolgere  efficacemente  la propria
difesa;
    Ritenuto  che  tali disparita' di trattamento tra il procedimento
per  decreto  e  il  procedimento  ordinario non si giustifica con la
considerazione  che il procedimento per decreto e' riservato ai reati
cosiddetti  minori,  posto  che  questo  decidente rileva il continuo
ricorso  a  tale procedimento anche per reati non certamente minori e
di  rilevante  allarme sociale, quali il furto (previa la concessione
delle attenuanti generiche), la truffa e le lesioni personali;
    Ritenuto  che  l'art.  111  della  Costituzione,  pur riferendosi
espressamente  al  "processo"  ha  senza  dubbio esteso l'alveo delle
garanzie processuali anche alla fase delle indagini preliminari, fase
procedimentale di estrema delicatezza al fine dell'accertamento della
verita';
    Ritenuto   che  in  ogni  caso  l'esercizio  dell'azione  penale,
mediante  richiesta  di  emissione  del  decreto  penale  di condanna
costituisca esercizio dell'azione penale e determina il sorgere della
fase  processuale  in senso proprio, tant'e' che l'indagato assume la
qualita'  di  imputato,  e  come  tale  allo  stesso  vanno estese le
garanzie  di  contraddittorio e parita' delle parti di cui al secondo
comma  dell'art. 111  Costituzione, mentre l'imputato viene ad essere
privato della possibilita' di esporre le proprie ragioni;
    Ritenuto   che   nell'anzidetto   procedimento  speciale  non  e'
troncante  la  constatazione  che  sia  previsto  un  contraddittorio
eventuale  differito a seguito dell'opposizione da questi presentata,
atteso  che  l'imputato  opponente avrebbe potuto avere il diritto di
vedere definita la sua posizione processuale, senza i costi economici
e morali che l'instaurazione del pubblico dibattimento comporta sotto
il profilo dell'inevitabile "strepitus fori", nonche' della obiettiva
difficolta'  di recedere alla difesa d'ufficio retribuita dallo Stato
per  gli  obbiettivi  inadeguati  livelli  di  redditto  previsti dal
legislatore per fruire di tale beneficio;
    Ritenuto  che  le  norme  censurate  sono  irragionevoli sotto il
profilo  della mancata previsione dell'obbligo di notificazione della
richiesta  del p.m. all'indagato e della conseguenziale possibilita',
da   parte   del   g.i.p.  di  concedere  un  breve  termine  per  la
presentazione  di  memorie  difensive, ed eventuale documentazione da
parte dell'indagato che non solo consentirebbe un efficace diritto di
difesa,   ma  potrebbe  determinare  una  consistente  riduzione  dei
processi  penali  che  si  concludono  con  sentenze di assoluzione e
quindi  a tutto vantaggio, per l'economia processuale ed il risparmio
per l'erario pubblico, atteso che molti pubblici dibattimenti vengono
instaurati per la incompletezza delle indagini preliminari che spesso
non  tengono  conto del disposto dell'art. 358 c.p.p. il quale impone
al  p.m.  di svolgere altresi' accertamenti sui fatti e circostanze a
favore delle persone sottoposte alle indagini;
    Ritenuto   che   tale  irragionevole  trattamento  del  cittadino
destinatario  del  decreto penale di condanna non trova ristoro nella
recente  legge sulle indagini difensive, atteso che non e' certamente
provato  che  l'imputato  destinatario del decreto penale di condanna
abbia  avuto  in precedenza conoscenza della esistenza delle indagini
preliminari  nei  suoi  confronti,  culminante nell'emissione di tale
atto conclusivo, atteso che si dovrebbe arrivare alla conclusione che
ciascun cittadino dovrebbe continuamente ed ossessivamente richiedere
alle  segreterie  di tutte le procure della Repubblica del territorio
nazionale  notizie  sulla sua eventuale iscrizione nel registro degli
indagati  con  inaccettabili costi economici e pratica impossibilita'
di ricorrere ad un tale strumento conoscitivo;
    Ritenuto  che  la  questione di costituzionalita' sollevata dalla
difesa  non si appalesa manifestamente infondata, ed e' rilevante nel
presente    processo   penale   giacche'   l'accoglimento   di   essa
comporterebbe  una  nullita' di ordine generale del decreto penale di
condanna  opposto  ed  emesso  in  assenza  di contraddittorio e alla
conseguente regressione dell'odierno processo nelle precedente fase;
                              P. Q. M.
    Visti   ed   applicati  gli  artt.  23  e  seguenti  della  legge
n. 87/1953, solleva la questione di legittimita' costituzionale degli
artt. 459  e  460  c.p.p.,  in relazione agli artt. 3, 24 e 111 della
Costituzione  nella  parte in cui non prevedono che il giudice per le
indagini  preliminari  anteriormente all'emissione del decreto penale
di condanne debba consentire l'intervento della difesa sia pure sotto
il profilo della produzione di memorie difensive e di documentazione.
    Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti   della  Corte
costituzionale, sospendendo il procedimento in corso.
    Dispone  che  la  presente ordinanza sia notificata al Presidente
del  Consiglio  dei ministri, e comunicata al Presidente della Camera
dei  deputati  e  al Presidente del Senato della Repubblica. Manda la
cancelleria per gli adempimenti conseguenziali.
        Marsala, addi' marzo 2002
                    Il giudice: Firma illeggibile
02C0525