N. 288 ORDINANZA 19 - 26 giugno 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Circolazione  stradale  -  Trasporti eccezionali - Mancata osservanza
  delle   prescrizioni   stabilite   nell'autorizzazione  -  Sanzione
  accessoria   della   sospensione  della  carta  di  circolazione  -
  Lamentata  irragionevole  equiparazione, agli effetti sanzionatori,
  alla   piu'   grave   condotta   di   trasporti  eccezionali  senza
  autorizzazione - Discrezionalita' legislativa in ordine alle scelte
  sanzionatorie - Manifesta infondatezza della questione.
- D.Lgs.  30  aprile  1992,  n. 285,  art.  10,  comma  24 (nel testo
  anteriore  alle  modifiche  introdotte dalla legge 7 dicembre 1999,
  n. 472).
- Costituzione, art. 3.
(GU n.26 del 3-7-2002 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Riccardo  CHIEPPA,  Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio ONIDA,
Carlo  MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE,
Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 24,
del  decreto  legislativo  30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada),  nel  testo in vigore prima delle modifiche introdotte dalla
legge 7 dicembre 1999, n. 472 (Interventi nel settore dei trasporti),
promosso,  nell'ambito  di  un  procedimento civile, dal Tribunale di
Genova  con  ordinanza  del  31 maggio  2001,  iscritta al n. 711 del
registro  ordinanze  2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 38, 1a serie speciale, dell'anno 2001.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  giorno 8 maggio 2002 il
giudice relatore Guido Neppi Modona.
    Ritenuto  che  con  ordinanza  del 31 maggio 2001 il Tribunale di
Genova   ha   sollevato   questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 10,  comma  24,  del  decreto  legislativo  30 aprile 1992,
n. 285  (Nuovo  codice della strada), nel testo in vigore prima delle
modifiche  introdotte dalla legge 7 dicembre 1999, n. 472 (Interventi
nel   settore  dei  trasporti),  "nella  parte  in  cui  non  esclude
l'applicazione  automatica  della  sanzione amministrativa accessoria
della   sospensione  della  validita'  della  carta  di  circolazione
nell'ipotesi  di  violazione  del  disposto del comma 19 del medesimo
articolo  [esecuzione  di  trasporti  eccezionali  o circolazione con
veicoli   eccezionali  in  violazione  delle  prescrizioni  stabilite
nell'autorizzazione],  equiparando  la  violazione  di  tale  comma a
quella  del  tutto  diversa  del  comma 18  [esecuzione  di trasporti
eccezionali    o   circolazione   con   veicoli   eccezionali   senza
autorizzazione]";
        che    il    tribunale,    premesso   di   essere   investito
dell'opposizione  avverso un'ordinanza-ingiunzione prefettizia con la
quale  erano  state  applicate  al  ricorrente la sanzione pecuniaria
amministrativa  per  violazione  dell'art. 10,  comma 19, del decreto
legislativo  n. 285  del  1992  per  avere  effettuato  un  trasporto
eccezionale     senza    osservare    le    prescrizioni    stabilite
nell'autorizzazione,  nonche'  le  sanzioni  accessorie, previste dal
comma  24  del  medesimo  art. 10,  del  ritiro della patente e della
sospensione  della carta di circolazione del veicolo, precisa di aver
gia'  sollevato  in  precedenza  identica  questione  di legittimita'
costituzionale (r.o. n. 722 del 1999);
        che  questa  Corte  aveva  disposto, con ordinanza n. 308 del
2000,   la  restituzione  degli  atti  al  giudice  a  quo  affinche'
verificasse   l'incidenza   delle   modifiche  apportate  alla  norma
censurata  dall'art. 28,  comma 1, lettera l), della legge n. 472 del
1999;
        che  il  rimettente  osserva che, alla stregua della conforme
giurisprudenza di legittimita' in materia di illeciti amministrativi,
il  giudice  e'  tenuto  ad applicare la legge vigente al momento del
verificarsi del comportamento illecito, anche ove la legge successiva
sia,  come  nel  caso  di  specie,  piu'  favorevole, con conseguente
perdurante rilevanza della questione;
        che  nel  merito  il giudice a quo richiama le argomentazioni
svolte nella precedente ordinanza;
    che,  ad  avviso  del  rimettente,  la norma censurata si pone in
contrasto  con  l'art. 3 Cost. per l'irragionevole equiparazione agli
effetti   sanzionatori   della   condotta  di  chi  esegue  trasporti
eccezionali     senza    osservare    le    prescrizioni    stabilite
nell'autorizzazione  (comma 19) alla condotta di chi esegue trasporti
eccezionali   senza   aver   ottenuto  l'autorizzazione  (comma  18),
fattispecie   in  relazione  alle  quali  nel  testo  anteriore  alle
modifiche  introdotte  dalla  legge  n. 472  del 1999 era prevista la
medesima  sanzione  amministrativa accessoria della sospensione della
carta di circolazione;
        che  il  legislatore avrebbe irragionevolmente sanzionato "in
modo  identico,  per  quanto  attiene  alla sanzione accessoria della
sospensione  di  validita'  della carta di circolazione del veicolo",
illeciti  amministrativi  caratterizzati  da  sostanziali  e profonde
differenze  sul  piano  oggettivo  e  soggettivo  e  da  ben  diverse
potenzialita'   offensive,  in  quanto  la  condotta  di  chi  esegue
trasporti  senza autorizzazione costituisce "l'ipotesi obiettivamente
piu'  grave  di  violazione  della  disciplina  relativa ai trasporti
eccezionali, nonche' la forma piu' grave di danno, o, quanto meno, di
messa  in pericolo dei beni oggetto della tutela normativa" mentre la
condotta  di  chi  esegue un trasporto eccezionale senza osservare le
prescrizioni contenute nell'autorizzazione si configurerebbe come una
violazione  piu'  lieve,  potendo  sostanziarsi nella inosservanza di
prescrizioni  meramente  accessorie  e senza alcuna diretta influenza
sui beni giuridici tutelati dalla norma;
        che lo stesso legislatore, tenendo presente la differenza fra
i  due  illeciti,  ha previsto una sanzione amministrativa pecuniaria
piu' elevata per la prima ipotesi, mentre per la violazione del comma
19 ha determinato il massimo della sanzione pecuniaria amministrativa
in misura inferiore a quella stabilita quale minimo per la violazione
del comma 18;
        che,  invece,  nel  disciplinare  le  sanzioni amministrative
accessorie   il   legislatore  avrebbe  del  tutto  irragionevolmente
trascurato   gli   elementi  di  diversita'  delle  due  fattispecie,
prevedendo  per entrambe l'applicazione della sospensione della carta
di circolazione;
        che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata, in quanto
alla luce della giurisprudenza costituzionale la determinazione della
misura  della  sanzione puo' essere sindacata in sede di controllo di
legittimita'  costituzionale  soltanto  ove  venga superato il limite
della ragionevolezza;
        che,  inoltre,  il  raffronto  tra  trattamenti  sanzionatori
diversi  non puo' essere effettuato "separatamente per uno solo degli
elementi   sanzionatori   previsti  per  i  diversi  reati  posti  in
comparazione"   ma   va   operato   in   relazione  alla  "disciplina
sanzionatoria  complessiva  quando,  appunto,  una  molteplicita'  di
sanzioni,   sia   pure  di  tipo  diverso,  si  somma  e  si  integra
reciprocamente";
        che   l'Avvocatura   osserva   infine   come  il  complessivo
trattamento sanzionatorio previsto per le due condotte illecite poste
a  raffronto  non  sia  per  nulla  identico: diverse sono infatti le
sanzioni  principali  pecuniarie  e  la stessa durata temporale della
sanzione  accessoria,  fissata  per legge tra un minimo e un massimo,
puo'  variare  in  relazione alla gravita' della violazione commessa,
all'entita' del danno apportato e al pericolo per la circolazione.
    Considerato  che  il  rimettente lamenta che l'art. 10, comma 24,
del  decreto  legislativo  30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada),  nel  testo  in  vigore  prima  delle  modifiche  introdotte
dall'art. 28,  comma  1,  lettera  l),  della  legge 7 dicembre 1999,
n. 472,  prevede,  in  contrasto  con l'art. 3 della Costituzione, la
medesima  sanzione  accessoria  della  sospensione di validita' della
carta  di  circolazione del veicolo sia nell'ipotesi, contemplata dal
comma 18 del medesimo art. 10, di esecuzione di trasporti eccezionali
senza  autorizzazione,  sia  in  quella,  prevista  dal  comma 19, di
esecuzione  di trasporti eccezionali in violazione delle prescrizioni
stabilite nell'autorizzazione;
        che  il giudice a quo a seguito della restituzione degli atti
da   parte  di  questa  Corte,  ha  integrato  la  motivazione  della
precedente  ordinanza di rimessione, esponendo le ragioni per cui nel
giudizio  principale  continua a trovare applicazione la disposizione
gia'  denunciata,  sicche'  la  questione,  sotto  il  profilo  della
motivazione  circa  la  rilevanza,  e'  ammissibile  (v.  al riguardo
ordinanza n. 209 del 2002);
        che,  nel  merito,  la  disciplina censurata sarebbe priva di
ragionevolezza,  in  quanto  le  due  condotte cui accede la medesima
sanzione  accessoria  sarebbero caratterizzate da profonde differenze
sia  sul piano oggettivo, sia su quello soggettivo, ed esprimerebbero
un diverso grado di lesivita' o, quantomeno, di messa in pericolo del
bene oggetto di tutela;
        che   questa   Corte   ha   costantemente  affermato  che  la
determinazione  delle  condotte  punibili  e delle relative sanzioni,
siano   esse  penali  o  amministrative,  rientra  nella  piu'  ampia
discrezionalita'  del legislatore e che lo scrutinio sul merito delle
scelte sanzionatorie e' ammissibile "soltanto ove l'opzione normativa
contrasti  in  modo  manifesto  con  il  canone della ragionevolezza"
(cfr.,  tra  le  tante,  ordinanze  n. 136 del 2002, n. 282, n. 278 e
n. 33 del 2001, n. 58 del 1999);
        che  nelle situazioni in cui, come quella di specie, la legge
prevede  una  molteplicita' di sanzioni, sia pure di tipo diverso, il
raffronto   fra  i  trattamenti  sanzionatori  al  fine  di  valutare
eventuali   profili  di  illegittimita'  costituzionale  deve  essere
condotto     tenendo    conto    della    disciplina    sanzionatoria
complessivamente   considerata  e,  quindi,  non  solo  delle  misure
accessorie,  ma  anche delle pene pecuniarie a cui le stesse accedono
(v.,  proprio  in  relazione  a fattispecie previste dal codice della
strada, sentenza n. 373 del 1996 e ordinanza n. 235 del 1998);
        che  la  disciplina  censurata  prevede  la medesima sanzione
accessoria   della   sospensione   della  validita'  della  carta  di
circolazione,  ma  -  come mette in rilievo lo stesso rimettente - le
pene   amministrative   pecuniarie  rispettivamente  contemplate  per
l'effettuazione  di  un  trasporto  eccezionale  senza autorizzazione
ovvero in violazione delle prescrizioni stabilite nell'autorizzazione
sono   sensibilmente   diverse,  posto  che  il  massimo  della  pena
pecuniaria   per   il   trasporto  effettuato  in  difformita'  delle
prescrizioni e' inferiore al minimo della sanzione determinata per il
trasporto senza autorizzazione;
        che,  inoltre, la sanzione accessoria della sospensione della
carta di circolazione spazia da un minimo di un mese ad un massimo di
sei  mesi,  cosi' che la sua durata puo' essere graduata in relazione
al   tipo  di  prescrizioni  imposte  ed  alla  concreta  gravita'  e
pericolosita' delle relative violazioni;
        che,  tenuto  conto  della  disciplina  complessiva,  non  e'
suscettibile  di  essere  censurata  sotto il profilo della manifesta
irragionevolezza la scelta discrezionale del legislatore di applicare
la  medesima  sanzione accessoria per l'effettuazione di un trasporto
eccezionale   senza   autorizzazione   ovvero   in  violazione  delle
prescrizioni  imposte  nell'autorizzazione,  considerato anche che la
pericolosita' della violazione di alcune prescrizioni potrebbe essere
in  concreto  equivalente  a  quella della circolazione in assenza di
autorizzazione;
        che  del  resto  lo  stesso  legislatore,  nel  modificare la
disciplina  censurata (art. 28, comma 1, lettera l della legge n. 472
del  1999),  ha  preso  atto di questa realta', parificando nel nuovo
comma  18  la  condotta di trasporto senza autorizzazione a quella di
trasporto  in violazione di alcune prescrizioni (quali, fra le altre,
l'obbligo  di scorta e il superamento dei limiti massimi dimensionali
e  di  massa)  e  cosi'  assimilando  sul  piano  sanzionatorio  tali
fattispecie;
        che    la   questione   deve   pertanto   essere   dichiarata
manifestamente infondata.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 10,  comma  24,  del  decreto
legislativo  30 aprile  1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel
testo   in  vigore  prima  delle  modifiche  introdotte  dalla  legge
7 dicembre  1999,  n. 472  (Interventi  nel  settore  dei trasporti),
sollevata,   in   riferimento   all'art. 3  della  Costituzione,  dal
Tribunale di Genova, con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2002.
                       Il Presidente: Ruperto
                        Il redattore: Modona
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 26 giugno 2002.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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