N. 331 ORDINANZA 1 - 9 luglio 2002
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Universita' - Attivita' di ricerca - Divieto di collaborazione per il personale di ruolo di enti e istituti di ricerca (nella specie, di un Osservatorio astronomico) - Mancata distinzione tra personale impegnato nella ricerca e personale impegnato in attivita' amministrativa - Difetto di pregiudizialita' e di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilita'. - Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 51, comma 6. - Costituzione, art. 3.(GU n.28 del 17-7-2002 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Cesare RUPERTO; Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 12 maggio 2000 dal Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto da L. B. contro l'Universita' degli studi di Trieste ed altri, iscritta al n. 882 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, 1a serie speciale, dell'anno 2001. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 2002 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti. Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia, nel giudizio promosso da una funzionaria amministrativa, inquadrata all'VIII livello presso l'Osservatorio astronomico di Padova, per l'annullamento del provvedimento n. 1284 del rettore dell'Universita' degli studi di Trieste, reso in data 19 gennaio 2000, con il quale si subordinava il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attivita' di ricerca alle dimissioni dal posto di dipendente di ruolo dell'Osservatorio astronomico, in applicazione dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), con ordinanza del 12 maggio 2000, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale della suddetta norma, in riferimento all'art. 3 della Costituzione; che il rimettente premette di aver giudicato infondato il ricorso sotto diversi profili di legittimita' relativi alla disposizione impugnata; che, ad avviso del giudice a quo, la disposizione censurata viola peraltro l'art. 3 della Costituzione "nella parte in cui non distingue tra dipendenti di enti di ricerca e tra personale degli stessi impegnato in tale attivita' o in quella amministrativa"; che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale, sia nell'atto di intervento che nella memoria depositata in prossimita' della camera di consiglio, ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata, posto che la ratio della norma denunciata sarebbe quella di "offrire agli enti di ricerca la possibilita' di avvalersi, per un periodo determinato, dell'apporto scientifico di persone estranee all'ambito di detti enti e particolarmente qualificate". Considerato che il Tribunale amministrativo regionale, nel sollevare la questione di legittimita' costituzionale, premette che la ricorrente ha eccepito, a conforto della domanda di annullamento, molteplici censure di legittimita' nei confronti del provvedimento rettorale impugnato, proprio in relazione alla disposizione denunziata; che l'ordinanza di rimessione espressamente dichiara che il ricorso proposto avverso il predetto provvedimento rettorale e' stato ritenuto infondato e sono state rigettate le censure sollevate in riferimento alla norma impugnata e cioe' l'art. 51, comma 6, della legge n. 449 del 1997; che, pertanto, la questione e' irrilevante per difetto di pregiudizialita', in quanto il rimettente nel giudicare infondato in relazione alla predetta norma il ricorso pendente dinanzi a se' ha cosi' fatto applicazione della disposizione censurata e si e' quindi precluso la possibilita' di rimetterla in discussione e di sollevare l'eccezione di legittimita' costituzionale (ordinanze n. 264 del 1998; n. 67 del 1998; n. 300 del 1997); che, d'altra parte, il profilo della rilevanza della questione sollevata appare privo di motivazione, non consentendo a questa Corte il necessario controllo sulla sussistenza di tale condizione di proponibilita'; che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), sollevata dal Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 luglio 2002. Il Presidente: Ruperto Il redattore: Capotosti Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 9 luglio 2002. Il direttore della cancelleria:Di Paola 02C0699