N. 331 ORDINANZA 1 - 9 luglio 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Universita' - Attivita' di ricerca - Divieto di collaborazione per il
  personale  di ruolo di enti e istituti di ricerca (nella specie, di
  un  Osservatorio  astronomico)  - Mancata distinzione tra personale
  impegnato   nella   ricerca  e  personale  impegnato  in  attivita'
  amministrativa  -  Difetto  di pregiudizialita' e di motivazione in
  ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilita'.
- Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 51, comma 6.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.28 del 17-7-2002 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Riccardo  CHIEPPA,  Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio ONIDA,
Carlo  MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE,
Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 51, comma 6,
della  legge  27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione
della  finanza  pubblica), promosso con ordinanza emessa il 12 maggio
2000 dal Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia
sul  ricorso  proposto  da  L. B. contro l'Universita' degli studi di
Trieste  ed  altri,  iscritta al n. 882 del registro ordinanze 2001 e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, 1a serie
speciale, dell'anno 2001.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio dell'8 maggio 2002 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti.
    Ritenuto   che   il   Tribunale   amministrativo   regionale  del
Friuli-Venezia  Giulia,  nel  giudizio  promosso  da  una funzionaria
amministrativa,  inquadrata  all'VIII  livello  presso l'Osservatorio
astronomico  di  Padova, per l'annullamento del provvedimento n. 1284
del  rettore  dell'Universita'  degli  studi di Trieste, reso in data
19 gennaio  2000,  con  il quale si subordinava il conferimento di un
assegno per la collaborazione ad attivita' di ricerca alle dimissioni
dal  posto  di  dipendente di ruolo dell'Osservatorio astronomico, in
applicazione  dell'art. 51,  comma  6,  della legge 27 dicembre 1997,
n. 449  (Misure  per  la stabilizzazione della finanza pubblica), con
ordinanza  del 12 maggio 2000, ha sollevato questione di legittimita'
costituzionale  della suddetta norma, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione;
        che  il  rimettente  premette  di aver giudicato infondato il
ricorso   sotto   diversi   profili  di  legittimita'  relativi  alla
disposizione impugnata;
        che,  ad  avviso del giudice a quo, la disposizione censurata
viola  peraltro  l'art. 3  della Costituzione "nella parte in cui non
distingue  tra  dipendenti  di  enti di ricerca e tra personale degli
stessi impegnato in tale attivita' o in quella amministrativa";
        che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  il  quale,  sia  nell'atto  di  intervento  che nella memoria
depositata  in  prossimita' della camera di consiglio, ha chiesto che
la questione sia dichiarata infondata, posto che la ratio della norma
denunciata  sarebbe  quella  di  "offrire  agli  enti  di  ricerca la
possibilita'  di  avvalersi, per un periodo determinato, dell'apporto
scientifico   di   persone   estranee  all'ambito  di  detti  enti  e
particolarmente qualificate".
    Considerato   che  il  Tribunale  amministrativo  regionale,  nel
sollevare  la  questione di legittimita' costituzionale, premette che
la  ricorrente ha eccepito, a conforto della domanda di annullamento,
molteplici  censure  di  legittimita' nei confronti del provvedimento
rettorale   impugnato,   proprio   in   relazione  alla  disposizione
denunziata;
        che  l'ordinanza  di rimessione espressamente dichiara che il
ricorso proposto avverso il predetto provvedimento rettorale e' stato
ritenuto  infondato  e  sono  state rigettate le censure sollevate in
riferimento  alla  norma  impugnata e cioe' l'art. 51, comma 6, della
legge n. 449 del 1997;
        che,  pertanto,  la  questione  e' irrilevante per difetto di
pregiudizialita',  in quanto il rimettente nel giudicare infondato in
relazione  alla  predetta  norma il ricorso pendente dinanzi a se' ha
cosi'  fatto applicazione della disposizione censurata e si e' quindi
precluso  la possibilita' di rimetterla in discussione e di sollevare
l'eccezione  di  legittimita'  costituzionale  (ordinanze  n. 264 del
1998; n. 67 del 1998; n. 300 del 1997);
        che,   d'altra   parte,  il  profilo  della  rilevanza  della
questione  sollevata  appare  privo di motivazione, non consentendo a
questa  Corte  il  necessario  controllo  sulla  sussistenza  di tale
condizione di proponibilita';
        che,   pertanto,   la   questione   deve   essere  dichiarata
manifestamente inammissibile.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'   costituzionale  dell'art. 51,  comma  6,  della  legge
27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica),  sollevata  dal  Tribunale  amministrativo  regionale  del
Friuli-Venezia  Giulia, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1 luglio 2002.
                       Il Presidente: Ruperto
                       Il redattore: Capotosti
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 9 luglio 2002.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
02C0699