N. 366 ORDINANZA 10 - 18 luglio 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Previdenza  e  assistenza  sociale  - Soggetti privi di reddito o con
  reddito  al  disotto  della soglia di poverta' - Accesso al reddito
  minimo  di  inserimento  -  Condizione  negativa  di disponibilita'
  patrimoniali  -  Mancata  fissazione di un congruo limite al valore
  economico  dei beni mobiliari e immobiliari eventualmente posseduti
  dall'istante  -  Lamentata  irragionevole  lesione del principio di
  parita'  di  trattamento  -  Mancata  verifica  in  ordine  ad  una
  possibile  interpretazione adeguatrice - Manifesta inammissibilita'
  della questione.
- D.Lgs. 18 giugno 1998, n. 237, art. 6, comma 4.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.29 del 24-7-2002 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Riccardo  CHIEPPA,  Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio ONIDA,
Carlo  MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI,  Annibale  MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni  Maria  FLICK,
Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 4, del
decreto    legislativo    18 giugno    1998,    n. 237    (Disciplina
dell'introduzione  in via sperimentale, in talune aree, dell'istituto
del reddito minimo di inserimento, a norma dell'articolo 59, commi 47
e  48,  della  legge 27 dicembre 1997, n. 449) promosso con ordinanza
emessa  il 16 novembre 2001 dal giudice per l'udienza preliminare del
Tribunale  di  Crotone  nel  procedimento  penale  a  carico di G.F.,
iscritta  al  n. 72  del  registro  ordinanze 2002 e pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale   della  Repubblica  n. 8,  1a  serie  speciale,
dell'anno 2002.
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 5 giugno 2002 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
    Ritenuto  che,  con  ordinanza  emessa  il  16 novembre  2001, il
giudice  per  le  indagini  preliminari  del  Tribunale di Crotone ha
sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
legittimita'   costituzionale   dell'art. 6,  comma  4,  del  decreto
legislativo  18 giugno  1998, n. 237 (Disciplina dell'introduzione in
via sperimentale, in talune aree, dell'istituto del reddito minimo di
inserimento,  a  norma  dell'articolo  59, commi 47 e 48, della legge
27 dicembre  1997,  n. 449), nella parte in cui - prevedendo, ai fini
dell'accesso al reddito minimo di inserimento, che l'istante, oltre a
percepire  un  reddito inferiore ad una determinata soglia, sia privo
di  patrimonio,  tanto  mobiliare  (sotto  forma  di titoli di Stato,
azioni,  obbligazioni,  quote  di  fondi  comuni  di  investimento  e
depositi  bancari)  che  immobiliare (eccettuata, a certe condizioni,
l'unita'   immobiliare   adibita  ad  abitazione  principale)  -  non
considera  "che dei redditi da tali beni ricavati si deve tener conto
ai  fini della quantificazione del reddito annualmente goduto e/o, in
ogni  caso, non prevede un congruo limite al valore economico di tali
beni",  al  superamento  del  quale sia condizionata l'esclusione dal
beneficio;
        che  il  giudice  a  quo  premette di essere investito, quale
giudice   dell'udienza  preliminare,  della  richiesta  di  rinvio  a
giudizio  di  persona imputata dei reati di cui agli artt. 483, 640 e
640-bis  cod. pen., per aver percepito somme a titolo di integrazione
del  reddito  minimo  di  inserimento,  attestando  falsamente, nella
relativa domanda, di possedere i requisiti previsti dal d.lgs. n. 237
del 1998;
        che  il  rimettente  ricorda  come,  ai sensi dell'art. 6 del
d.lgs.  n. 237 del 1998, l'accesso al reddito minimo di inserimento -
istituto   introdotto   in  via  sperimentale  dal  medesimo  decreto
legislativo  in alcune aree del territorio nazionale, quale misura di
sostegno  a  favore  delle  persone  in  situazione di difficolta' ed
esposte  al  rischio  della  marginalita'  sociale - sia riservato ai
soggetti  privi  di  reddito, ovvero con reddito che, tenuto conto di
qualsiasi  emolumento  percepito, non superi la "soglia di poverta'",
stabilita  (per il 1998) in lire 500.000 mensili, quanto alle persone
che  vivano  da  sole,  e  in un importo maggiorato sulla base di una
"scala di equivalenza", in presenza di nucleo familiare;
        che  l'ammissione al beneficio comporta, ai sensi dell'art. 8
del medesimo decreto legislativo, l'attribuzione di una "integrazione
del  reddito"  pari alla differenza tra la "soglia di poverta'" ed il
reddito effettivamente goduto;
        che in forza dell'art. 6, comma 4, del d.lgs. n. 237 del 1998
non  possono comunque fruire del reddito minimo di inserimento coloro
che dispongono di un patrimonio, sia mobiliare, sotto forma di titoli
di Stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimento
e  depositi  bancari;  sia  immobiliare, fatta eccezione per l'unita'
immobiliare  adibita  ad abitazione principale, se posseduta a titolo
di  proprieta',  il  cui  valore  non  superi  la soglia indicata dal
comune;
        che  ai  fini  dell'ottenimento  della  prestazione - ricorda
ancora  il  giudice  a  quo  -  e'  richiesta la presentazione di una
domanda  al comune, cui va allegata una dichiarazione, sottoscritta a
norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e
integrazioni,  con  la  quale  il  richiedente  attesta  di essere in
possesso dei prescritti requisiti;
        che  nel  caso di specie era emerso che l'imputato - il quale
aveva  presentato nel 1998 domanda al Comune di Isola di Capo Rizzuto
(incluso  fra  quelli  individuati  ai  fini  della sperimentazione),
dichiarando  in essa e nell'allegata "autocertificazione" di non aver
goduto  di  alcun reddito negli anni 1997 e 1998 e di essere privo di
patrimonio  nei  sensi  indicati  dall'art. 6,  comma  4,  del citato
decreto  legislativo  - risultava in realta' intestatario, unitamente
alla  moglie,  di  un  deposito bancario presso un locale istituto di
credito  con  saldo  di lire ventisettemila per gli anni 1997, 1998 e
1999;
        che ad avviso del rimettente, a fronte di tale risultanza, la
richiesta  di rinvio a giudizio - salva la riconducibilita' del fatto
alla   nuova   e   piu'   favorevole   previsione   punitiva  di  cui
all'art. 316-ter  cod.  pen.,  in  luogo  di quella degli artt. 640 e
640-bis  cod.  pen. -  dovrebbe  essere  accolta,  poiche' il comma 4
dell'art. 6  del  d.lgs. n. 237 del 1998 richiede, come condicio sine
qua non per l'accesso al beneficio, che l'istante ed i suoi familiari
siano  privi di patrimonio mobiliare, comprendendovi espressamente la
titolarita' di depositi bancari;
        che  il  giudice  a  quo  ritiene, tuttavia, che "la rigida e
letterale   applicazione"   della   norma   impugnata  determini  una
irragionevole  disparita'  di  trattamento  tra  chi - non godendo di
alcun  reddito,  ovvero godendo di un reddito di gran lunga inferiore
alla  "soglia  di  poverta'"  - resta escluso dall'accesso al reddito
minimo  di  inserimento solo perche' titolare di un deposito bancario
(ovvero  di  altri  beni  mobili  o  immobili)  anche di modestissima
entita';  e chi - pur godendo di un reddito di una certa consistenza,
ma  comunque  rientrante  nei  limiti  della  "soglia" - e' viceversa
ammesso al beneficio, in quanto privo dei suddetti beni;
        che   tale   illogica  sperequazione  si  determinerebbe  sia
perche',  nel  formulare  la  disposizione  oggetto  di  censura,  il
legislatore  non  avrebbe considerato che i redditi prodotti dai beni
in   essa   indicati   vanno   a   costituire  il  redditocomplessivo
dell'interessato; sia perche', in ogni caso - ove pure si ritenga che
la disponibilita' dei beni stessi sia di per se' sola sintomatica del
godimento  di  redditi (anche occulti) incompatibili con la finalita'
dell'istituto  -  una  simile  presunzione  sarebbe  ragionevole solo
quando il valore dei beni posseduti superi un "congruo limite";
        che  il rimettente sottolinea, infine, in punto di rilevanza,
che  se  la  norma denunciata non escludesse "sic et simpliciter" dal
reddito  minimo  di inserimento chi si trova nelle condizioni da essa
indicate,  ovvero  subordinasse  l'esclusione  "al  superamento di un
certo limite" (di valore dei beni posseduti), l'imputato nel giudizio
a  quo  -  risultato, dalle indagini di polizia giudiziaria, privo di
qualsiasi  reddito e, dunque, in condizioni di assoluta indigenza, al
pari  dei suoi familiari - avrebbe chiesto e percepito legittimamente
le provvidenze ed andrebbe pertanto esente da responsabilita' penale.
    Considerato  che  il giudice rimettente dubita della legittimita'
costituzionale  della  condizione  negativa  di  accesso,  di  ordine
patrimoniale,   all'istituto   del  reddito  minimo  di  inserimento,
prevista  dall'art. 6,  comma  4,  del  decreto legislativo 18 giugno
1998, n. 237;
        che  a fondamento del quesito di costituzionalita', formulato
peraltro  in  maniera ambigua ed ancipite - la norma viene impugnata,
infatti, da un lato, nella parte in cui non considera che dei redditi
ricavati dai beni in essa indicati "si deve tener conto ai fini della
quantificazione  del  reddito  annualmente  goduto"  dall'interessato
(censura  di  non  chiaro  significato,  quanto  al tipo di pronuncia
invocata);  dall'altro lato, e in via alternativa, nella parte in cui
non  prevede  "un congruo limite" al valore economico dei beni la cui
disponibilita'  e' ostativa alla fruizione del beneficio - il giudice
a  quo  adduce  una irragionevole disparita' di trattamento derivante
non  gia'  dalla  norma  in se', quanto piuttosto dalla sua "rigida e
letterale applicazione";
        che il rimettente non si da' carico, tuttavia, di verificare,
ancor  prima  di sollevare la questione, se la disposizione si presti
ad   una   interpretazione   diversa   da   quella   censurata:   una
interpretazione, cioe', che - avuto riguardo alla fattispecie oggetto
del giudizio a quo - escluda la preclusione dell'accesso al beneficio
nel  caso  di  disponibilita'  di  beni  di valore pari ad una esigua
frazione  del  reddito  mensile  che  segna  la  "soglia di poverta'"
rilevante  in  subiecta  materia,  e  talmente  prossima allo zero da
rendere la condizione di possidenza puramente "nominale";
        che una simile indagine appariva invero doverosa a fronte sia
della  lettera che della ratio dalla norma: quest'ultima nega infatti
la  prestazione  ai  soggetti  che  dispongano  non gia', puramente e
semplicemente,  di  determinati beni mobili a carattere finanziario o
di beni immobili, quanto piuttosto di un "patrimonio sotto forma" dei
predetti  beni;  e cio' nella presunzione che siffatta disponibilita'
patrimoniale  - secondo quanto lo stesso rimettente del resto adombra
-  sia  indice  di  una  capacita'  economica,  ancorche' "minimale",
incompatibile  con il carattere "estremo" della misura di sostegno in
questione;
        che  il  rimettente  ha  lasciato  pertanto  incompiuto  quel
tentativo  di  sperimentare  la  praticabilita' di un'interpretazione
adeguatrice  del  testo di legge denunciato, al quale ciascun giudice
e'  tenuto prima di sollevare l'incidente di costituzionalita' (cfr.,
ex plurimis, ordinanze n. 322 del 2001, n. 177 e n. 592 del 2000).
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'   costituzionale   dell'art. 6,  comma  4,  del  decreto
legislativo  18 giugno  1998, n. 237 (Disciplina dell'introduzione in
via sperimentale, in talune aree, dell'istituto del reddito minimo di
inserimento,  a  norma  dell'articolo  59, commi 47 e 48, della legge
27 dicembre 1997, n. 449), sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione,  dal  giudice per le indagini preliminari del Tribunale
di Crotone con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.
                       Il Presidente: Ruperto
                         Il redattore: Flick
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 18 luglio 2002.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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