N. 397 ORDINANZA 10 - 25 luglio 2002
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Regione Friuli-Venezia Giulia - Urbanistica - Vincoli di inedificabilita' o preordinati all'espropriazione Possibilita' di reiterare i vincoli senza che sia previsto indennizzo - Erroneita' del presupposto interpretativo - Manifesta infondatezza della questione. - Legge Regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52, artt. 36, comma 1, 37, 38 e 39. - Costituzione, art. 42, terzo comma.(GU n.30 del 31-7-2002 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Cesare RUPERTO; Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 36, comma 1, 37, 38, e 39 della legge della Regione FriuliVenezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), promosso con ordinanza emessa il 22 dicembre 2001 dal Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto da Marmifera Gorlato s.r.l. contro il comune di Duino Aurisina ed altra, iscritta al n. 90 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, 1a serie speciale, dell'anno 2002. Visti gli atti di costituzione della Marmifera Gorlato s.r.l., nonche' della Regione Friuli-Venezia Giulia; Udito nell'udienza pubblica del 18 giugno 2002 il Giudice relatore Riccardo Chieppa; Uditi l'avvocato Vittorio Biagetti per Marmifera Gorlato s.r.l. e l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Friulia-Venezia Giulia. Ritenuto che, nel corso del procedimento promosso avverso la deliberazione del Consiglio comunale di Duino Aurisina n. 36 del 29-30 settembre 1999, con la quale era stata approvata la variante generale n. 18 al piano regolatore generale, nonche' avverso il decreto n. 0173/pres. del 25 maggio 2000, con il quale il Presidente della Giunta regionale aveva confermato la esecutivita' della delibera di approvazione di detta variante, disponendo l'introduzione delle modifiche indispensabili al totale superamento delle riserve formulate in ordine alla variante medesima, cosi' reiterando i vincoli urbanistici decaduti per scadenza del termine di legge, l'adito Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia, su eccezione della societa' ricorrente, ha sollevato, in riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 36, comma 1, 37, 38 e 39 della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica); che la questione e' sollevata nella parte in cui detta normativa consente all'amministrazione la reiterazione di vincoli urbanistici scaduti, preordinati alla espropriazione o che comportino l'inedificabilita', senza la previsione di un indennizzo secondo modalita' legislativamente previste; che, in punto di rilevanza della questione, il collegio rimettente ha osservato che il precedente vincolo espropriativo, rubricato "zona di interesse collettivo", poi decaduto, sull'area di proprieta' della societa' ricorrente, era stato reiterato con la dicitura "servizi ed attrezzature collettive", senza alcuna previsione di indennizzo; che nella ordinanza di rimessione vengono richiamate le argomentazioni svolte nella sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 1999, con la quale e' stata dichiarata la illegittimita' costituzionale delle "analoghe" norme urbanistiche - combinato disposto degli art. 7, numeri 2, 3 e 4, e 40 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) e dell'art. 2, primo comma, della legge 19 novembre 1968, n. 1187 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica) -, nella parte in cui tale normativa consentiva all'amministrazione di reiterare i vincoli urbanistici scaduti, preordinati all'espropriazione o che comportassero l'inedificabilita', senza previsione di indennizzo; che il collegio rimettente aggiunge che la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo "Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia", all'art. 4, indica le materie, tra le quali figura l'urbanistica, in cui la Regione esercita potesta' legislativa in armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonche' nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni: da cio' il Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia trae la conclusione che detta Regione, nel disciplinare i vincoli urbanistici incidenti sulla proprieta' privata, e' soggetta in particolare alla Costituzione ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica; che nel giudizio si e' costituita la parte privata del procedimento a quo che ha concluso per la declaratoria di illegittimita' costituzionale della normativa censurata, alla stregua di argomentazioni adesive a quelle illustrate nella ordinanza di rimessione, insistendo in particolare sulla rilevanza della questione; che la Regione Friuli-Venezia Giulia ha spiegato intervento, concludendo per la inammissibilita' o infondatezza della sollevata questione di legittimita' costituzionale; che in una seconda memoria la difesa della Regione Friuli-Venezia Giulia ha dedotto in via preliminare l'inammissibilita' della questione per difetto di rilevanza e per difetto di motivazione sulla stessa: la caducazione della normativa impugnata non produrrebbe alcun effetto nel giudizio a quo non riguardando l'indennizzabilita' dei vincoli ma la scadenza degli stessi e il regime urbanistico del bene dopo tale scadenza; che, secondo la Regione, le norme censurate non si attaglierebbero alla fattispecie oggetto del giudizio a quo riferito ad area soggetta non gia' a vincoli scaduti, ma a vincoli attuali ed operanti, stabiliti da una variante generale. Inoltre vi sarebbe incertezza sulla rilevanza allo stato degli atti; risulterebbe, infatti, evidente che il ricorso, dal quale ha tratto origine il procedimento a quo, mirerebbe in primo luogo non all'indennizzo, ma alla liberazione dal vincolo di inedificabilita' in relazione ad argomentazioni non finanziarie, ma di stretta legittimita' urbanistica: sicche', solo ove tali ragioni si rivelassero infondate, si porrebbe la questione dell'indennizzo; che, sempre secondo la Regione, il giudice a quo avrebbe dovuto, pertanto, prima di sollevare la questione di legittimita' costituzionale, procedere ad una verifica della infondatezza delle domande poste in via principale, il cui accoglimento, tra l'altro, avrebbe offerto migliore soddisfazione all'interesse del ricorrente ad ottenere per la propria area una diversa destinazione urbanistica; che nel merito, ad avviso della Regione, le stesse ragioni addotte per argomentare la irrilevanza delle questioni sollevate varrebbero altresi' a dimostrarne la manifesta infondatezza, non presentando le disposizioni impugnate il contenuto ad esse attribuito dal giudice a quo; in realta', in assenza di una normativa regionale sulla reiterazione dei vincoli o sulla possibilita' di indennizzo, il giudice dovrebbe applicare i principi della disciplina statale in materia, anche con riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 1999. Considerato che e' preliminare l'esame delle eccezioni di inammissibilita' sollevate dalla difesa della Regione; che dette eccezioni non possono essere accolte, in quanto l'ordinanza di rimessione della questione fornisce una motivazione plausibile circa la rilevanza della questione sulla base di considerazioni sulla avvenuta reiterazione di un vincolo preordinato alla espropriazione (servizi per attrezzature collettive) e comportante la assoluta inedificabilita' (verde pubblico), senza che vi sia previsione di indennizzo, con conseguente asserita influenza sulla legittimita' degli atti impugnati e sulla pretesa di misura riparatoria (indennizzo per la reiterazione del vincolo); che non e' possibile, in questa sede, ridiscutere ai fini della rilevanza le considerazioni da cui risulta una motivazione plausibile della stessa rilevanza, come valutata dal giudice a quo; che, nel merito, e' sufficiente osservare, ai fini del giudizio di manifesta infondatezza della questione sollevata, che e' erroneo il presupposto interpretativo secondo il quale le disposizioni denunciate consentirebbero una indiscriminata reiterazione dei vincoli anzidetti e comporterebbero una esclusione di indennizzo, nel caso che il vincolo sia reiterato; che in realta' neppure si rinvengono altre disposizioni che contengano una disciplina dello specifico settore dell'indennizzabilita' o meno dei vincoli urbanistici reiterati, dettata dal legislatore regionale (Friuli-Venezia Giulia), in ogni caso tenuto ad osservare i principi costituzionali desumibili dall'art. 42, terzo comma, della Costituzione ed indicati dalla sentenza della Corte n. 179 del 1999; che, di conseguenza, in base all'art. 64 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, si sarebbe dovuta applicare la disciplina relativa alla indennizzabilita' degli anzidetti vincoli dopo il primo periodo di durata temporanea (periodo di franchigia da ogni indennizzo) contenuta nelle leggi statali, quale risultante dall'intervenuta dichiarazione di illegittimita' costituzionale (sentenza n. 179 del 1999) del combinato disposto degli artt. 7, numeri 2, 3 e 4, e 40 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e 2, primo comma, della legge 19 novembre 1968, n. 1187, nella parte in cui consente all'Amministrazione di reiterare i vincoli urbanistici scaduti, preordinati all'espropriazione o che comportino l'inedificabilita', senza previsione di indennizzo; che il giudice rimettente avrebbe dovuto applicare i principi gia' esistenti nell'ordinamento e fare riferimento all'anzidetto quadro normativo statale, quale risultante a seguito della citata sentenza della Corte n. 179 del 1999, anche indipendentemente dalla esistenza o dall'entrata in vigore di uno specifico intervento legislativo sulla quantificazione e sulle modalita' di liquidazione dell'indennizzo e, quindi, anche prima della entrata in vigore del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilita), gia' prorogata dall'art. 5 del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411 (Proroghe e differimenti di termini), convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 31 dicembre 2001, n. 463, e ulteriormente differita, a norma dell'art. 3 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122 (Disposizioni concernenti proroghe in materia di sfratti, di edilizia e di espropriazione); che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 36, comma 1, 37, 38 e 39 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), sollevata, in riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002. Il Presidente: Ruperto Il redattore: Chieppa Il cancelliere: Fruscella Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2002. Il cancelliere: Fruscella 02C0801