N. 397 ORDINANZA 10 - 25 luglio 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Regione   Friuli-Venezia   Giulia   -   Urbanistica   -   Vincoli  di
  inedificabilita'  o  preordinati all'espropriazione Possibilita' di
  reiterare  i vincoli senza che sia previsto indennizzo - Erroneita'
  del  presupposto  interpretativo  -  Manifesta  infondatezza  della
  questione.
- Legge   Regione  Friuli-Venezia  Giulia  19 novembre  1991,  n. 52,
  artt. 36, comma 1, 37, 38 e 39.
- Costituzione, art. 42, terzo comma.
(GU n.30 del 31-7-2002 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Riccardo  CHIEPPA,  Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio ONIDA,
Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco
BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano
VACCARELLA;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 36, comma 1,
37,   38,  e  39  della  legge  della  Regione  FriuliVenezia  Giulia
19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione
territoriale  ed  urbanistica),  promosso  con  ordinanza  emessa  il
22 dicembre   2001   dal   Tribunale   amministrativo  regionale  del
Friuli-Venezia  Giulia  sul  ricorso  proposto  da  Marmifera Gorlato
s.r.l. contro il comune di Duino Aurisina ed altra, iscritta al n. 90
del  registro  ordinanze  2002  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 11, 1a serie speciale, dell'anno 2002.
    Visti  gli  atti  di costituzione della Marmifera Gorlato s.r.l.,
nonche' della Regione Friuli-Venezia Giulia;
    Udito   nell'udienza  pubblica  del  18 giugno  2002  il  Giudice
relatore Riccardo Chieppa;
    Uditi l'avvocato Vittorio Biagetti per Marmifera Gorlato s.r.l. e
l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Friulia-Venezia Giulia.
    Ritenuto  che,  nel  corso  del  procedimento promosso avverso la
deliberazione  del  Consiglio  comunale  di  Duino Aurisina n. 36 del
29-30 settembre  1999,  con  la quale era stata approvata la variante
generale  n. 18  al  piano  regolatore  generale,  nonche' avverso il
decreto  n. 0173/pres. del 25 maggio 2000, con il quale il Presidente
della   Giunta  regionale  aveva  confermato  la  esecutivita'  della
delibera di approvazione di detta variante, disponendo l'introduzione
delle  modifiche  indispensabili  al totale superamento delle riserve
formulate  in  ordine  alla  variante  medesima,  cosi'  reiterando i
vincoli  urbanistici  decaduti  per  scadenza  del  termine di legge,
l'adito Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia,
su  eccezione della societa' ricorrente, ha sollevato, in riferimento
all'art. 42,   terzo   comma,   della   Costituzione,   questione  di
legittimita'  costituzionale  del  combinato disposto degli artt. 36,
comma  1, 37, 38 e 39 della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia
19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione
territoriale ed urbanistica);
        che  la  questione  e'  sollevata  nella  parte  in cui detta
normativa  consente  all'amministrazione  la  reiterazione di vincoli
urbanistici scaduti, preordinati alla espropriazione o che comportino
l'inedificabilita',  senza  la  previsione  di  un indennizzo secondo
modalita' legislativamente previste;
        che,  in  punto  di  rilevanza  della  questione, il collegio
rimettente  ha  osservato  che  il  precedente vincolo espropriativo,
rubricato  "zona di interesse collettivo", poi decaduto, sull'area di
proprieta'  della  societa'  ricorrente,  era  stato reiterato con la
dicitura   "servizi   ed   attrezzature   collettive",  senza  alcuna
previsione di indennizzo;
        che  nella  ordinanza  di  rimessione  vengono  richiamate le
argomentazioni  svolte  nella  sentenza  della  Corte  costituzionale
n. 179  del  1999, con la quale e' stata dichiarata la illegittimita'
costituzionale   delle  "analoghe"  norme  urbanistiche  -  combinato
disposto  degli  art. 7,  numeri 2, 3 e 4, e 40 della legge 17 agosto
1942,  n. 1150  (Legge urbanistica) e dell'art. 2, primo comma, della
legge 19 novembre 1968, n. 1187 (Modifiche ed integrazioni alla legge
urbanistica)   -,  nella  parte  in  cui  tale  normativa  consentiva
all'amministrazione  di  reiterare  i  vincoli  urbanistici  scaduti,
preordinati      all'espropriazione      o      che     comportassero
l'inedificabilita', senza previsione di indennizzo;
        che   il   collegio   rimettente   aggiunge   che   la  legge
costituzionale  31 gennaio  1963,  n. 1, recante lo "Statuto speciale
della  Regione Friuli-Venezia Giulia", all'art. 4, indica le materie,
tra  le  quali  figura  l'urbanistica,  in  cui  la  Regione esercita
potesta'  legislativa  in armonia con la Costituzione, con i principi
generali  dell'ordinamento  giuridico  della Repubblica, con le norme
fondamentali  delle  riforme  economico-sociali  e  con  gli obblighi
internazionali  dello  Stato,  nonche'  nel  rispetto degli interessi
nazionali  e  di  quelli  delle  altre  Regioni: da cio' il Tribunale
amministrativo   regionale   del   Friuli-Venezia   Giulia   trae  la
conclusione che detta Regione, nel disciplinare i vincoli urbanistici
incidenti  sulla  proprieta' privata, e' soggetta in particolare alla
Costituzione ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico della
Repubblica;
        che  nel  giudizio  si  e'  costituita  la  parte privata del
procedimento   a   quo   che  ha  concluso  per  la  declaratoria  di
illegittimita' costituzionale della normativa censurata, alla stregua
di  argomentazioni  adesive  a  quelle  illustrate nella ordinanza di
rimessione,   insistendo   in   particolare   sulla  rilevanza  della
questione;
        che  la Regione Friuli-Venezia Giulia ha spiegato intervento,
concludendo  per  la  inammissibilita' o infondatezza della sollevata
questione di legittimita' costituzionale;
        che   in   una   seconda  memoria  la  difesa  della  Regione
Friuli-Venezia    Giulia    ha    dedotto    in    via    preliminare
l'inammissibilita'  della  questione  per  difetto di rilevanza e per
difetto  di  motivazione sulla stessa: la caducazione della normativa
impugnata  non  produrrebbe  alcun  effetto  nel  giudizio  a quo non
riguardando  l'indennizzabilita'  dei  vincoli  ma  la scadenza degli
stessi e il regime urbanistico del bene dopo tale scadenza;
        che,   secondo   la   Regione,  le  norme  censurate  non  si
attaglierebbero  alla fattispecie oggetto del giudizio a quo riferito
ad  area soggetta non gia' a vincoli scaduti, ma a vincoli attuali ed
operanti,  stabiliti  da  una  variante  generale. Inoltre vi sarebbe
incertezza  sulla  rilevanza  allo  stato  degli  atti; risulterebbe,
infatti,  evidente  che  il  ricorso,  dal quale ha tratto origine il
procedimento  a  quo, mirerebbe in primo luogo non all'indennizzo, ma
alla  liberazione  dal  vincolo  di  inedificabilita' in relazione ad
argomentazioni   non   finanziarie,   ma   di   stretta  legittimita'
urbanistica: sicche', solo ove tali ragioni si rivelassero infondate,
si porrebbe la questione dell'indennizzo;
        che,  sempre  secondo  la  Regione,  il giudice a quo avrebbe
dovuto,  pertanto,  prima  di  sollevare la questione di legittimita'
costituzionale,  procedere  ad  una verifica della infondatezza delle
domande  poste  in  via principale, il cui accoglimento, tra l'altro,
avrebbe  offerto  migliore soddisfazione all'interesse del ricorrente
ad ottenere per la propria area una diversa destinazione urbanistica;
        che  nel  merito,  ad avviso della Regione, le stesse ragioni
addotte  per  argomentare  la  irrilevanza  delle questioni sollevate
varrebbero  altresi'  a  dimostrarne  la  manifesta infondatezza, non
presentando le disposizioni impugnate il contenuto ad esse attribuito
dal  giudice a quo; in realta', in assenza di una normativa regionale
sulla reiterazione dei vincoli o sulla possibilita' di indennizzo, il
giudice  dovrebbe  applicare  i  principi della disciplina statale in
materia,   anche   con   riferimento   alla   sentenza   della  Corte
costituzionale n. 179 del 1999.
    Considerato   che  e'  preliminare  l'esame  delle  eccezioni  di
inammissibilita' sollevate dalla difesa della Regione;
        che  dette  eccezioni  non  possono essere accolte, in quanto
l'ordinanza  di  rimessione  della questione fornisce una motivazione
plausibile   circa   la  rilevanza  della  questione  sulla  base  di
considerazioni  sulla avvenuta reiterazione di un vincolo preordinato
alla   espropriazione   (servizi   per   attrezzature  collettive)  e
comportante  la assoluta inedificabilita' (verde pubblico), senza che
vi  sia  previsione di indennizzo, con conseguente asserita influenza
sulla  legittimita'  degli  atti  impugnati e sulla pretesa di misura
riparatoria (indennizzo per la reiterazione del vincolo);
        che  non  e'  possibile,  in questa sede, ridiscutere ai fini
della  rilevanza  le  considerazioni  da  cui risulta una motivazione
plausibile della stessa rilevanza, come valutata dal giudice a quo;
        che,  nel  merito,  e'  sufficiente  osservare,  ai  fini del
giudizio  di manifesta infondatezza della questione sollevata, che e'
erroneo   il   presupposto   interpretativo   secondo   il  quale  le
disposizioni    denunciate    consentirebbero    una   indiscriminata
reiterazione  dei  vincoli anzidetti e comporterebbero una esclusione
di indennizzo, nel caso che il vincolo sia reiterato;
        che  in  realta' neppure si rinvengono altre disposizioni che
contengano     una     disciplina     dello     specifico     settore
dell'indennizzabilita'  o  meno  dei  vincoli  urbanistici reiterati,
dettata  dal  legislatore  regionale (Friuli-Venezia Giulia), in ogni
caso   tenuto  ad  osservare  i  principi  costituzionali  desumibili
dall'art. 42,  terzo  comma,  della  Costituzione  ed  indicati dalla
sentenza della Corte n. 179 del 1999;
        che,  di  conseguenza,  in  base  all'art. 64  dello  statuto
speciale  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  approvato con legge
costituzionale  31 gennaio 1963, n. 1, si sarebbe dovuta applicare la
disciplina  relativa  alla  indennizzabilita' degli anzidetti vincoli
dopo  il primo periodo di durata temporanea (periodo di franchigia da
ogni  indennizzo)  contenuta  nelle  leggi  statali, quale risultante
dall'intervenuta   dichiarazione   di  illegittimita'  costituzionale
(sentenza  n. 179  del  1999)  del  combinato disposto degli artt. 7,
numeri 2, 3 e 4, e 40 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e 2, primo
comma,  della  legge  19 novembre  1968,  n. 1187, nella parte in cui
consente  all'Amministrazione  di  reiterare  i  vincoli  urbanistici
scaduti,    preordinati    all'espropriazione    o   che   comportino
l'inedificabilita', senza previsione di indennizzo;
        che il giudice rimettente avrebbe dovuto applicare i principi
gia'  esistenti  nell'ordinamento  e  fare  riferimento all'anzidetto
quadro  normativo  statale,  quale  risultante a seguito della citata
sentenza  della  Corte n. 179 del 1999, anche indipendentemente dalla
esistenza  o  dall'entrata  in  vigore  di  uno  specifico intervento
legislativo  sulla  quantificazione e sulle modalita' di liquidazione
dell'indennizzo  e,  quindi,  anche prima della entrata in vigore del
decreto   legislativo   8 giugno  2001,  n. 327  (Testo  unico  delle
disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilita), gia'
prorogata  dall'art. 5  del  decreto-legge  23 novembre  2001, n. 411
(Proroghe  e differimenti di termini), convertito, con modificazioni,
dall'art. 1  della  legge  31 dicembre  2001, n. 463, e ulteriormente
differita,  a  norma  dell'art. 3  del  decreto-legge 20 giugno 2002,
n. 122  (Disposizioni  concernenti proroghe in materia di sfratti, di
edilizia e di espropriazione);
        che,   pertanto,   la   questione   deve   essere  dichiarata
manifestamente infondata.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'  costituzionale  degli  artt. 36,  comma  1, 37, 38 e 39
della  legge  della  Regione  Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991,
n. 52  (Norme  regionali in materia di pianificazione territoriale ed
urbanistica),  sollevata,  in  riferimento  all'art. 42, terzo comma,
della   Costituzione,  dal  Tribunale  amministrativo  regionale  del
Friuli-Venezia Giulia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.
                       Il Presidente: Ruperto
                        Il redattore: Chieppa
                      Il cancelliere: Fruscella
    Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2002.
                      Il cancelliere: Fruscella
02C0801