N. 390 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 maggio 2002
Ordinanza emessa il 3 maggio 2002 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Corsi Andrea contro Universita' degli studi di Roma "Tor Vergata" ed altri Sanita' pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facolta' di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attivita' assistenziale intramuraria, ovvero per l'attivita' libero-professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attivita' assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilita' di strutture adeguate in cui esercitare l'attivita' assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della P.A. - D.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8. - Costituzione, artt. 3 e 97. Sanita' pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facolta' di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonche' dei programmi, della scelta per l'attivita' assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di compenetrazione tra attivita' sanitaria assistenziale e attivita' didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega. - D.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7. - Costituzione, artt. 33 e 76. Sanita' pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facolta' di medicina e chirurgia - Irretrattabilita', salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attivita' assistenziale intramuria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica. - D.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10. - Costituzione, art. 33. Sanita' pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attivita' assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del direttore generale dell'azienda ospedaliera - Attribuzione al direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonche' degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il rettore - Incidenza delle determinazioni del direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'universita' - Lesione del principio della liberta' di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega. - D.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11. - Costituzione, artt. 33 e 76. Sanita' pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facolta' di medicina e chirurgia, nominati in ruolo successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione della possibilita' di svolgere unicamente l'attivita' assistenziale esclusiva e di optare per l'attivita' libero-professionale extramuraria nei casi e modi previsti dal decreto legislativo stesso - Previsione, altresi', fino alla data di entrata in vigore della legge di riordino dello stato giuridico universitario, che lo svolgimento di attivita' libero-professionale intramuraria comporta l'opzione per il tempo pieno e lo svolgimento dell'attivita' extramuraria comporta l'opzione per il tempo definito - Incidenza sul principio di autonomia universitaria e sullo stato giuridico del sanitario universitario - Irragionevolezza - Lesione dei principi di imparzialita' e buon andamento della P.A. Eccesso di delega. - D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 12. - Costituzione, artt. 3, 33, 76 e 97.(GU n.37 del 18-9-2002 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 148/02, proposto da Corsi Andrea, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Racco ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Roma, viale Mazzini, 114/B, Contro: Universita' degli studi di Roma "Tor Vergata", in persona del rettore p.t.; Ministero della salute e Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca scientifica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, ex lege domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Azienda ospedaliera universitaria Policlinico di Tor Vergata, non costituita in giudizio; Per l'accertamento del diritto del ricorrente, in quanto docente universitario della facolta' di medicina, a vedersi garantita l'applicazione della normativa vigente sull'ordinamento universitario, quale risulta dal d.P.R. n. 382/1980 e successive modificazioni e integrazioni e dalle ulteriori disposizioni legislative intervenute in materia, in tema di esercizio dell'attivita' istituzionale di didattica e ricerca e regime di impegno a tempo pieno o definito. Nonche' per l'annullamento, previa sospensione, della nota a firma del rettore dell'Universita' di Roma "Tor Vergata" del 12 novembre 2001, prot. n. 40716, avente ad oggetto "comunicazione", nonche' di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle indicate Amministrazioni; Visti gli atti tutti della causa; Nominato relatore, per la camera di consiglio del 27 febbraio 2002, il consigliere Bruno Mollica; Uditi, altresi', gli avv. Racco e Ferrante; Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto: Fatto e diritto Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 389/2002). 02C0859