N. 390 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 maggio 2002

Ordinanza  emessa  il  3  maggio  2002  dal  tribunale amministrativo
regionale  del  Lazio  sul  ricorso  proposto  da Corsi Andrea contro
Universita' degli studi di Roma "Tor Vergata" ed altri

Sanita'  pubblica  -  Professori e ricercatori universitari afferenti
  alla  facolta'  di  medicina  e  chirurgia  -  Esercizio  o rinnovo
  dell'opzione per l'attivita' assistenziale intramuraria, ovvero per
  l'attivita'  libero-professionale extramuraria - Termine perentorio
  di  quarantacinque  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore del
  decreto  legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale
  della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto,
  alla   scelta  dell'attivita'  assistenziale  esclusiva  -  Mancata
  subordinazione  dell'esercizio  dell'opzione  alla  previa concreta
  disponibilita'  di strutture adeguate in cui esercitare l'attivita'
  assistenziale  intramuraria  -  Irragionevolezza - Contrasto con il
  principio di buon andamento della P.A.
- D.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97.
Sanita'  pubblica  -  Professori e ricercatori universitari afferenti
  alla facolta' di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito
  necessario   per   l'attribuzione  di  incarichi  di  direzione  di
  struttura  nonche'  dei  programmi,  della  scelta  per l'attivita'
  assistenziale  esclusiva  -  Lesione  del  principio  di  autonomia
  didattico-scientifica  e di compenetrazione tra attivita' sanitaria
  assistenziale  e  attivita'  didattica  e  di ricerca scientifica -
  Eccesso di delega.
- D.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76.
Sanita'  pubblica  -  Professori e ricercatori universitari afferenti
  alla  facolta'  di  medicina e chirurgia - Irretrattabilita', salvo
  limitate  eccezioni,  della  scelta  per  l'attivita' assistenziale
  intramuria     -     Lesione    del    principio    di    autonomia
  didattico-scientifica.
- D.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, art. 33.
Sanita'  pubblica  -  Norme relative all'organizzazione interna delle
  aziende  sanitarie  e  in  materia  di  personale  delle  stesse  -
  Assoggettamento    dell'attivita'   assistenziale   del   sanitario
  universitario   alle  determinazioni  organizzative  del  direttore
  generale  dell'azienda  ospedaliera  -  Attribuzione  al  direttore
  generale  del  potere  di  conferimento e revoca degli incarichi di
  strutture  semplici  e  di  natura  professionale,  su proposta del
  responsabile   della   struttura   complessa  di  appartenenza  del
  sanitario,  nonche'  degli  incarichi  di  direzione  di  strutture
  complesse  sulla  base  di  mera  intesa con il rettore - Incidenza
  delle  determinazioni  del direttore generale sulle attribuzioni in
  materia didattica e scientifica riservate all'universita' - Lesione
  del   principio   della   liberta'  di  insegnamento  in  relazione
  all'attribuzione  di  un  incarico  assistenziale  che non consente
  un'adeguata  e  proficua utilizzazione di strutture e personale per
  esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.
- D.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8
  a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76.
Sanita'  pubblica  -  Professori e ricercatori universitari afferenti
  alla   facolta'   di   medicina  e  chirurgia,  nominati  in  ruolo
  successivamente  all'entrata  in  vigore  del  decreto  legislativo
  censurato  -  Previsione  della possibilita' di svolgere unicamente
  l'attivita'  assistenziale  esclusiva  e  di optare per l'attivita'
  libero-professionale  extramuraria  nei  casi  e  modi previsti dal
  decreto  legislativo  stesso - Previsione, altresi', fino alla data
  di  entrata in vigore della legge di riordino dello stato giuridico
  universitario, che lo svolgimento di attivita' libero-professionale
  intramuraria comporta l'opzione per il tempo pieno e lo svolgimento
  dell'attivita'   extramuraria   comporta  l'opzione  per  il  tempo
  definito  -  Incidenza  sul  principio di autonomia universitaria e
  sullo    stato    giuridico    del    sanitario   universitario   -
  Irragionevolezza  -  Lesione  dei  principi di imparzialita' e buon
  andamento della P.A. Eccesso di delega.
- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 12.
- Costituzione, artt. 3, 33, 76 e 97.
(GU n.37 del 18-9-2002 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso n. 148/02,
proposto  da  Corsi  Andrea,  rappresentato  e difeso dall'avv. Mario
Racco  ed  elettivamente  domiciliato  nel  suo studio in Roma, viale
Mazzini, 114/B,
    Contro:
        Universita' degli studi di Roma "Tor Vergata", in persona del
rettore p.t.;
        Ministero   della   salute   e   Ministero   dell'istruzione,
universita'   e   ricerca   scientifica,   rappresentati   e   difesi
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato, ex lege domiciliati in Roma,
via dei Portoghesi n. 12;
        Azienda ospedaliera universitaria Policlinico di Tor Vergata,
non costituita in giudizio;
    Per  l'accertamento del diritto del ricorrente, in quanto docente
universitario   della  facolta'  di  medicina,  a  vedersi  garantita
l'applicazione     della     normativa    vigente    sull'ordinamento
universitario,  quale  risulta  dal  d.P.R.  n. 382/1980 e successive
modificazioni   e   integrazioni   e   dalle  ulteriori  disposizioni
legislative   intervenute   in   materia,   in   tema   di  esercizio
dell'attivita'  istituzionale  di  didattica  e  ricerca  e regime di
impegno a tempo pieno o definito.
    Nonche'  per  l'annullamento,  previa  sospensione,  della nota a
firma  del  rettore  dell'Universita'  di  Roma  "Tor Vergata" del 12
novembre  2001,  prot.  n. 40716,  avente ad oggetto "comunicazione",
nonche' di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale.
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto   l'atto   di   costituzione  in  giudizio  delle  indicate
Amministrazioni;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Nominato  relatore,  per  la  camera di consiglio del 27 febbraio
2002, il consigliere Bruno Mollica;
    Uditi, altresi', gli avv. Racco e Ferrante;
    Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto:

                           Fatto e diritto

    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
quello   dell'ordinanza   pubblicata   in   precedenza   (Reg.   ord.
n. 389/2002).
02C0859