N. 437 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 giugno 2002

Ordinanza  emessa  il  26  giugno  2002  dal  tribunale di Lecce sez.
distaccata  di  Nardo'  nel  procedimento penale a carico di Paolucci
Giorgio

Processo  penale  -  Disposizioni  sulla  composizione  collegiale  o
  monocratica  del  Tribunale  - Inosservanza dichiarata erroneamente
  dal  giudice  nell'udienza  preliminare  -  Rimessione  in  termini
  dell'imputato  per  la  richiesta  di  applicazione  di  pena  o di
  giudizio abbreviato - Mancata previsione - Ingiustificato deteriore
  trattamento, a parita' di reato, dell'imputato giudicato con errore
  di  procedura  - Incidenza sul diritto di difesa e sui principi del
  "giusto processo".
- Codice di procedura penale, art. 33-sexies.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.
(GU n.40 del 9-10-2002 )
                            IL TRIBUNALE

    Decidendo sulle eccezioni della difesa, sentito il p.m.,

                        Osserva quanto segue

    Paolucci  Giorgio  e'  stato  rinviato a giudizio con decreto del
g.i.p.  presso  il  tribunale  di  Lecce  del  14 febbraio  2002, per
rispondere  del delitto "di cui all'art. 624 e 625 n. 4 c.p., vigenti
all'epoca   e   poi   sostituiti   dall'art. 624-bis  cpv  c.p.".  Al
dibattimento,  dinanzi  al  giudice  in  composizione monocratica, la
difesa  dell'imputato  ha  chiesto  di  essere rimessa in termini per
proporre  istanza  di  applicazione  di  pena  ai sensi dell'art. 444
c.p.p.  sostenendo  che il rito seguito non era stato quello previsto
dalla legge per l'ipotesi di reato contestata e che quindi l'imputato
si  era  visto  applicare  degli sbarramenti temporali, nei quali non
sarebbe incorso se si fosse diversamente proceduto.
    La scelta del rito da applicare nel procedimento instaurato e per
il  reato contestato passa inevitabilmente attraverso un argomento di
natura   sostanziale:   in   applicazione   del  principio  stabilito
dall'art. 2  comma  3  c.p.,  poiche' l'art. 624-bis c.p., introdotto
dalla  legge  n. 128/2001,  ha previsto un'autonoma disciplina per il
furto  con  destrezza,  gia' disciplinato dall'art. 625 n. 4 c.p., ed
ha, pero', introdotto un regime sanzionatorio piu' severo rispetto al
precedente,  ovvero  una  pena  piu'  elevata nel minimo edittale, la
legge  piu'  favorevole al reo e', in questo caso, la norma abrogata,
che  deve essere applicata con la conseguente disciplina processuale.
Nessuno  dubita,  infatti,  della  circostanza che, nell'applicare il
principio  della  legge piu' favorevole al reo, sancito in materia di
successione  di  leggi  nel  tempo,  devono essere valutati tutti gli
elementi che influiscono sul trattamento del reo e non solo la durata
della  pena.  Devono  infatti  essere considerate anche le condizioni
processuali   quali   la  querela,  l'istanza  o  l'autorizzazione  a
procedere:  cosi  nell'ipotesi  che  la  vecchia  legge  punisca piu'
lievemente  il  reato,  perseguendolo  pero'  d'ufficio e la nuova lo
punisca piu' gravemente, perseguendolo, pero', a querela di parte, si
potra'  decidere  di applicare la nuova normativa nell'ipotesi in cui
in concreto, nella fattispecie, la parte offesa non abbia querelato.
    La  norma  piu'  favorevole, puo', quindi, tornare a rivivere non
solo quoad penam ma in toto, anche per i suoi aspetti processuali.
    In  altri  termini  la  scelta  del rito da applicare non dipende
direttamente dalla soluzione di un problema di natura processuale, ma
sostanziale,  per  il  quale  non  vige il principio del tempus regit
actum.
    Cio'  premesso,  si  deve  rilevare  che  la legge n. 128/2001 ha
omesso  di  prevedere l'inserimento dell'art. 624-bis c.p. tra quelli
di  cui  all'art. 550 c.p.p., che devono essere giudicati dal giudice
monocratico  a  seguito  di citazione diretta, benche' la fattispecie
sia  identica,  eccetto  che  per  la  pena,  a  quella  disciplinata
dall'art. 625   n. 4   c.p.,  che,  invece,  e'  inclusa  nell'elenco
suddetto;   cosi'  nel  caso  del  Paolucci,  in  applicazione  della
successione  di leggi nel tempo, avrebbe dovuto seguirsi la procedura
prevista  per  l'art. 625  n. 4 c.p., in vigore al momento del fatto,
perche'  proprio  l'art. 625  c.p. e' la norma piu' favorevole, per i
motivi  sopra  esposti,  e,  quindi,  si  sarebbe dovuto prevedere la
citazione diretta dell'imputato dinanzi al giudice del dibattimento.
    Questa   procedura   in   concreto,  avrebbe  consentito  margini
temporali  piu'  ampi,  ad esempio, per adire ai riti alternativi, ed
ottenere, quindi, l'irrogazione di una sanzione piu' mite. E' invece,
accaduto  che  il  pubblico  ministero  abbia  richiesto  il rinvio a
giudizio  al  g.i.p. il quale ha disposto in conformita', fissando la
comparizione  dell'imputato dinanzial giudice monocratico. E' proprio
questa l'ipotesi in cui l'art. 33-sexies c.p.p. avrebbe consentito al
g.i.p.  di  rilevare  d'ufficio l'errore e di trasmettere gli atti al
p.m., avendo, evidentemente, il legislatore preferito privilegiare il
corretto  svolgimento  dell'azione  penale  piuttosto  che soddisfare
esigenze di economia processuale.
    Nel   caso   opposto,   in  cui  il  p.m.  avesse  invece  citato
direttamente  l'imputato  in  una  di  quelle  ipotesi in cui avrebbe
dovuto  richiedere il rinvio a giudizio al g.i.p., l'art. 550 comma 3
c.p.p.  prevede l'eccezione di parte ed un termine di sbarramento per
sollevare  la  questione nell'esaurimento delle questioni preliminari
al dibattimento.
    La  legge  non  disciplina,  invece,  l'ipotesi in cui il giudice
dell'udienza  preliminare,  non accorgendosi dell'errore, disponga il
rinvio a giudizio.
    Occorre  in  questo  caso  chiedersi  se  la  parte  abbia o meno
l'interesse  ad  eccepire  la  questione  e  se  veramente  l'udienza
preliminare,  in  questo  caso, costituisca una maggiore garanzia per
l'imputato.  Se  cosi'  fosse  non si spiegherebbe come mai la legge,
nell'art. 33-sexies  c.p.p.,  renda  il  vizio addirittura rilevabile
d'ufficio  dal  g.i.p.,  privilegiando  come  si e' detto il corretto
svolgimento    dell'azione    penale,   a   discapito   dell'economia
processuale,  mentre  richiederebbe  l'eccezione  di  parte,  con uno
sbarramento  temporale molto rigido, nell'ipotesi opposta di mancanza
dell'udienza  preliminare  per  essere stata erroneamente disposta la
citazione  diretta  in  un'ipotesi  non  prevista. Infatti, il regime
della  rilevabilita' ad eccezione di parte e' riservato, solitamente,
dal  legislatore  a  quei  vizi  ritenuti meno gravi, come ad esempio
l'incompetenza    territoriale,    mentre    il    regime    previsto
dall'art. 33-sexies  c.p.p.  sembrerebbe assimilabile ad una nullita'
prevista dall'art. 178, comma 1, lettera b).
    In  realta'  la  spiegazione  potrebbe  trovarsi nel fatto che il
nuovo  rito  prevede una serie di rigidissimi sbarramenti legati alla
celebrazione  dell'udienza  preliminare, come, ad esempio, in materia
di  patteggiamento  ex  art. 444  c.p.p.  o di giudizio abbreviato ex
art. 438 c.p.p., mentre nelle ipotesi di citazione diretta a giudizio
l'imputato   ha  un  termine  a  comparire  di  sessanta  giorni  per
predisporre  la  sua difesa e per adire, quindi, ai riti alternativi,
l'accesso  ai  quali  deve  ritenersi  piu' agevole, anche perche' si
verte in ipotesi di reati meno gravi.
    Se,  dunque, per certi versi, il rito con citazione diretta offre
minori  garanzie,  prevedendo il passaggio da un giudice in meno, per
altro  verso  rende  piu'  elastico  l'accesso  ai  riti alternativi,
essendo riservato ad ipotesi delittuose di minore gravita'.
    Anche  per  l'ipotesi  di  rinuncia  all'udienza preliminare sono
previsti, infatti, sbarramenti temporali che collidono con il diritto
dell'imputato di godere del tempo e delle condizioni che gli spettano
per predisporre la sua difesa (vedi art. 419, comma 5).
    Sicche'  sotto  certi  profili  l'udienza  preliminare  penalizza
l'imputato  il quale si vede costretto a decidere in tempi molto piu'
brevi la propria linea difensiva.
    Ne'  puo'  addebitarsi  alla parte il fatto di non aver sollevato
l'eccezione  nell'udienza  preliminare  visto  che  il  vizio avrebbe
dovuto essere rilevato d'ufficio dal giudice.
    Alla   luce   di   tutte   queste   considerazioni   appare   non
manifestamente  infondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 33-sexies  nella  parte in cui non prevede, nell'ipotesi di
errore  del  g.i.p., come sopra configurata, la rimessione in termini
dell'imputato  per la richiesta di applicazione di pena o di giudizio
abbreviato,  per  violazione  degli  articoli  3,  24,  e  111  della
Costituzione  essendovi  disparita'  di  trattamento tra gli imputati
giudicati  con errore di procedura e tutti gli imputati per lo stesso
reato  per  i  quali  sia stata rispettata la procedura corretta, con
conseguente  pregiudizio  del  diritto  ad ottenere la migliore delle
difese   in   giudizio,  disponendo  del  tempo  e  delle  condizioni
necessarie per preparare la propria difesa.
    Appare   altresi'  rilevante  la  questione  con  riferimento  al
giudizio  instaurato  nei  confronti  di  Paolucci  Giorgio,  potendo
quest'ultimo,   in   ipotesi   di  accoglimento  della  questione  di
legittimita'  costituzionale,  chiedere  l'applicazione  di  pena  ex
art. 444  c.p.p., essendo indubbio che la richiesta di patteggiamento
costituisce  una  forma  di difesa, come dimostrano i vantaggi che il
c.p.p. fa discendere dalla scelta di questo procedimento speciale.
                              P. Q. M.
    Visti gli articoli 1 legge n. 1/1948 e 23 legge n. 87/1953;
    Dichiara  non  manifestamente  infondata  e rilevante ai fini del
giudizio     la     questione    di    legittimita'    costituzionale
dell'art. 33-sexies  c.p.p.,  nei  sensi  di  cui in motivazione, per
contrasto con gli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione;
    Sospende il giudizio in corso ed ordina la immediata trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone  che  copia  della  presente  ordinanza sia notificata al
Presidente  del  Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti di
Camera e Senato.
        Nardo', addi' 26 giugno 2002
                        Il giudice: Casciaro
02C0916