N. 91 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 21 novembre 2002

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 21 novembre 2002 (del Comune di Vercelli)

Opere pubbliche - Infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per
  la  modernizzazione  e  lo  sviluppo  del  Paese  -  Norme  per  la
  realizzazione  in  attuazione  della  legge n. 443/2001 (c.d. legge
  obiettivo)  -  Qualificazione degli impianti di telecomunicazione e
  radioelettrici (i cui oneri sono a totale carico dei concessionari)
  come   opere   strategiche  di  interesse  nazionale  -  Denunciato
  contrasto  con  l'ambito  oggettivo  della  delega, circoscritto ad
  opere  da  realizzarsi  con il concorrente finanziamento pubblico -
  Questione di costituzionalita' proposta dal Comune di Vercelli.
- Decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, artt. 1 e 3, comma 1.
- Costituzione,  art.  76  (in  relazione  all'art.  1 della legge 21
  dicembre 2001, n. 443).
Opere pubbliche - Infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per
  la  modernizzazione  e  lo  sviluppo  del  Paese  -  Norme  per  la
  realizzazione  in  attuazione  della  legge n. 443/2001 (c.d. legge
  obiettivo)  -  Qualificazione degli impianti di telecomunicazione e
  radioelettrici  come  opere  strategiche  di  interesse  nazionale,
  realizzabili esclusivamente con le procedure autorizzative per esse
  previste - Introduzione di un regime di deroga all'art. 8, comma 1,
  lett.   c),   della   legge  n. 36/2001,  agli  strumenti  e  norme
  legislative   o  regolamentari  in  materia  di  urbanistica  e  di
  edilizia, alle misure di protezione dai campi elettromagnetici e di
  valutazione  di  impatto  ambientale previste dall'art. 2-bis della
  legge n. 89/1997, nonche' alla procedura della concessione edilizia
  (sostituita  da  semplice  autorizzazione  con  il  meccanismo  del
  "silenzio  assenso" e dalla denunzia di inizio di attivita' per gli
  impianti  con  potenza  inferiore a 20 Watt) - Denunciata invasione
  della potesta' legislativa regionale e della potesta' regolamentare
  comunale  in  materia  di  gestione  e  controllo  del territorio -
  Lesione dell'autonomia degli enti locali e delle competenze ad essi
  spettanti  -  Questione di costituzionalita' proposta dal Comune di
  Vercelli.
- Decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, art. 3.
- Costituzione, artt. 114 e 117.
Opere pubbliche - Infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per
  la  modernizzazione  e  lo  sviluppo  del  Paese  -  Norme  per  la
  realizzazione  in  attuazione  della  legge n. 443/2001 (c.d. legge
  obiettivo)  -  Definizione  delle procedure e predeterminazione dei
  modelli  con  cui  chiedere  ai  Comuni  gli  atti abilitativi alla
  installazione  delle  infrastrutture  -  Denunciata  lesione  delle
  funzioni  amministrative  comunali  -  Violazione  dei  principi di
  sussidiarieta',  di  differenziazione  e di adeguatezza - Incidenza
  sulla  sfera di attribuzioni costituzionalmente spettante ai Comuni
  -  Questione  di costituzionalita' e "conflitto di attribuzione tra
  poteri dello Stato" proposti dal Comune di Vercelli.
- Decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, artt. 5, commi 1 e 2,
  7, comma 1, 9, comma 1, e 12, nonche' Allegati A, B, C e D.
- Costituzione, art. 118.
Opere pubbliche - Infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per
  la  modernizzazione  e  lo  sviluppo  del  Paese  -  Norme  per  la
  realizzazione  in  attuazione  della  legge n. 443/2001 (c.d. legge
  obiettivo)    -    Sostanziale    esonero    degli   operatori   di
  telecomunicazione  dal  rispetto  dei  limiti  e delle prescrizioni
  imposte  dalle  norme  regolamentari  adottate dagli enti locali in
  materia  di  urbanistica  e  di governo del territorio - Denunciata
  disuguaglianza  e  disparita'  di  trattamento  rispetto agli altri
  cittadini  -  Questione di costituzionalita' proposta dal Comune di
  Vercelli.
- Decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.4 del 29-1-2003 )
    Ricorso  per  comune  di  Vercelli  in persona del Sindaco legale
rappresentante  pro  tempore rappresentato e difeso, congiuntamente e
disgiuntamente,  in  virtu'  di  procura  rilasciata  a  margine  del
presente atto, giusta deliberazione della giunta comunale di Vercelli
n. 335  del  24  ottobre  2002  riportata  in  calce,  dagli Avvocati
Antonino Cimellaro, Maria Cristina Tabano ed Emanuele Montini, presso
lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliato, in Roma alla via
L. Rizzo n. 62;
    Contro  il Presidente del Consiglio dei ministri, pro tempore per
la  dichiarazione  di illegittimita' costituzionale degli articoli 1,
3, 4, 5, 6, 7, 9, 12 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198
"Disposizioni    volte   ad   accelerare   la   realizzazione   delle
infrastrutture    di    telecomunicazioni    strategiche    per    la
modernizzazione  e  lo sviluppo del Paese, a norma dell'art. 1, comma
2,  della legge 21 dicembre 2001, n. 443.", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale   del   13 settembre   2002,   n. 215,  in  relazione  agli
articoli 3, 76, 114, 117 e 118 della Costituzione.

                            D i r i t t o

    Si  ritiene opportuno premettere alla definizione delle eccezioni
di incostituzionalita' che saranno sottoposte al sindacato di codesta
ecc.ma corte:
        1)  il  quadro normativo disciplinante la realizzazione delle
reti   di  telecomunicazione  al  fine  di  evidenziare  le  radicali
modifiche introdotte dal d.lgs. 4 settembre 2002, n. 198 in ordine al
riparto  delle  competenze  ed  alla  natura ed estensione dei poteri
attribuiti   ai   soggetti  pubblici  coinvolti  nella  gestione  del
fenomeno;
        2)  le  ragioni per le quali il comune di Vercelli ritiene di
poter  adire  direttamente  la  Corte  costituzionale  per  sollevare
questione di legittimita' costituzionale e conflitto di attribuzione.
    1.  - Si rileva, in primo luogo, che nella disciplina del settore
il   legislatore  nazionale  e'  tenuto  a  conformarsi  ai  principi
fondamentali di politica ambientale comunitaria, ossia ai principi di
prevenzione, correzione alla fonte, "Chi inquina paga" e precauzione,
sanciti  dall'art. 174  del Trattato CE. Il principio di precauzione,
in  particolare,  assume  un  peso  determinante in materia in quanto
finalizzato  a  garantire la protezione di beni fondamentali, come la
salute  e l'ambiente, in situazioni di incertezza scientifica in cui,
allo  stato  delle  conoscenze,  e' possibile soltanto ipotizzare una
situazione  di  rischio che impone, comunque, l'adozione di misure di
cautela   in   quanto  la  sua  eventuale  traduzione  in  danno  non
consentirebbe,  stante  la  natura e la complessita' del fenomeno, di
porre   in   essere  un  intervento  successivo  a  tutela  dei  beni
compromessi.
    Con  particolare  riferimento  alla  materia  in  questione, data
l'incertezza   in  ordine  agli  effetti  dell'esposizione  ai  campi
elettromagnetici,  tanto  nel  breve  quanto  nel  lungo  periodo,  e
"l'assenza  di  dati  sperimentali  sufficienti" - come espressamente
dichiarato nelle linee guida applicative del decreto ministeriale del
10 settembre   1998,   n. 381   "Regolamento  recante  norme  per  la
determinazione  dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute
umana",   che   enunciava   una  prima  disciplina  del  settore,  il
legislatore  nazionale  e'  vincolato  al  rispetto  del principio di
precauzione  e  del  suo corollario, il c.d. principio A.L.A.R.A. (As
Low  As  Reasonable  Possible),  secondo  il quale l'esposizione agli
effetti  potenzialmente  nocivi  deve  rimanere al livello piu' basso
ottenibile  dalla  scelta  tecnologica effettuata e, dunque, il campo
elettromagnetico  generato  dai  servizi  di  telecomunicazione  deve
attestarsi  sui  livelli piu' bassi concretamente realizzabili. A tal
fine  assumono  un  ruolo  decisivo  tanto  l'adozione  di tecnologie
improntate  ad  una  progressiva  riduzione  dell'impatto, quanto una
localizzazione  degli  impianti  tale  da  garantire l'ottimizzazione
spaziale  del  campo,  laddove,  al contrario, la mera imposizione di
limiti  massimi  di  esposizione  e  di  valori  di attenzione non e'
sufficiente a soddisfare gli obblighi derivanti dal Trattato CE.
    Al riguardo il decreto ministeriale n. 381/1998 disponeva che "la
progettazione   e   la   realizzazione   dei   sistemi   fissi  delle
telecomunicazioni  e  radiotelevisivi  (...) deve avvenire in modo da
produrre  i  valori  di  campo elettromagnetico piu' bassi possibile,
compatibilmente  con  la  qualita'  del  servizio  svolto dal sistema
stesso  al  fine  di  minimizzare  l'esposizione  della popolazione."
(art. 4,  comma  1)  ed  introduceva  il  concetto  di  "obiettivo di
qualita'".
    Nel   quadro   normativo   cosi'  configurato  e  ferma  restando
l'osservanza   dei   valori   massimi   stabiliti   si  prevedeva  un
coinvolgimento  dell'Ente  pubblico competente al fine di individuare
soluzioni  idonee  a  garantire  una  minizzazione  dell'esposizione,
attraverso  la  scelta  della migliore tecnologia applicabile e della
ottimizzazione  della  realizzazione  e  distribuzione delle reti sul
territorio,  a tal fine consentendo una gestione del fenomeno anche a
livello comunale. Una piu' puntuale conoscenza del territorio e delle
sue  peculiarita'  avrebbe, infatti, consentito al comune di adottare
strumenti   regolamentari   idonei   a  minimizzare  l'impatto  delle
infrastrutture  sulla salute, l'ambiente ed il territorio interessato
dall'esposizione  (come  disposto  nelle linee guida illustrative del
decreto ministeriale n. 381/1998).
    Tale  impostazione  veniva,  successivamente, accolta dalla legge
n. 36/2001  "Legge  quadro  sulla protezione dall'esposizione a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici". L'art. 1 della stessa, nel
dettare  i principi fondamentali in materia, recepiva espressamente i
principi  di  precauzione  e  di  minimizzazione  del  rischio di cui
all'art. 174  del  Trattato  CE.  La  legge,  inoltre,  assimilava  e
definiva    piu'   analiticamente   gli   "obiettivi   di   qualita'"
ricomprendendovi:
        "1)  i  criteri  localizzativi,  gli standard urbanistici, le
prescrizioni  e  le  incentivazioni  per  l'utilizzo  delle  migliori
tecnologie  disponibili,  indicati  dalle  leggi regionali secondo le
competenze definite dall'art. 8;
        2)    i    valori    di   campo   elettrico,   magnetico   ed
elettromagnetico,  definiti  dallo Stato secondo le previsioni di cui
all'art. 4,   comma   1,   lettera  a),  ai  fini  della  progressiva
minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi.".
    Il  riparto  di  attribuzioni  gia'  impostato nell'art. 1 citato
veniva  ulteriormente  approfondito  nel  prosieguo del provvedimento
normativo e cosi' impostato:
        di   competenza   dello  Stato,  le  funzioni  relative  alla
determinazione  dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e
degli  obiettivi  di  qualita',  in  quanto  valori  di  campo di cui
all'art. 3,  comma  1,  lettera  d), numero 2), sottese al preminente
interesse  nazionale  alla definizione di criteri unitari e normative
omogenee (art. 4, comma 1);
        di  competenza  della  Regione,  l'individuazione dei siti di
trasmissione  e  degli  impianti,  la definizione dei tracciati degli
elettrodotti,  le modalita' per il rilascio delle autorizzazioni alla
installazione  degli  impianti,  gli  strumenti  e  le  azioni per il
raggiungimento  degli  obiettivi  di qualita' (criteri localizzativi,
standard  urbanistici,  prescrizioni ed incentivazioni per l'utilizzo
delle migliori tecnologie disponibili), (art. 8, comma 1);
        di   competenza   dei   comuni,  l'esercizio  della  potesta'
regolamentare  finalizzata  ad  assicurare  il  corretto insediamento
urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione
della popolazione ai campi elettromagnetici (art. 8, comma 6).
    Inoltre,  la  legge  20 marzo  2001,  n. 66,  di  conversione del
decreto-legge  23 gennaio  2001,  n. 5  "Disposizioni  urgenti per il
differimento  di  termini  in materia di trasmissioni radiotelevisive
analogiche  e  digitali,  nonche'  per  il  risanamento  di  impianti
radiotelevisivi",  ha  statuito  la  competenza dei comuni in materia
urbanistica  ed  edilizia  per  quanto riguarda l'installazione degli
impianti   di   telefonia   mobile   anche   ai   fini  della  tutela
dell'ambiente,  del  paesaggio,  nonche'  della salute (art. 2, comma
1-bis).
    Nel   sistema   previgente   all'entrata  in  vigore  del  d.lgs.
n. 198/2002   l'effettivita'   del   principio  di  precauzione  era,
pertanto,  demandata  ai livelli regionale e comunale di gestione del
fenomeno  con  espresso  affidamento  alla potesta' regolamentare dei
comuni ai fini dell'individuazione delle soluzioni localizzative meno
impattanti per il territorio e per l'habitat naturale e umano.
    Lo  stesso  giudice  amministrativo,  originariamente,  portato a
circoscrivere  la  competenza  dei  comuni,  in  materia, nell'ambito
dell'esercizio  di  una  potesta'  di natura meramente urbanistica da
attuarsi   nelle   forme   della   pianificazione   territoriale,  ha
successivamente   adottato   un   orientamento   che   riconosce   la
sussistenza, in capo ai comuni, di poteri di matrice urbanistica e di
poteri  residuali  di  tutela  sanitaria,  in aderenza alla specifica
situazione   locale.   Tale   impostazione   e'  stata  confermata  e
consolidata da due recenti sentenze del consiglio di Stato (cons. St.
n. 3098 del 3 giugno 2002 e cons. St. n. 4096 del 6 agosto 2002).
    Le   soluzioni   normative  adottate  con  la  legge  n. 36/2001,
considerata  tra  le  piu' evolute in ambito comunitario, risultavano
dotate  di  equilibrio  nella  distribuzione  dei compiti tra comuni,
regioni e Stato e di coerenza con i principi fondamentali del diritto
comunitario e costituzionale.
    Tale   impostazione   viene  ad  essere  radicalmente  modificata
dall'entrata  in  vigore del d.lgs. n. 198/2002. Quest'ultimo, con un
procedimento  analogico  che  si  ritiene  del  tutto  illegittimo ed
inconferente,  qualifica  le  infrastrutture e telecomunicazione come
strategiche  e  di preminente interesse nazionale, sensi dell'art. l,
comma  1,  legge 21 dicembre 2001, n. 443, ed adotta tale assunto con
presupposto  per  l'introduzione  di  procedure che consentono, nella
loro    operativita',    una    realizzazione    "deregolata"   delle
infrastrutture e degli impianti di telecomunicazioni.
    In particolare, all'art. 3, il d.lgs. n. 198/2002 dispone:
        che  tali  infrastrutture  sono  "realizzabili esclusivamente
sulla  base  delle  procedure definite dal presente decreto, anche in
deroga  alle  disposizioni  di  cui  all'art. 8, comma 1, lettera c),
della  legge  22  febbraio 2001, n. 36" (comma 1), che demandava alle
regioni la definizione delle procedure autorizzative;
        che sono compatibili "con qualsiasi destinazione urbanistica"
chiarendo  che  le  stesse  "sono  realizzabili  in  ogni  parte  del
territorio  comunale, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ad
ogni altra disposizione di legge o di regolamento" (comma 2);
        che   sono   assimilate   "ad  ogni  effetto  alle  opere  di
urbanizzazione  primaria di cui all'art. 16, comma 7, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  6 giugno 2001, n. 380, pur restando di
proprieta'  dei rispettivi operatori" con la conseguente applicazione
ad esse della normativa vigente in materia.
    Inoltre,   introduce   meccanismi   procedimentali   notevolmente
accelerati  e  semplificati:  i  soggetti  gestori  possono, infatti,
avvalersi  di  una semplice comunicazione di inizio attivita' per gli
impianti  con  potenza  inferiore a 20 Watt e di solo autorizzazione,
con  applicazione  dell'istituto  del  silenzio  assenso, negli altri
casi. Ma ancor piu' grave risulta la prescrizione dell'art. 12, comma
4   del   d.lgs   n. 198/2002  il  quale  dispone  che  e'  "abrogato
l'art. 2-bis  della  legge  1  luglio  1997,  n. 189". Tale articolo,
infatti,    prevedeva    che   l'installazione   e   nell'uso   delle
infrastrutture  dovesse  essere  garantita  la  compatibilita'  delle
stesse  con  le  norme  vigenti  relative  ai  rischi sanitari per la
popolazione  e  che  dovessero essere azionate opportune procedure di
valutazione di impatto ambientale.
    In   conclusione   il   decreto   in   questione   elimina  quasi
completamente  le fasi di gestione del fenomeno di livello comunale e
regionale  che  nel sistema della legge n. 36/2001 erano strettamente
funzionali  ad assicurare l'effettivita' del principio di precauzione
all'interno  dell'ordinamento  ed introduce un regime derogatorio che
comporta lo svuotamento del ruolo delle regioni e dei comuni.
    Sulla   base   delle   considerazioni   esposte   si   assume  il
provvedimento  de quo costituzionalmente illegittimo sotto i seguenti
profili.
    2.  -  Il  quadro normativo e giurisprudenziale cosi' definito si
poneva gia' in linea con le modifiche al titolo V della parte seconda
della  costituzione  introdotte dalla legge costituzionale 18 ottobre
2001,  n. 3.  Il  nuovo  dettato,  nel  recepire il c.d. principio di
sussidiarieta'  introdotto  dal  Trattato  CE,  legittima  a  livello
costituzionale l'esigenza, gia' avvertita dall'ordinamento e tradotta
nel  d.lgs  31  marzo  1998,  n. 112 e nel d.lgs. n. 367/2000, di una
gestione amministrativa che privilegi il ruolo degli enti locali, con
particolare  riferimento  ai  comuni,  piu' vicini ai cittadini ed al
territorio  e  maggiori  interpreti  dei relativi bisogni. L'art. 118
Cost.  attribuisce,  infatti,  la titolarita' generale delle funzioni
amministrative  in  capo  ai comuni ed in via subordinata, qualora lo
richiedano  esigenze  di  unitarieta' o l'ente territoriale superiore
sia  in grado di esercitare le stesse funzioni in modo piu' efficace,
ne  prevede il conferimento a province, citta' metropolitane, regioni
e  Stato.  L'ordine invertito dei centri decisionali e' espressamente
sancito  dal  nuovo art. 114 Cost. che attribuisce agli enti elencati
autonomia  piena  in  quanto  garantita  dai  principi  fissati dalla
costituzione.
    Pertanto,  si  ritiene che il comune possa sollevare questione di
legittimita'  costituzionale e conflitto di attribuzione direttamente
alla corte. Per quanto concerne tale ultimo aspetto, di fatti, non si
puo'  non  notare come il decreto legislativo in parola, inserendo in
allegato  il  formulario  di  come vanno richiesti ai comuni gli atti
abilitativi   alla   realizzazione   delle   infrastrutture   per  le
telecomunicazioni,   invade  in  modo  incostituzionale  le  funzioni
amministrative  attribuite  alle  amministrazioni  comunali dal nuovo
art. 118.
    1.  - Questione di illegittimita' costituzionale degli articoli 1
e  3,  comma  1,  del  d.lgs.  4 settembre 2002, n.198 in riferimento
all'art. 76 Cost.
    Il  d.lgs  n. 198/2002 dispone che le categorie di infrastrutture
di   telecomunicazioni   sono   "considerate   strategiche  ai  sensi
dell'art. 1,  comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443" (art. 1)
e  che  le  stesse sono "opere di interesse nazionale" (art. 3, comma
1).
    Il   decreto   legislativo  in  questione  e'  stato  emanato  in
attuazione  della  legge  n. 443  del  2001  che delega il Governo ad
adottare  decreti  legislativi  "volti a definire un quadro normativo
finalizzato  alla  celere  realizzazione delle infrastrutture e degli
insediamenti  individuati  ai  sensi  del  comma  1",  definiti  come
"strategici  e  di preminente interesse nazionale". Tuttavia, come e'
dato rilevare dal dettato dello stesso art. 1, legge n. 443 del 2001,
tali   ultime   qualificazioni   non   esauriscono  gli  elementi  di
individuazione  dell'ambito  di  applicazione  della  legge (ammesso,
peraltro,  che  gli  impianti  di telecomunicazione possano rientrare
nella  categorie delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi
strategici  e  di preminente interesse nazionale). L'art. 1, comma 1,
legge  n. 443/2001 prevede, infatti, ad ulteriore specificazione, che
le  opere  siano  individuate "sentita la conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a mezzo di
un  programma, formulato su proposta dei ministri competenti, sentite
le  regioni  interessate, ovvero su proposta delle regioni, sentiti i
Ministri  competenti,  e  inserito  nel  documento  di programmazione
economico-finanziaria,  con  indicazione degli stanziamenti necessari
per  la  loro  realizzazione"  e  che  il  Governo debba indicare nel
disegno  di legge finanziaria "le risorse necessarie, che integrano i
finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili".
Ne  deriva  che le infrastrutture e gli insediamenti produttivi per i
quali il Governo puo adottare i decreti delegati sono solo quelli che
dispongono  del  concorso del finanziamento pubblico. come si evince,
chiaramente,  dallo  stesso disposto del d.lgs. n. 198/2002, tali non
possono  essere  considerati  gli  impianti  di  telecomunicazione  e
radioelettrici,  i  quali sono realizzati con oneri totalmente carico
dei  titolari  di  concessione  ministeriale; gli stessi non possono,
Pertanto,   rientrare  tra  le  opere  oggetto  di  delega  ai  sensi
dell'art. 1, comma 1 della legge n. 443/2001.
    In  ragione  di quanto esposto si rileva che il d.lgs n. 198/2002
e' stato emanato in contrasto con il contenuto della legge delega, in
quanto  esula  dall'ambito  di  applicazione  in  essa  contenuto. Si
assume, pertanto, violato l'art. 76 della Costituzione.
    2.  -  Questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 3 del
d.lgs.  4  settembre  2002, n. 198 in riferimento agli articoli 114 e
117 della Costituzione.
    Le  modifiche introdotte dal d.lgs n. 198 del 2002 si fondano sul
presupposto    della    qualificazione   delle   "infrastrutture   di
telecomunicazioni"  come  opere strategiche di interesse nazionale di
cui  alla  legge  n. 443  del  2001. Tale assunto, gia' oggetto della
precedente  eccezione di incostituzionalita', rileva, altresi', nelle
considerazioni   che   seguono   in  quanto  la  rilevanza  nazionale
dell'interesse si traduce, all'interno del quadro normativo tracciato
dal  decreto,  in un fattore di esclusione della potesta' legislativa
regionale e della potesta' regolamentare comunale in materia.
    Alla  luce del quadro di competenze delineato dall'art. 117 Cost.
(secondo  il  nuovo  testo  introdotto  dalla legge costituzionale 18
ottobre  2001,  n. 3)  il  governo  del  territorio e la tutela della
salute  rientrano  tra  le  materie di legislazione concorrente nelle
quali  la  potesta' legislativa spetta alle regioni, salvo che per la
determinazione  dei principi fondamentali riservata alla legislazione
dello  Stato. La potesta' regolamentare spetta, inoltre, alle regioni
in ogni materia che non sia di competenza esclusiva dello Stato ed ai
comuni,  province  e  citta'  metropolitane  per lo svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
    Per    quanto   attiene   in   particolare   agli   impianti   di
telecomunicazioni,  la legge n. 36 del 2001 demandava direttamente ai
comuni  le  funzioni  indicate  nell'art. 8  comma 6 della stessa: "I
comuni  possono  adottare  un  regolamento per assicurare il corretto
insediamento    urbanistico   e   territoriale   degli   impianti   e
nell'art. 14,  comma  1,  che  affida  alle  amministrazioni comunali
funzioni  di  controllo  e  di  vigilanza sanitaria ed ambientale per
l'attuazione della legge.
    Inoltre  lo  stesso  comma  6, nell'attribuire ai comuni potesta'
regolamentare  in  ordine alla "minimizzazione dell'esposizione della
popolazione  ai  campi  elettromagnetici",  consente  agli  stessi di
introdurre un'autonoma degli obiettivi di qualita', ossia dei criteri
localizzativi,  degli  standard  urbanistici  e delle prescrizioni ed
incentivazioni  per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili,
che,  tuttavia, in base al combinato disposto dell'art. 3 della legge
dovranno  essere  previamente  indicati  dalle leggi regionali che ne
definiscono le competenze.
    Dal  quadro  normativo  cosi' definito, al quale si aggiungono le
disposizioni  della  legge 20 marzo 2001, n. 66, emerge con chiarezza
che   le   funzioni  riservate  allo  Stato,  in  materia,  attengono
esclusivamente  alla  determinazione  dei  limiti di esposizione, dei
valori  di attenzione e degli obiettivi di qualita', in quanto valori
di campo di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), numero 2). A cio' si
aggiunga  che  codesta ecc.ma corte, con sentenza del 7 ottobre 1999,
n. 382,  ha  riconosciuto alle regioni il potere di fissare con legge
limiti   piu'   severi   per   l'inquinamento  elettromagnetico,  sul
presupposto  che  tali  limiti incidono sull'urbanistica, comprensiva
anche  degli  interessi  ambientali,  che  e' materia riservata, alle
regioni,  la  cui  potesta' legislativa si estende alla materia della
tutela  ambientale,  altresi',  quando  strettamente  connessa con la
tutela della salute dei cittadini ed il governo del territorio (sent.
Corte cost. del 26 luglio 2002, n. 407).
    Tali  assunti non trovano alcuna aderenza con il d.lgs n. 198 del
2002  il  quale,  ancorche'  limitare  le  proprie  statuizioni  alla
definizione  di  "principi fondamentali in materia di installazione e
modifica  delle  categorie  di  infrastrutture  di telecomunicazioni"
(art. 1,  comma 1), contiene una puntuale definizione delle procedure
azionabili,  qualificate,  peraltro, come esclusive: "Le categorie di
infrastrutture  di  telecomunicazioni  (...)  sono opere di interesse
nazionale,  realizzabili  esclusivamente  sulla  base delle procedure
definite  dal  presente decreto, anche in deroga alle disposizioni di
cui  all'art. 8,  comma  1, lettera c), della legge 22 febbraio 2001,
n. 36" (art. 3, comma 1).
    Il  regime  derogatorio  introdotto  dal  d.lgs  n. 198  del 2002
investe in particolare:
        le disposizioni di cui all'art. 8, comma 1, lettera c), della
legge  22 febbraio 2001, n. 36 e dunque, le modalita' per il rilascio
delle autorizzazioni alla installazione degli impianti, di competenza
regionale;
        gli  strumenti urbanistici ed ogni disposizione di legge o di
regolamento  di  pianificazione  urbanistica. Si afferma, infatti, la
compatibilita'  degli impianti con qualunque destinazione urbanistica
e  la  possibilita'  di  realizzarli  in  ogni  parte  del territorio
comunale;
        le  misure  cautelative  di  cui all'art. 2-bis della legge 1
luglio  1997,  n. 189,  l'art. 12  comma  4  del  decreto dispone "E'
abrogato l'art. 2-bis della legge 1 luglio 1997, n. 189";
        la  procedura  della  concessione edilizia, sostituita da una
semplice  autorizzazione  (con  il meccanismo del silenzio-assenso) e
dalla  denuncia  di  inizio  attivita'  per  gli impianti con potenza
inferiore a 20 Watt.
    In  questo nuovo contesto procedimentale viene ad essere preclusa
ogni possibilita' di disciplina del fenomeno a livello locale.
    I    poteri   che   residuano   alla   Regione   sono,   infatti,
circoscrivibili   alla  mera  definizione  delle  incentivazioni  per
l'utilizzo   della   migliore   tecnologia   disponibile,  mentre  le
competenze  relative  alla  definizione  dei  criteri localizzativi e
degli  standard urbanistici, previste dalla legge n. 36/2001, vengono
estromesse  dalle  previsioni  dell'art. 3,  comma  2  e 3 del d.lgs.
n. 198/2002.
    Quanto  ai  comuni  viene  ad  essere  precluso l'esercizio della
potesta'  regolamentare  attribuita dalla costituzione e disciplinata
dalla legge n. 36/2001 e dalla normativa regionale in materia. Stante
la     richiamata     compatibilita'    delle    infrastrutture    di
telecomunicazioni  con  tutte le zonizzazioni e l'assimilazione delle
stesse  alle  opere  di  urbanizzazione  primaria, strumenti quali il
piano  di  localizzazione  ed  i  relativi  atti  di pianificazione e
gestione,  volti  ad assicurare il corretto insediamento urbanistico,
divengono del tutto ininfluenti.
    Viene   meno,  altresi',  il  ruolo  del  comune  in  materia  di
prevenzione  e  controllo  della  gestione  del territorio. L'art. 4,
d.lgs.  n. 198/2002,  infatti,  prevede che le infrastrutture oggetto
del  decreto vengano "autorizzate" dagli enti locali e che le istanze
di  autorizzazione  e  le  denunce  di  inizio attivita' si intendono
accolte   qualora,  nei  termini  indicati,  non  sia  comunicato  un
provvedimento  di  diniego.  Ne deriva che, da un alto, l'ente locale
interessato non dispone di strumenti idonei a realizzare un'attivita'
istruttoria  e  valutativa  volta  all'individuazione della soluzione
localizzativa idonea a garantire una corretta gestione del fenomeno e
dell'impatto   sul   territorio   -   l'unico   potere   che  residua
all'amministrazione  competente  e' la richiesta "per una sola volta,
entro  quindici  giorni  dalla  data  di  ricezione dell'istanza, del
rilascio  di  dichiarazioni  e  l'integrazione  della  documentazione
prodotta"  (art. 5,  comma  4)  -, d'altro canto, il venir meno della
concessione  edilizia  e  delle  cautele  in  essa  previste comporta
conseguenza di rilievo sul piano dei controlli qualora si verifichino
eventuali  abusi,  in  risposta  ai quali diviene azionabile una mera
sanzione amministrativa.
    Il  d.lgs.  n. 198/2002  rappresenta, pertanto, una grave lesione
dell'autonomia  degli  enti  locali  e  delle  potesta' legislative e
regolamentari che ad essi appartengono.
    I  piani  di  localizzazione  ed  i  regolamenti  comunali per il
corretto  insediamento  urbanistico  e  territoriale  degli  impianti
adottati  dai  comuni in attuazione delle leggi nazionali e regionali
vigenti in materia, divengono, per effetto dell'entrata in vigore del
decreto, privi di efficacia.
    Si  assumono,  pertanto,  violati  gli  articoli 114  e 117 della
costituzione.
    3. - Questione di illegittimita' costituzionale degli articoli 5,
commi  1  e 2, 7, comma 1, 9, comma 1, 12 e degli allegati A, B, C, D
del  d.lgs.  4  settembre  2002,  n. 198  in riferimento all'art. 118
Cost., conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.
    Il  d.lgs.  n. 198/2002  disciplina  dettagliatamente ed allega i
modelli  con  i  quali  chiedere  ai comuni gli atti abilitativi alla
installazione   delle   infrastrutture   di   telecomunicazioni.   In
particolare   sono   predisposti   i   formulari   per  l'istanza  di
autorizzazione   (All. A),   per  la  denuncia  di  inizio  attivita'
(All. B),  per l'istanza di autorizzazione per opere civili, scavi ed
occupazione di suolo pubblico in aree urbane (All. C) e per l'istanza
di  autorizzazione  per  opere  civili, scavi ed occupazione di suolo
pubblico in aree extraurbane (All. D).
    Si  rileva,  in  primo luogo, l'evidente contraddittorieta' delle
norme  indicate  con quanto disposto dall'art. 1 comrna 1 del decreto
"Il  presente  decreto  legislativo  detta i principi fondamentali in
materia  (...)".  Si  ritiene che il d.lgs. non possa certo ritenersi
norma  di  fissazione  di  principi in materia dal momento che, oltre
alla  puntuale definizione delle procedure ascrivibili al fenomeno in
questione,  allega  persino i formulari delle istanze di istruttoria,
rispetto alle quali l'ente locale puo' chiedere solo una integrazione
documentale, entro quindici giorni.
    Non  vi  e'  dubbio  che  la  disciplina e la definizione di tali
elementi, espressamente sottratti alla titolarita' degli enti locali,
rientri nelle funzioni "amministrative proprie del comune, attribuite
e riconosciute dall'art. 118 Cost.
    Si  ritiene,  pertanto,  che  il  d.lgs  n. 198/2002 violi, nelle
disposizioni  richiamate,  l'art. 118  della costituzione ed entri in
conflitto  con  la sfera di attribuzioni del comune in quanto vengono
ad  essere  menomati  ed  impediti  i poteri ad esso attribuiti dalla
costituzione.
    Si  assumono  altresi'  violati  i principi di sussidiarieta', di
differenziazione  e  di  adeguatezza  sanciti dall'art. 118 Cost. che
postulano  il  conferimento  delle  funzioni agli enti piu' vicini ai
cittadini  e  portatori  di  una migliore conoscenza della situazione
locale  e  del territorio governato, dunque, in primo luogo ai comuni
e,  se  ne  ricorrono  le  condizioni,  agli  altri  enti  locali  di
dimensione sovracomunale.
    4.  -  Questione  di  illegittimita'  costituzionale del d.lgs. 4
settembre 2002, n. 198 in riferimento all'art. 3 Cost.
    Il   d.lgs.  individua  una  categoria  di  soggetti,  ossia  gli
operatori  di  telecomunicazioni, esonerati dal rispetto dei limiti e
delle  prescrizioni  imposte  alle norme regolamentari adottate dagli
enti  locali  in  materia  di  urbanistica  e  governo del territorio
determinando una evidente disuguaglianza e disparita' trattamento nei
confronti  del comune cittadino al quale viene ad essere circoscritto
l'ambito  soggettivo  di  efficacia  degli strumenti urbanistici e di
ogni altra disposizione di legge o di regolamento in materia.
    Si assume, pertanto, violato l'art. 3 della costituzione.
                              P. Q. M.
    Si  chiede  che la Corte costituzionale dichiari l'illegittimita'
costituzionale  degli  articoli 1,  3,  4, 5, 6, 7, 9, 12 del decreto
legislativo   4   settembre  2002,  n. 198,  per  contrasto  con  gli
articoli 3, 76, 117 e 118 della Costituzione.
        Roma, addi' 11 novembre 2002
             Avv. Cimellaro - Avv. Montini - Avv. Tabano
02C1080