N. 549 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 ottobre 2002

Ordinanza  emessa  il  22 ottobre 2002 dal giudice di pace di Ferrara
nel procedimento penale a carico di Garani Franco

Processo  penale  - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Decreto
  di citazione a giudizio disposto dalla polizia giudiziaria - Avviso
  all'imputato, a pena di nullita' del decreto stesso, della facolta'
  di  presentare,  prima  dell'apertura  del dibattimento, domanda di
  oblazione  -  Mancata  previsione  -  Incidenza  sul  principio  di
  uguaglianza,  sul diritto di difesa e sui principi di imparzialita'
  e buon andamento della pubblica amministrazione.
- D.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 20.
- Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 97, primo comma.
(GU n.1001 del 27-12-2002 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    A    scioglimento    della    riserva    espressa    nell'udienza
predibattimentale  del  17  ottobre 2002 nel procedimento penale r.g.
43/2002  contro Garani Franco, imputato del reato di cui all'art. 186
comma  2,  4 del codice della strada, sulla questione di legittimita'
costituzionale   dell'art. 20   d.lgs.  28  agosto  2000  n. 274  per
violazione  degli  artt. 3,  24 secondo comma, e 97 primo comma della
Costituzione,  nella  parte  in  cui  non  prevede  che il decreto di
citazione  a  giudizio  dinanzi  al  giudice di pace debba, a pena di
nullita',  contenere  l'avviso che l'imputato, qualora ne ricorrano i
presupposti,  prima  della dichiarazione di apertura del dibattimento
(ex  art. 29,  comma  6, d.lgs 28 agosto 2000 n. 274) puo' presentare
domanda di oblazione, ha emanato la seguente ordinanza.
    Premesso:
        l'art.  52  del d.lgs. n. 274/2000, mutando radicalmente - ad
eccezione  dei  reati  attribuiti alla competenza del giudice di pace
per  cui  e'  prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, per i
quali continuano ad applicarsi le pene pecuniarie vigenti - il quadro
sanzionatorio,  privilegia  la pena pecuniaria ponendo in successione
alternativa  le  altre  pene.  Cio' consente l'applicazione oltre che
della  oblazione volontaria ex art. 162 c.p., anche dell'obbligazione
discrezionale  ex  art. 162-bis,  fermi  i requisiti soggettivi, alle
contravvenzioni   gia'  punite  con  pena  congiunta  dell'arresto  e
dell'ammenda,  oggi  puniti,  dinanzi  al  giudice  di pace, con pena
alternativa  dell'ammenda o della permanenza domiciliare o del lavoro
di  pubblica  utilita', considerati questi ultimi, ai sensi dell'art.
58,  comma  I,  "come  pena  detentiva  della specie corrispondente a
quella della pena originaria".
    L'art. 20  del  richiamato  decreto legislativo che disciplina il
contenuto   della   citazione   a  giudizio  disposta  dalla  polizia
giudiziaria  omette  qualsiasi riferimento sulla possibilita' fornita
all'imputato   dall'art   29  del  medesimo  decreto  legislativo  di
accedere,  qualora ne ricorrano i presupposti, all'oblazione ai sensi
degli  artt. 162  o  162-bis  c.p.  (cosi'  come  omette  anche  ogni
riferimento  alla  possibilita'  di  accedere  a forme alternative di
definizione  del procedimento tipiche del giudizio dinanzi al giudice
di     pace,     disciplinate     dall'art. 35)     l'eccezione    di
incostituzionalita'  del  richiamato  art. 20  del  d.lgs. cosi' come
sollevata, si appalesa non manifestamente infondata in relazione agli
artt. 3, 24 comma I e 97,comma I della Costituzione.
    Viola infatti:
        l'art. 3  della Costituzione, nella enunciazione dei principi
di  uguaglianza  e  di ragionevolezza cui debbono ispirarsi le scelte
normative,  venendo  cosi'  a  porre  in essere una ingiustificata ed
irragionevole    disparita'    di    trattamento    tra    situazioni
sostanzialmente  identiche.  L'art. 552 c.p.p. alla lett. f) sancisce
che  nel  decreto  di  citazione  a  giudizio avanti al tribunale sia
contenuto:   "l'avviso  che,  qualora  ne  ricorrano  i  presupposti,
l'imputato,  prima  della dichiarazione di apertura del dibattimento,
puo'   presentare   domanda   di   oblazione".  In  assenza  di  tale
avvertimento,  per  quanto  espressamente  previsto dal secondo comma
della disposizione in esame, il decreto e' nullo.
    La  normativa  che  disciplina  il  processo avanti il giudice di
pace,   allorche'   non   prevede   analoga   prescrizione,  comporta
conseguenze   ingiustificatamente   discriminatorie   e   sfavorevoli
all'imputato  che  ivi  sia  citato a giudizio, rispetto all'imputato
citato  in  giudizio avanti al tribunale. Risultano cosi' lesi sia il
principio di uguaglianza tra le persone, sia quello di ragionevolezza
che  esige  che le disposizioni normative contenute nelle leggi siano
adeguate  e  congruenti  rispetto al fine perseguito dal legislatore;
l'art. 24,  comma 2 della Costituzione nella enunciazione del diritto
di difesa dell'imputato.
    La  disposizione  censurata  preclude  all'imputato, che non puo'
considerarsi  inerte  se  non  vi  e'  espresso  obbligo di avviso ed
informazione,  la  facolta'  di  decidere  se  aderire  o  meno  alla
richiesta  di  applicazione  della  procedura  di  oblazione,  con le
favorevoli  conseguenze  che ne derivano. L'oblazione, infatti, e' un
istituto che trova la sua ratio nell'interesse da parte dello Stato a
definire  (con risparmio di tempo e di spese) i procedimenti relativi
ai   reati  di  minore  importanza  ed  altresi'  nell'interesse  del
contravventore   di  evitare  la  lungaggine  di  un  procedimento  e
l'eventuale  condanna,  con  tutte  le  conseguenze  di  essa  (Corte
costituzionale n. 207 del 1974 e costantemente ribadito da successive
pronunce  della  Consulta  sul  punto,  anche  sent.  530 del 95). La
conseguenza  tipica  di  tale  istituto consiste nella estinzione del
reato.  Si  evince  quindi,  come la scelta da parte dell'imputato di
richiesta   d'essere   ammesso  all'oblazione  esprima  una  concreta
espressione  del  diritto di difesa. Il legislatore, nel procedimento
avanti  al  giudice  di  pace mira inoltre palesemente a realizzare i
principi di massima semplificazione e di deflazione del dibattimento.
    La disposizione de quo risulta quindi irragionevole, in quanto in
contrasto con le suddette esigenze senza che sussista un apprezzabile
interesse  pubblico  che  giustifichi  un  trattamento  differenziato
rispetto  alla  disciplina  dettata  per  il  procedimento  avanti il
tribunale.  La stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 497 del
1995  ha  dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 555
c.c.p.  (i  cui  contenuti  sono  ora rifluiti nell'art. 552 comma II
c.p.p.),  nella  parte in cui non prevedeva espressamente la nullita'
della  citazione  a  giudizio  in  caso  di mancata indicazione nell'
avviso  di  avvalersi  di  riti  alternativi  al  dibattimento-lacuna
colmata  dalla  legge  n. 479/1999  con  il  nuovo  art. 552  c.p.  -
sostenendo  che  l'omissione di tale avviso concretizzasse violazione
dell'art. 24   secondo   comma   della  Costituzione  implicante  una
diminuzione irragionevole delle potenzialita' difensive dell'imputato
rispetto  alle  quali  non  puo'  ritenersi  sufficiente  la garanzia
dell'assistenza tecnica.
    L'art. 97,  primo  comma,  della Costituzione, nella enunciazione
dei   criteri   di   efficienza  cui  ogni  attivita'  pubblica  deve
uniformarsi.
    La mancata previsione a pena di nullita' dell'obbligo di avvisare
l'imputato  nel  decreto  di  citazione  a giudizio della facolta' di
presentare domanda di oblazione (art. 20 d.lgs 28 agosto 2000 n. 274)
comporta  ritardi  nella fase del dibattimento, in quanto l'imputato,
stante  l'assenza  dell'informazione non e' posto nella condizione di
scegliere  tale  strada  alternativa,  in anticipo rispetto alla fase
dibattimentale.  Il  dibattimento  di conseguenza, diviene in effetti
una fase del procedimento del tutto obbligata.
                              P. Q. M.
    Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 20, d.lgs 28 agosto 2000 n. 274
in  riferimento  agli  artt. 3,  24  secondo comma, e 97 primo comma,
della  Costituzione, nella parte in cui non prevede che il decreto di
citazione  a  giudizio  avanti  il  giudice  di pace debba, a pena di
nullita',  contenere  l'avviso che l'imputato, qualora ne ricorrano i
presupposti,  prima  della dichiarazione di apertura del dibattimento
(ex   art. 29,  sesto  comma,  d.lgs  28  agosto  2000  n. 274)  puo'
presentare domanda di oblazione.
    Visto l'art. 23, della legge 11 marzo 1953 n. 87;
    Dispone  che  a  cura della cancelleria la presente ordinanza sia
trasmessa alla cancelleria della Corte costituzionale, sia notificata
alle  parti  e  al  Presidente  del  Consiglio dei ministri e che sia
comunicata  ai  Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera
dei deputati.
    Dispone  la  sospensione  del  procedimento  in  corso  fino alla
decisione della Corte costituzionale.
        Ferrara, addi' 22 ottobre 2002
                   Il giudice di pace: Gianferrara
02C1169