N. 552 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 ottobre 2002
Ordinanza emessa il 19 ottobre 2002 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Boffa Aldo contro Perrone Alfonso ed altri Elezioni - Consigliere regionale - Cause di incompatibilita' - Pendenza di lite con la Regione - Determinazione dell'incompatibilita', in ipotesi di lite promossa a seguito o in conseguenza di sentenza di condanna, soltanto in caso di affermazione di responsabilita' con sentenza passata in giudicato - Mancata previsione - Ingiustificato deteriore trattamento dei consiglieri regionali rispetto ai consiglieri comunali e provinciali. - Legge 23 aprile 1981, n. 154, art. 3, primo comma, n. 4, in relazione all'art. 63, comma 1, n. 4 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, cosi' come modificato dall'art. 3-ter del d.l. 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni nella legge 24 aprile 2002, n. 75. - Costituzione, art. 3, primo comma.(GU n.1001 del 27-12-2002 )
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da: Aldo Boffa, domiciliato in Roma, viale delle Medaglie d'Oro n. 29, presso 1'avv. prof. Sergio Ferrari, che lo rappresenta e difende in virtu' di procura a margine del ricorso, ricorrente; Contro Alfonso Perrone, elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere Flaminio n. 46, IV B (studio del dott. Gianmarco Grez), presso gli avv. Felice LauDadio e Carlo Russo, che lo rappresentano e difendono in virtu' di procura a margine del controricorso, controricorrente; Nonche' Regione Campania, presidente del consiglio regionale della Campania, procuratore generale della Repubblica presso la Cassazione, intimati; avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 1069/2002 depositata il 3 aprile 2002, notificata il 12 aprile 2002. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30 settembre 2002 dal relatore cons. dott. Giuseppe Marziale; Uditi, per le parti, gli avvocati Ferrari e Laudadio; Udito il p.m., in persona del sostituto procuratore generale dott. Fulvio Uccella, il quale ha concluso per il rinvio, come da istanza del ricorrente, ovvero per il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto Che con sentenza 2295/1999 il Tribunale di Napoli dichiarava il sig. Aldo Boffa colpevole dei reati di cui agli artt. 110, 318 e 321 codice penale, ascrittigli nella qualita' di assessore alle acque e agli acquedotti della Regione Campania, condannandolo alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione; che, a seguito di tale condanna, il 22 giugno 2001 la regione conveniva in giudizio il Boffa, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni arrecati alla propria immagine dal suo comportamento delittuoso, accertato in sede penale; che il 9 novembre 2001, il signor Alfonso Perrone, primo dei non eletti nella lista presentata dal Partito Democratico Cristiano, conveniva a sua volta in giudizio il Boffa, chiedendo che, in considerazione della pendenza di quel giudizio, fosse accertata la sua decadenza dalla carica di consigliere regionale per "incompatibilita'", ai sensi degli artt. 3, n. 4 e 6, legge 23 aprile 1981, n. 154; che la domanda era accolta dal tribunale con sentenza del 18 dicembre 2001; che l'appello del Boffa veniva respinto dalla Corte territoriale; che il ricorrente ha chiesto la cassazione di tale sentenza con tre motivi di ricorso; che il Perrone resiste, mentre gli altri intimati non hanno svolto alcuna attivita' difensiva; che il 18 settembre 2002 il ricorrente ha presentato istanza di rinvio, deducendo l'imminenza dell'approvazione, da parte del Senato, del disegno di legge di origine parlamentare A.S. 1517, gia' approvato dalla Camera dei deputati (A.C. 2284), diretto ad estendere ai consiglieri regionali la disciplina dettata dall'art. 3-ter 22 febbraio 2002, n. 13 (convertito nella legge 24 aprile 2002, n. 75), il quale stabilisce, in relazione ai consiglieri comunali e provinciali e con effetto anche rispetto ai giudizi in corso, che "la lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilita' soltanto in caso di affermazione di responsabilita' con sentenza passata in giudicato", precisando inoltre che "la costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilita'". Considerato in diritto Che la richiesta di rinvio, ribadita dal difensore nel corso della discussione non puo' essere accolta, dovendo le cause essere decise in base alle norme in vigore al momento della decisione, salva restando l'incidenza di eventuali disposizioni sopravvenute; che, d'altro canto, la concessione di detto rinvio contrasterebbe con il particolare carattere delle controversie in materia elettorale contemplate dagli artt. 82 e segg., d.p.r. 16 maggio 1960, n. 570, da ritenersi "urgenti" per espressa valutazione e definizione dello stesso legislatore (Cass. 12 maggio 1992, n. 5625); che il ricorrente censura, sotto molteplici profili, la sentenza impugnata per aver ritenuto applicabile, nel caso di specie, l'art. 3, n. 4, il quale, nel testo in vigore, ricomprende tra i soggetti che non possono ricoprire la carica di consigliere "regionale" anche coloro che hanno "lite pendente" con la regione, "in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo"; che tale disposizione, che nella sua formulazione originaria si riferiva anche ai consiglieri "provinciali, comunali o circoscrizionali", e' stata, a tale riguardo, abrogata dall'art. 274, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il (nuovo) testo unico delle disposizioni sugli enti locali; che le incompatibilita' di tali soggetti sono ora regolate dall'art. 63 di detto decreto; che detta disciplina, originariamente dettata, per la parte che viene in considerazione nel presente giudizio, in termini identici a quelli prevista dall'art. 3, n. 4, legge n. 154/1981, e' stata successivamente modificata, nei sensi sopra precisati, dall'art. 3-ter, d.l. n. 13/2002; che a seguito di tale innovazione, che ha riguardato solo i consiglieri comunali e provinciali, si e' creata, a livello di legislazione statale, destinata a rimanere in vigore fino a quando le sue disposizioni non saranno sostituite dalla normativa regionale, una sia pur transitoria diversita' di regime nella regolamentazione delle incompatibilita', idonea a determinare, tra i tali soggetti e i consiglieri regionali, disparita' di trattamento che, ad una prima sommaria delibazione, appare arduo non considerare arbitrarie (e, come tali, non lesive del principio di uguaglianza formale, sancito dall'art. 3, primo comma, Cost.) tenuto conto delle profonde affinita' ravvisabili nelle situazioni poste a raffronto; che e', quindi, non manifestamente infondato il dubbio che l'art. 3, primo comma, n. 4, legge 23 aprile 1981, n. 154, si ponga in contrasto con il citato art. 3, primo comma, Cost., nella parte in cui, nell'individuare, quale causa di incompatibilita' dei consiglieri regionali l'esistenza di una lite pendente con la regione, non prevede - a differenza di quanto stabilito per i consiglieri comunali e provinciali dall'art. 63, primo comma, n. 4, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (cosi' come modificato dall'art. 3-ter, d.l. 22 febbraio 2002, n. 22, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2002, n. 75) - che, quando la lite e' stata promossa a seguito o in conseguenza di sentenza di condanna, tale incompatibilita' si determina soltanto in caso di affermazione di responsabilita' con sentenza passata in giudicato; che la rilevanza della questione appare manifesta, risultando dagli atti e non essendo comunque controverso che il processo penale non e' stato ancora definito con sentenza passata in giudicato; che, conseguentemente, la questione deve essere rimessa all'esame della Corte costituzionale, alla quale vanno quindi trasmessi gli atti del presente giudizio che deve essere pertanto sospeso.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata - in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., e in relazione a quanto stabilito per i consiglieri comunali e provinciali dall'art. 63, primo comma, n. 4, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (cosi' come modificato dall'art. 3-ter, d.l. 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2002, n. 75) - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, primo comma, n. 4, legge 23 aprile 1981, n. 154, nella parte in cui, nell'individuare quale causa di incompatibilita' dei consiglieri regionali l'esistenza di una lite pendente con la regione, non prevede che, quando la lite e' stata promossa a seguito o in conseguenza di sentenza di condanna, tale incompatibilita' si determina soltanto in caso di affermazione di responsabilita' con sentenza passata in giudicato. Dispone che, a cura della cancelleria, gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale e che la presente ordinanza sia notificata alle parti e al p.m., nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri. Dispone altresi' che la presente ordinanza sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 30 settembre 2002. Il Presidente: Saggio 02C1172