LEGGE 27 febbraio 2002, n. 31 

Disposizioni  in  materia  di  limiti  temporali  alla permanenza dei
magistrati presso le sezioni delle indagini preliminari.
(GU n.62 del 14-3-2002)
 
 Vigente al: 29-3-2002  
 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  comma  3  dell'articolo 57 della legge 16 dicembre 1999, n.
479, e' sostituito dal seguente:
  "3.  Per  i  giudici che svolgono le funzioni di giudice incaricato
dei  provvedimenti  previsti per la fase delle indagini preliminari o
di  giudice  dell'udienza preliminare i sei anni decorrono dalla data
di entrata in vigore della presente legge".
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 27 febbraio 2002
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli