Regolamento recante norme per la definizione dei criteri tecnici e delle modalita' di utilizzazione dei veicoli della categoria M1 con uso finalizzato alla diversificazione o integrazione della rete dei trasporti di linea nelle aree urbane e suburbane nell'ambito della organizzazione del trasporto pubblico locale. Integrazione.(GU n.256 del 31-10-2002)
Vigente al: 15-11-2002
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, che demanda al Ministro dei trasporti e della navigazione di individuare, con proprio decreto, i criteri tecnici e le modalita' di utilizzazione dei veicoli della categoria M1 il cui utilizzo e' finalizzato alla diversificazione o integrazione della rete dei trasporti di linea nelle aree urbane e suburbane; Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Visto il decreto ministeriale 22 giugno 2000, n. 215, recante norme per la definizione dei criteri tecnici e delle modalita' di utilizzazione dei veicoli della categoria M1 con uso finalizzato alla diversificazione o integrazione della rete dei trasporti di linea nelle aree urbane e suburbane, nell'ambito della organizzazione del trasporto pubblico locale; Visto in particolare l'articolo 2 del decreto ministeriale del 22 giugno 2000, n. 215, che fissa le caratteristiche dei pannelli indicatori del servizio; Ravvisata la necessita' di integrare l'articolo 2 del decreto ministeriale 22 giugno 2000, n. 215, per tener conto delle risultanze emerse nella fase di prima attuazione delle norme in esso contenute, con particolare riferimento alla necessita' di fornire agli utenti il maggior numero possibile di indicazioni; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 20 dicembre 2001; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 giugno 2001; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3 della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 1655 del 15 maggio 2002); A d o t t a il seguente regolamento: Articolo unico Caratteristiche dei pannelli indicatori del servizio All'articolo 2 del decreto ministeriale 22 giugno 2000, n. 215, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente comma: "3. Il pannello di cui al comma 1 puo' essere omesso ma in tale ipotesi il pannello di cui al comma 2 deve avere dimensioni esterne minime di 80x22 cm". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 19 giugno 2002 Il Ministro: Lunardi Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2002 Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 164