REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 settembre 2001, n. 354 

  Approvazione  modifica  al  regolamento  per  la gestione del fondo
regionale  per lo sviluppo della montagna di cui all'art. 4, comma 7,
della legge regionale n. 10/1997.
(GU n.19 del 11-5-2002)

             (Pubblicato nel Bollettino ufficiale della
      Regione Friuli-Venezia Giulia n. 44 del 31 ottobre 2001)
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

    Visto  l'art.  4  della  legge  regionale 8 aprile 1997, n. 10, e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  che istituisce il fondo
regionale per lo sviluppo della montagna;
    Visto   il   decreto   del   presidente  della  giunta  regionale
27 dicembre  2000,  n. 0477/Pres., registrato alla Corte dei conti in
data  17 gennaio  2001,  registro  n. 1, foglio n. 3, con il quale e'
stato  approvato  il  regolamento per la gestione del fondo regionale
per lo sviluppo della montagna;
    Visto  l'art.  9, comma 3, del citato regolamento con il quale si
prevede  che le spese tecniche di progettazione delle opere pubbliche
sono  ammesse  in  percentuale  non  superiore al 10% del costo della
singola opera;
    Visto il decreto del presidente della giunta regionale 22 gennaio
2001,  n.  011/Pres., registrato alla Corte dei conti in data 9 marzo
2001,  registro  n. 1, foglio n. 85, con il quale sono determinate le
aliquote delle spese di progettazione, generali e di collaudo, per le
opere pubbliche e di interesse pubblico;
    Ritenuto  di dover applicare le aliquote di cui al citato decreto
del   presidente  della  giunta  regionale  011/Pres./2001  anche  ai
progetti di opere pubbliche e di interesse pubblico da finanziare con
il fondo regionale per la montagna;
    Ritenuto  pertanto  di  dover  modificare  l'art. 9, comma 3, del
regolamento  di  esecuzione  del  fondo introducendo il richiamo alle
disposizioni  di cui al decreto del presidente della giunta regionale
n. 011/2001;
    Ritenuto  pertanto  di  provvedere  nei  termini su indicati alla
modifica  del  regolamento per la gestione del fondo regionale per lo
sviluppo della montagna;
    Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale n. 2927 del
14 settembre 2001;
                              Decreta:
    Il comma 3, dell'art. 9 del regolamento per la gestione del fondo
regionale per lo sviluppo della montagna approvato con il decreto del
presidente della giunta regionale 27 dicembre 2000, n. 0477/Pres., e'
sostituito dal seguente:
      "3. Le spese tecniche di progettazione delle singole iniziative
comprese  nei  progetti e negli interventi di cui ai commi precedenti
sono  ammesse  in  percentuale  non  superiore al 10% del costo della
singola  opera  o iniziativa, e per le opere pubbliche e di interesse
pubblico   si  applicano  le  disposizioni  di  cui  al  decreto  del
presidente della giunta regionale n. 011/Pres. del 22 gennaio 2001, e
sue successive modifiche ed integrazioni.".
    E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare
detta disposizione come modifica a regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  verra' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione  e  successivamente pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 25 settembre 2001
                                TONDO
Registrato alla Corte dei conti, Udine, addi' 11 ottobre 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 45