Approvazione modifica al regolamento per la gestione del fondo regionale per lo sviluppo della montagna di cui all'art. 4, comma 7, della legge regionale n. 10/1997.(GU n.19 del 11-5-2002)
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 44 del 31 ottobre 2001) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visto l'art. 4 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, che istituisce il fondo regionale per lo sviluppo della montagna; Visto il decreto del presidente della giunta regionale 27 dicembre 2000, n. 0477/Pres., registrato alla Corte dei conti in data 17 gennaio 2001, registro n. 1, foglio n. 3, con il quale e' stato approvato il regolamento per la gestione del fondo regionale per lo sviluppo della montagna; Visto l'art. 9, comma 3, del citato regolamento con il quale si prevede che le spese tecniche di progettazione delle opere pubbliche sono ammesse in percentuale non superiore al 10% del costo della singola opera; Visto il decreto del presidente della giunta regionale 22 gennaio 2001, n. 011/Pres., registrato alla Corte dei conti in data 9 marzo 2001, registro n. 1, foglio n. 85, con il quale sono determinate le aliquote delle spese di progettazione, generali e di collaudo, per le opere pubbliche e di interesse pubblico; Ritenuto di dover applicare le aliquote di cui al citato decreto del presidente della giunta regionale 011/Pres./2001 anche ai progetti di opere pubbliche e di interesse pubblico da finanziare con il fondo regionale per la montagna; Ritenuto pertanto di dover modificare l'art. 9, comma 3, del regolamento di esecuzione del fondo introducendo il richiamo alle disposizioni di cui al decreto del presidente della giunta regionale n. 011/2001; Ritenuto pertanto di provvedere nei termini su indicati alla modifica del regolamento per la gestione del fondo regionale per lo sviluppo della montagna; Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2927 del 14 settembre 2001; Decreta: Il comma 3, dell'art. 9 del regolamento per la gestione del fondo regionale per lo sviluppo della montagna approvato con il decreto del presidente della giunta regionale 27 dicembre 2000, n. 0477/Pres., e' sostituito dal seguente: "3. Le spese tecniche di progettazione delle singole iniziative comprese nei progetti e negli interventi di cui ai commi precedenti sono ammesse in percentuale non superiore al 10% del costo della singola opera o iniziativa, e per le opere pubbliche e di interesse pubblico si applicano le disposizioni di cui al decreto del presidente della giunta regionale n. 011/Pres. del 22 gennaio 2001, e sue successive modifiche ed integrazioni.". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare detta disposizione come modifica a regolamento della Regione. Il presente decreto verra' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 25 settembre 2001 TONDO Registrato alla Corte dei conti, Udine, addi' 11 ottobre 2001 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 45