REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 4 settembre 2001, n. 33 

  Modifiche  ed  integrazioni  all'Art.  31-bis della legge regionale
3 marzo  1994,  n.  10 (norme per l'edilizia residenziale pubblica) e
successive modifiche ed integrazioni.
(GU n.11 del 16-3-2002)

(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 9 del
                          5 settembre 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
Modifiche  ed  integrazioni  all'Art.  31-bis  della  legge regionale
3 marzo  1994,  n.  10 (norme per l'edilizia residenziale pubblica) e
                successive modifiche ed integrazioni.
    1.  Il  comma  5  dell'Art.  31-bis della legge regionale 3 marzo
1994, n. 10 (norme per l'edilizia residenziale pubblica) e successive
modifiche ed integrazioni e' sostituito dal seguente:
      "5.  La  giunta  regionale  provvede  entro  il 30 settembre al
riparto  delle  quote del fondo di spettanza fra i soggetti di cui al
comma  1,  tenendo  conto  dell'ambito  territoriale di operativita',
dell'attivita'  gia'  svolta e debitamente documentata, del volume di
garanzie  rilasciate a valere sui finanziamenti ottenuti dagli aventi
diritto.  Il  provvedimento  di riparto stabilisce altresi' il limite
massimo  di  finanziamento  a medio termine erogabile dalle banche ed
istituti di credito ai soggetti morosi meritevoli.".
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
      Genova, 4 settembre 2001
                              BIASOTTI