Modifiche ed integrazioni all'Art. 31-bis della legge regionale 3 marzo 1994, n. 10 (norme per l'edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche ed integrazioni.(GU n.11 del 16-3-2002)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 9 del 5 settembre 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche ed integrazioni all'Art. 31-bis della legge regionale 3 marzo 1994, n. 10 (norme per l'edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche ed integrazioni. 1. Il comma 5 dell'Art. 31-bis della legge regionale 3 marzo 1994, n. 10 (norme per l'edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche ed integrazioni e' sostituito dal seguente: "5. La giunta regionale provvede entro il 30 settembre al riparto delle quote del fondo di spettanza fra i soggetti di cui al comma 1, tenendo conto dell'ambito territoriale di operativita', dell'attivita' gia' svolta e debitamente documentata, del volume di garanzie rilasciate a valere sui finanziamenti ottenuti dagli aventi diritto. Il provvedimento di riparto stabilisce altresi' il limite massimo di finanziamento a medio termine erogabile dalle banche ed istituti di credito ai soggetti morosi meritevoli.". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 4 settembre 2001 BIASOTTI