Modifica alla legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari di qualita'".(GU n.26 del 29-6-2002)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 27 del 5 marzo 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifica dell'Art. 9, comma 1, lettera c) della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 1. La lettera c), del comma 1, dell'Art. 9, della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12, e' sostituita dalla seguente: "c) concorre, nel limite massimo del cento per cento per il primo anno, dell'ottantacinque per cento per il secondo anno, del settanta per cento per il terzo anno, del cinquantacinque per cento per il quarto anno, del quaranta per cento per il quinto anno e del venticinque per cento per il sesto anno, alle spese per I`effettuazione dei controlli previsti dall'Art. 5, da parte dei soggetti terzi indipendenti. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta. Venezia, 1 marzo 2002 GALAN