N. 583 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 luglio 2002
Ordinanza emessa il 27 luglio 2002 dal tribunale di Chieti nel procedimento civile vertente tra Parlione Umberto e I.N.P.S. Previdenza e assistenza sociale - Indennita' di mobilita' ai lavoratori licenziati per riduzione di personale - Condizione - Maturazione di un'anzianita' aziendale minima di 12 mesi di servizio prestati presso lo stesso datore di lavoro - Cumulo dei periodi lavorativi, ai fini del raggiungimento dell'anzianita' minima, in caso di passaggio diretto senza soluzione di continuita' presso datori di lavoro dello stesso settore di attivita' - Mancata previsione Incidenza sul diritto fondamentale della persona - Violazione dei principi di uguaglianza e di garanzia previdenziale. - Legge 23 luglio 1991, n. 223, artt. 8, comma 4-bis, e 16, comma 1. - Costituzione, artt. 2, 3 e 38.(GU n.3 del 22-1-2003 )
IL TRIBUNALE Letti gli atti della causa, iscritta al n. 1291 dell'anno 1999 del ruolo generale affari contenziosi, promossa da Parlione Umberto, elettivamente domiciliato in Pescara al corso Vittorio Emanuele n. 124 presso lo studio degli avv. Paola Giannangeli ed Angelo Tenaglia dai quali e' rappresentato e difeso giusta procura a margine del ricorso, ricorrente; Contro I.N.P.S., rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Savella e Massimo Cassarino in virtu' di procura allegata agli atti ed elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'Istituto in Chieti alla via D. Spezioli n. 12, resistente; Oggetto: indennita' di mobilita'; Conclusioni Per il ricorrente: "Piaccia all'on.le magistrato adito dichiarare il diritto della ricorrente, per le causali in premessa spiegate, all'erogazione da parte dell'I.N.P.S. della indennita' di mobilita' ex lege prevista, con condanna dell'istituto previdenziale al pagamento della stessa con gli arretrati dalla cessazione del rapporto di lavoro a quella di erogazione e riconoscimento della provvidenza assistenziale con interessi e rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio"; Per il resistente: "Voglia il giudice adito, ogni contraria istanza, deduzione e richiesta disattesa, respingere la domanda detta ricorrente in quanto infondata in fatto ed in diritto. Con condanna alle spese di causa"; A scioglimento della riserva assunta all'odierna udienza; Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue: F a t t o Con ricorso depositato il 3 giugno 1999 Parlione Umberto esponeva quanto segue: a) di aver prestato lavoro alle dipendenze della Colagreco Trasporti Group S.p.a., con mansioni di impiegato di 1o livello C.C.N.L. trasporti, dal 10 gennaio al 17 settembre 1998, con passaggio diretto dalla Colagreco Trasporti S.r.l. presso la quale espletava la medesima attivita' lavorativa da epoca anteriore al gennaio 1996; b) di essere cessato il rapporto di lavoro per licenziamento con messa in mobilita' di tutti i lavoratori della societa', dichiarata successivamente fallita dal Tribunale di Pescara il 19 febbraio 1999; c) di aver chiesto, in data 28 settembre 1998, all'I.N.P.S. il riconoscimento dell'indennita' di mobilita'; d) di non avere detto Istituto dato alcun riscontro a tale istanza, per cui la stessa doveva ritenersi respinta; e) di aver diritto al richiesto trattamento in quanto poteva far valere un'anzianita' aziendale superiore ai dodici mesi, dovendo considerarsi anche il periodo lavorativo trascorso presso la Colagreco S.r.l., atteso che "tutti i lavoratori erano passati ... [omissis] ... senza soluzione di continuita' alcuna ... [omissis] ..." alle dipendenze "della Colagreco Group S.p.a. con le medesime mansioni, le medesime strutture aziendali per lo svolgimento della medesima attivita' d'impresa dato che la Colagreco S.r.l. nel gennaio 1998 aveva cessato ogni attivita' di fatto ceduta alla Colagreco Group S.p.a.". Cio' esposto l'attore evocava in giudizio l'I.N.P.S. spiegando nei suoi confronti le conclusioni trascritte in epigrafe. L'Istituto, costituitosi in giudizio, contestava la fondatezza della domanda "eccependo l'insussistenza del requisito soggettivo dell'anzianita' aziendale" e ne chiedeva la reiezione, instando altresi' per la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese. Autorizzata ed acquisita la produzione documentale offerta dall'attore, all'odierna udienza la causa era discussa ed indi decisa come da dispositivo. D i r i t t o L'art. 16, comma 1, legge 23 luglio 1991, n. 223, dispone che: "Nel caso di disoccupazione derivante da licenziamento per riduzione di personale ai sensi dell'art. 24 da parte delle imprese, diverse da quelle edili, rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale il lavoratore, operaio, impiegato o quadro, qualora possa far valere una anzianita' aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festivita' e infortuni, con un rapporto di lavoro a carattere continuativo e comunque non a termine, ha diritto alla indennita' di mobilita' ai sensi dell'art. 7". Il lavoratore, per poter fruire del trattamento economico de quo, deve pertanto essere in possesso della "anzianita' aziendale" minima di dodici mesi al momento del recesso datoriale determinato da riduzione di personale. La giurisprudenza di merito e' tendenzialmente orientata nel senso che la disposizione in esame non consente di tener conto anche del periodo di attivita' lavorativa svolto alle dipendenze del precedente datore di lavoro, ma soltanto dell'anzianita' maturata presso l'azienda che ha proceduto al licenziamento (cfr. Pretura Torino 30 dicembre 1994 in Giustizia penale, 1995, 356; Pretura Bergamo 29 ottobre 1994, in Informatore Pirola, 1995, 1, 549), e che unicamente in presenza di un d.m. che riconosca all'attivita' svolta dall'impresa che attiva la procedura di mobilita' carattere sostitutivo rispetto a quella svolta da altre aziende da cui provenivano i lavoratori puo' procedersi al cumulo dei periodi prestati presso queste ultime (v. Pretura Cosenza 29 ottobre 1997, in fattispecie riguardante i lavoratori assunti dall'Alcatel). La migliore dottrina ha individuato la ratio della norma de qua nell'esigenza di impedire dilatazioni degli organici aziendali (per collocare in mobilita' anche i nuovi assunti) nell'imminenza della procedura espulsiva (M. Papaleoni, "L'indennita' di mobilita'", in M. Papaleoni, R. Del Punta, M. Mariani, La nuova Cassa integrazione guadagni e la mobilita', Padova, 1993, 435; M. Miscione, L'indennita' di mobilita', Napoli, 1993, 53; S. Renga, La tutela contro la disoccupazione, in Dottrina e giurisprudenza sistematica di diritto della previdenza sociale, dir. da M. Cinelli, Torino, 1997, 231). V'e' da rilevare, al riguardo, che comunque l'art. 4, comma 11, del decreto-legge n. 510/1996, convertito in legge n. 608/1996, riguardante pero' soltanto i lavoratori licenziati nel periodo dal 1 gennaio 1992 al 31 dicembre 1994, ammette il cumulo dei periodi di attivita' lavorativa, stabilendo che i requisiti per l'indennita' di mobilita' "si considerano acquisiti dai lavoratori con riferimento al lavoro prestato con passaggio diretto presso le imprese dello stesso settore di attivita' che presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti, ovvero risultino in rapporto di collegamento o di controllo anche consortili". Bisogna, altresi', considerare che, al fine di evitare pratiche elusive e operazioni fraudolente tra imprese collegate o controllate, il legislatore "con l'art. 2, commi 1 e 2, decreto-legge n. 299/1994 convertito in legge n. 451/1994" ha aggiunto il comma 4-bis all'art. 8, legge n. 223 cit., con cui si prevede che: "Il diritto ai benefici economici di cui ai commi precedenti, e' escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati collocati in mobilita', nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attivita' che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo ... [omissis] ...", ed un periodo al comma 5 dell'art. 5 stessa legge, con il quale si esclude l'esenzione dal pagamento delle rate di cui al precedente comma 4 - dovuto a titolo di contribuzione per gli "interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali" ex art. 37, legge n. 88/1989 - "per le imprese che si trovano, nei confronti dell'impresa disposta ad assumere, nei rapporti di cui all'art. 8, comma 4-bis", appena ritrascritto, negando cosi' i benefici della disciplina della mobilita', compreso quello della contribuzione agevolata (art. 25, comma 9, legge 223 ult. cit.), proprio alle anzidetti imprese che presentino assetti societari sostanzialmente coincidenti ovvero si trovino in rapporto di collegamento o di controllo. Cio' premesso, il giudicante ritiene che il dato testuale del suindicato art. 16, comma 1, porti a ritenere preferibile la tesi prospettata dall'I.N.P.S., secondo cui per "anzianita' aziendale" deve intendersi esclusivamente quella maturata nell'impresa che ha comminato il licenziamento. Il significato di tali parole e' difatti chiaro e non e' pertanto fondatamente contestabile. Peraltro, anche utilizzandosi il metodo logico-sistematico, meramente sussidiario - ex art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale - a quello letterale, si perviene alla medesima conclusione, tenuto conto della sopradelineata regolamentazione legislativa della materia oggetto di disamina, soprattutto in relazione alla deroga - di cui all'art. 4, comma 11, decreto-legge n. 510 cit. - operante "con riferimento al lavoro prestato con passaggio diretto presso le imprese dello stesso settore di attivita' che presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti, ovvero risultino in rapporto di collegamento o di controllo anche consortili" soltanto per i lavoratori licenziati nel periodo dal 1 gennaio 1992 al 31 dicembre 1994. Tale deroga non e' ovviamente applicabile alla fattispecie in esame in quanto l'espulsione risale al settembre 1998. Per le medesime ragioni non puo' ritenersi possibile un'interpretazione adeguatrice della disposizione de qua. La stessa si risolverebbe, in effetti, in una inammissibile forzatura della letteralita' del testo legislativo e della inequivoca esegesi del suddetto tessuto normativo, risolvendosi in un mezzo artificioso per raggiungere un risultato ermeneutico altrimenti non conseguibile. Le considerazioni svoltesi inducono al ragionevole e fondato sospetto dell'illegittimita' costituzionale degli artt. 16, comma 1, e "per quanto occorrer possa" 8, comma 4-bis, legge 23 luglio 1991, n. 223, per violazione degli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione. Al riguardo, appare anzitutto palese la disparita' di trattamento: a) tra i lavoratori che, essendo stati licenziati nell'arco temporale 1 gennaio 1992/31 dicembre 1994, hanno beneficiato dell'indennita' di mobilita' e quelli - tra i quali e' ricompreso il ricorrente - che, essendo stati estromessi successivamente dal posto di lavoro, non ne hanno fruito; b) tra i dipendenti che "per decisione unilaterale datoriale e quindi indipendentemente dalla loro volonta' (com'e' avvenuto nella fattispecie in esame: cfr. produzioni documentali offerte dalla ricorrente e verbale d'udienza contenente la deposizione testimoniale resa da Orsola D'Agostino in causa analoga alla presente controversia)" vengono trasferiti - senza interruzione della prestazione lavorativa - con passaggio diretto ad un'azienda - avente il medesimo assetto proprietario - dello stesso settore di attivita' di quella ove prestavano attivita' in precedenza (come verificatosi nel caso de quo: cfr. produzioni documentali offerte dalla ricorrente), i quali raggiungono i dodici mesi di anzianita' di servizio soltanto cumulando i due periodi lavorativi, e quelli che invece rimangono in forza nella stessa impresa per un lasso di tempo maggiore di un anno, integrando egualmente il predetto requisito. Tale differenziazione non e' sorretta da alcuna giustificazione e costituisce il portato di una irrazionale ed immotivata discriminazione tra lavoratori. Sussiste anche la vulnerazione degli articoli 2 e 38 Cost. sotto il profilo che la norma censurata determina "irragionevolmente ed illogicamente" il diniego ai lavoratori disoccupati aventi la medesima situazione della ricorrente dei mezzi adeguati alle loro esigenze di vita, violando cosi' anche il principio di solidarieta' sociale. E' evidente la rilevanza nel presente giudizio della suindicata questione incidentale di legittimita' costituzionale, in quanto dall'eventuale fondatezza della stessa e dalla conseguenziale manipolazione della norma oggetto di scrutinio deriverebbe l'accoglimento della pretesa di parte ricorrente, che altrimenti sarebbe votata al rigetto.
P. Q. M. Visti gli articoli 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli articoli 16, comma 1, e 8, comma 4-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per contrasto con gli articoli 2, 3, e 38 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono - ai fini dell'integrazione del requisito dell'anzianita' aziendale - il cumulo del periodo di lavoro prestato - senza soluzione di continuita' - con passaggio diretto presso imprese dello stesso settore di attivita' che abbiano il medesimo assetto proprietario di quelle presso le quali in precedenza sia intercorso il rapporto lavorativo; Dispone la sospensione del presente giudizio e la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Chieti, addi' 27 maggio 2002 Il giudice del lavoro: Marsella 03C0019