N. 583 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 luglio 2002

Ordinanza  emessa  il  27 luglio  2002  dal  tribunale  di Chieti nel
procedimento civile vertente tra Parlione Umberto e I.N.P.S.

Previdenza   e  assistenza  sociale  -  Indennita'  di  mobilita'  ai
  lavoratori  licenziati  per  riduzione  di personale - Condizione -
  Maturazione  di  un'anzianita'  aziendale  minima  di  12  mesi  di
  servizio  prestati  presso  lo stesso datore di lavoro - Cumulo dei
  periodi  lavorativi,  ai  fini  del  raggiungimento dell'anzianita'
  minima, in caso di passaggio diretto senza soluzione di continuita'
  presso datori di lavoro dello stesso settore di attivita' - Mancata
  previsione  Incidenza  sul  diritto  fondamentale  della  persona -
  Violazione dei principi di uguaglianza e di garanzia previdenziale.
- Legge 23 luglio 1991, n. 223, artt. 8, comma 4-bis, e 16, comma 1.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 38.
(GU n.3 del 22-1-2003 )
                            IL TRIBUNALE

    Letti  gli  atti  della causa, iscritta al n. 1291 dell'anno 1999
del  ruolo generale affari contenziosi, promossa da Parlione Umberto,
elettivamente  domiciliato  in  Pescara  al  corso  Vittorio Emanuele
n. 124  presso  lo  studio  degli  avv.  Paola  Giannangeli ed Angelo
Tenaglia dai quali e' rappresentato e difeso giusta procura a margine
del ricorso, ricorrente;
    Contro  I.N.P.S.,  rappresentato  e  difeso  dagli  avv.  Stefano
Savella  e  Massimo Cassarino in virtu' di procura allegata agli atti
ed elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'Istituto
in Chieti alla via D. Spezioli n. 12, resistente;
    Oggetto: indennita' di mobilita';

                             Conclusioni

    Per il ricorrente: "Piaccia all'on.le magistrato adito dichiarare
il  diritto  della  ricorrente,  per le causali in premessa spiegate,
all'erogazione  da  parte dell'I.N.P.S. della indennita' di mobilita'
ex   lege  prevista,  con  condanna  dell'istituto  previdenziale  al
pagamento  della  stessa  con  gli  arretrati  dalla  cessazione  del
rapporto  di  lavoro  a  quella  di erogazione e riconoscimento della
provvidenza  assistenziale  con  interessi  e rivalutazione monetaria
come  per  legge.  Con  vittoria  di  spese,  diritti  ed onorari del
giudizio";
    Per  il  resistente:  "Voglia  il  giudice  adito, ogni contraria
istanza, deduzione e richiesta disattesa, respingere la domanda detta
ricorrente  in  quanto infondata in fatto ed in diritto. Con condanna
alle spese di causa";
    A scioglimento della riserva assunta all'odierna udienza;
    Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:

                              F a t t o

    Con ricorso depositato il 3 giugno 1999 Parlione Umberto esponeva
quanto segue:
        a)  di  aver  prestato lavoro alle dipendenze della Colagreco
Trasporti  Group  S.p.a.,  con  mansioni  di  impiegato di 1o livello
C.C.N.L.  trasporti,  dal  10  gennaio  al  17  settembre  1998,  con
passaggio  diretto  dalla  Colagreco Trasporti S.r.l. presso la quale
espletava  la  medesima  attivita'  lavorativa  da epoca anteriore al
gennaio 1996;
        b)  di essere cessato il rapporto di lavoro per licenziamento
con  messa  in  mobilita'  di  tutti  i  lavoratori  della  societa',
dichiarata  successivamente  fallita  dal  Tribunale  di  Pescara  il
19 febbraio 1999;
        c)  di  aver chiesto, in data 28 settembre 1998, all'I.N.P.S.
il riconoscimento dell'indennita' di mobilita';
        d)  di  non  avere detto Istituto dato alcun riscontro a tale
istanza, per cui la stessa doveva ritenersi respinta;
        e)  di aver diritto al richiesto trattamento in quanto poteva
far  valere un'anzianita' aziendale superiore ai dodici mesi, dovendo
considerarsi   anche   il  periodo  lavorativo  trascorso  presso  la
Colagreco  S.r.l.,  atteso  che "tutti i lavoratori erano passati ...
[omissis]  ...  senza  soluzione  di continuita' alcuna ... [omissis]
..."  alle  dipendenze  "della Colagreco Group S.p.a. con le medesime
mansioni,  le  medesime  strutture aziendali per lo svolgimento della
medesima attivita' d'impresa dato che la Colagreco S.r.l. nel gennaio
1998  aveva  cessato  ogni  attivita'  di fatto ceduta alla Colagreco
Group S.p.a.".
    Cio'  esposto  l'attore  evocava in giudizio l'I.N.P.S. spiegando
nei suoi confronti le conclusioni trascritte in epigrafe.
    L'Istituto,  costituitosi  in  giudizio, contestava la fondatezza
della  domanda  "eccependo  l'insussistenza  del requisito soggettivo
dell'anzianita'  aziendale"  e  ne  chiedeva  la  reiezione, instando
altresi' per la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese.
    Autorizzata   ed  acquisita  la  produzione  documentale  offerta
dall'attore, all'odierna udienza la causa era discussa ed indi decisa
come da dispositivo.

                            D i r i t t o

    L'art. 16,  comma  1,  legge 23 luglio 1991, n. 223, dispone che:
"Nel  caso di disoccupazione derivante da licenziamento per riduzione
di personale ai sensi dell'art. 24 da parte delle imprese, diverse da
quelle  edili,  rientranti nel campo di applicazione della disciplina
dell'intervento    straordinario   di   integrazione   salariale   il
lavoratore, operaio, impiegato o quadro, qualora possa far valere una
anzianita'  aziendale  di  almeno  dodici  mesi, di cui almeno sei di
lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione
del  lavoro  derivanti  da  ferie,  festivita'  e  infortuni,  con un
rapporto di lavoro a carattere continuativo e comunque non a termine,
ha diritto alla indennita' di mobilita' ai sensi dell'art. 7".
    Il lavoratore, per poter fruire del trattamento economico de quo,
deve  pertanto essere in possesso della "anzianita' aziendale" minima
di  dodici  mesi  al  momento  del  recesso  datoriale determinato da
riduzione di personale.
    La  giurisprudenza  di  merito  e'  tendenzialmente orientata nel
senso  che la disposizione in esame non consente di tener conto anche
del  periodo  di  attivita'  lavorativa  svolto  alle  dipendenze del
precedente  datore  di  lavoro,  ma soltanto dell'anzianita' maturata
presso  l'azienda  che  ha  proceduto  al licenziamento (cfr. Pretura
Torino  30 dicembre  1994  in  Giustizia  penale,  1995, 356; Pretura
Bergamo  29 ottobre 1994, in Informatore Pirola, 1995, 1, 549), e che
unicamente  in presenza di un d.m. che riconosca all'attivita' svolta
dall'impresa   che   attiva   la  procedura  di  mobilita'  carattere
sostitutivo  rispetto  a  quella  svolta  da  altre  aziende  da  cui
provenivano  i  lavoratori  puo'  procedersi  al  cumulo  dei periodi
prestati presso queste ultime (v. Pretura Cosenza 29 ottobre 1997, in
fattispecie riguardante i lavoratori assunti dall'Alcatel).
    La  migliore  dottrina ha individuato la ratio della norma de qua
nell'esigenza  di  impedire dilatazioni degli organici aziendali (per
collocare  in  mobilita'  anche i nuovi assunti) nell'imminenza della
procedura espulsiva (M. Papaleoni, "L'indennita' di mobilita'", in M.
Papaleoni,  R.  Del  Punta,  M.  Mariani, La nuova Cassa integrazione
guadagni e la mobilita', Padova, 1993, 435; M. Miscione, L'indennita'
di  mobilita',  Napoli,  1993,  53;  S.  Renga,  La  tutela contro la
disoccupazione,  in  Dottrina e giurisprudenza sistematica di diritto
della previdenza sociale, dir. da M. Cinelli, Torino, 1997, 231).
    V'e'  da  rilevare, al riguardo, che comunque l'art. 4, comma 11,
del  decreto-legge  n. 510/1996,  convertito  in  legge  n. 608/1996,
riguardante  pero' soltanto i lavoratori licenziati nel periodo dal 1
gennaio  1992  al  31 dicembre 1994, ammette il cumulo dei periodi di
attivita'  lavorativa, stabilendo che i requisiti per l'indennita' di
mobilita' "si considerano acquisiti dai lavoratori con riferimento al
lavoro  prestato con passaggio diretto presso le imprese dello stesso
settore    di    attivita'   che   presentino   assetti   proprietari
sostanzialmente   coincidenti,   ovvero   risultino  in  rapporto  di
collegamento o di controllo anche consortili".
    Bisogna,  altresi',  considerare che, al fine di evitare pratiche
elusive e operazioni fraudolente tra imprese collegate o controllate,
il  legislatore "con l'art. 2, commi 1 e 2, decreto-legge n. 299/1994
convertito   in   legge  n. 451/1994"  ha  aggiunto  il  comma  4-bis
all'art. 8, legge n. 223 cit., con cui si prevede che: "Il diritto ai
benefici  economici  di  cui  ai  commi  precedenti,  e'  escluso con
riferimento a quei lavoratori che siano stati collocati in mobilita',
nei  sei  mesi  precedenti,  da  parte  di  impresa dello stesso o di
diverso  settore  di  attivita'  che,  al  momento del licenziamento,
presenta  assetti  proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli
dell'impresa  che  assume ovvero risulta con quest'ultima in rapporto
di  collegamento  o  controllo  ...  [omissis] ...", ed un periodo al
comma 5 dell'art. 5 stessa legge, con il quale si esclude l'esenzione
dal  pagamento  delle  rate  di  cui al precedente comma 4 - dovuto a
titolo  di  contribuzione  per  gli  "interventi  assistenziali  e di
sostegno  alle gestioni previdenziali" ex art. 37, legge n. 88/1989 -
"per  le  imprese che si trovano, nei confronti dell'impresa disposta
ad  assumere,  nei  rapporti  di cui all'art. 8, comma 4-bis", appena
ritrascritto,   negando  cosi'  i  benefici  della  disciplina  della
mobilita',  compreso  quello  della contribuzione agevolata (art. 25,
comma  9,  legge  223  ult. cit.), proprio alle anzidetti imprese che
presentino  assetti  societari  sostanzialmente coincidenti ovvero si
trovino in rapporto di collegamento o di controllo.
    Cio'  premesso,  il  giudicante  ritiene che il dato testuale del
suindicato  art. 16,  comma 1,  porti  a ritenere preferibile la tesi
prospettata  dall'I.N.P.S.,  secondo  cui  per "anzianita' aziendale"
deve  intendersi  esclusivamente  quella maturata nell'impresa che ha
comminato il licenziamento.
    Il significato di tali parole e' difatti chiaro e non e' pertanto
fondatamente contestabile.
    Peraltro,   anche  utilizzandosi  il  metodo  logico-sistematico,
meramente  sussidiario - ex art. 12 delle disposizioni sulla legge in
generale - a quello letterale, si perviene alla medesima conclusione,
tenuto  conto della sopradelineata regolamentazione legislativa della
materia  oggetto  di disamina, soprattutto in relazione alla deroga -
di  cui  all'art.  4,  comma 11, decreto-legge n. 510 cit. - operante
"con  riferimento  al lavoro prestato con passaggio diretto presso le
imprese  dello  stesso  settore  di  attivita' che presentino assetti
proprietari sostanzialmente coincidenti, ovvero risultino in rapporto
di  collegamento  o  di  controllo  anche  consortili" soltanto per i
lavoratori  licenziati  nel periodo dal 1 gennaio 1992 al 31 dicembre
1994.
    Tale  deroga  non  e'  ovviamente applicabile alla fattispecie in
esame in quanto l'espulsione risale al settembre 1998.
    Per   le   medesime   ragioni   non   puo'   ritenersi  possibile
un'interpretazione adeguatrice della disposizione de qua.
    La  stessa  si  risolverebbe,  in  effetti,  in una inammissibile
forzatura della letteralita' del testo legislativo e della inequivoca
esegesi  del  suddetto  tessuto  normativo,  risolvendosi in un mezzo
artificioso  per  raggiungere un risultato ermeneutico altrimenti non
conseguibile.
    Le  considerazioni  svoltesi  inducono  al  ragionevole e fondato
sospetto  dell'illegittimita' costituzionale degli artt. 16, comma 1,
e  "per  quanto occorrer possa" 8, comma 4-bis, legge 23 luglio 1991,
n. 223, per violazione degli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.
    Al   riguardo,   appare   anzitutto   palese   la  disparita'  di
trattamento:
        a)  tra  i lavoratori che, essendo stati licenziati nell'arco
temporale   1   gennaio   1992/31 dicembre  1994,  hanno  beneficiato
dell'indennita'  di mobilita' e quelli - tra i quali e' ricompreso il
ricorrente  - che, essendo stati estromessi successivamente dal posto
di lavoro, non ne hanno fruito;
        b)  tra i dipendenti che "per decisione unilaterale datoriale
e quindi indipendentemente dalla loro volonta' (com'e' avvenuto nella
fattispecie  in  esame:  cfr.  produzioni  documentali  offerte dalla
ricorrente e verbale d'udienza contenente la deposizione testimoniale
resa   da   Orsola   D'Agostino   in   causa  analoga  alla  presente
controversia)"   vengono   trasferiti   -  senza  interruzione  della
prestazione lavorativa - con passaggio diretto ad un'azienda - avente
il  medesimo assetto proprietario - dello stesso settore di attivita'
di  quella  ove prestavano attivita' in precedenza (come verificatosi
nel   caso   de   quo:  cfr.  produzioni  documentali  offerte  dalla
ricorrente),  i  quali  raggiungono  i  dodici  mesi di anzianita' di
servizio  soltanto  cumulando  i due periodi lavorativi, e quelli che
invece  rimangono in forza nella stessa impresa per un lasso di tempo
maggiore di un anno, integrando egualmente il predetto requisito.
    Tale differenziazione non e' sorretta da alcuna giustificazione e
costituisce   il   portato   di   una   irrazionale   ed   immotivata
discriminazione tra lavoratori.
    Sussiste  anche la vulnerazione degli articoli 2 e 38 Cost. sotto
il  profilo  che  la  norma censurata determina "irragionevolmente ed
illogicamente"   il  diniego  ai  lavoratori  disoccupati  aventi  la
medesima  situazione  della  ricorrente  dei mezzi adeguati alle loro
esigenze  di  vita, violando cosi' anche il principio di solidarieta'
sociale.
    E'  evidente  la rilevanza nel presente giudizio della suindicata
questione  incidentale  di  legittimita'  costituzionale,  in  quanto
dall'eventuale   fondatezza   della  stessa  e  dalla  conseguenziale
manipolazione   della   norma   oggetto   di   scrutinio  deriverebbe
l'accoglimento  della  pretesa  di  parte  ricorrente, che altrimenti
sarebbe votata al rigetto.
                              P. Q. M.
    Visti  gli articoli 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948,
n. 1, e 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  degli  articoli 16, comma 1, e 8, comma
4-bis,  della  legge  23 luglio  1991,  n. 223, per contrasto con gli
articoli 2,  3,  e  38  della  Costituzione,  nella  parte in cui non
prevedono  -  ai fini dell'integrazione del requisito dell'anzianita'
aziendale  -  il  cumulo  del  periodo  di  lavoro  prestato  - senza
soluzione di continuita' - con passaggio diretto presso imprese dello
stesso   settore   di  attivita'  che  abbiano  il  medesimo  assetto
proprietario  di  quelle presso le quali in precedenza sia intercorso
il rapporto lavorativo;
    Dispone  la  sospensione  del  presente  giudizio  e la immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina  che  la  presente  ordinanza sia notificata, a cura della
cancelleria,  alle  parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei
ministri,  nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica.
        Chieti, addi' 27 maggio 2002
                   Il giudice del lavoro: Marsella
03C0019