N. 10 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 novembre 2002

Ordinanza  emessa  il  20 novembre  2002  dal tribunale di Torino nel
procedimento penale a carico di Khorki Abderrahim ed altri

Processo   penale  -  Giudizio  immediato  -  Richiesta  di  giudizio
  abbreviato  subordinata  ad  integrazione  probatoria,  formulata a
  seguito  della  notificazione  del  decreto di giudizio immediato -
  Rigetto  da  parte  del  giudice  per  le  indagini  preliminari  -
  Riproposizione   prima   della   dichiarazione   di   apertura  del
  dibattimento  di  primo  grado - Mancata previsione - Disparita' di
  trattamento rispetto alle ipotesi di dissenso da parte del pubblico
  ministero  o  di  rigetto  da  parte  del  giudice  per le indagini
  preliminari della richiesta di applicazione della pena - Disparita'
  di  trattamento  rispetto  alla ipotesi della richiesta di giudizio
  abbreviato   condizionato   presentata   nel   corso   dell'udienza
  preliminare  -  Lesione  del  diritto  di  difesa - Contrasto con i
  principi del giusto processo.
- Codice  di  procedura penale, artt. 458, comma 2, 438, 441 e 442 in
  combinato disposto.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.
Processo   penale  -  Giudizio  immediato  -  Richiesta  di  giudizio
  abbreviato  subordinato  ad  integrazione  probatoria  - Rigetto da
  parte  del  giudice  per  le  indagini preliminari - Riproposizione
  prima  della  dichiarazione  di  apertura del dibattimento di primo
  grado - Mancata previsione che il giudice ordini l'esibizione degli
  atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero - Disparita' di
  trattamento rispetto alle ipotesi di dissenso da parte del pubblico
  ministero  o  di  rigetto  da  parte  del  giudice  per le indagini
  preliminari della richiesta di applicazione della pena - Disparita'
  di  trattamento  rispetto  alla ipotesi della richiesta di giudizio
  abbreviato   condizionato   presentata   nel   corso   dell'udienza
  preliminare  -  Lesione  del  diritto  di  difesa - Contrasto con i
  principi del giusto processo.
- D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 135.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.
(GU n.4 del 29-1-2003 )
                            IL TRIBUNALE

    Nel  procedimento  penale  nei  confronti  di  Khorki Abderrahim,
Hossin  Paphi  e  Casi  Kasem  per i reati di cui agli artt. 110, 628
commi  1,  2 e 3 n. 1 c.p., 110, 582-585 c.p., 6, decreto legislativo
n. 286/1998  e  495,  commi  1  e 3, n. 2, c.p. ha emesso la seguente
ordinanza ex art. 134 Cost. e 23 e segg. legge 11 marzo 1953, n. 87.
    Premesso  che: in data 21 giugno 2002, il giudice per le indagini
preliminari di questo tribunale emetteva nei confronti degli imputati
suindicati  decreto  di  giudizio  immediato  che veniva notificato a
Khorki  e  Casi il 3 luglio 2002, a Hossin il 4 luglio 2002 e al loro
difensore il 23 luglio 2002;
        il  17 luglio  2002 Khorki e Casi e il 19 luglio 2002 Hossin,
quindi  entro  il  termine  previsto  dall'art. 458, comma 1, c.p.p.,
presentavano  richiesta  di  giudizio  abbreviato  subordinandola  ad
integrazioni  probatorie  ritenute necessarie ai fini della decisione
(esame  di tre testimoni e ricognizione dell'imputato Hossin da parte
degli stessi testimoni);
        il  giudice  per le indagini preliminari, all'udienza fissata
ai  sensi dell'art. 458, comma 2, c.p.p. tenutasi il 15 ottobre 2002,
respingeva   la   richiesta  di  giudizio  abbreviato,  ritenendo  le
integrazioni  probatorie  richieste dagli imputati non necessarie per
la   decisione  e  non  compatibili  con  le  finalita'  di  economia
processuale proprie del rito;
        all'udienza   del   13 novembre   2002,  il  difensore  degli
imputati,  prima  dell'apertura  del  dibattimento,  chiedeva  che il
tribunale,  ordinata  l'esibizione degli atti contenuti nel fascicolo
del   pubblico   ministero  e  ritenute  le  integrazioni  probatorie
richieste  necessarie per la decisione e compatibili con le finalita'
di   economia  processuale  del  procedimento,  volesse  disporre  il
giudizio abbreviato nei confronti degli imputati.

                            O s s e r v a

    La  decisione  del giudice per le indagini preliminari di rigetto
della  richiesta  di  giudizio  abbreviato condizionato, presentata a
seguito  della notificazione di decreto di giudizio immediato, non e'
allo  stato  sindacabile  da  alcun organo giurisdizionale, in quanto
nessuna disposizione normativa lo prevede.
    Mentre  nel  caso  di  rilevata  nullita' del decreto di giudizio
immediato  o  degli  atti  prodromici  allo  stesso,  il  giudice del
dibattimento   puo'   dichiarare   la   nullita'  e  determinare  una
regressione  del  procedimento  (art. 185,  comma 3, c.p.p.), nessuna
norma  consente al giudice del dibattimento di valutare nel merito la
fondatezza  o  meno  della  decisione  del  giudice  per  le indagini
preliminari  sulla  richiesta  di  giudizio  abbreviato condizionato;
nessuna  norma  consente  poi al giudice del dibattimento di ordinare
l'esibizione   degli  atti,  contenuti  nel  fascicolo  del  pubblico
ministero, necessari per effettuare una valutazione di tale decisione
ed eventualmente procedere al giudizio abbreviato.
    Nel  caso  di  rigetto  della  richiesta  di  giudizio abbreviato
condizionato,   presentata  dopo  la  notificazione  del  decreto  di
giudizio   immediato,  l'imputato  non  puo'  neppure  riproporre  la
richiesta,  ai  sensi dell'art. 438, comma 6, c.p.p, in quanto questa
facolta'  puo'  essere  esercitata  soltanto nell'ambito dell'udienza
preliminare  che,  nel  giudizio  immediato, non e' prevista. D'altra
parte,   non   essendo   l'ammissione   al  giudizio  abbreviato  con
integrazioni   probatorie   un   atto   dovuto,   ma   una  decisione
discrezionale che deve essere assunta in base agli atti contenuti nel
fascicolo  del  pubblico  ministero, non pare percorribile neppure la
via  del  c.d.  conflitto analogo di cui all'art. 28, comma 2, c.p.p.
(ammesso  dalla Corte di cassazione nei casi in cui il giudice per le
indagini preliminari aveva rigettato richieste di giudizio abbreviato
non  subordinate  a richieste di integrazioni probatorie, cfr. Cass.,
sez.  I  7.6.2001  m.  219688  CED) proprio perche', allo stato della
normativa, il giudice del dibattimento non ha il potere di effettuare
una  rivalutazione  nel  merito  della  decisione  del giudice per le
indagini preliminari e quindi di contestarne la fondatezza.
    Ancora  va  rilevato, che, a seguito delle innovazioni introdotte
dalla  legge  n. 479/1999,  la  Corte costituzionale, con la sentenza
n. 54 del 2002, ha ritenuto non piu' praticabile l'applicazione della
riduzione  della  pena  di  cui  all'art. 442  c.p.p.,  all'esito del
dibattimento, (applicazione introdotta dalla sentenza n. 23/1992) nel
caso  di ingiustificato rigetto della richiesta del rito da parte del
giudice dell'udienza preliminare (o, nel caso di richiesta successiva
alla  notificazione  del  decreto  di giudizio immediato, del giudice
delle   indagini   preliminari),  poiche'  attualmente  non  e'  piu'
richiesta  la  valutazione  circa  la definibilita' del processo allo
stato  degli  atti,  ma  solo  circa  la necessita' dell'integrazione
probatoria  ai  fini  della  decisione e la sua compatibilita' con le
finalita' di economia processuale proprie del procedimento.
    La  Corte, nella sentenza succitata, ha pero' concluso sostenendo
che  attualmente al giudice per l'udienza preliminare e' rimessa "una
valutazione  alla stregua di un parametro molto piu' circoscritto, il
cui  eventuale riesame non deve piu' necessariamente essere collocato
all'esito del dibattimento".
    Nel 1991 era stata sollevata questione di costituzionalita' degli
artt. 438,  439,  440  e  442  c.p.p.  (nel testo allora vigente) sul
presupposto  che "i principi di coerenza e ragionevolezza delle norme
(art. 3  Cost.)  e  di  tutela  del diritto di difesa (art. 24 Cost.)
dell'imputato  contro  un  provvedimento  (di natura processuale) che
disconosce  un  suo  diritto, imporrebbero ... di affidare al giudice
del  dibattimento  il  riesame del provvedimento negativo del g.i.p."
(Corte d'assise di Genova 29 marzo 1991).
    La  Corte  costituzionale,  con  sentenza n. 23 del 1992, ritenne
fondata  la questione, richiamando la precedente sentenza n. 81/1991.
In  tale ultima decisione la Corte costituzionale aveva rilevato che,
poiche'  l'applicazione  del rito abbreviato comportava una riduzione
di  pena  per  l'imputato,  l'organo  competente  ad  applicare  tale
riduzione dovesse essere il giudice del dibattimento, non potendo "il
controllo  sulla motivazione del diniego (del p.m.) ... trovare posto
all'interno  dell'udienza  preliminare e, quindi, ... venire affidato
al  giudice preposto ad essa perche' cio' significherebbe adottare un
rito speciale contro la determinazione del pubblico ministero".
    Con  la sentenza n. 23 del 1992, la Corte costituzionale affermo'
che  "pur  dovendosi considerare la diversita' del caso oggetto della
questione  in  esame,  rispetto  a  quello  che  ha dato origine alla
precedente  dichiarazione di legittimita' costituzionale ... tuttavia
e'  da  rilevare  che  nel presente giudizio, alla pari che in quello
gia'  deciso,  viene  in discussione un profilo che ha conseguenze di
carattere  sostanziale,  perche'  dall'ammissione  al rito abbreviato
deriva  la  possibilita'  per l'imputato di fruire di una consistente
riduzione della pena.
    E' per questa stessa ragione che - come nel caso di conflitto tra
imputato   e  pubblico  ministero  circa  l'ammissibilita'  del  rito
abbreviato,  in  cui  la  Corte ha ritenuto che la controversia sulla
pretesa   dell'imputato   non  potesse  essere  definita  all'interno
dell'udienza  preliminare  -  deve ritenersi che, qualora, nonostante
l'adesione  del  pubblico  ministero,  la  pretesa  stessa  non venga
soddisfatta  dal  giudice  per  le  indagini  preliminari,  non possa
spettare   a   questi  l'ultima  parola  in  modo  preclusivo,  sulla
decidibilita'  allo  stato  degli  atti, con una pronuncia che, senza
possibilita' di controllo, incide sulla misura della pena.
    Cio'  soprattutto quando tali aspetti siano intimamente collegati
e   strettamente   conseguenziali   ad   una  situazione  processuale
prevalentemente rimessa alla disponibilita' delle parti.
    E  poiche'  sono in gioco apprezzamenti che producono conseguenze
sull'entita'  della  pena,  risulta  lesiva  della relativa posizione
sostanziale   dell'imputato  l'attribuzione,  in  via  esclusiva,  al
giudice  per  le indagini preliminari del potere di definire in senso
negativo  il  giudizio su di essi, senza alcun controllo al riguardo.
Dato  che  "nessuna  disposizione  del  codice  medesimo  consente al
giudice  del  dibattimento di sindacare la determinazione del giudice
per   le   indagini   preliminari  contraria  all'adozione  del  rito
abbreviato",  sottrarre al primo un controllo diretto a verificare la
sussistenza  del  presupposto  della  decidibilita'  allo stato degli
atti,   limiterebbe  in  modo  irragionevole  il  diritto  di  difesa
dell'imputato,  nell'ulteriore  svolgimento  del  processo,  su di un
aspetto che ha conseguenze sul piano sostanziale".
    Appare  evidente  che l'attuale impossibilita' per il giudice del
dibattimento  di  sindacare  la decisione del giudice per le indagini
preliminari  di  rigetto  del  giudizio  abbreviato condizionato (pur
assunta  in  base  a parametri piu' circoscritti, rispetto a quello a
cui  doveva far riferimento nel decidere in ordine all'ammissibilita'
del  giudizio  abbreviato  previsto  nel  testo  originario del nuovo
codice   di  procedura  penale),  comporta  un'analoga  irragionevole
lesione  del  diritto di difesa dell'imputato, incidente sulla misura
della  pena  che  gli  viene  irrogata,  nonche'  una  violazione dei
principi del giusto processo.
    Vi e' quindi ragione di ritenere che:
        le  disposizioni  risultanti  dal  combinato  disposto  degli
artt. 458,  comma  2,  438,  441 e 442 c.p.p., nella parte in cui non
prevedono  che  l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del
dibattimento  di  primo grado, possa riproporre la medesima richiesta
di  giudizio  abbreviato subordinata ad integrazione probatoria, gia'
formulata  al  giudice  delle  indagini  preliminari, a seguito della
notificazione   del  decreto  di  giudizio  immediato,  e  da  quello
rigettata;
        la    disposizione    dell'art. 135    decreto    legislativo
n. 271/1989,  nella  parte  in cui non prevede che il giudice, ordini
l'esibizione   degli   atti  contenuti  nel  fascicolo  del  pubblico
ministero  anche  nel  caso  in  cui debba provvedere in ordine a una
richiesta   di   giudizio   abbreviato  subordinata  ad  integrazione
probatoria,  gia' proposta al giudice delle indagini preliminari e da
quello  rigettata,  riproposta  prima della dichiarazione di apertura
del dibattimento di primo grado;
possano  essere  costituzionalmente  illegittime per violazione degli
artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.
    Con  specifico  riferimento  all'art. 3  della  Costituzione, non
appare giustificata la disparita' di trattamento rispetto all'ipotesi
di dissenso da parte del pubblico ministero o di rigetto da parte del
giudice  delle  indagini  preliminari della richiesta di applicazione
della  pena,  caso  nel quale l'imputato puo' riproporre l'istanza al
giudice  del  dibattimento  ai  sensi dell'art. 448 c.p.p. Infatti si
tratta   in  entrambi  i  casi  di  riti  alternativi,  rimessi  alla
disponibilita'  delle  parti  (il  rito abbreviato esperibile in base
alla sola richiesta dell'imputato).
    Neppure  appare  giustificata  la  disparita'  di trattamento fra
l'ipotesi   della   richiesta  di  giudizio  abbreviato  condizionato
presentata  nel  corso  dell'udienza  preliminare,  che  puo'  essere
riproposta  nei  termini  indicati  dall'art. 438, comma 6, c.p.p., e
quella formulata a seguito della notificazione di decreto di giudizio
immediato  che  non  puo' essere riproposta: la decisione del giudice
per  le  indagini preliminari, di rigetto della richiesta di giudizio
abbreviato  condizionato, pronunciata all'esito dell'udienza prevista
dall'art. 458,   comma   2,   c.p.p.,   a   differenza   dell'analogo
provvedimento  assunto  nel  corso dell'udienza preliminare, non puo'
essere  considerata  un  mero  diniego  dell'integrazione  probatoria
richiesta,  incidendo  necessariamente  sulla  misura  della  pena da
irrogarsi all'imputato.
    Con      riferimento      all'art. 24     della     Costituzione,
l'insindacabilita'  del provvedimento di rigetto da parte del giudice
per  le  indagini  preliminari della richiesta di giudizio abbreviato
condizionato  (non  reiterabile  nell'ipotesi di richiesta successiva
alla notificazione del decreto di giudizio immediato) lede il diritto
di  difesa  dell'imputato,  poiche' l'ingiustificato diniego comporta
per   l'imputato  effetti  sostanziali  pregiudizievoli,  consistenti
nell'omessa riduzione della pena, prevista per legge.
    Con  riferimento  infine  all'art. 111  della  Costituzione,  non
appare  conforme  al  novellato disposto di tale disposizione che una
decisione  negativa  in ordine all'acquisizione di un mezzo di prova,
che  l'imputato ritiene a lui favorevole, non possa essere oggetto di
riesame nelle fasi successive del procedimento penale.
    La  questione  e'  altresi' rilevante, in quanto questo tribunale
deve   decidere  sulla  richiesta  preliminare  del  difensore  degli
imputati,  affinche'  questi  siano  giudicati  con  rito abbreviato,
subordinato  a  integrazioni probatorie (che, in astratto, in base ai
pochi atti conosciuti dal tribunale, potrebbero essere necessarie per
la  decisione e non incompatibili, anche in considerazione della loro
natura,   con  le  finalita'  di  economia  processuale  proprie  del
procedimento),  a  seguito  del provvedimento di rigetto adottato dal
giudice    delle    indagini    preliminari   nell'udienza   prevista
dall'art. 458, comma 2, c.p.p.
                              P. Q. M.
    Visti  gli artt. 134, Cost. e 23 e ss. della legge 11 marzo 1953,
n. 87;
    Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata, in relazione
agli   artt. 3,   24  e  111  della  Costituzione,  la  questione  di
legittimita' costituzionale:
        a) del  combinato disposto degli artt. 458, comma 2, 438, 441
e  442  c.p.p. nella parte in cui non prevedono che l'imputato, prima
della  dichiarazione  di  apertura  del  dibattimento di primo grado,
possa   riproporre  la  medesima  richiesta  di  giudizio  abbreviato
subordinata  ad  integrazione  probatoria,  gia' formulata al giudice
delle indagini preliminari, a seguito della notificazione del decreto
di giudizio immediato, e da quello rigettata;
        b) dell'art. 135 decreto legislativo n. 271/1989, nella parte
in  cui  non  prevede  che il giudice, ordini l'esibizione degli atti
contenuti  nel fascicolo del pubblico ministero anche nel caso in cui
debba  provvedere  in  ordine  a una richiesta di giudizio abbreviato
subordinata  ad  integrazione  probatoria,  gia'  proposta al giudice
delle  indagini  preliminari  e da quello rigettata, riproposta prima
della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado;
    Dispone  la  trasmissione  degli atti del procedimento alla Corte
costituzionale;
    Sospende il giudizio in corso;
    Manda   la   cancelleria  per  la  notificazione  della  presente
ordinanza   al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  per  la
comunicazione  della stessa ai Presidenti del Senato della Repubblica
e della Camera dei deputati.
        Torino, addi' 20 novembre 2002
                       Il Presidente: Barbieri
03C0046