N. 10 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 novembre 2002
Ordinanza emessa il 20 novembre 2002 dal tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Khorki Abderrahim ed altri Processo penale - Giudizio immediato - Richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad integrazione probatoria, formulata a seguito della notificazione del decreto di giudizio immediato - Rigetto da parte del giudice per le indagini preliminari - Riproposizione prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado - Mancata previsione - Disparita' di trattamento rispetto alle ipotesi di dissenso da parte del pubblico ministero o di rigetto da parte del giudice per le indagini preliminari della richiesta di applicazione della pena - Disparita' di trattamento rispetto alla ipotesi della richiesta di giudizio abbreviato condizionato presentata nel corso dell'udienza preliminare - Lesione del diritto di difesa - Contrasto con i principi del giusto processo. - Codice di procedura penale, artt. 458, comma 2, 438, 441 e 442 in combinato disposto. - Costituzione, artt. 3, 24 e 111. Processo penale - Giudizio immediato - Richiesta di giudizio abbreviato subordinato ad integrazione probatoria - Rigetto da parte del giudice per le indagini preliminari - Riproposizione prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado - Mancata previsione che il giudice ordini l'esibizione degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero - Disparita' di trattamento rispetto alle ipotesi di dissenso da parte del pubblico ministero o di rigetto da parte del giudice per le indagini preliminari della richiesta di applicazione della pena - Disparita' di trattamento rispetto alla ipotesi della richiesta di giudizio abbreviato condizionato presentata nel corso dell'udienza preliminare - Lesione del diritto di difesa - Contrasto con i principi del giusto processo. - D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 135. - Costituzione, artt. 3, 24 e 111.(GU n.4 del 29-1-2003 )
IL TRIBUNALE Nel procedimento penale nei confronti di Khorki Abderrahim, Hossin Paphi e Casi Kasem per i reati di cui agli artt. 110, 628 commi 1, 2 e 3 n. 1 c.p., 110, 582-585 c.p., 6, decreto legislativo n. 286/1998 e 495, commi 1 e 3, n. 2, c.p. ha emesso la seguente ordinanza ex art. 134 Cost. e 23 e segg. legge 11 marzo 1953, n. 87. Premesso che: in data 21 giugno 2002, il giudice per le indagini preliminari di questo tribunale emetteva nei confronti degli imputati suindicati decreto di giudizio immediato che veniva notificato a Khorki e Casi il 3 luglio 2002, a Hossin il 4 luglio 2002 e al loro difensore il 23 luglio 2002; il 17 luglio 2002 Khorki e Casi e il 19 luglio 2002 Hossin, quindi entro il termine previsto dall'art. 458, comma 1, c.p.p., presentavano richiesta di giudizio abbreviato subordinandola ad integrazioni probatorie ritenute necessarie ai fini della decisione (esame di tre testimoni e ricognizione dell'imputato Hossin da parte degli stessi testimoni); il giudice per le indagini preliminari, all'udienza fissata ai sensi dell'art. 458, comma 2, c.p.p. tenutasi il 15 ottobre 2002, respingeva la richiesta di giudizio abbreviato, ritenendo le integrazioni probatorie richieste dagli imputati non necessarie per la decisione e non compatibili con le finalita' di economia processuale proprie del rito; all'udienza del 13 novembre 2002, il difensore degli imputati, prima dell'apertura del dibattimento, chiedeva che il tribunale, ordinata l'esibizione degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero e ritenute le integrazioni probatorie richieste necessarie per la decisione e compatibili con le finalita' di economia processuale del procedimento, volesse disporre il giudizio abbreviato nei confronti degli imputati. O s s e r v a La decisione del giudice per le indagini preliminari di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato, presentata a seguito della notificazione di decreto di giudizio immediato, non e' allo stato sindacabile da alcun organo giurisdizionale, in quanto nessuna disposizione normativa lo prevede. Mentre nel caso di rilevata nullita' del decreto di giudizio immediato o degli atti prodromici allo stesso, il giudice del dibattimento puo' dichiarare la nullita' e determinare una regressione del procedimento (art. 185, comma 3, c.p.p.), nessuna norma consente al giudice del dibattimento di valutare nel merito la fondatezza o meno della decisione del giudice per le indagini preliminari sulla richiesta di giudizio abbreviato condizionato; nessuna norma consente poi al giudice del dibattimento di ordinare l'esibizione degli atti, contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, necessari per effettuare una valutazione di tale decisione ed eventualmente procedere al giudizio abbreviato. Nel caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato, presentata dopo la notificazione del decreto di giudizio immediato, l'imputato non puo' neppure riproporre la richiesta, ai sensi dell'art. 438, comma 6, c.p.p, in quanto questa facolta' puo' essere esercitata soltanto nell'ambito dell'udienza preliminare che, nel giudizio immediato, non e' prevista. D'altra parte, non essendo l'ammissione al giudizio abbreviato con integrazioni probatorie un atto dovuto, ma una decisione discrezionale che deve essere assunta in base agli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, non pare percorribile neppure la via del c.d. conflitto analogo di cui all'art. 28, comma 2, c.p.p. (ammesso dalla Corte di cassazione nei casi in cui il giudice per le indagini preliminari aveva rigettato richieste di giudizio abbreviato non subordinate a richieste di integrazioni probatorie, cfr. Cass., sez. I 7.6.2001 m. 219688 CED) proprio perche', allo stato della normativa, il giudice del dibattimento non ha il potere di effettuare una rivalutazione nel merito della decisione del giudice per le indagini preliminari e quindi di contestarne la fondatezza. Ancora va rilevato, che, a seguito delle innovazioni introdotte dalla legge n. 479/1999, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 54 del 2002, ha ritenuto non piu' praticabile l'applicazione della riduzione della pena di cui all'art. 442 c.p.p., all'esito del dibattimento, (applicazione introdotta dalla sentenza n. 23/1992) nel caso di ingiustificato rigetto della richiesta del rito da parte del giudice dell'udienza preliminare (o, nel caso di richiesta successiva alla notificazione del decreto di giudizio immediato, del giudice delle indagini preliminari), poiche' attualmente non e' piu' richiesta la valutazione circa la definibilita' del processo allo stato degli atti, ma solo circa la necessita' dell'integrazione probatoria ai fini della decisione e la sua compatibilita' con le finalita' di economia processuale proprie del procedimento. La Corte, nella sentenza succitata, ha pero' concluso sostenendo che attualmente al giudice per l'udienza preliminare e' rimessa "una valutazione alla stregua di un parametro molto piu' circoscritto, il cui eventuale riesame non deve piu' necessariamente essere collocato all'esito del dibattimento". Nel 1991 era stata sollevata questione di costituzionalita' degli artt. 438, 439, 440 e 442 c.p.p. (nel testo allora vigente) sul presupposto che "i principi di coerenza e ragionevolezza delle norme (art. 3 Cost.) e di tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.) dell'imputato contro un provvedimento (di natura processuale) che disconosce un suo diritto, imporrebbero ... di affidare al giudice del dibattimento il riesame del provvedimento negativo del g.i.p." (Corte d'assise di Genova 29 marzo 1991). La Corte costituzionale, con sentenza n. 23 del 1992, ritenne fondata la questione, richiamando la precedente sentenza n. 81/1991. In tale ultima decisione la Corte costituzionale aveva rilevato che, poiche' l'applicazione del rito abbreviato comportava una riduzione di pena per l'imputato, l'organo competente ad applicare tale riduzione dovesse essere il giudice del dibattimento, non potendo "il controllo sulla motivazione del diniego (del p.m.) ... trovare posto all'interno dell'udienza preliminare e, quindi, ... venire affidato al giudice preposto ad essa perche' cio' significherebbe adottare un rito speciale contro la determinazione del pubblico ministero". Con la sentenza n. 23 del 1992, la Corte costituzionale affermo' che "pur dovendosi considerare la diversita' del caso oggetto della questione in esame, rispetto a quello che ha dato origine alla precedente dichiarazione di legittimita' costituzionale ... tuttavia e' da rilevare che nel presente giudizio, alla pari che in quello gia' deciso, viene in discussione un profilo che ha conseguenze di carattere sostanziale, perche' dall'ammissione al rito abbreviato deriva la possibilita' per l'imputato di fruire di una consistente riduzione della pena. E' per questa stessa ragione che - come nel caso di conflitto tra imputato e pubblico ministero circa l'ammissibilita' del rito abbreviato, in cui la Corte ha ritenuto che la controversia sulla pretesa dell'imputato non potesse essere definita all'interno dell'udienza preliminare - deve ritenersi che, qualora, nonostante l'adesione del pubblico ministero, la pretesa stessa non venga soddisfatta dal giudice per le indagini preliminari, non possa spettare a questi l'ultima parola in modo preclusivo, sulla decidibilita' allo stato degli atti, con una pronuncia che, senza possibilita' di controllo, incide sulla misura della pena. Cio' soprattutto quando tali aspetti siano intimamente collegati e strettamente conseguenziali ad una situazione processuale prevalentemente rimessa alla disponibilita' delle parti. E poiche' sono in gioco apprezzamenti che producono conseguenze sull'entita' della pena, risulta lesiva della relativa posizione sostanziale dell'imputato l'attribuzione, in via esclusiva, al giudice per le indagini preliminari del potere di definire in senso negativo il giudizio su di essi, senza alcun controllo al riguardo. Dato che "nessuna disposizione del codice medesimo consente al giudice del dibattimento di sindacare la determinazione del giudice per le indagini preliminari contraria all'adozione del rito abbreviato", sottrarre al primo un controllo diretto a verificare la sussistenza del presupposto della decidibilita' allo stato degli atti, limiterebbe in modo irragionevole il diritto di difesa dell'imputato, nell'ulteriore svolgimento del processo, su di un aspetto che ha conseguenze sul piano sostanziale". Appare evidente che l'attuale impossibilita' per il giudice del dibattimento di sindacare la decisione del giudice per le indagini preliminari di rigetto del giudizio abbreviato condizionato (pur assunta in base a parametri piu' circoscritti, rispetto a quello a cui doveva far riferimento nel decidere in ordine all'ammissibilita' del giudizio abbreviato previsto nel testo originario del nuovo codice di procedura penale), comporta un'analoga irragionevole lesione del diritto di difesa dell'imputato, incidente sulla misura della pena che gli viene irrogata, nonche' una violazione dei principi del giusto processo. Vi e' quindi ragione di ritenere che: le disposizioni risultanti dal combinato disposto degli artt. 458, comma 2, 438, 441 e 442 c.p.p., nella parte in cui non prevedono che l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, possa riproporre la medesima richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad integrazione probatoria, gia' formulata al giudice delle indagini preliminari, a seguito della notificazione del decreto di giudizio immediato, e da quello rigettata; la disposizione dell'art. 135 decreto legislativo n. 271/1989, nella parte in cui non prevede che il giudice, ordini l'esibizione degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero anche nel caso in cui debba provvedere in ordine a una richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad integrazione probatoria, gia' proposta al giudice delle indagini preliminari e da quello rigettata, riproposta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado; possano essere costituzionalmente illegittime per violazione degli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione. Con specifico riferimento all'art. 3 della Costituzione, non appare giustificata la disparita' di trattamento rispetto all'ipotesi di dissenso da parte del pubblico ministero o di rigetto da parte del giudice delle indagini preliminari della richiesta di applicazione della pena, caso nel quale l'imputato puo' riproporre l'istanza al giudice del dibattimento ai sensi dell'art. 448 c.p.p. Infatti si tratta in entrambi i casi di riti alternativi, rimessi alla disponibilita' delle parti (il rito abbreviato esperibile in base alla sola richiesta dell'imputato). Neppure appare giustificata la disparita' di trattamento fra l'ipotesi della richiesta di giudizio abbreviato condizionato presentata nel corso dell'udienza preliminare, che puo' essere riproposta nei termini indicati dall'art. 438, comma 6, c.p.p., e quella formulata a seguito della notificazione di decreto di giudizio immediato che non puo' essere riproposta: la decisione del giudice per le indagini preliminari, di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato, pronunciata all'esito dell'udienza prevista dall'art. 458, comma 2, c.p.p., a differenza dell'analogo provvedimento assunto nel corso dell'udienza preliminare, non puo' essere considerata un mero diniego dell'integrazione probatoria richiesta, incidendo necessariamente sulla misura della pena da irrogarsi all'imputato. Con riferimento all'art. 24 della Costituzione, l'insindacabilita' del provvedimento di rigetto da parte del giudice per le indagini preliminari della richiesta di giudizio abbreviato condizionato (non reiterabile nell'ipotesi di richiesta successiva alla notificazione del decreto di giudizio immediato) lede il diritto di difesa dell'imputato, poiche' l'ingiustificato diniego comporta per l'imputato effetti sostanziali pregiudizievoli, consistenti nell'omessa riduzione della pena, prevista per legge. Con riferimento infine all'art. 111 della Costituzione, non appare conforme al novellato disposto di tale disposizione che una decisione negativa in ordine all'acquisizione di un mezzo di prova, che l'imputato ritiene a lui favorevole, non possa essere oggetto di riesame nelle fasi successive del procedimento penale. La questione e' altresi' rilevante, in quanto questo tribunale deve decidere sulla richiesta preliminare del difensore degli imputati, affinche' questi siano giudicati con rito abbreviato, subordinato a integrazioni probatorie (che, in astratto, in base ai pochi atti conosciuti dal tribunale, potrebbero essere necessarie per la decisione e non incompatibili, anche in considerazione della loro natura, con le finalita' di economia processuale proprie del procedimento), a seguito del provvedimento di rigetto adottato dal giudice delle indagini preliminari nell'udienza prevista dall'art. 458, comma 2, c.p.p.
P. Q. M. Visti gli artt. 134, Cost. e 23 e ss. della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale: a) del combinato disposto degli artt. 458, comma 2, 438, 441 e 442 c.p.p. nella parte in cui non prevedono che l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, possa riproporre la medesima richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad integrazione probatoria, gia' formulata al giudice delle indagini preliminari, a seguito della notificazione del decreto di giudizio immediato, e da quello rigettata; b) dell'art. 135 decreto legislativo n. 271/1989, nella parte in cui non prevede che il giudice, ordini l'esibizione degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero anche nel caso in cui debba provvedere in ordine a una richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad integrazione probatoria, gia' proposta al giudice delle indagini preliminari e da quello rigettata, riproposta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado; Dispone la trasmissione degli atti del procedimento alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio in corso; Manda la cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e per la comunicazione della stessa ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Torino, addi' 20 novembre 2002 Il Presidente: Barbieri 03C0046