N. 67 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 ottobre 2002

Ordinanza  emessa  il  10  ottobre  2002 dal tribunale di Bolzano nel
procedimento  civile  vertente  tra  Demasi Vincenzo e I.P.E.S. della
Provincia di Bolzano

Edilizia popolare, economica e sovvenzionata - Provincia di Bolzano -
  Alloggi   sociali   dell'Istituto   per  l'Edilizia  sociale  della
  Provincia  autonoma di Bolzano (I.P.E.S.) - Canone - Determinazione
  per   il   periodo  anteriore  all'entrata  in  vigore  della  L.P.
  n. 13/1998  e  del  relativo  D.P.G.P.  di  esecuzione n. 59/1999 -
  Inclusione  nel  computo  della  pensione  di invalidita' sociale -
  Ingiustificato  deteriore  trattamento  dei titolari di pensioni di
  invalidita' sociale rispetto ai titolari di pensioni di guerra e ai
  titolari  delle  rendite  INAIL  (non  computate  nel  calcolo  del
  canone).
- Legge  della  Provincia di Bolzano 2 aprile 1962, n. 4, art. 6-bis,
  comma  4,  come modificato dall'art. 6, lett. b), della legge della
  Provincia di Bolzano 20 dicembre 1993, n. 27; legge della Provincia
  di  Bolzano 17 dicembre 1998, n. 13, art. 112, comma terzo; decreto
  del  Presidente  della  Giunta  provinciale di Bolzano 15 settembre
  1999, n. 51, art. 7, lett. b).
- Costituzione, art. 3.
(GU n.10 del 12-3-2003 )
                            IL TRIBUNALE

    Ha   pronunziato   la   seguente  ordinanza  nella  causa  civile
n. 1021/1999  R.G.  promossa  da  Demasi  Vincenzo,  rappresentato  e
difeso,   giusta  delega  a  margine  del  ricorso  introduttivo  del
giudizio, dall'avv. Pappalardo e dall'avv. M. Ortore, con elezione di
domicilio presso lo studio degli stessi, parte ricorrente;
    Nei  confronti di I.P.E.S., Istituto per l'Edilizia Sociale della
Provincia  autonoma  di  Bolzano,  in persona del presidente e legale
rappresentante  pro tempore, rappresentato e difeso, giusta delega in
calce   alla  comparsa  di  costituzione  e  risposta,  dall'avv.  E.
Bertorelle,  con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso,
parte convenuta.
    In   punto:   determinazione  canone  di  locazione;  ricorso  ex
art. 447-bis c.p.c.;

                              In fatto

    Con ricorso depositato il 2 luglio 1999 Demasi Vincenzo, premesso
di essere sia assegnatario di alloggio sociale I.P.E.S. dal 1 gennaio
1996,  sia titolare di pensione di invalidita' civile assoluta esente
da tassazione I.R.P.E.F. ai sensi dell'art. 34 d.P.R. n. 601/1973, ha
chiesto la rideterminazione del canone di locazione da lui pagato, in
quanto  nella  sua  quantificazione  era  stato  tenuto  conto  della
suddetta  pensione.  Costituitasi  in  giudizio  l'I.P.E.S. ha, in un
primo momento, esclusivamente contestato la astratta possibilita' per
il  giudice  ordinario  di  disapplicare  atti normativi quali sono i
regolamenti  delegati  ed evidenziato che la normativa applicabile al
caso di specie era rappresentata dalla l.p. 1998 n. 13 e dal relativo
regolamento di esecuzione (d.P.G.P. n. 51/1999), i quali, oltretutto,
avevano sostituito la l.p. n. 13/1977 invocata dalla controparte.
    Con   ordinanza  del  19  giugno  2002  il  giudice  ha  disposto
consulenza  tecnica al fine di poter procedere della rideterminazione
del  canone,  ritenendo,  per  quanto  riguarda  gli  anni  anteriori
all'entrata  in  vigore della l.p. n. 13/1998 e del relativo d.P.G.P.
di  esecuzione  n. 51/1999,  di  dovere  esclusivamente verificare la
correttezza   dell'inclusione   tra   i  redditi  della  pensione  di
invalidita'  civile  erogata al ricorrente, e, per quanto concerne il
periodo  successivo, di poter disapplicare (con efficacia limitata al
presente  giudizio)  direttamente  il regolamento di esecuzione della
legge  provinciale  includente  la suddetta pensione, in virtu' della
sua natura formale di atto amministrativo.
    All'udienza   del  13  dicembre  2001  (ovverosia  all'esito  del
deposito  dell'elaborato  peritale e previa concessione di rinvio per
esame dello stesso ad opera delle parti) il procuratore dell'istituto
convenuto  ha  effettuato  nuove  deduzioni  a verbale in ordine alla
formulazione del regolamento di esecuzione della l.p. n. 13 del 1977.

                             In diritto

    Il  rapporto di locazione oggetto di causa e, pertanto, la esatta
determinazione  del  canone  relativo  sono disciplinati da due leggi
provinciali  (rectius:  due regolamenti di attuazione, essendo questi
ultimi  che  sanciscono  i criteri di quantificazione) successive, le
quali,  pur  prospettando problemi giuridici diversi, hanno in comune
l'inclusione  (per una determinata quota o per l'intero), nel calcolo
dell'importo  dovuto  a  titolo di canone locativo, della pensione di
invalidita'  civile erogata al ricorrente dalla Provincia autonoma di
Bolzano  ex  l.p.  n. 46/1978  e  riconosciuta  esente  da tassazione
I.R.P.E.F. dallo stesso ente territoriale.
    Devesi,   inoltre,  preliminarmente  rilevare  che  la  Provincia
autonoma  di  Bolzano risulta titolare di potesta' normativa primaria
in  materia  di  edilizia sovvenzionata (art. 8 d.P.R. n. 670/1972) e
che, pertanto, l'autorita' giurisdizionale e' legittimata a sollevare
questione  di  costituzionalita' della normativa provinciale ai sensi
del   combinato   disposto   degli  artt. 134  Cost.,  1  e  2  legge
costituzionale n. 1/1948.
    Passando  all'esame  del  merito della questione, va evidenziato,
per  quanto  attiene al periodo anteriore all'entrata in vigore della
l.p. n. 13/1998 e del relativo d.P.G.P. di esecuzione n. 51/1999, che
la determinazione del canone per gli alloggi sociali dell'I.P.E.S. e'
regolamentato  dall'art.  14,  secondo  comma,  della l.p. di Bolzano
n. 13  del 1977 ("Per capacita' economica del nucleo familiare di cui
al  precedente secondo comma si intende la somma dei redditi imputata
all'assegnatario   stesso  ed  alle  persone  con  esso  abitualmente
conviventi ... omissis") e dal relativo regolamento di esecuzione ("I
criteri  di  attuazione  dei principi contenuti nel secondo comma del
presente  articolo  vengono  stabiliti  con regolamento di esecuzione
della presente legge").
    Il suddetto regolamento di esecuzione (ovverosia il d.P.G.P. n. 1
del  14  gennaio  1986)  prevede(va)  che  la capacita' economica del
nucleo  familiare  dell'assegnatario va(andava) calcolata a norma del
quarto  comma  dell'art. 6-bis  della legge provinciale 2 aprile 1962
n. 4  e  successive modifiche, il quale, a sua volta, all'esito della
modifica/aggiunta  introdotta  con  l'art. 6,  lett.  b),  della l.p.
n. 27/1993, stabilisce(stabiliva) che le pensioni per invalidi civili
(e  per  handicappati  e  gli assegni alimentari) sono pure calcolati
nella misura del 75%.
    Ad   opinione   di   questo   giudice,  pero',  il  quarto  comma
dell'art. 6-bis  della  l.p.  2  aprile  1962  n. 4  come  risultante
all'esito  della  modifica  introdotta  con l'art. 6, lett. b), della
l.p.  n. 27/1993 si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione
nella  parte in cui include il 75% delle pensioni per invalidi civili
nella  base di calcolo del canone di locazione degli alloggi sociali,
atteso  che  lo  stesso appare disciplinare situazioni uguali in modo
difforme sulla base delle seguenti considerazioni:
        a)  l'esenzione  dalla  tassazione  I.R.P.E.F. ex art. 34 del
d.P.R.  n. 601/1973  da  parte  dell'ente  erogante  la  pensione  di
invalidita'  civile  oggetto  del  presente processo, appare avere il
valore  di riconoscimento della sua natura assistenziale e, pertanto,
del  suo  sganciamento  dall'attivita'  lavorativa resa dal cittadino
(l'art.   34   del   d.P.R.   n. 601/1973,  infatti,  mentre  enuncia
espressamente,  tra  gli  emolumenti esenti, le pensioni di guerra di
ogni  tipo,  individua  con riferimento alla funzione assistenziale i
"sussidi  corrisposti  dallo  Stato  e  da  altri  enti pubblici" non
sottoposti a tassazione I.R.P.E.F.);
        b)  la  suddetta  esenzione  non  appare,  secondo il diritto
vivente,  essere limitata al settore fiscale ma, al contrario, appare
coinvolgere  ogni  momento  in cui sia richiesta la valutazione delle
componenti   reddituali  di  un  soggetto,  determinando  quali  voci
costituiscano   reddito  del  cittadino  (si  cfr.  Corte  dei  conti
n. 69513/1993 e Cass. n. 97/10397);
        c)  il quarto comma dell'art. 6-bis della legge provinciale 2
aprile  1962  n. 4  come modificato dall'art. 6, lett. b), della l.p.
n. 27/1993,    prevede    l'inclusione   nel   calcolo   del   canone
esclusivamente del 75% delle pensioni per invalidi civili (per quanto
rileva  in  questa  sede)  escludendo,  quindi,  a  contrario che nel
suddetto  calcolo  le  pensioni di guerra e quelle erogate dall'INAIL
ovverosia   emolumenti,  non  solo,  sottoposti  ad  identico  regime
fiscale,   ma   caratterizzati,  anche,  dalla  mancata  correlazione
sinallagmatica  con  un rapporto di lavoro e, quindi, da una funzione
assistenziale  e/o risarcitoria/indennitaria analoga a quella propria
delle pensioni per invalidi civili.
    Per quanto concerne poi la rilevanza della suddetta questione per
la decisione del caso concreto oggetto di giudizio, si evidenzia:
        la  normativa provinciale sopra richiamata, pur essendo stata
espressamente  abrogata  dalla  l.p.  n. 13/1998  (art.  151)  e  dal
d.P.G.P.  n. 51/1999  (art.  19),  risulta applicabile al rapporto di
locazione  per cui e' causa sino all'entrata in vigore della suddetta
legge  provinciale  in virtu' del principio di irretroattivita' delle
leggi  e, pertanto, l'eventuale accoglimento della presente eccezione
avrebbe   indubbi  riflessi  sulla  rideterminazione  del  canone  di
locazione come chiesta dal ricorrente;
        il  rinvio  effettuato  dalla  norma  regolamentare  a quella
legislativa  locale  (ovverosia  quello con cui l'art. 1 del d.P.G.P.
n. 1/1986  richiama  la  l.p.  n. 4/1962  "e successive modifiche" va
considerato  come  formale  e  non ricettizio, attese, da un lato, la
funzione  della norma richiamata, la quale, essendo volta a stabilire
limiti  massimi  di  reddito  e'  caratterizzata  dalla necessita' di
adeguare    periodicamente    gli    stessi   e,   dall'altro   lato,
l'utilizzazione  del  plurale nella formulazione del rinvio (per tale
soluzione ermeneutica in ordine alla natura del rinvio, si veda Cass.
n. 82/955);
        la  natura  formale  del suddetto rinvio implica che la legge
provinciale   richiamata  non  entra  a  fare  parte  integrante  del
regolamento  di  esecuzione  richiamante,  con  la conseguenza che la
stessa,  non  solo,  e' sensibile a tutte le modificazioni successive
all'entrata  in  vigore di quest'ultimo, ma non acquista, neppure, la
natura  di  atto formalmente amministrativo (come tale disapplicabile
direttamente  dal giudice ordinario in caso di sussistenza di uno dei
tre vizi invalidanti).
    Diverse   considerazioni   dovrebbero   valere,  invece,  per  la
normativa  provinciale  attualmente  in  vigore  (ovverosia  la  l.p.
n. 13/1998  ed  il  D.P.G.P. n. 51/1999) e disciplinante il canone di
locazione del ricorrente dal 27 gennaio 1999.
    La legislazione provinciale appare, infatti, effettuare un rinvio
non  ad  uno  specifico  e  determinato regolamento, ma alla fonte di
produzione  di esso e, quindi, a tutti gli atti consimili provenienti
dalla medesima fonte subordinata (l'art. 112, terzo comma, della l.p.
n. 13/1998  recita,  infatti:  "Per  capacita'  economica  del nucleo
familiare si intendono tutti i redditi di tutte le persone conviventi
con il locatario, come determinati con regolamento di esecuzione. Nel
regolamento  di  esecuzione vengono determinate anche le quote esenti
per familiari a carico").
    Il  suddetto  rinvio  appare,  pertanto,  di natura formale e non
ricettizia  con  la  conseguenza,  da un lato, che il contenuto della
normativa  regolamentare  subordinata  non  entra  a  far  parte  del
precetto  della  norma  giuridica di rinvio e, dall'altro lato che il
regolamento   di   esecuzione,   quale,   appunto   atto  formalmente
amministrativo, e' disapplicabile dal giudice ordinario (naturalmente
con  effetti  limitati  al  caso  sottoposto  al suo giudizio e senza
alcuna    operazione    additiva    e/o    sostitutiva   dell'operato
dell'autorita'  amministrativa)  anche per vizio di eccesso di potere
ovverosia  per  contrasto  con  l'art.  3  della Cost. (si vedano sul
punto:  Cass. sez. lav. n. 92/2199, Cass. s.u. n. 91/2985, Cass. s.u.
n. 97/4670 e Cass. sez. lav. n. 91/1054).
    In  considerazione,  pero',  del  fatto che la natura formale del
suddetto  rinvio  potrebbe non essere condivisa da altri giudicanti e
che,  oltretutto,  parte  della giurisprudenza di legittimita' appare
effettuare ulteriori distinzioni e negare, in particolari ipotesi, la
possibilita'  per il giudice ordinario di disapplicare il regolamento
di  esecuzione  (si  veda  Cass.  sez. lav. n. 89/685) a tenore della
quale:  "il  regolamento  di  esecuzione  di  una  legge  puo' essere
considerato  quale  atto  amministrativo  illegittimo,  e quindi puo'
essere  disapplicato dal giudice ordinario, quando contenga norme che
superino la necessita' di dare attuazione alla legge o addirittura le
siano  contrarie,  ma  non  quando  contenga  norme  che completino o
integrino  la  legge.  E',  pertanto,  legittima  -  in quanto emessa
praeter  legem  e  non in contrasto con la ratio di risocializzazione
del   condannato   od   internato   perseguita   dall'istituto  della
semiliberta'   ex   art.  48,  legge  28  luglio  1975  n. 354  -  la
disposizione  dell'art. 51  del  regolamento  di  esecuzione di detta
legge  approvato  con  d.P.R.  29  aprile  1976  n. 431, la quale, in
coerenza   con   il   divieto   di  possesso  di  moneta  all'interno
dell'istituto,   obbliga  il  datore  di  lavoro  dei  condannati  ed
internati  in  regime  di semiliberta' a versare la retribuzione alla
direzione  dell'istituto penitenziario, restando altresi' escluso che
la  stessa  disposizione  regolamentare  possa  ritenersi  viziata da
eccesso  di  potere  in  quanto  riferisce  l'obbligo  suddetto  solo
all'ipotesi  del  lavoro  subordinato e non anche a quella del lavoro
autonomo"),  questo  giudice solleva cautelativamente la questione di
legittimita'  costituzionale degli artt. 112, comma terzo, della l.p.
Bolzano  n. 13/1998,  e dell'art. 7, lettera b), del d.P.G.P. Bolzano
n. 51/1999,  con  l'art. 3  della Costituzione nella parte in cui non
include  tra le eccezioni al calcolo del canone anche le pensioni per
invalidita'   civile  oltre  a  quelle  di  guerra  ed  alle  rendite
I.N.A.I.L.
    La  norma  regolamentare  citata,  infatti,  recita testualmente:
"agli  effetti  del  comma 3 dell'art. 112 della legge ed ai fini del
calcolo  del  canone di locazione nel valutare la capacita' economica
si  considerano: b) tutti i redditi del locatario e delle persone con
esso conviventi nell'abitazione non soggetti all'imposta sul reddito,
i  quali  sono  a disposizione della famiglia in modo continuativo ad
eccezione  dell'indennita'  di accompagnamento, delle borse di studio
per  studenti,  che sono destinate al finanziamento del sostentamento
della  vita  al  di  fuori della famiglia, delle pensioni di guerra e
delle rendite I.N.A.I.L.
    Valgono,  per  quanto  riguarda  le argomentazioni a sostegno del
contrasto,  le  considerazioni  sopra  svolte  in  relazione al comma
quarto  dell'art. 6-bis  della  l.p.  n. 2/1962 come modificato dalla
l.p.  n. 27/1993  con  l'unica  differenza  che nel caso di specie la
violazione  del principio di eguaglianza appare ancora piu' manifesta
a  fronte  dell'espressa  esclusione delle pensioni di guerra e delle
rendite  I.N.A.I.L.  e  del  calcolo  intero  e  non  per quota della
pensione di invalidita' civile.
                              P. Q. M.
    Visti  gli artt. 134 Cost., 1 e 2 legge Cost. n. 1/1948, 23 legge
Cost.   n. 87/1953,   rilevato   il   contrasto   del   quarto  comma
dell'art. 6-bis  della  legge  provinciale  2  aprile 1962, n. 4 come
modificato  dall'art. 6,  lett.  b),  della  l.p.  n. 27/1993 e degli
artt. 112,  comma  terzo,  della l.p. Bolzano n. 13/1998 e 7, lettera
b), del d.P.G.P. Bolzano n. 51/1999, con l'art. 3 della Costituzione,
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale con sospensione di giudizio in corso;
    Ordina  la  notifica  a  cura  della  cancelleria  della presente
ordinanza  di  trasmissione  alle  parti  eventualmente  non presenti
all'udienza  del  10  ottobre 2002 nonche' al presidente della giunta
provinciale e del consiglio provinciale di Bolzano.
        Bolzano, addi' 10 ottobre 2002
                        Il giudice: Mirandola
03C0153