N. 67 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 ottobre 2002
Ordinanza emessa il 10 ottobre 2002 dal tribunale di Bolzano nel procedimento civile vertente tra Demasi Vincenzo e I.P.E.S. della Provincia di Bolzano Edilizia popolare, economica e sovvenzionata - Provincia di Bolzano - Alloggi sociali dell'Istituto per l'Edilizia sociale della Provincia autonoma di Bolzano (I.P.E.S.) - Canone - Determinazione per il periodo anteriore all'entrata in vigore della L.P. n. 13/1998 e del relativo D.P.G.P. di esecuzione n. 59/1999 - Inclusione nel computo della pensione di invalidita' sociale - Ingiustificato deteriore trattamento dei titolari di pensioni di invalidita' sociale rispetto ai titolari di pensioni di guerra e ai titolari delle rendite INAIL (non computate nel calcolo del canone). - Legge della Provincia di Bolzano 2 aprile 1962, n. 4, art. 6-bis, comma 4, come modificato dall'art. 6, lett. b), della legge della Provincia di Bolzano 20 dicembre 1993, n. 27; legge della Provincia di Bolzano 17 dicembre 1998, n. 13, art. 112, comma terzo; decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano 15 settembre 1999, n. 51, art. 7, lett. b). - Costituzione, art. 3.(GU n.10 del 12-3-2003 )
IL TRIBUNALE Ha pronunziato la seguente ordinanza nella causa civile n. 1021/1999 R.G. promossa da Demasi Vincenzo, rappresentato e difeso, giusta delega a margine del ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. Pappalardo e dall'avv. M. Ortore, con elezione di domicilio presso lo studio degli stessi, parte ricorrente; Nei confronti di I.P.E.S., Istituto per l'Edilizia Sociale della Provincia autonoma di Bolzano, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. E. Bertorelle, con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso, parte convenuta. In punto: determinazione canone di locazione; ricorso ex art. 447-bis c.p.c.; In fatto Con ricorso depositato il 2 luglio 1999 Demasi Vincenzo, premesso di essere sia assegnatario di alloggio sociale I.P.E.S. dal 1 gennaio 1996, sia titolare di pensione di invalidita' civile assoluta esente da tassazione I.R.P.E.F. ai sensi dell'art. 34 d.P.R. n. 601/1973, ha chiesto la rideterminazione del canone di locazione da lui pagato, in quanto nella sua quantificazione era stato tenuto conto della suddetta pensione. Costituitasi in giudizio l'I.P.E.S. ha, in un primo momento, esclusivamente contestato la astratta possibilita' per il giudice ordinario di disapplicare atti normativi quali sono i regolamenti delegati ed evidenziato che la normativa applicabile al caso di specie era rappresentata dalla l.p. 1998 n. 13 e dal relativo regolamento di esecuzione (d.P.G.P. n. 51/1999), i quali, oltretutto, avevano sostituito la l.p. n. 13/1977 invocata dalla controparte. Con ordinanza del 19 giugno 2002 il giudice ha disposto consulenza tecnica al fine di poter procedere della rideterminazione del canone, ritenendo, per quanto riguarda gli anni anteriori all'entrata in vigore della l.p. n. 13/1998 e del relativo d.P.G.P. di esecuzione n. 51/1999, di dovere esclusivamente verificare la correttezza dell'inclusione tra i redditi della pensione di invalidita' civile erogata al ricorrente, e, per quanto concerne il periodo successivo, di poter disapplicare (con efficacia limitata al presente giudizio) direttamente il regolamento di esecuzione della legge provinciale includente la suddetta pensione, in virtu' della sua natura formale di atto amministrativo. All'udienza del 13 dicembre 2001 (ovverosia all'esito del deposito dell'elaborato peritale e previa concessione di rinvio per esame dello stesso ad opera delle parti) il procuratore dell'istituto convenuto ha effettuato nuove deduzioni a verbale in ordine alla formulazione del regolamento di esecuzione della l.p. n. 13 del 1977. In diritto Il rapporto di locazione oggetto di causa e, pertanto, la esatta determinazione del canone relativo sono disciplinati da due leggi provinciali (rectius: due regolamenti di attuazione, essendo questi ultimi che sanciscono i criteri di quantificazione) successive, le quali, pur prospettando problemi giuridici diversi, hanno in comune l'inclusione (per una determinata quota o per l'intero), nel calcolo dell'importo dovuto a titolo di canone locativo, della pensione di invalidita' civile erogata al ricorrente dalla Provincia autonoma di Bolzano ex l.p. n. 46/1978 e riconosciuta esente da tassazione I.R.P.E.F. dallo stesso ente territoriale. Devesi, inoltre, preliminarmente rilevare che la Provincia autonoma di Bolzano risulta titolare di potesta' normativa primaria in materia di edilizia sovvenzionata (art. 8 d.P.R. n. 670/1972) e che, pertanto, l'autorita' giurisdizionale e' legittimata a sollevare questione di costituzionalita' della normativa provinciale ai sensi del combinato disposto degli artt. 134 Cost., 1 e 2 legge costituzionale n. 1/1948. Passando all'esame del merito della questione, va evidenziato, per quanto attiene al periodo anteriore all'entrata in vigore della l.p. n. 13/1998 e del relativo d.P.G.P. di esecuzione n. 51/1999, che la determinazione del canone per gli alloggi sociali dell'I.P.E.S. e' regolamentato dall'art. 14, secondo comma, della l.p. di Bolzano n. 13 del 1977 ("Per capacita' economica del nucleo familiare di cui al precedente secondo comma si intende la somma dei redditi imputata all'assegnatario stesso ed alle persone con esso abitualmente conviventi ... omissis") e dal relativo regolamento di esecuzione ("I criteri di attuazione dei principi contenuti nel secondo comma del presente articolo vengono stabiliti con regolamento di esecuzione della presente legge"). Il suddetto regolamento di esecuzione (ovverosia il d.P.G.P. n. 1 del 14 gennaio 1986) prevede(va) che la capacita' economica del nucleo familiare dell'assegnatario va(andava) calcolata a norma del quarto comma dell'art. 6-bis della legge provinciale 2 aprile 1962 n. 4 e successive modifiche, il quale, a sua volta, all'esito della modifica/aggiunta introdotta con l'art. 6, lett. b), della l.p. n. 27/1993, stabilisce(stabiliva) che le pensioni per invalidi civili (e per handicappati e gli assegni alimentari) sono pure calcolati nella misura del 75%. Ad opinione di questo giudice, pero', il quarto comma dell'art. 6-bis della l.p. 2 aprile 1962 n. 4 come risultante all'esito della modifica introdotta con l'art. 6, lett. b), della l.p. n. 27/1993 si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione nella parte in cui include il 75% delle pensioni per invalidi civili nella base di calcolo del canone di locazione degli alloggi sociali, atteso che lo stesso appare disciplinare situazioni uguali in modo difforme sulla base delle seguenti considerazioni: a) l'esenzione dalla tassazione I.R.P.E.F. ex art. 34 del d.P.R. n. 601/1973 da parte dell'ente erogante la pensione di invalidita' civile oggetto del presente processo, appare avere il valore di riconoscimento della sua natura assistenziale e, pertanto, del suo sganciamento dall'attivita' lavorativa resa dal cittadino (l'art. 34 del d.P.R. n. 601/1973, infatti, mentre enuncia espressamente, tra gli emolumenti esenti, le pensioni di guerra di ogni tipo, individua con riferimento alla funzione assistenziale i "sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici" non sottoposti a tassazione I.R.P.E.F.); b) la suddetta esenzione non appare, secondo il diritto vivente, essere limitata al settore fiscale ma, al contrario, appare coinvolgere ogni momento in cui sia richiesta la valutazione delle componenti reddituali di un soggetto, determinando quali voci costituiscano reddito del cittadino (si cfr. Corte dei conti n. 69513/1993 e Cass. n. 97/10397); c) il quarto comma dell'art. 6-bis della legge provinciale 2 aprile 1962 n. 4 come modificato dall'art. 6, lett. b), della l.p. n. 27/1993, prevede l'inclusione nel calcolo del canone esclusivamente del 75% delle pensioni per invalidi civili (per quanto rileva in questa sede) escludendo, quindi, a contrario che nel suddetto calcolo le pensioni di guerra e quelle erogate dall'INAIL ovverosia emolumenti, non solo, sottoposti ad identico regime fiscale, ma caratterizzati, anche, dalla mancata correlazione sinallagmatica con un rapporto di lavoro e, quindi, da una funzione assistenziale e/o risarcitoria/indennitaria analoga a quella propria delle pensioni per invalidi civili. Per quanto concerne poi la rilevanza della suddetta questione per la decisione del caso concreto oggetto di giudizio, si evidenzia: la normativa provinciale sopra richiamata, pur essendo stata espressamente abrogata dalla l.p. n. 13/1998 (art. 151) e dal d.P.G.P. n. 51/1999 (art. 19), risulta applicabile al rapporto di locazione per cui e' causa sino all'entrata in vigore della suddetta legge provinciale in virtu' del principio di irretroattivita' delle leggi e, pertanto, l'eventuale accoglimento della presente eccezione avrebbe indubbi riflessi sulla rideterminazione del canone di locazione come chiesta dal ricorrente; il rinvio effettuato dalla norma regolamentare a quella legislativa locale (ovverosia quello con cui l'art. 1 del d.P.G.P. n. 1/1986 richiama la l.p. n. 4/1962 "e successive modifiche" va considerato come formale e non ricettizio, attese, da un lato, la funzione della norma richiamata, la quale, essendo volta a stabilire limiti massimi di reddito e' caratterizzata dalla necessita' di adeguare periodicamente gli stessi e, dall'altro lato, l'utilizzazione del plurale nella formulazione del rinvio (per tale soluzione ermeneutica in ordine alla natura del rinvio, si veda Cass. n. 82/955); la natura formale del suddetto rinvio implica che la legge provinciale richiamata non entra a fare parte integrante del regolamento di esecuzione richiamante, con la conseguenza che la stessa, non solo, e' sensibile a tutte le modificazioni successive all'entrata in vigore di quest'ultimo, ma non acquista, neppure, la natura di atto formalmente amministrativo (come tale disapplicabile direttamente dal giudice ordinario in caso di sussistenza di uno dei tre vizi invalidanti). Diverse considerazioni dovrebbero valere, invece, per la normativa provinciale attualmente in vigore (ovverosia la l.p. n. 13/1998 ed il D.P.G.P. n. 51/1999) e disciplinante il canone di locazione del ricorrente dal 27 gennaio 1999. La legislazione provinciale appare, infatti, effettuare un rinvio non ad uno specifico e determinato regolamento, ma alla fonte di produzione di esso e, quindi, a tutti gli atti consimili provenienti dalla medesima fonte subordinata (l'art. 112, terzo comma, della l.p. n. 13/1998 recita, infatti: "Per capacita' economica del nucleo familiare si intendono tutti i redditi di tutte le persone conviventi con il locatario, come determinati con regolamento di esecuzione. Nel regolamento di esecuzione vengono determinate anche le quote esenti per familiari a carico"). Il suddetto rinvio appare, pertanto, di natura formale e non ricettizia con la conseguenza, da un lato, che il contenuto della normativa regolamentare subordinata non entra a far parte del precetto della norma giuridica di rinvio e, dall'altro lato che il regolamento di esecuzione, quale, appunto atto formalmente amministrativo, e' disapplicabile dal giudice ordinario (naturalmente con effetti limitati al caso sottoposto al suo giudizio e senza alcuna operazione additiva e/o sostitutiva dell'operato dell'autorita' amministrativa) anche per vizio di eccesso di potere ovverosia per contrasto con l'art. 3 della Cost. (si vedano sul punto: Cass. sez. lav. n. 92/2199, Cass. s.u. n. 91/2985, Cass. s.u. n. 97/4670 e Cass. sez. lav. n. 91/1054). In considerazione, pero', del fatto che la natura formale del suddetto rinvio potrebbe non essere condivisa da altri giudicanti e che, oltretutto, parte della giurisprudenza di legittimita' appare effettuare ulteriori distinzioni e negare, in particolari ipotesi, la possibilita' per il giudice ordinario di disapplicare il regolamento di esecuzione (si veda Cass. sez. lav. n. 89/685) a tenore della quale: "il regolamento di esecuzione di una legge puo' essere considerato quale atto amministrativo illegittimo, e quindi puo' essere disapplicato dal giudice ordinario, quando contenga norme che superino la necessita' di dare attuazione alla legge o addirittura le siano contrarie, ma non quando contenga norme che completino o integrino la legge. E', pertanto, legittima - in quanto emessa praeter legem e non in contrasto con la ratio di risocializzazione del condannato od internato perseguita dall'istituto della semiliberta' ex art. 48, legge 28 luglio 1975 n. 354 - la disposizione dell'art. 51 del regolamento di esecuzione di detta legge approvato con d.P.R. 29 aprile 1976 n. 431, la quale, in coerenza con il divieto di possesso di moneta all'interno dell'istituto, obbliga il datore di lavoro dei condannati ed internati in regime di semiliberta' a versare la retribuzione alla direzione dell'istituto penitenziario, restando altresi' escluso che la stessa disposizione regolamentare possa ritenersi viziata da eccesso di potere in quanto riferisce l'obbligo suddetto solo all'ipotesi del lavoro subordinato e non anche a quella del lavoro autonomo"), questo giudice solleva cautelativamente la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 112, comma terzo, della l.p. Bolzano n. 13/1998, e dell'art. 7, lettera b), del d.P.G.P. Bolzano n. 51/1999, con l'art. 3 della Costituzione nella parte in cui non include tra le eccezioni al calcolo del canone anche le pensioni per invalidita' civile oltre a quelle di guerra ed alle rendite I.N.A.I.L. La norma regolamentare citata, infatti, recita testualmente: "agli effetti del comma 3 dell'art. 112 della legge ed ai fini del calcolo del canone di locazione nel valutare la capacita' economica si considerano: b) tutti i redditi del locatario e delle persone con esso conviventi nell'abitazione non soggetti all'imposta sul reddito, i quali sono a disposizione della famiglia in modo continuativo ad eccezione dell'indennita' di accompagnamento, delle borse di studio per studenti, che sono destinate al finanziamento del sostentamento della vita al di fuori della famiglia, delle pensioni di guerra e delle rendite I.N.A.I.L. Valgono, per quanto riguarda le argomentazioni a sostegno del contrasto, le considerazioni sopra svolte in relazione al comma quarto dell'art. 6-bis della l.p. n. 2/1962 come modificato dalla l.p. n. 27/1993 con l'unica differenza che nel caso di specie la violazione del principio di eguaglianza appare ancora piu' manifesta a fronte dell'espressa esclusione delle pensioni di guerra e delle rendite I.N.A.I.L. e del calcolo intero e non per quota della pensione di invalidita' civile.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 Cost., 1 e 2 legge Cost. n. 1/1948, 23 legge Cost. n. 87/1953, rilevato il contrasto del quarto comma dell'art. 6-bis della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4 come modificato dall'art. 6, lett. b), della l.p. n. 27/1993 e degli artt. 112, comma terzo, della l.p. Bolzano n. 13/1998 e 7, lettera b), del d.P.G.P. Bolzano n. 51/1999, con l'art. 3 della Costituzione, Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale con sospensione di giudizio in corso; Ordina la notifica a cura della cancelleria della presente ordinanza di trasmissione alle parti eventualmente non presenti all'udienza del 10 ottobre 2002 nonche' al presidente della giunta provinciale e del consiglio provinciale di Bolzano. Bolzano, addi' 10 ottobre 2002 Il giudice: Mirandola 03C0153