N. 68 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 maggio 2002
Ordinanza emessa il 22 maggio 2002 (pervenuta alla Corte costituzionale il 4 febbraio 2003) dalla Commissione tributaria provinciale di Ravenna sul ricorso proposto da Mongardi Zino contro il Comune di Riolo Terme Tributi locali - Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Applicazione ai terreni agricoli - Agevolazioni fiscali stabilite dall'art. 9 d.lgs. n. 504/1992 in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli a titolo principale - Concessione subordinata al requisito dell'iscrizione all'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e la malattia - Conseguente esclusione del beneficio per gli imprenditori agricoli a titolo principale e per i coltivatori diretti gia' pensionati, ai quali non e' consentita l'iscrizione all'INPS - Violazione della delega prevista dalla legge n. 662/1996 - Disparita' di trattamento tra cittadini in base alle condizioni personali. - Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, art. 58 [comma 2]. - Costituzione, artt. 3, 70 e 76, in relazione all'art. 3, comma [14, recte:] 149, lettera f), n. 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.(GU n.10 del 12-3-2003 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 23/02, depositato l'8 gennaio 2002, avverso avviso di accertamento ICI 1998; Contro Comune di Riolo Terme, difeso da: Berti dott. Damiano, corso Saffi n. 59 - 48018 Faenza (Ravenna), proposto dal ricorrente: Mongardi Zino, via Matteotti 98 - 48025 Riolo Terme (Ravenna), difeso da: Ronchini avv. Claudio, corso Matteotti n. 18 - 48018 Faenza (Ravenna). Con avviso di liquidazione notificato il 5 novembre 2001, il Comune di Riolo Terme rettificava in lire 2.918.908.000 il valore imponibile ai fini ICI delle aree edificabili di proprieta' dell'azienda agricola Mongardi Zino, quantificando in lire 20.246.000 - pari ad euro 10.456,19 - l'imposta dovuta per l'esercizio 1998, comprensiva di sanzioni ed interessi. Avverso il suddetto atto impositivo proponeva tempestivo ricorso il sig. Mongardi. A supporto dell'impugnazione, il ricorrente eccepiva i seguenti motivi. 1. - I terreni di proprieta', qualificati come edificabili dal Comune di Riolo Terme, vengono utilizzati per l'attivita' agricola, esercitata da oltre 25 anni. 2. - Ai sensi dell'art. 9, comma 1, decreto legislativo n. 504/1992, precedentemente all'entrata in vigore dell'art. 58, comma 2, decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, "i terreni agricoli - pur se qualificati come edificabili nel P.R.G. - posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attivita' principale, purche' dai medesimi condotti", fruivano del sistema agevolato ai fini ICI, con conseguente determinazione dell'imponibile sulla base del reddito dominicale moltiplicato per 75, con limite di esenzione fissato in lire 50 milioni. Nel caso in decisione i terreni, de quibus, come risulta dal certificato catastale allegato hanno un r.d. complessivo pari a lire 643.356 che, moltiplicato per 75, da un valore imponibile di lire 48.265.200; tale valore, non superando lire 50.000.000, sarebbe, secondo la richiamata normativa, esente da imposta. 3. - L'art. 58, comma 2, decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 introducendo per l'anno 1998 un regime diverso, peggiorativo del precedente, sarebbe in contrasto con la Carta costituzionale in quanto, con tale norma, il legislatore delegato ha applicato le norme agevolative solo alle persone fisiche e non piu' agli altri soggetti, introducendo per di piu' un ulteriore elemento delimitativo: la soggezione alla corresponsione dell'obbligo dell'assicurazione per invalidita' di vecchiaia e di malattia. In tal modo gli imprenditori agricoli a titolo principale ed i coltivatori diretti gia' pensionati, incolpevolmente e senza rimedio, non ne potrebbero usufruire, in quanto l'I.N.P.S. non consente loro l'iscrizione nei detti elenchi. Gia' alcuni comuni, nel regolamentare la materia, si sarebbero resi conto dell'anomalia ed avrebbero ammesso ai benefici i coltivatori diretti pensionati; il ricorrente cita ad esempio il regolamento del Comune di Ravenna. 4. - La giurisprudenza della Commissione provinciale di Ravenna, ancora, avvalorerebbe la tesi dell'applicabilita' del regime ICI agevolato previsto per i coltivatori diretti; a tal fine viene citata la sentenza n. 88/02/01 relativa tuttavia all'ICI 1997. 5. - L'art. 58, decreto legislativo n. 446/1997, sarebbe in definitiva da ritenersi incostituzionale per violazione degli artt. 70, 76 e 3 della Costituzione, sia in quanto in contrasto con la delega prevista dalla legge n. 662/1996 (art. 3, comma 14, lettera f), n. 2), sia in quanto creerebbe disparita' di trattamento tra i cittadini, dipendenti da condizioni personali. 6. - In definitiva, a parere del ricorrente delle due l'una: o al caso di specie, per l'anno 1998, va applicata la normativa preesistente al decreto legislativo n. 446/1997, in quanto irretroattiva, oppure, nel caso si ritenesse applicabile l'art. 58, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997, interpretandolo nel senso di escludere l'applicazione delle agevolazioni fiscali, il ricorrente ritiene incostituzionale tale norma, proponendo l'eccezione d'incostituzionalita' della medesima. 7. - Si costituiva in giudizio il Comune di Riolo Terme, evidenziando che l'interpretazione letterale della disposizione legislativa richiede che, per beneficiare della riduzione prevista dal citato art. 9, comma 1, devono ricorrere le condizioni previste dall'art. 58, comma 2, menzionato: una di queste e' l'iscrizione negli appositi elenchi tenuti dall'INPS. Di conseguenza, i soggetti non piu' iscritti in quanto pensionati non potrebbero farsi rientrare nel concetto di coltivatore diretto ai fini dell'applicazione delle riduzioni di cui all'art. 9, comma 1. I relativi terreni sarebbero quindi sottoposti a tassazione come aree fabbricabili per il venir meno della funzione giuridica contenuta nell'art. 2, comma 1, lettera b), decreto legislativo n. 504/1992 (cita all'uopo la risposta del sottosegretario per le finanze Veneto all'interrogazione di Luigi Olivieri del 29 febbraio 2000, n. 5-06800). 8. - Successivamente lo stesso comune produceva nota di deposito e memoria illustrativa in cui, tramite il procuratore costituito dott. Damiano Berti, sosteneva la tesi dell'applicabilita' dell'art. 58 del decreto legislativo n. 446/1997 al caso de quo, in quanto avente carattere interpretativo e quindi efficacia retroattiva. Osserva codesta commissione che la ratio della normativa agevolativa (9, decreto legislativo n. 504/1992) appare chiara: si vuole consentire alle imprese dirette coltivatrici o a quelle dedite in via principale all'attivita' agricola di usufruire di un sistema contributivo agevolato con riferimento a un bene - il terreno - che viene utilizzato come strumentale per l'impresa, a prescindere dalla sua classificazione di P.R.G. La qualifica di coltivatore diretto o d'impresa a titolo principale non puo' dipendere dall'obbligo alla corresponsione dei contributi, ma da caratteristiche proprie dell'impresa. D'altra parte, l'articolo 58 del dedreto legislativo n. 446/1997, applicabile alla fattispecie va interpretato nel senso di escludere l'applicazione delle agevolazioni fiscali nelle fattispecie quali quella in esame. Tale esclusione appare contrastante con il sistema costituzionale, ed in particolare con gli articoli 70, 76 e 3 della Costituzione, sia in quanto viola la delega prevista dalla legge n. 662/1996 (art. 3, comma 14, lettera f), n. 2) sia in quanto crea disparita' di trattamento tra i cittadini, dipendenti da condizioni personali. Infatti, con tale norma, il legislatore delegato non solo ha applicato le norme agevolative solo alle persone fisiche e non piu' agli altri soggetti, ma ha introdotto l'obbligo dell'assicurazione per invalidita' di vecchiaia e di malattia, in guisa da rendere inapplicabile l'agevolazione agli imprenditori agricoli a titolo principale ed ai coltivatori diretti gia' pensionati, ai quali, incolpevolmente e senza rimedio, non e' consentita l'iscrizione all'INPS. La risoluzione della questione di costituzionalita' appare sicuramente rilevante ai fini della decisione.
P. Q. M. Ritenuta la non palese infondatezza della eccezione sollevata e la sua rilevanza ai fini della decisione; Visto l'art. 23 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953; Sospende il presente giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perche' giudichi sulla legittimita' costituzionale dell'art. 58, decreto legislativo n. 446/1997, nella parte in cui, violando la legge delega, impedisce di fatto agli imprenditori agricoli a titolo principale ed ai coltivatori diretti gia' pensionati, di usufruire dell'agevolazione fiscale fondata sulla determinazione del valore dell'immobile in base al reddito dominicale rideterminato, subordinandone la concessione al requisito dell'iscrizione all'assicurazione per l'invalidita' di vecchiaia e malattia. Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri; Manda alla segreteria di comunicare questo provvedimento ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Ravenna, addi' 22 maggio 2002 Il presidente estensore:Ridolfi 03C0154