N. 68 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 maggio 2002

Ordinanza   emessa   il   22   maggio   2002  (pervenuta  alla  Corte
costituzionale  il  4  febbraio  2003)  dalla  Commissione tributaria
provinciale  di  Ravenna sul ricorso proposto da Mongardi Zino contro
il Comune di Riolo Terme

Tributi locali - Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Applicazione
  ai  terreni  agricoli  - Agevolazioni fiscali stabilite dall'art. 9
  d.lgs.  n. 504/1992  in  favore  dei  coltivatori  diretti  e degli
  imprenditori agricoli a titolo principale - Concessione subordinata
  al  requisito  dell'iscrizione all'assicurazione per l'invalidita',
  la  vecchiaia  e la malattia - Conseguente esclusione del beneficio
  per   gli  imprenditori  agricoli  a  titolo  principale  e  per  i
  coltivatori  diretti  gia'  pensionati,  ai quali non e' consentita
  l'iscrizione  all'INPS  -  Violazione  della  delega prevista dalla
  legge n. 662/1996 - Disparita' di trattamento tra cittadini in base
  alle condizioni personali.
- Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, art. 58 [comma 2].
- Costituzione, artt. 3, 70 e 76, in relazione all'art. 3, comma [14,
  recte:]  149,  lettera  f),  n. 2,  della  legge  23 dicembre 1996,
  n. 662.
(GU n.10 del 12-3-2003 )
                LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

    Ha  emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 23/02, depositato
l'8 gennaio 2002, avverso avviso di accertamento ICI 1998;
    Contro  Comune  di  Riolo  Terme, difeso da: Berti dott. Damiano,
corso  Saffi n. 59 - 48018 Faenza (Ravenna), proposto dal ricorrente:
Mongardi Zino, via Matteotti 98 - 48025 Riolo Terme (Ravenna), difeso
da:  Ronchini  avv.  Claudio,  corso  Matteotti  n. 18 - 48018 Faenza
(Ravenna).
    Con  avviso  di  liquidazione  notificato  il 5 novembre 2001, il
Comune  di  Riolo  Terme  rettificava in lire 2.918.908.000 il valore
imponibile   ai   fini  ICI  delle  aree  edificabili  di  proprieta'
dell'azienda agricola Mongardi Zino, quantificando in lire 20.246.000
-  pari  ad  euro  10.456,19 - l'imposta dovuta per l'esercizio 1998,
comprensiva di sanzioni ed interessi.
    Avverso  il suddetto atto impositivo proponeva tempestivo ricorso
il sig. Mongardi.
    A  supporto  dell'impugnazione, il ricorrente eccepiva i seguenti
motivi.
    1.  -  I  terreni di proprieta', qualificati come edificabili dal
Comune  di  Riolo Terme, vengono utilizzati per l'attivita' agricola,
esercitata da oltre 25 anni.
    2.   -   Ai  sensi  dell'art. 9,  comma  1,  decreto  legislativo
n. 504/1992,  precedentemente  all'entrata  in  vigore  dell'art. 58,
comma  2, decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, "i terreni
agricoli - pur se qualificati come edificabili nel P.R.G. - posseduti
da  coltivatori  diretti  o da imprenditori agricoli che esplicano la
loro  attivita'  principale, purche' dai medesimi condotti", fruivano
del  sistema  agevolato  ai  fini ICI, con conseguente determinazione
dell'imponibile  sulla  base  del reddito dominicale moltiplicato per
75,  con  limite di esenzione fissato in lire 50 milioni. Nel caso in
decisione   i  terreni,  de  quibus,  come  risulta  dal  certificato
catastale allegato hanno un r.d. complessivo pari a lire 643.356 che,
moltiplicato per 75, da un valore imponibile di lire 48.265.200; tale
valore, non superando lire 50.000.000, sarebbe, secondo la richiamata
normativa, esente da imposta.
    3. - L'art. 58,  comma  2,  decreto  legislativo  n. 446  del  15
dicembre  1997  introducendo  per  l'anno  1998  un  regime  diverso,
peggiorativo  del  precedente,  sarebbe  in  contrasto  con  la Carta
costituzionale  in quanto, con tale norma, il legislatore delegato ha
applicato  le  norme agevolative solo alle persone fisiche e non piu'
agli  altri  soggetti, introducendo per di piu' un ulteriore elemento
delimitativo:   la   soggezione   alla   corresponsione  dell'obbligo
dell'assicurazione per invalidita' di vecchiaia e di malattia. In tal
modo  gli  imprenditori agricoli a titolo principale ed i coltivatori
diretti  gia'  pensionati,  incolpevolmente  e  senza rimedio, non ne
potrebbero   usufruire,   in  quanto  l'I.N.P.S.  non  consente  loro
l'iscrizione nei detti elenchi. Gia' alcuni comuni, nel regolamentare
la  materia,  si  sarebbero  resi  conto  dell'anomalia  ed avrebbero
ammesso  ai  benefici i coltivatori diretti pensionati; il ricorrente
cita ad esempio il regolamento del Comune di Ravenna.
    4. - La  giurisprudenza della Commissione provinciale di Ravenna,
ancora,  avvalorerebbe  la  tesi  dell'applicabilita'  del regime ICI
agevolato previsto per i coltivatori diretti; a tal fine viene citata
la sentenza n. 88/02/01 relativa tuttavia all'ICI 1997.
    5. - L'art. 58,   decreto  legislativo  n. 446/1997,  sarebbe  in
definitiva   da   ritenersi  incostituzionale  per  violazione  degli
artt. 70,  76  e 3 della Costituzione, sia in quanto in contrasto con
la delega prevista dalla legge n. 662/1996 (art. 3, comma 14, lettera
f),  n. 2),  sia  in quanto creerebbe disparita' di trattamento tra i
cittadini, dipendenti da condizioni personali.
    6. - In definitiva, a parere del ricorrente delle due l'una: o al
caso   di   specie,  per  l'anno  1998,  va  applicata  la  normativa
preesistente   al   decreto   legislativo   n. 446/1997,   in  quanto
irretroattiva,  oppure,  nel caso si ritenesse applicabile l'art. 58,
comma  2,  del  decreto  legislativo n. 446/1997, interpretandolo nel
senso  di  escludere  l'applicazione  delle  agevolazioni fiscali, il
ricorrente    ritiene   incostituzionale   tale   norma,   proponendo
l'eccezione d'incostituzionalita' della medesima.
    7. - Si   costituiva  in  giudizio  il  Comune  di  Riolo  Terme,
evidenziando   che  l'interpretazione  letterale  della  disposizione
legislativa  richiede  che,  per beneficiare della riduzione prevista
dal  citato  art. 9, comma 1, devono ricorrere le condizioni previste
dall'art. 58,  comma  2,  menzionato:  una  di queste e' l'iscrizione
negli  appositi  elenchi tenuti dall'INPS. Di conseguenza, i soggetti
non piu' iscritti in quanto pensionati non potrebbero farsi rientrare
nel  concetto  di coltivatore diretto ai fini dell'applicazione delle
riduzioni  di  cui  all'art. 9, comma 1. I relativi terreni sarebbero
quindi  sottoposti  a  tassazione come aree fabbricabili per il venir
meno della funzione giuridica contenuta nell'art. 2, comma 1, lettera
b),  decreto  legislativo  n. 504/1992 (cita all'uopo la risposta del
sottosegretario  per  le  finanze  Veneto all'interrogazione di Luigi
Olivieri del 29 febbraio 2000, n. 5-06800).
    8. - Successivamente  lo stesso comune produceva nota di deposito
e  memoria  illustrativa  in  cui,  tramite il procuratore costituito
dott. Damiano    Berti,   sosteneva   la   tesi   dell'applicabilita'
dell'art. 58  del  decreto legislativo n. 446/1997 al caso de quo, in
quanto   avente   carattere   interpretativo   e   quindi   efficacia
retroattiva.
    Osserva   codesta   commissione  che  la  ratio  della  normativa
agevolativa  (9,  decreto  legislativo n. 504/1992) appare chiara: si
vuole  consentire alle imprese dirette coltivatrici o a quelle dedite
in  via  principale all'attivita' agricola di usufruire di un sistema
contributivo  agevolato  con riferimento a un bene - il terreno - che
viene  utilizzato come strumentale per l'impresa, a prescindere dalla
sua classificazione di P.R.G.
    La   qualifica  di  coltivatore  diretto  o  d'impresa  a  titolo
principale  non  puo'  dipendere dall'obbligo alla corresponsione dei
contributi, ma da caratteristiche proprie dell'impresa.
    D'altra parte, l'articolo 58 del dedreto legislativo n. 446/1997,
applicabile  alla  fattispecie va interpretato nel senso di escludere
l'applicazione  delle  agevolazioni  fiscali  nelle fattispecie quali
quella in esame.
    Tale    esclusione    appare    contrastante   con   il   sistema
costituzionale,  ed  in particolare con gli articoli 70, 76 e 3 della
Costituzione,  sia  in  quanto  viola  la delega prevista dalla legge
n. 662/1996  (art. 3,  comma 14, lettera f), n. 2) sia in quanto crea
disparita'  di  trattamento tra i cittadini, dipendenti da condizioni
personali.
    Infatti,  con  tale  norma,  il  legislatore delegato non solo ha
applicato  le  norme agevolative solo alle persone fisiche e non piu'
agli  altri  soggetti,  ma ha introdotto l'obbligo dell'assicurazione
per  invalidita'  di  vecchiaia  e  di  malattia, in guisa da rendere
inapplicabile  l'agevolazione  agli  imprenditori  agricoli  a titolo
principale  ed  ai  coltivatori  diretti  gia'  pensionati, ai quali,
incolpevolmente  e  senza  rimedio,  non  e'  consentita l'iscrizione
all'INPS.
    La   risoluzione  della  questione  di  costituzionalita'  appare
sicuramente rilevante ai fini della decisione.
                              P. Q. M.
    Ritenuta  la  non palese infondatezza della eccezione sollevata e
la sua rilevanza ai fini della decisione;
    Visto l'art. 23 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953;
    Sospende  il presente giudizio e dispone l'immediata trasmissione
degli   atti   alla   Corte  costituzionale  perche'  giudichi  sulla
legittimita'   costituzionale   dell'art.   58,  decreto  legislativo
n. 446/1997,  nella parte in cui, violando la legge delega, impedisce
di  fatto  agli  imprenditori  agricoli  a  titolo  principale  ed ai
coltivatori  diretti  gia' pensionati, di usufruire dell'agevolazione
fiscale fondata sulla determinazione del valore dell'immobile in base
al reddito dominicale rideterminato, subordinandone la concessione al
requisito  dell'iscrizione  all'assicurazione  per  l'invalidita'  di
vecchiaia e malattia.
    Ordina  che  a  cura  della  segreteria la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti in causa, nonche' al Presidente del Consiglio
dei ministri;
    Manda  alla  segreteria  di  comunicare  questo  provvedimento ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Ravenna, addi' 22 maggio 2002
                   Il presidente estensore:Ridolfi
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