N. 59 ORDINANZA 10 - 28 febbraio 2003

Giudizio   sull'ammissibilita'   del   ricorso   per   conflitto   di
attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento   -  Immunita'  parlamentari  -  Procedimento  penale  nei
  confronti di un membro del Parlamento (sindaco di un Comune veneto)
  per  il  reato  di  interruzione di servizi comunali (art. 340 cod.
  pen.)   -   Deliberazione   di  insindacabilita'  della  Camera  di
  appartenenza  -  Ricorso  per  conflitto  tra poteri proposto dalla
  Corte   di   appello   di  Venezia  -  Delibazione  preliminare  di
  ammissibilita'  -  Sussistenza  della  materia  di  un  conflitto -
  Ammissibilita' del ricorso.
- Deliberazione del Senato della Repubblica 23 giugno 1999.
- Costituzione,  art.  68,  primo  comma; legge 11 marzo 1953, n. 87,
  art.  37;  norme  integrative  per  i  giudizi  davanti  alla Corte
  costituzionale, art. 26, terzo comma.
(GU n.9 del 5-3-2003 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Riccardo CHIEPPA;
  Giudici:  Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio  ONIDA,  Carlo MEZZANOTTE,
Fernanda   CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto  CAPOTOSTI,
Annibale   MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco
AMIRANTE,  Ugo  DE  SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio
FINOCCHIARO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  per  ammissibilita'  di  conflitto di attribuzione tra
poteri  dello  Stato  sorto a seguito della delibera del Senato della
Repubblica  del  23 giugno  1999  relativa  alla insindacabilita' del
comportamento  del sen. Donato Manfroi promosso dalla Corte d'Appello
di  Venezia  sez. 2 penale con ricorso depositato il 7 maggio 2002 ed
iscritto al n. 220 del registro ammissibilita' conflitti.
    Udito  nella  camera  di consiglio del 15 gennaio 2003 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
    Ritenuto  che  con  ricorso  del 26 aprile 2002, depositato nella
cancelleria  della  Corte  il  7 maggio  2002, la Corte di appello di
Venezia  -  nel  corso del procedimento penale promosso nei confronti
del  senatore  Donato  Manfroi,  condannato  in  primo  grado perche'
ritenuto  responsabile  del  reato di cui all'art. 340 cod. pen., per
avere,  in qualita' di sindaco del comune di Cencenighe Agordino, nei
giorni  1-2 marzo  1996,  interrotto  i  servizi  comunali, chiudendo
d'autorita'  l'accesso  al  pubblico al palazzo in cui hanno sede gli
uffici  e  ordinando  al  personale dipendente di non rispondere alle
telefonate  e  di staccare l'apparato fax - ha sollevato conflitto di
attribuzioni  tra  poteri  dello Stato nei confronti del Senato della
Repubblica,  in relazione alla deliberazione adottata dalla Assemblea
il  23 giugno 1999 (doc. IV-quater, n. 42), con la quale non e' stata
approvata  la  proposta della Giunta delle elezioni e delle immunita'
parlamentari  di  dichiarare  che  il  fatto per il quale e' in corso
l'indicato  procedimento  penale non concerne opinioni espresse da un
membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e non ricade,
pertanto,   nell'ipotesi  di  cui  all'art. 68,  primo  comma,  della
Costituzione;
        che, a parere della autorita' ricorrente, la condotta oggetto
della imputazione esulerebbe totalmente dall'esercizio delle funzioni
parlamentari  - cosi' come peraltro evidenziato nella Relazione della
Giunta,  la  cui  proposta e' stata disattesa dalla Assemblea - posto
che, pur manifestandosi la natura politica di "un gesto di protesta",
tale  condotta  era  stata posta in essere dal senatore Manfroi nella
sua  qualita' di sindaco del comune di Cencenighe Agordino e non gia'
nell'esercizio  del mandato parlamentare, rispetto al quale difettava
qualsiasi   collegamento,   con  correlativa  inapplicabilita'  della
garanzia prevista dall'art. 68, primo comma, della Costituzione;
        che,   pertanto,  non  reputandosi  conforme  all'ordinamento
costituzionale  la deliberazione assunta al riguardo dal Senato della
Repubblica,  la  Corte  di  appello  di  Venezia solleva conflitto di
attribuzione  in ordine "al corretto uso del potere di decidere sulla
sussistenza  dei  presupposti  di  applicabilita' dell'art. 68, primo
comma,   della   Costituzione",   come   esercitato  dal  Senato  con
l'anzidetta   delibera,   della   quale   viene   pertanto  richiesto
l'annullamento.
    Considerato    che,    in   questa   fase,   occorre   deliberare
esclusivamente  se  il  ricorso  sia  ammissibile,  valutando,  senza
contraddittorio tra le parti, se sussistano i requisiti soggettivo ed
oggettivo  di  un  conflitto  di attribuzioni tra poteri dello Stato,
impregiudicata    ogni   definitiva   decisione   anche   in   ordine
all'ammissibilita'  (art. 37,  terzo  e  quarto  comma,  della  legge
11 marzo 1953, n. 87);
        che,  quanto  al requisito soggettivo, la Corte di appello di
Venezia  e'  legittimata  a sollevare conflitto, essendo competente a
dichiarare   definitivamente,   per  il  procedimento  del  quale  e'
investita,   la  volonta'  del  potere  cui  appartiene,  in  ragione
dell'esercizio  delle funzioni giurisdizionali svolte in posizione di
indipendenza costituzionalmente garantita;
        che, parimenti, il Senato della Repubblica, che ha deliberato
nel senso della insindacabilita' della condotta posta in essere da un
proprio membro, e' legittimato ad essere parte del conflitto, essendo
competente  a  dichiarare  definitivamente la volonta' del potere che
rappresenta;
        che,  per  quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto,
la  Corte  ricorrente  denuncia  la  lesione  della  propria sfera di
attribuzioni, garantita da norme costituzionali, in conseguenza della
deliberazione  -  ritenuta illegittima - con la quale il Senato della
Repubblica   ha   qualificato  come  insindacabile  la  condotta  del
parlamentare,  cui  si  riferisce  il  giudizio,  in  quanto compresa
nell'esercizio  delle  funzioni  parlamentari  (art. 68, primo comma,
della Costituzione);
        che,  pertanto,  esiste  la  materia  di  un conflitto la cui
risoluzione spetta alla competenza della Corte.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953,  n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla
Corte di appello di Venezia nei confronti del Senato della Repubblica
con l'atto introduttivo indicato in epigrafe;
    Dispone:
        a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione
della presente ordinanza alla Corte di appello di Venezia ricorrente;
        b)  che  l'atto introduttivo e la presente ordinanza siano, a
cura  del  ricorrente, notificati al Senato della Repubblica entro il
termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a) per
essere  successivamente  depositati,  con  la  prova  della  eseguita
notificazione,  presso la cancelleria della Corte entro il termine di
venti  giorni dalla notificazione stessa, a norma dell'art. 26, terzo
comma,  delle  norme  integrative  per  i  giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2003.
                       Il Presidente: Chieppa
                         Il redattore: Flick
                      Il cancelliere:Fruscella
    Depositata in cancelleria il 28 febbraio 2003.
                      Il cancelliere:Fruscella
03C0175