N. 60 ORDINANZA 10 - 28 febbraio 2003
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Impiego pubblico - Condanna penale, anche non definitiva, dei dipendenti pubblici - Sospensione cautelare dal servizio - Preclusione di qualsiasi discrezionalita' nell'adozione del provvedimento - Motivazione per relationem dell'atto di rimessione della questione - Manifesta inammissibilita'. - Legge 27 marzo 2001, n. 97, art. 4. - Costituzione, artt. 3, 4, 24, 25, 35, 36 e 97. Impiego pubblico - Condanna penale, anche non definitiva, dei dipendenti pubblici - Sospensione obbligatoria dal servizio - Prospettata irragionevolezza con violazione del principio di presunzione di non colpevolezza dell'imputato - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimita' costituzionale - Restituzione degli atti al giudice rimettente. - Legge 27 marzo 2001, n. 97, artt. 4 e 10, comma 1. - Costituzione, artt. 3 e 27, secondo comma.(GU n.9 del 5-3-2003 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Riccardo CHIEPPA; Giudici: Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge 27 marzo 2001, n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche), e degli artt. 4 e 10, comma 1, della legge n. 97 del 2001, promossi con ordinanze del 9 aprile 2002 dal Tribunale di Messina nel procedimento civile vertente tra Ragusa Francesco e il Consorzio per le autostrade siciliane e del 22 febbraio 2002 dal Tribunale di Trapani nel procedimento civile vertente tra Di Girolamo Nicolo' e il comune di Trapani, rispettivamente iscritte ai nn. 311 e 357 del registro ordinanze 2002 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 26 e 34, 1a serie speciale, dell'anno 2002. Visto l'atto di costituzione di Di Girolamo Nicolo' nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 29 gennaio 2003 il giudice relatore Annibale Marini. Ritenuto che il Tribunale di Messina, sezione lavoro, con ordinanza emessa il 9 aprile 2002, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 25, 35, 36 e 97 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge 27 marzo 2001, n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche), secondo cui, in caso di condanna anche non definitiva per i delitti previsti dagli artt. 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale e dall'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383 (Militarizzazione del personale civile e salariato in servizio presso la Regia guardia di finanza e disposizioni penali per i militari del suddetto Corpo), i dipendenti di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica sono sospesi dal servizio; che il rimettente, in punto di non manifesta infondatezza della questione, dichiara di condividere i motivi di illegittimita' individuati dal Tribunale amministrativo regionale della Campania in un'ordinanza del 13 giugno 2001 ai quali "per brevita'" si riporta; che il Tribunale di Trapani, sezione lavoro, con ordinanza del 22 febbraio 2002, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, secondo comma, della Costituzione ed ai principi di ragionevolezza e affidamento dei cittadini nella normativa giuridica preesistente, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4 e 10, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97; che, ad avviso del rimettente, l'art. 4 della legge n. 97 del 2001, precludendo all'amministrazione qualsiasi discrezionalita' nell'adozione del provvedimento di sospensione in relazione a vicende penali non definite, si porrebbe in contrasto con la presunzione di non colpevolezza dell'imputato sino alla condanna definitiva, di cui all'art. 27, secondo comma, della Costituzione, nonche' con i principi di ragionevolezza, coerenza e proporzionalita' desumibili dall'art. 3 della Costituzione; che il successivo art. 10, comma 1, nella parte in cui prevede che le disposizioni contenute nella stessa legge si applichino ai procedimenti penali in corso alla data della sua entrata in vigore, a sua volta, contrasterebbe con il canone di ragionevolezza oltre che con il principio di affidamento dei cittadini nella normativa giuridica preesistente. Considerato preliminarmente che i due giudizi, in considerazione dell'evidente affinita' delle questioni sollevate, vanno riuniti per essere decisi con unico provvedimento; che nell'ordinanza del Tribunale di Messina la non manifesta infondatezza della questione e' motivata con integrale rinvio ad altra ordinanza di rimessione di diversa autorita' giudiziaria; che la questione va, pertanto, dichiarata manifestamente inammissibile in quanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la motivazione dell'ordinanza di rimessione deve essere autosufficiente e non puo' limitarsi a richiamare per relationem il contenuto di altri atti o provvedimenti (ex multis sentenza n. 425 del 2000); che il Tribunale di Trapani dubita, tra l'altro, della legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge 27 marzo 2001, n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche), nella parte in cui, al comma 1, prevede l'obbligatoria sospensione dal servizio dei pubblici dipendenti nel caso di condanna, anche non definitiva, per taluni delitti contro la pubblica amministrazione; che questa Corte, con sentenza n. 145 del 2002, successiva all'ordinanza di rimessione, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale, nei sensi di cui in motivazione, dell'art. 4, comma 2, della legge 27 marzo 2001, n. 97, "nella parte in cui dispone che la sospensione perde efficacia decorso un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del reato"; che - stante l'evidente connessione tra le disposizioni contenute nel primo e nel secondo comma della norma impugnata - l'intervenuto mutamento del quadro normativo rende necessaria la restituzione degli atti al giudice a quo perche' valuti se la questione sollevata possa ritenersi tuttora rilevante.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge 27 marzo 2001, n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 25, 35, 36 e 97 della Costituzione, dal Tribunale di Messina con l'ordinanza in epigrafe; Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Trapani. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2003. Il Presidente: Chieppa Il redattore: Marini Il cancelliere:Fruscella Depositata in cancelleria il 28 febbraio 2003. Il cancelliere:Fruscella 03C0176