N. 60 ORDINANZA 10 - 28 febbraio 2003

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Impiego  pubblico  -  Condanna  penale,  anche  non  definitiva,  dei
  dipendenti   pubblici   -  Sospensione  cautelare  dal  servizio  -
  Preclusione   di   qualsiasi   discrezionalita'  nell'adozione  del
  provvedimento  - Motivazione per relationem dell'atto di rimessione
  della questione - Manifesta inammissibilita'.
- Legge 27 marzo 2001, n. 97, art. 4.
- Costituzione, artt. 3, 4, 24, 25, 35, 36 e 97.
Impiego  pubblico  -  Condanna  penale,  anche  non  definitiva,  dei
  dipendenti  pubblici  -  Sospensione  obbligatoria  dal  servizio -
  Prospettata   irragionevolezza  con  violazione  del  principio  di
  presunzione   di  non  colpevolezza  dell'imputato  -  Sopravvenuta
  dichiarazione di illegittimita' costituzionale - Restituzione degli
  atti al giudice rimettente.
- Legge 27 marzo 2001, n. 97, artt. 4 e 10, comma 1.
- Costituzione, artt. 3 e 27, secondo comma.
(GU n.9 del 5-3-2003 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Riccardo CHIEPPA;
  Giudici:  Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio  ONIDA,  Carlo MEZZANOTTE,
Guido  NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco
BILE,  Giovanni  Maria FLICK, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo
MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei  giudizi  di  legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge
27 marzo  2001,  n. 97  (Norme sul rapporto tra procedimento penale e
procedimento   disciplinare  ed  effetti  del  giudicato  penale  nei
confronti  dei  dipendenti  delle amministrazioni pubbliche), e degli
artt. 4  e  10,  comma  1,  della  legge n. 97 del 2001, promossi con
ordinanze del 9 aprile 2002 dal Tribunale di Messina nel procedimento
civile vertente tra Ragusa Francesco e il Consorzio per le autostrade
siciliane  e  del  22 febbraio  2002  dal  Tribunale  di  Trapani nel
procedimento  civile  vertente tra Di Girolamo Nicolo' e il comune di
Trapani,  rispettivamente  iscritte  ai  nn. 311  e  357 del registro
ordinanze 2002 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 26 e 34, 1a serie speciale, dell'anno 2002.
    Visto  l'atto  di  costituzione  di  Di  Girolamo Nicolo' nonche'
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 29 gennaio 2003 il giudice
relatore Annibale Marini.
    Ritenuto  che  il  Tribunale  di  Messina,  sezione  lavoro,  con
ordinanza  emessa il 9 aprile 2002, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3,  4,  24,  25,  35,  36 e 97 della Costituzione, questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 4  della legge 27 marzo 2001,
n. 97  (Norme  sul  rapporto  tra  procedimento penale e procedimento
disciplinare  ed  effetti  del  giudicato  penale  nei  confronti dei
dipendenti  delle amministrazioni pubbliche), secondo cui, in caso di
condanna anche non definitiva per i delitti previsti dagli artt. 314,
primo  comma,  317,  318,  319,  319-ter  e  320  del codice penale e
dall'art. 3  della  legge  9 dicembre 1941, n. 1383 (Militarizzazione
del  personale civile e salariato in servizio presso la Regia guardia
di  finanza e disposizioni penali per i militari del suddetto Corpo),
i  dipendenti  di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a
prevalente partecipazione pubblica sono sospesi dal servizio;
        che  il  rimettente,  in  punto di non manifesta infondatezza
della  questione,  dichiara di condividere i motivi di illegittimita'
individuati  dal Tribunale amministrativo regionale della Campania in
un'ordinanza del 13 giugno 2001 ai quali "per brevita'" si riporta;
        che  il  Tribunale  di Trapani, sezione lavoro, con ordinanza
del 22 febbraio 2002, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27,
secondo  comma, della Costituzione ed ai principi di ragionevolezza e
affidamento  dei  cittadini  nella  normativa giuridica preesistente,
questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4 e 10, comma 1,
della legge 27 marzo 2001, n. 97;
        che, ad avviso del rimettente, l'art. 4 della legge n. 97 del
2001,   precludendo  all'amministrazione  qualsiasi  discrezionalita'
nell'adozione del provvedimento di sospensione in relazione a vicende
penali  non  definite, si porrebbe in contrasto con la presunzione di
non  colpevolezza dell'imputato sino alla condanna definitiva, di cui
all'art. 27,   secondo  comma,  della  Costituzione,  nonche'  con  i
principi  di  ragionevolezza,  coerenza e proporzionalita' desumibili
dall'art. 3 della Costituzione;
        che  il  successivo  art. 10,  comma  1,  nella  parte in cui
prevede   che   le  disposizioni  contenute  nella  stessa  legge  si
applichino  ai  procedimenti  penali  in  corso  alla  data della sua
entrata  in  vigore,  a  sua  volta,  contrasterebbe con il canone di
ragionevolezza   oltre  che  con  il  principio  di  affidamento  dei
cittadini nella normativa giuridica preesistente.
    Considerato  preliminarmente che i due giudizi, in considerazione
dell'evidente  affinita' delle questioni sollevate, vanno riuniti per
essere decisi con unico provvedimento;
        che  nell'ordinanza del Tribunale di Messina la non manifesta
infondatezza  della  questione  e'  motivata  con integrale rinvio ad
altra ordinanza di rimessione di diversa autorita' giudiziaria;
        che  la  questione  va,  pertanto,  dichiarata manifestamente
inammissibile  in  quanto,  secondo  la consolidata giurisprudenza di
questa Corte, la motivazione dell'ordinanza di rimessione deve essere
autosufficiente  e  non puo' limitarsi a richiamare per relationem il
contenuto  di  altri  atti o provvedimenti (ex multis sentenza n. 425
del 2000);
        che  il  Tribunale  di  Trapani  dubita,  tra  l'altro, della
legittimita'  costituzionale  dell'art. 4  della legge 27 marzo 2001,
n. 97  (Norme  sul  rapporto  tra  procedimento penale e procedimento
disciplinare  ed  effetti  del  giudicato  penale  nei  confronti dei
dipendenti  delle  amministrazioni pubbliche), nella parte in cui, al
comma 1, prevede l'obbligatoria sospensione dal servizio dei pubblici
dipendenti  nel  caso  di  condanna, anche non definitiva, per taluni
delitti contro la pubblica amministrazione;
        che  questa  Corte,  con sentenza n. 145 del 2002, successiva
all'ordinanza   di   rimessione,   ha   dichiarato   l'illegittimita'
costituzionale,  nei  sensi di cui in motivazione, dell'art. 4, comma
2,  della legge 27 marzo 2001, n. 97, "nella parte in cui dispone che
la  sospensione  perde  efficacia  decorso un periodo di tempo pari a
quello di prescrizione del reato";
        che  -  stante  l'evidente  connessione  tra  le disposizioni
contenute  nel  primo  e  nel  secondo  comma della norma impugnata -
l'intervenuto  mutamento  del  quadro  normativo  rende necessaria la
restituzione  degli  atti  al  giudice  a  quo  perche'  valuti se la
questione sollevata possa ritenersi tuttora rilevante.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 4  della legge 27 marzo 2001,
n. 97  (Norme  sul  rapporto  tra  procedimento penale e procedimento
disciplinare  ed  effetti  del  giudicato  penale  nei  confronti dei
dipendenti    delle   amministrazioni   pubbliche),   sollevata,   in
riferimento  agli artt. 3, 4, 24, 25, 35, 36 e 97 della Costituzione,
dal Tribunale di Messina con l'ordinanza in epigrafe;
    Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Trapani.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2003.
                       Il Presidente: Chieppa
                        Il redattore: Marini
                      Il cancelliere:Fruscella
    Depositata in cancelleria il 28 febbraio 2003.
                      Il cancelliere:Fruscella
03C0176