N. 63 ORDINANZA 12 - 14 marzo 2003

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Costituzione  in  giudizio  -  Perentorieta' del termine prescritto -
  Inammissibilita' di costituzione tardiva.
- Legge  11  marzo  1953,  n. 87,  art.  25;  norme integrative per i
  giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 3.
Uffici  giudiziari  -  Sedi  delle sezioni distaccate dei tribunali -
  Istituzione  con legge di una sezione del Tribunale di Siracusa nel
  Comune di Avola, anziche' in quello di Noto - Assunto contrasto con
  i   criteri   direttivi   della  legge  delega,  nonche'  lamentata
  "legificazione" di una materia attribuita di regola alla competenza
  amministrativa  del  Governo - Riproposizione in termini identici e
  da   parte  dello  stesso  giudice  di  questione  gia'  dichiarata
  manifestamente  inammissibile  per difetto di rilevanza - Manifesta
  inammissibilita' della questione.
- R.D.  30 gennaio 1941, n. 12, art. 48-bis; d.lgs. 19 febbraio 1998,
  n. 51, tab. A e B.
- Costituzione, artt. 3, 24, 76 e 113.
(GU n.11 del 19-3-2003 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Riccardo CHIEPPA;
  Giudici:  Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio  ONIDA,  Carlo MEZZANOTTE,
Guido  NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco
BILE,  Giovanni  Maria FLICK, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo
MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 48-bis del
regio  decreto  30 gennaio  1941,  n. 12  (Ordinamento  giudiziario),
introdotto dall'articolo 15 del decreto legislativo 19 febbraio 1998,
n. 51  (Norme  in  materia  di istituzione del giudice unico di primo
grado)  e  tabelle  A e B ad esso annesse, promosso con ordinanza del
15 giugno 2002  dal  giudice di pace di Noto, nel procedimento civile
vertente  tra Iacono Giovanni e il comune di Noto, iscritta al n. 356
del  registro  ordinanze  2002  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 34, 1a serie speciale, dell'anno 2002.
    Visto l'atto di costituzione del Comune di Noto nonche' l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 29 gennaio 2003 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti.
    Ritenuto  che  il  giudice  di pace di Noto, con ordinanza del 15
giugno 2002,  ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 113
della   Costituzione,   questione   di   legittimita'  costituzionale
dell'art. 48-bis   del   regio   decreto   30 gennaio   1941,   n. 12
(Ordinamento  giudiziario), e delle tabelle A e B allegate al decreto
legislativo  19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione
del  giudice  unico  di  primo  grado),  nella parte in cui prevedono
l'istituzione di una sezione distaccata del Tribunale di Siracusa nel
Comune di Avola anziche' in quello di Noto;
        che  il  giudizio a quo ha ad oggetto la domanda con la quale
il titolare di un'impresa di pulizie ha chiesto che il comune di Noto
fosse  "dichiarato  inadempiente"  al  contratto  di  appalto  per la
pulizia  di  locali  adibiti,  tra l'altro, a sede dell'ufficio della
locale sezione distaccata di pretura;
        che   il  giudice  rimettente  premette  che  nel  corso  del
giudizio,  con  provvedimento  emesso  il 30 marzo 2000, egli ha gia'
sollevato questione di legittimita' costituzionale delle stesse norme
ora  nuovamente  impugnate,  in  riferimento  agli  stessi  parametri
costituzionali e sotto gli stessi profili, e che la questione e' gia'
stata    dichiarata   dalla   Corte   costituzionale   manifestamente
inammissibile "per difetto di rilevanza" (ordinanza n. 149 del 2001);
        che,  a suo avviso, invece, "la rilevanza sussist[e] e va[da]
riaffermata,  in quanto la decisione di merito non puo' essere emessa
prescindendo  dalla  risoluzione  della  questione"  di  legittimita'
costituzionale che egli nuovamente solleva;
        che,  secondo  il  giudice  a  quo,  la  norma  e  le tabelle
impugnate, nella parte in cui istituiscono una sezione distaccata del
Tribunale di Siracusa nel Comune di Avola anziche' in quello di Noto,
violerebbero  l'art. 76  della  Costituzione, in quanto non sarebbero
stati   rispettati   i   principi  direttivi  stabiliti  dall'art. 1,
lettera i),  della  legge  delega  16 luglio 1997, n. 254, e siffatta
scelta  si  porrebbe  in  contrasto con i parametri obiettivi e con i
risultati dell'istruttoria svolta per identificare la localita' nella
quale istituire la sezione distaccata;
        che,  a  suo avviso, l'individuazione con legge delle sezioni
distaccate  comporterebbe una parziale "legificazione" di una materia
sempre  attribuita  alla  competenza amministrativa dell'autorita' di
governo,  realizzando,  in  mancanza  di una espressa direttiva nella
legge-delega,  un'ingiustificata  disparita'  di trattamento rispetto
alla  futura  modificazione  delle  sezioni distaccate, che puo' aver
luogo  con decreto ministeriale, in quanto i cittadini, gli enti e le
formazioni  sociali  interessate  dalla  istituzione di dette sezioni
sarebbero   stati   privati   della   facolta'   di   agire  in  sede
giurisdizionale  per la tutela delle situazioni giuridiche soggettive
eventualmente   lese   dall'erronea  individuazione  della  localita'
destinata ad ospitare la sezione distaccata;
        che,  secondo  il  rimettente, la scelta della sede di Avola,
avente  scarsissima  consistenza  ed un bacino di utenza notevolmente
piu'  ridotto  di  quello  di  Noto, sarebbe infine irragionevole, in
relazione  alle finalita' della legge-delega, di "realizzare una piu'
razionale distribuzione delle competenze degli uffici giudiziari";
        che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la Corte dichiari la questione inammissibile, in
quanto  gia'  dichiarata  manifestamente inammissibile per difetto di
rilevanza, e, in linea gradata, che la dichiari infondata;
        che   si   e',   altresi',  costituito  con  atto  depositato
l'8 gennaio  2003  -  fuori  termine  -  il Comune di Noto, parte nel
processo  principale,  chiedendo  l'accoglimento  della  questione ed
insistendo in tali conclusioni con memoria depositata anch'essa fuori
termine.
    Considerato   che,   preliminarmente,   deve   essere  dichiarata
inammissibile   la   costituzione  del  Comune  di  Noto,  in  quanto
effettuata  oltre  il termine perentorio stabilito dall'art. 25 della
legge   11 marzo  1953,  n. 87,  computato  secondo  quanto  previsto
dall'art. 3  delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale (per tutte, ordinanza n. 394 del 2001);
        che  una  questione assolutamente identica a quella sollevata
con  il  provvedimento  di rimessione in esame e' stata gia' proposta
dallo  stesso  giudice rimettente, nell'ambito del medesimo giudizio,
in  riferimento  alle  stesse  norme  ed  in  relazione  ai  medesimi
parametri costituzionali;
        che,  con ordinanza n. 149 del 2001, la predetta questione e'
stata   dichiarata   manifestamente   inammissibile  per  difetto  di
rilevanza  nella  decisione  del  giudizio  principale, in quanto "il
giudice rimettente non puo' fare applicazione delle norme impugnate";
        che la situazione nel giudizio principale e' rimasta immutata
e,  come  risulta  dall'ordinanza  di rimessione, il giudice a quo ha
soltanto  esposto  argomentazioni  dirette a sostenere che, invece, a
suo avviso, la rilevanza sussisterebbe;
        che,  inoltre,  secondo la giurisprudenza costituzionale, "in
presenza  di una pronuncia avente contenuto decisorio, come e' quella
che  abbia  accertato  un  difetto  di rilevanza non modificabile dal
giudice  a  quo,  non e' consentito al medesimo rimettente riproporre
nel   medesimo   giudizio   la  stessa  questione,  poiche'  cio'  si
concreterebbe  nella  impugnazione  della  precedente decisione della
Corte,  inammissibile  alla  stregua  dell'ultimo comma dell'art. 137
della Costituzione" (ordinanza n. 87 del 2000);
        che,   pertanto,   la   questione   deve   essere  dichiarata
manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'   costituzionale   dell'art. 48-bis  del  regio  decreto
30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), e delle tabelle A e
B  allegate  al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in
materia  di istituzione del giudice unico di primo grado), sollevata,
in  riferimento  agli  artt. 3,  24, 76 e 113 della Costituzione, dal
giudice di pace di Noto con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 marzo 2003.
                       Il Presidente: Chieppa
                       Il redattore: Capotosti
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 14 marzo 2003.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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