N. 152 ORDINANZA 5 - 9 maggio 2003

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Universita'   -   Medici   universitari  -  Esercizio  dell'attivita'
  libero-professionale  intramuraria  -  Modalita'  di  svolgimento -
  Prospettata    violazione    del   principio   di   eguaglianza   e
  dell'autonomia  universitaria, nonche' ritenuto eccesso di delega e
  mancanza  di  proporzionalita'  rispetto  agli  scopi  perseguiti -
  Intervenute  modifiche normative anteriori all'atto di rimessione -
  Carenza   di  motivazione  sulla  possibile  loro  incidenza  sulla
  questione - Manifesta inammissibilita'.
- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 12.
- Costituzione, artt. 3, 33, 76 e 97.
(GU n.19 del 14-5-2003 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Riccardo CHIEPPA;
  Giudici:  Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio  ONIDA,  Carlo MEZZANOTTE,
Fernanda   CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto  CAPOTOSTI,
Annibale   MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco
AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 12,
del  d.lgs.  21 dicembre  1999,  n. 517  (Disciplina dei rapporti fra
Servizio  sanitario  nazionale  ed  universita',  a norma dell'art. 6
della  legge  30 novembre  1998,  n. 419), promosso con ordinanza del
7 febbraio  2001  dal  Tribunale  amministrativo regionale del Lazio,
sezione  III,  sul  ricorso  proposto da D. C. contro Ministero della
sanita'  ed  altri,  iscritta al n. 308 del registro ordinanze 2001 e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, 1ª serie
speciale, dell'anno 2001.
    Visto  l'atto  di  costituzione  di  D.  C.,  nonche'  l'atto  di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  5 novembre  2002  il  giudice
relatore Piero Alberto Capotosti;
    Udito  l'Avvocato  dello  Stato Chiarina Aiello per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
    Ritenuto  che  il  Tribunale  amministrativo regionale del Lazio,
sezione  III,  con  ordinanza  del  7 febbraio  2001  (depositata  il
1° marzo  2001),  nel  corso  di  un giudizio promosso da una docente
universitaria della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita'
degli  studi  di  L'Aquila,  ha  sollevato  questione di legittimita'
costituzionale   dell'art. 5,   comma 12,   del  decreto  legislativo
21 dicembre  1999,  n. 517  (Disciplina  dei  rapporti  fra  Servizio
sanitario  nazionale  ed  universita',  a norma dell'articolo 6 della
legge  30 novembre 1998, n. 419), in riferimento agli artt. 3, 33, 76
e 97 della Costituzione;
        che,  secondo  il  giudice  a  quo, la norma impugnata, nella
parte  in  cui dispone che, fino alla data di entrata in vigore della
legge   di   riordino   dello   stato  giuridico  universitario,  «lo
svolgimento  di  attivita' libero professionale intramuraria comporta
l'opzione   per  il  tempo  pieno  e  lo  svolgimento  dell'attivita'
extramuraria  comporta  l'opzione  per  il  tempo  definito  ai sensi
dell'art. 11  del  decreto  del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980,  n. 382»,  recherebbe  una  disciplina dei rapporti di lavoro a
tempo  pieno ed a tempo definito difforme rispetto a quella stabilita
dall'art. 11  del d.P.R. n. 382 del 1980, come modificato dall'art. 3
della  legge 9 dicembre 1985, n. 705, e dagli artt. 3 e 4 della legge
18 marzo 1989, n. 118;
        che, a suo avviso, la disciplina stabilita dalla disposizione
in  esame,  fissando  una  sorta  di «correlazione automatica» tra la
scelta   concernente   la   modalita'   di  esercizio  dell'attivita'
libero-professionale  e  l'opzione  per il tempo pieno o per il tempo
definito,  violerebbe l'art. 3 della Costituzione, ponendosi altresi'
in  contrasto  con  il  principio  dell'autonomia  universitaria  nel
perseguimento dei fini istituzionali, didattici e scientifici;
        che,  inoltre,  secondo  il  rimettente,  la  norma censurata
recherebbe vulnus all'art. 76 della Costituzione, poiche' inciderebbe
sullo stato giuridico dei medici universitari, eccedendo il contenuto
della  delega  conferita  al  Governo  dall'art. 6, lettera c), della
legge   30 novembre  1998,  n. 419,  realizzando,  in  contrasto  con
l'art. 11    del    d.P.R.    n. 382   del   1980,   una   intrinseca
contraddittorieta'    della    disciplina    concernente   i   medici
universitari,  in  violazione sia dell'art. 3, sia dell'art. 97 della
Costituzione,  sotto  il  profilo  della mancanza di proporzionalita'
rispetto agli scopi da realizzare;
        che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  e'  intervenuto nel
giudizio,  chiedendo  che la questione sia dichiarata inammissibile e
comunque infondata;
        che,  ad avviso della difesa erariale, la norma impugnata, da
esaminare  alla luce della complessiva ridefinizione della disciplina
dei rapporti tra Universita' e Servizio sanitario nazionale stabilita
con  il  d.lgs. n. 517 del 1999, consentendo ai medici universitari a
tempo  pieno  di svolgere attivita' libero-professionale intramuraria
non  si porrebbe affatto in contrasto con l'art. 11 del d.P.R. n. 382
del  1980,  in  quanto quest'ultimo d.P.R. vietava ai docenti a tempo
pieno   l'esercizio   di  qualsiasi  attivita'  libero-professionale,
dovendo  altresi'  ritenersi  ragionevole  che la revocabilita' della
scelta  sia  stata  esclusa  una  volta che l'impegno universitario a
tempo pieno e' stato collegato con l'opzione per lo svolgimento della
libera professione intramuraria;
        che  nel giudizio si e' costituita la ricorrente nel processo
principale, chiedendo l'accoglimento della questione.
    Considerato  che  il Tribunale amministrativo regionale del Lazio
impugna, in riferimento agli artt. 3, 33, 76 e 97 della Costituzione,
l'art. 5,  comma 12,  del  d.lgs. n. 517 del 1999, nella parte in cui
dispone  che,  fino  alla  data  di  entrata in vigore della legge di
riordino  dello  stato  giuridico  universitario,  «lo svolgimento di
attivita' libero professionale intramuraria comporta l'opzione per il
tempo  pieno  e  lo  svolgimento dell'attivita' extramuraria comporta
l'opzione per il tempo definito ai sensi dell'art. 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382»;
        che  la  norma  censurata,  avente  ad  oggetto la disciplina
dell'opzione  dei docenti universitari per il rapporto a tempo pieno,
riguarda  un  profilo  della  complessiva  disciplina  concernente  i
rapporti  tra  Servizio  sanitario nazionale ed Universita' stabilita
con il d.lgs. n. 517 del 1999 e, in quanto tale, deve essere valutata
nel   quadro   della   complessiva  regolamentazione  concernente  le
modalita' dell'esercizio dell'attivita' libero-professionale da parte
dei medici universitari;
        che,  anteriormente all'ordinanza di rimessione, l'art. 3 del
d.lgs.  28 luglio  2000,  n. 254,  ha modificato l'art. 15-quinquies,
comma 10,  del  d.lgs.  30 dicembre  1992,  n. 502  - al quale rinvia
l'art. 5,  comma 7,  del  d.lgs.  n. 517  del 1999 - consentendo, nel
testo  cosi' vigente, «in caso di carenza di strutture e spazi idonei
alle   necessita'   connesse   allo   svolgimento   delle   attivita'
libero-professionali  in  regime  ambulatoriale,  limitatamente  alle
medesime  attivita'  e  fino  al  31 luglio 2003, l'utilizzazione del
proprio  studio  professionale con le modalita' previste dall'atto di
indirizzo  e  coordinamento  di  cui  al  decreto  del Presidente del
Consiglio dei ministri 27 marzo 2000» e disponendo altresi' che resta
fermo  «per  l'attivita'  libero professionale in regime di ricovero,
quanto disposto dall'art. 72, comma 11, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448»;
        che,  benche'  questa  disposizione influisca sul complessivo
quadro normativo di riferimento nel quale si inscrive la questione di
legittimita'  costituzionale  sollevata,  non  risulta presa in esame
nell'ordinanza  di  rimessione,  e,  conseguentemente,  il  Tribunale
amministrativo   regionale   non   ha  esplicitato  se  il  mutamento
dell'assetto  normativo  abbia  eventualmente  inciso, ed entro quali
limiti, sulla fattispecie sottoposta al suo esame;
        che  la mancanza di ogni specificazione al riguardo determina
la  carenza  della motivazione in ordine alle ragioni che, secondo il
Tribunale  amministrativo  regionale,  fanno  ritenere  la perdurante
rilevanza della questione;
        che,   pertanto,   la   questione   deve   essere  dichiarata
manifestamente inammissibile.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'   costituzionale   dell'art. 5,  comma 12,  del  decreto
legislativo  21 dicembre  1999,  n. 517  (Disciplina dei rapporti fra
Servizio  sanitario nazionale ed Universita', a norma dell'articolo 6
della legge 30 novembre 1998, n. 419), sollevata, in riferimento agli
artt. 3,  33, 76 e 97 della Costituzione dal Tribunale amministrativo
regionale  del  Lazio,  sezione  III,  con  l'ordinanza  indicata  in
epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 maggio 2003.
                       Il Presidente: Chieppa
                       Il redattore: Capotosti
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 9 maggio 2003.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
03C0490