N. 334 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 gennaio 2003

Ordinanza  emessa  il  28  gennaio  2003 dal tribunale di Pescara nel
procedimento penale a carico di D`Alessandro Luigi ed altro

Processo  penale - Rimessione del processo - Rimessione per motivi di
  legittimo  sospetto  -Indeterminatezza  della  nozione di legittimo
  sospetto - Lesione del principio del giudice naturale precostituito
  per legge.
- Codice di procedura penale, art. 45.
- Costituzione, art. 25, primo comma.
Processo  penale  -  Rimessione  del  processo  - Presentazione della
  richiesta  -  Effetti  -  Sospensione,  eventuale o necessaria, del
  processo  -  Violazione  del principio della ragionevole durata del
  processo.
- Codice di procedura penale, art. 47.
- Costituzione, art. 111.
(GU n.24 del 18-6-2003 )
                            IL TRIBUNALE

    Preso  atto  della presentazione della richiesta di rimessione, e
norma  dell'art. 45  c.p.p., come modificato dalla legge n. 248/2002,
da parte dell'imputato D'Alessandro Luigi e della sollevata questione
di  legittimita'  costituzionale  da  parte  del p.m., dott. Giuseppe
Bellelli;

                            O s s e r v a

    D'Alessandro  Luigi,  imputato nel presente procedimento pendente
dinanzi  e questo giudice, dopo aver avanzato, nel corso dello stesso
procedimento,   diverse   stanze  di  ricusazione  e  di  rimessione,
dichiarate  inammissibili,  ha  presentato richiesta di rimessione ai
sensi  dell'art. 45  c.p.p.  come modificato della legge n. 248/2002,
assumendo   la   sussistenza  di  gravi  situazioni  locali  tali  da
determinare motivi di legittimo sospetto.
    Alle  udienze del 3 dicembre 2002, il p.m. ha sollevato questione
di  legittimita'  costituzionale  degli  artt. 45  e  47 c.p.p., come
recentemente modificati, per violazione rispettivamente degli art. 25
e  111  della  Costituzione,  ritenendo  che «la nozione di legittimo
sospetto»,  non basata su criteri certi ed oggettivi, permetta, sulle
base  di mere illazioni e prospettazioni, anche prive di prove idonee
e  dimostrare  un  effettivo pregiudizio per,la libere determinazione
delle  persone  che  partecipano  ai  processa», il trasferimento del
processo dalla sue sede naturale, cosi' violando il principio sancito
dall'art.   25,   primo   comma,   della  Costituzione.  Ha  altresi'
evidenziato  che la sospensione, eventuale o necessaria, del processo
a norma dell'art. 47 c.p.p., sia in palese contrasto con il principio
costituzionale  della  ragionevole  durate  del  processo  ( art. 111
Cost.).
    Ritiene   questo  giudice  che  le  questioni  prospettate  dalla
Pubblica  accusa  meritino di essere sottoposte al vaglio della Corte
costituzionale, in quanto fondate e rilevanti.
    Invero,  art. 25  Cost.,  in  base  al  quale nessuno puo' essere
distolto  dal  giudice  naturale  precostituito  per legge garantisce
copertura  costituzionale  - seppur implicitamente, come sottolineato
dalle  migliore  dottrina  -  al  principio di tassativita', elemento
fondente  di  quello  di  legalita'  e  cardine  di un diritto penale
moderno,  principio  di  tassativita'  che  prescrive  il  dovere del
legislatore  di procedere, al momento della creazione della norma, ad
una  precisa  determinazione  della  fattispecie legale, nella specie
della vicenda che giustifichi la translatia iudicii.
    Al  contrario  la  locuzione  «gravi  situazioni  locali  tali da
turbare la svolgimento dei processo e non altrimenti eliminabili» che
determinano  motivi  di  legittimo  sospetto  contenute nell'art. 45,
primo  comma  c.p.p.,  lungi  dal  fornire  al  giudice parametri ben
definiti  per  la  sua  valutazione  e  della  scoraggiare  reiterate
richieste  puramente  dilatorie,  rende incontrollabile ed arbitrario
l'accertamento  dei presupposti dell'istituto voluto dal legislatore,
per l'assenza di esatti riferimenti normativi. Non puo' non rilevarsi
come le stesse turbative allo svolgimento, riferite alla «liberta' di
determinazione  delle  persone»  o  alla  «sicurezza», o «incolumita'
pubblica»,  inevitabilmente  cadono nel vago se assunte come fonti di
legittimo  sospetto.  E'  infatti insito nella struttura della norma,
cosi'  come  recentemente riformulata, il rischio della circolarita':
la  prove  di un fattore perturbante di un processo diventa, al tempo
stesso,  prova  di  legittimo  sospetto  e viceversa, con conseguente
effettiva  indeterminatezza  della  nozione  di  legittimo  sospetto.
Perche'  non  venga  violato  l'art. 25  Cost.  non  e'  sufficiente,
infatti,  che  sia  predeterminato  il nuovo giudice territorialmente
competente,  ma  deve  essere  anche analiticamente individuato della
legge  il  presupposto  della  rimessione,  non  potendosi  ammettere
formule vaghe od elastiche per il trasferimento del processo.
    Quanto  al  secondo  punto,  da  ritenersi  parimenti  fondata la
questione di incostituzionalita' dell'art. 47 c.p.p., laddove prevede
la sospensione - eventuale o obbligatoria - del processo in relazione
all'art. 111  Cost.  che  esige  che la legge assicuri la ragionevole
durata del processo.
    Pur  essendo,  infatti,  il  legislatore  libero  di  scandire le
diverse   fasi  processuali,  non  puo'  scegliere,  tra  le  diverse
soluzioni, quella che comporti, sia pure in casi estremi, la paralisi
dell'attivita'  processuale, perche', impedendo sistematicamente tale
attivita' mediante la facile riproposizione di istanze di rimessione,
formalmente   ineccepibili   anche  se  in  concreto  prive  di  ogni
fondamento, si finirebbe con il negare la stessa nozione del processo
con  rilevanti  danni  alla  amministrazione  della  giustizia, si da
compromettere  il  bene costituzionale della efficienza del processo,
enucleabile  dai  principi  costituzionali  che  regolano l'esercizio
della funzione giurisdizionale.
    Ritenendo  che  il  presente  giudizio, per la cui definizione e'
prevista  una  istruttoria  particolarmente  ridotta (audizione di un
unico  teste,  gia'  costituito  parte civile) che ben puo' svolgersi
nella  stessa  udienza  di  discussione,  non  puo'  essere  definito
indipendentemente  dalla  risoluzione  delle prospettate questioni di
legittimita'   costituzionale,   come   sopra  esposte,  va  disposta
l'immediata  trasmissione  degli  atti  alla Corte costituzionale con
conseguente  sospensione  del giudizio sino all'esito del giudizio di
legittimita' costituzionale.
                              P. Q. M.
    Letto  l'art. 23  legge n. 87/53 dispone l'immediata trasmissione
degli  atti  alla  Corte  costituzionale  e sospende il giudizio sino
all'esito del giudizio di legittimita' costituzionale.
    Dispone  che  a  cura  della cancelleria copia della ordinanza di
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale venga notificata al
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e comunicata ai Presidenti
delle due Camere del Parlamento.
        Pescara, addi' 28 gennaio 2003
                         Il giudice: Salvia
03C0574