N. 334 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 gennaio 2003
Ordinanza emessa il 28 gennaio 2003 dal tribunale di Pescara nel procedimento penale a carico di D`Alessandro Luigi ed altro Processo penale - Rimessione del processo - Rimessione per motivi di legittimo sospetto -Indeterminatezza della nozione di legittimo sospetto - Lesione del principio del giudice naturale precostituito per legge. - Codice di procedura penale, art. 45. - Costituzione, art. 25, primo comma. Processo penale - Rimessione del processo - Presentazione della richiesta - Effetti - Sospensione, eventuale o necessaria, del processo - Violazione del principio della ragionevole durata del processo. - Codice di procedura penale, art. 47. - Costituzione, art. 111.(GU n.24 del 18-6-2003 )
IL TRIBUNALE Preso atto della presentazione della richiesta di rimessione, e norma dell'art. 45 c.p.p., come modificato dalla legge n. 248/2002, da parte dell'imputato D'Alessandro Luigi e della sollevata questione di legittimita' costituzionale da parte del p.m., dott. Giuseppe Bellelli; O s s e r v a D'Alessandro Luigi, imputato nel presente procedimento pendente dinanzi e questo giudice, dopo aver avanzato, nel corso dello stesso procedimento, diverse stanze di ricusazione e di rimessione, dichiarate inammissibili, ha presentato richiesta di rimessione ai sensi dell'art. 45 c.p.p. come modificato della legge n. 248/2002, assumendo la sussistenza di gravi situazioni locali tali da determinare motivi di legittimo sospetto. Alle udienze del 3 dicembre 2002, il p.m. ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 45 e 47 c.p.p., come recentemente modificati, per violazione rispettivamente degli art. 25 e 111 della Costituzione, ritenendo che «la nozione di legittimo sospetto», non basata su criteri certi ed oggettivi, permetta, sulle base di mere illazioni e prospettazioni, anche prive di prove idonee e dimostrare un effettivo pregiudizio per,la libere determinazione delle persone che partecipano ai processa», il trasferimento del processo dalla sue sede naturale, cosi' violando il principio sancito dall'art. 25, primo comma, della Costituzione. Ha altresi' evidenziato che la sospensione, eventuale o necessaria, del processo a norma dell'art. 47 c.p.p., sia in palese contrasto con il principio costituzionale della ragionevole durate del processo ( art. 111 Cost.). Ritiene questo giudice che le questioni prospettate dalla Pubblica accusa meritino di essere sottoposte al vaglio della Corte costituzionale, in quanto fondate e rilevanti. Invero, art. 25 Cost., in base al quale nessuno puo' essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge garantisce copertura costituzionale - seppur implicitamente, come sottolineato dalle migliore dottrina - al principio di tassativita', elemento fondente di quello di legalita' e cardine di un diritto penale moderno, principio di tassativita' che prescrive il dovere del legislatore di procedere, al momento della creazione della norma, ad una precisa determinazione della fattispecie legale, nella specie della vicenda che giustifichi la translatia iudicii. Al contrario la locuzione «gravi situazioni locali tali da turbare la svolgimento dei processo e non altrimenti eliminabili» che determinano motivi di legittimo sospetto contenute nell'art. 45, primo comma c.p.p., lungi dal fornire al giudice parametri ben definiti per la sua valutazione e della scoraggiare reiterate richieste puramente dilatorie, rende incontrollabile ed arbitrario l'accertamento dei presupposti dell'istituto voluto dal legislatore, per l'assenza di esatti riferimenti normativi. Non puo' non rilevarsi come le stesse turbative allo svolgimento, riferite alla «liberta' di determinazione delle persone» o alla «sicurezza», o «incolumita' pubblica», inevitabilmente cadono nel vago se assunte come fonti di legittimo sospetto. E' infatti insito nella struttura della norma, cosi' come recentemente riformulata, il rischio della circolarita': la prove di un fattore perturbante di un processo diventa, al tempo stesso, prova di legittimo sospetto e viceversa, con conseguente effettiva indeterminatezza della nozione di legittimo sospetto. Perche' non venga violato l'art. 25 Cost. non e' sufficiente, infatti, che sia predeterminato il nuovo giudice territorialmente competente, ma deve essere anche analiticamente individuato della legge il presupposto della rimessione, non potendosi ammettere formule vaghe od elastiche per il trasferimento del processo. Quanto al secondo punto, da ritenersi parimenti fondata la questione di incostituzionalita' dell'art. 47 c.p.p., laddove prevede la sospensione - eventuale o obbligatoria - del processo in relazione all'art. 111 Cost. che esige che la legge assicuri la ragionevole durata del processo. Pur essendo, infatti, il legislatore libero di scandire le diverse fasi processuali, non puo' scegliere, tra le diverse soluzioni, quella che comporti, sia pure in casi estremi, la paralisi dell'attivita' processuale, perche', impedendo sistematicamente tale attivita' mediante la facile riproposizione di istanze di rimessione, formalmente ineccepibili anche se in concreto prive di ogni fondamento, si finirebbe con il negare la stessa nozione del processo con rilevanti danni alla amministrazione della giustizia, si da compromettere il bene costituzionale della efficienza del processo, enucleabile dai principi costituzionali che regolano l'esercizio della funzione giurisdizionale. Ritenendo che il presente giudizio, per la cui definizione e' prevista una istruttoria particolarmente ridotta (audizione di un unico teste, gia' costituito parte civile) che ben puo' svolgersi nella stessa udienza di discussione, non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione delle prospettate questioni di legittimita' costituzionale, come sopra esposte, va disposta l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale con conseguente sospensione del giudizio sino all'esito del giudizio di legittimita' costituzionale.
P. Q. M. Letto l'art. 23 legge n. 87/53 dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio sino all'esito del giudizio di legittimita' costituzionale. Dispone che a cura della cancelleria copia della ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale venga notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Pescara, addi' 28 gennaio 2003 Il giudice: Salvia 03C0574