N. 341 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 marzo 2002
Ordinanza emessa il 13 marzo 2002 (pervenuta alla Corte costituzionale il 28 aprile 2003) dal tribunale di S. Maria Capua Vetere nel procedimento penale a carico di Di Caprio Nicola Processo penale - Giudizio immediato - Richiesta del pubblico ministero - Obbligatorieta' della notifica al difensore al fine di consentire il deposito di memorie scritte prima della decisione - Mancata previsione - Lesione del principio del contraddittorio tra le parti, in condizioni di parita'. - Codice di procedura penale (nuovo), art. 455. - Costituzione, artt. 24 e 111.(GU n.24 del 18-6-2003 )
IL TRIBUNALE A scioglimento della riserva formulata: O s s e r v a In data 19 novembre 2001, il g.i.p. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta del p.m. sede del 16 novembre 2001, emetteva decreto di giudizio immediato nei confronti di Di Caprio Nicola (Casapulla 25 novembre 1964), sottoposto al divieto di dimora nel cofine di Casapulla, in relazione ai contestati reati di cui agli artt. 609 bis c.p, 572 c.p, 570 I e II comma c.p. All'udienza del 12 febbraio 2002 preliminarmente il difensore ha sollevato alcune eccezioni in relazione al decreto di giudizio immediato. In primo luogo ha eccepito la nullita' del decreto per il mancato rispetto del termine di 90 giorni tra l'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. e la trasmissione del p.m. della richiesta di giudizio immediato al g.i.p. (Iscrizione avvenuta in data 11 luglio 2001 - Richiesta di giudizio immediata avvenuta in data 16 novembre 2001); In secondo luogo ha eccepito la nullita' del decreto di giudizio immediato per la mancata effettuazione dell'interrogatorio ex art. 453 c.p.p da parte del p.m., ritenendo che l'interrogatorio disposto dal g.i.p. ex art. 294 c.p.p, in seguito alla sottoposizione del Di Caprio alla misura del divieto di dimora, non puo' considerarsi equipollente rispetto all'interrogatorio richiesto dai p.m. Ha inoltre eccepito la nullita' del decreto di giudizio immediato per omesso deposito e notifica alla persona sottoposta alle indagini dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari ex art. 415- bis c.p.p, e, nell'ipotesi in cui il Tribunale non ritenesse sussistente siffatta nullita', ha eccepito la illegittimita' costituzionale dell'art. 415-bis c.p.p. nella parte in cui non prevede specificamente che l'avviso della conclusione delle indagini vada notificato anche nell'ipotesi di giudizio immediato per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione. Il p.m. ha ritenuto infondate le eccezioni di nullita' relative all'omesso interrogatorio ed all'omesso avviso di cui all'art. 415-bis c.p.p. Le questioni prospettate dalla difesa e che coinvolgono, a diverso titolo, l'intera disciplina normativa del giudizio immediato «tipico» (in quanto instaurato con richiesta del p.m.), ad avviso del Collegio non possono trovare accoglimento. Tuttavia il Tribunale ritiene di individuare ex officio un dubbio di costituzionalita', relativamente alla assenza di contraddittorio (sia pure nella sua forma di prospettazione «cartolare» di una ipotesi alternativa) nel momento procedimentale che intercorre tra la richiesta del Pubblico Ministero ex art. 454 e la decisione assunta dal g.i.p. ex art. 455, per contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 24 e 111 della Costituzione (questione analoga e' stata sollevata dal Tribunale di Avellino con ordinanza del 6 novembre 2001). Ma conviene esaminare, preliminarmente, le questioni sollevate dalla difesa. 1. - E' stato infatti in primo luogo sostenuto che il decreto di giudizio immediato e' affetto da nullita', per il mancato rispetto del termine di novanta giorni tra l'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. e la trasmissione del p.m. della richiesta di giudizio immediato al g.i.p. L'eccezione, a parere del Tribunale, va disattesa in quanto il termine di novanta giorni ha si natura tassativa per quanto riguarda il completamento delle indagini, ma ha natura puramente ordinatoria per quanto attiene alla materiale presentazione della richiesta di giudizio immediato (Cass. 12 gennaio 1996 n. 273, imp. Pellegrino). 2. - La difesa ha altresi' eccepito la nullita' del decreto in quanto l'atto di interrogatorio (presupposto indefettibile per l'adozione del rito speciale) risulta compiuto non gia' dal p.m. ex art. 453 c.p.p, quanto dal g.i.p., in sede di sub-procedimento cautelare ex art. 294 c.p.p. La difesa, tuttavia, non contesta l'esistenza di difformita' di carattere contenutistico tra la contestazione in fatto operata dal g.i.p. in sede di interrogatorio ex art. 294 c.p.p ed il successivo atto di esercizio dell'azione penale, ma sottolinea la violazione della norma (art. 453) `attributiva del potere' (in capo al p.m.) di procedere all'interrogatorio, finalizzato alla corretta instaurazione del rito in questione. Ritiene, infatti, che non si possa ravvisare equipollenza tra i due interrogatori, quello del p.m. volto all'accertamento dell'evidenza della prova, quello del GIP finalizzato all'accertamento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Sul punto, osserva il Tribunale che non puo' dirsi sussistente alcuna nullita' del decreto e cio' in relazione al generale principio di sanatoria di cui all'articolo 183 comma 1 lettera b) c.p.p. (sanatoria per avvenuto esercizio della facolta' cui l'atto omesso era preordinato). Ed invero, seppure la norma di cui all'art. 453 c.p.p. non fa espressa menzione dell'interrogatorio operato dal g.i.p. quale presupposto (sia pure alternativo) per l'adozione del rito speciale, va osservato che cio' che rileva e' l'esistenza di un contesto all'interno dell'iter procedimentale, sia pure diverso, in cui sia stata offerta all'imputato la facolta' di conoscere l'addebito e le relative fonti di accusa, per poter orientare le successive scelte ed esercitare pienamente il diritto di difesa. Pertanto, purche' non via sia difformita' di contenuti tra la contestazione effettuata in tale sede ed il successivo atto di esercizio dell'azione penale, puo' sostenersi - aderendo all'orientamento della giurisprudenza di legittimita' - che l'interrogatorio del g.i.p. sia `equipollente' a quello espressamente richiesto ai sensi dell'art. 453 c.p.p. Cio', come si diceva, in aderenza all'orientamento espresso dalla S.C., tra cui - da ultimo, Sez. III, 17 gennaio 2000, imp. Fusco: In tema di giudizio immediato, quando il giudice per le indagini preliminari abbia proceduto all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato, secondo le prescrizioni di cui agli artt. 60 e 61 cod. proc. pen., coinvolgendo aspetti della prova sul reato in contestazione, tale atto e' idoneo a supplire l'interrogatorio di cui all'art. 453 c.p.p. ad opera del p.m. Dunque, l'eccezione di nullita' va rigettata. 3. - La difesa ha inoltre sostenuto che: a) il decreto di giudizio immediato e' affetto da nullita' in quanto l'atto di esercizio dell'azione non e' preceduto dagli adempimenti richiesti dall'art. 415-bis c.p.p.; b) in ipotesi di rigetto di tale questione, la disciplina normativa (per l'assenza della applicabilita' dell'art. 415 bis) e' affetta da vizio di costituzionalita', per preteso contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. Sul punto, osserva il Tribunale che non puo' prescindersi, nell'esaminare tali questioni, dalla ricostruzione dei caratteri di specialita' del giudizio immediato `tipico' in relazione al contenuto di garanzia come offerto dall'art. 111 Cost., al fine di comprendere la effettiva disciplina vigente e la sua rispondenza ai principi costituzionali. Ed invero, attraverso un'interpretazione logico-sistematica dell'attuale disciplina positiva normativa che richieda, nell'ambito del procedimento speciale in questione, il rispetto dell'avviso di cui all'articolo 415 bis c.p.p. L'art. 415 bis c.p. e' infatti collocato immediatamente prima del Titolo IX dell'udienza preliminare e precede l'art. 416 c.p.p relativo alla richiesta di rinvio a giudizio del p.m. al g.i.p, laddove il giudizio immediato e' collocato in altro libro e non opera alcun richiamo all'art. 415-bis c.p.p. Cio' deriva dalla natura `acceleratoria' del rito, fondata da un lato sulla esistenza di un momento di contraddittorio interno e peculiare al rito stesso, quale l'interrogatorio ex art. 453, dall'altro su un potere di controllo particolarmente intenso e penetrante da parte del g.i.p. che e' chiamato a verificare la sussistenza dell'evidenza probatoria (dato che permette di superare, in questo caso su richiesta dell'organo dell'accusa, l'udienza preliminare). Siffatta situazione processuale, peraltro, non puo' essere comparata al giudizio immediato atipico di cui all'art. 419 comma 5 c.p.p (su richiesta dell'imputato), preceduto dall'ordinaria richiesta di rinvio a giudizio (con i necessari adempimenti di cui all'art. 415-bis). Si assiste, in tal caso, ad una vera e propria `rinunzia' dell'imputato al momento di controllo costituito dall'udienza preliminare. Il passaggio diretto alla fase successiva e' determinato da un atto di volonta' della parte `debole' del processo, e poiche' siffatta rinunzia avviene solo in seguito alla fissazione dell'udienza preliminare e dunque in un momento successivo all'ordinaria richiesta di rinvio a giudizio, non puo' non essere preceduto dall'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p. E' proprio la differenza struttturale tra i due giudizi (tipico/atipico) a giustificare la diversa disciplina positiva, senza comportare alcuna violazione dell'art. 3 Cost. Dunque, puo' dirsi che la `specialita'' del giudizio immediato tipico sta proprio nella esistenza di un `meccanismo di accelerazione' che fonda la sua legittimazione, da un lato nel necessario `coinvolgimento' dell'indagato (interrogatorio o invito a Presentarsi rimasto senza effetto), dall'altro nel rafforzamento dei poteri valutativi del g.i.p. Siffatta caratteristica e' ben evidenziata dalla Suprema Corte nella sentenza del 31 gennaio 1998, imp. Cusani: In tema di giudizio immediato, il presupposto di ammissibilita' del rito costituito dall'evidenza della prova deve essere inteso nel senso che; sulla base di tutte le risultanze delle indagini preliminari, debba escludersi che il contraddittorio tra le parti possa condurre alla pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere nell'udienza preliminare. Tuttavia la specialita' del rito, se da un lato esclude che l'art. 415 bis c.p.p possa trovare applicazione (essendo previsto un momento interno al rito stesso di conoscenza e contestazione attraverso il presupposto tipico dell'interrogatorio), dall'altro crea un dubbio di illegittimita' costituzionale dell'art. 455 c.p.p, in rapporto alla necessita' di assoluto rispetto del principio del contraddittorio, cosi' come espresso dall'art. 111 Cost. Se e' vero, infatti che il decreto di giudizio immediato e', comunque, preceduto da una `forma' di contraddittorio (rappresentata dall'avvenuto interrogatorio), la decisione che il gip e' chiamato a prendere ex art. 455 avviene senza alcuna possibilita' di `ascolto' delle ragioni del soggetto imputato, nei cui confronti la decisione e' destinata a produrre effetti; Cio' determina la necessita' di interrogarsi sul rispetto dell'art. 111 Cost. (in rapporto all'art. 24 Cost.), nella parte in cui detta norma, al comma 2, impone la regolamentazione normativa della partecipazione al procedimento in `condizioni di parita''. Ed invero una lettura costituzionalmente orientata delle norme ci porta a ritenere che il contraddittorio, momento ineliminabile del nostro sistema processuale, assume rilievo in relazione a diversi profili: a) con riguardo alla `conoscenza' dell'addebito ed in tal caso e' assicurato nel giudizio immediato dal previo interrogatorio ex art. 453 c.p.p; b) con riguardo al momento di formazione della prova, ipotesi non in rilievo per questa fase del giudizio immediato, in quanto e' momento non pregiudicato dalla `semplice' decisione sul rinvio a giudizio); c) con riguardo alla possibilita' per la difesa dell'imputato di `prospettare una ipotesi alternativa' rispetto a quella formulata dall'organo dell'accusa (nel rispetto del principio del `previo ascolto' delle ragioni della parte interessata), ed in tale ultimo aspetto e' individuabile, ad avviso del Tribunale, il dubbio di costituzionalita' della disciplina oggetto della presente ordinanza. Non puo' non rilevarsi, infatti, che - pur non aderendo alle argomentazioni difensive basate sulla pretesa applicabilita' dell'art. 415-bis c.p.p. -, l'attuale disciplina normativa non offre adeguata tutela a tale specifico aspetto del contraddittorio, in quanto la decisione presa dal g.i.p. ex art. 455 non e' preceduta da alcun momento di `ascolto' delle ragioni dell'imputato sullo specifico `tema' della evidenza probatoria, ed in cio' va ipotizzata la violazione dei parametri costituzionali di cui agli artt. 24 e 111 Cost. (per constata alterazione della `parita' di condizioni). La decisione della Suprema Corte di Cassazione (Cass. 20 giugno 1991, Pernice), che aveva dichiaratola manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 455 c.p.p in relazione all'art. 24 Cost. in quanto nessun pregiudizio poteva derivare dal decreto di giudizio immediato in quanto provvedimento di carattere endoprocessuale assolutamente privo di rilevanza ai fini dell'eventuale condanna, appare in contrasto con il nuovo significato riservato al principio del contraddittorio dall'art. 111 Cost. Siffatto articolo ha fissato il principio di carattere generale in base al quale il processo si svolge nel contraddittorio delle parti in condizione di parita' e ha poi ulteriormente ribadito la sussistenza del principio del contraddittorio nella formazione della prova. Cio' significa che la posizione di parita' delle parti deve essere assicurata e garantita non solo nella fase processuale vera e propria e dunque nel momento della formazione della prova, ma sin dalla fase delle indagini preliminari. Ed e' proprio il `previo ascolto' della difesa dell'imputato, in regime di perfetta parita', con conseguente arricchimento ed integrazione del fascicolo, su suggerimento delle parti, che puo' stimolare l'imputato all'accesso ai riti alternativi. In altre parole, ad avviso del Tribunale, la mancanza di garanzia, in rapporto al contenuto dell'art. 111 comma 2 Cost., va individuato nel `momento procedimentale' successivo alla richiesta di emissione del decreto formulata dal p.m. ed antecedente alla decisione del g.i.p. ex art. 455, nella parte in cui detta nonna non prevede (analogamente a quanto avviene, ad esempio, in tema di proroga della custodia cautelare ex art. 305 c.p.p., come ipotesi di contraddittorio `cartolare) che la richiesta del P.m. vada notificata al difensore dell'imputato, al fine di consentire, in un congruo termine, il deposito di deduzioni contrarie all'accoglimento della stessa. In cio' consiste, infatti, il contraddittorio inteso come `prospettazione alternativa' difesa della dell'imputato e che l'attuale disciplina non assicura, ed in tal senso - non potendosi definire il presente giudizio senza la previa soluzione del dubbio di - costituzionalita' - va prospettata la questione relativa all'articolo 455 c.p.p. La questione appare, alla luce delle considerazioni ora svolte, non manifestamente infondata,; appare altresi' rilevante nel presente procedimento posto che, nell'ipotesi di accoglimento della stessa, deriverebbe la nullita' di ordine generale di cui all'art. 178 primo comma) c.p.p del decreto di giudizio immediato e la conseguente regressione del procedimento.
P. Q. M. Rigetta le questioni proposte dalla difesa, di cui al verbale di udienza del 12 febbraio 2002. Solleva d'ufficio questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 455 c.p.p., nella parte in cui detta norma non prevede l'obbligatorieta' della notifica al difensore dell'imputato della richiesta di emissione del decreto di giudizio immediato, al fine di consentire il deposito di memorie scritte prima della decisione, per contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost. Sospende il procedimento sino alla definizione dell'incidente di costituzionalita' e dispone la notifica della presente ordinanza, di cui e' data lettura in udienza al Presidente del Consiglio dei ministri nonche' la comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati. Manda la Cancelleria per i conseguenti adempimenti. Santa Maria Capua Vetere, addi' 12 marzo 2002 Il Presidente: Foschini Il giudice estensore:Pilla 03C0581