N. 201 SENTENZA 3 - 11 giugno 2003

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Ricorso  governativo avverso disposizioni regionali della Lombardia -
  Contenuto  plurimo - Separazione delle questioni proposte - Riserva
  di decisione.
- Legge  Regione  Lombardia  6 marzo  2002,  n. 4,  artt. 1, comma 3,
  lettera b), e 3, comma 12.
- Costituzione, artt. 114, primo e secondo comma, 117, secondo comma,
  lettere q) e s), 118 e 120, secondo comma.
Regioni  in  genere - Incompatibilita' a cariche elettive regionali -
  Disciplina  -  Nuovo  riparto  di  competenze  - Individuazione dei
  principi fondamentali in materia.
- Costituzione, artt. 122, 117, secondo comma, lettera p) e 97, primo
  comma;   legge   costituzionale   22 novembre  1999,  n. 1;  d.lgs.
  18 agosto 2000, n. 267, art. 65, comma 1.
Regione  Lombardia  -  Incompatibilita'  alla  carica  di consigliere
  regionale  -  Limitazione delle cariche incompatibili - Mancanza di
  una   regola   generale   -  Elusione  del  principio  fondamentale
  ricavabile  dall'ordinamento  vigente,  operante  come  limite alla
  competenza    legislativa    della    Regione    -   Illegittimita'
  costituzionale.
- Legge Regione Lombardia 6 marzo 2002, n. 4, art. 1, comma 4.
- Costituzione,  artt. 122  e 97, primo comma; d.lgs. 18 agosto 2000,
  n. 267, art. 65, comma 1.
(GU n.24 del 18-6-2003 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Riccardo CHIEPPA;
  Giudici:  Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio  ONIDA,  Carlo MEZZANOTTE,
Fernanda   CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto  CAPOTOSTI,
Annibale  MARINI,  Franco  BILE, Giovanni Maria FLICK, Ugo DE SIERVO,
Romano VACCARELLA, Alfio FINOCCHIARO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale degli artt. 1, comma 3,
lettera b),  e  comma 4,  e  3,  comma 12,  della legge della Regione
Lombardia   6 marzo   2002,   n. 4   (Norme  per  l'attuazione  della
programmazione  regionale  e  per  la  modifica  e  l'integrazione di
disposizioni  legislative),  promosso  con ricorso del Presidente del
Consiglio  dei  ministri,  notificato il 7 maggio 2002, depositato in
cancelleria il 16 successivo e iscritto al n. 34 del registro ricorsi
2002.
    Visto l'atto di costituzione della Regione Lombardia;
    Udito   nell'udienza   pubblica  dell'11 marzo  2003  il  giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky;
    Udito  l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del
Consiglio dei ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1. - Con  ricorso  notificato  il  7 maggio  2002 e depositato il
successivo  16 maggio  il  Presidente  del  Consiglio dei ministri ha
impugnato  alcune  disposizioni  della  legge della Regione Lombardia
6 marzo  2002,  n. 4  (Norme  per  l'attuazione  della programmazione
regionale   e  per  la  modifica  e  l'integrazione  di  disposizioni
legislative).
    Il   ricorrente  -  oltre  a  censurare  (a)  l'art. 1,  comma 3,
lettera b),   della  legge  regionale  n. 4  del  2002,  in  tema  di
disciplina  del  Corpo  forestale  regionale,  che  sostituisce,  con
variazioni  che si assumono puramente formali e pertanto ininfluenti,
l'art. 2  della legge regionale 12 gennaio 2002, n. 2, gia' impugnato
in  via principale con precedente separato atto (iscritto al registro
ricorsi  n. 29  del  2002),  e  (b)  l'art. 3,  comma 12, della legge
regionale   n. 4  del  2002  (anch'esso  di  modifica  di  precedente
normativa  regionale),  in  tema  di  limiti  minimi  di distanza tra
impianti  per  le  telecomunicazioni  e  per  la  radiotelevisione  e
particolari  unita'  abitative  collettive  (asili, scuole, ospedali,
carceri   e   altre)   -   solleva,   in  particolare,  questione  di
costituzionalita'  dell'art. 1,  comma 4,  della medesima legge della
Regione  Lombardia  n. 4  del  2002,  in  quanto  tale  disposizione,
prevedendo  l'incompatibilita'  della carica di consigliere regionale
«con  quella  di  presidente  e  assessore  provinciale, di sindaco e
assessore  di  comuni  capoluogo  di provincia, nonche' con quella di
sindaco  e  assessore  di  comuni con popolazione superiore a 100.000
abitanti»,  introdurrebbe una fattispecie di incompatibilita' nuova e
diversa,  in  senso  meno restrittivo, rispetto a quanto e' stabilito
dal  decreto  legislativo  18 agosto  2000, n. 267 (Testo unico delle
leggi  sull'ordinamento  degli enti locali), dal quale deriverebbe il
principio  generale  -  vincolante  per le regioni secondo l'art. 122
della   Costituzione,   che   si  assume  pertanto  violato  -  della
«incompatibilita'  assoluta della carica di consigliere regionale con
qualsiasi altra carica negli enti locali».
    2. - La  Regione  Lombardia ha depositato in data 6 agosto 2002 -
oltre  il  termine  stabilito dall'art. 23, ultimo comma, delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale - atto di
costituzione  in  giudizio,  nel  quale  ha  sostenuto  con  numerosi
argomenti  (poi  ulteriormente  ripresi  e  sviluppati  in successiva
memoria  depositata) l'inammissibilita' e comunque l'infondatezza del
ricorso governativo.
    3. - L'Avvocatura  generale  dello Stato, per il ricorrente, ha a
sua volta depositato una memoria.
    Oltre a formulare deduzioni relativamente alle altre disposizioni
impugnate,  l'Avvocatura,  quanto  all'art. 1,  comma 4,  della legge
regionale     in     argomento,    che    attenua    la    disciplina
dell'incompatibilita'  tra  la  carica  di consigliere regionale e il
mandato amministrativo negli enti locali «forse per risolvere qualche
caso  personale»,  contesta  la  lettura  - prospettata dalla regione
resistente  nell'atto  di costituzione in giudizio - dell'art. 65 del
decreto  legislativo  n. 267  del  2000,  nel senso (opposto a quello
dedotto  con  il  ricorso)  di una disposizione di estremo dettaglio,
come tale priva di carattere vincolante.
    Tale  lettura,  secondo  la  parte ricorrente, e' sorretta da una
impropria   premessa   di   fondo:  quella  secondo  la  quale,  fino
all'emanazione  delle  leggi statali di principio in materia, a norma
del   nuovo   testo  dell'art. 122  della  Costituzione,  le  regioni
potrebbero  legiferare  senza  alcun  limite; ed e' comunque una tesi
rovesciabile  nel  suo  opposto,  poiche',  se  non sussistesse alcun
limite  di  principio,  allora il legislatore regionale si troverebbe
nell'impossibilita'  di disporre alcunche', dovendo appunto attendere
l'emanazione  delle  norme  statali  recanti  i  limiti di principio,
costituzionalmente    necessari    a    norma   dell'art. 122   della
Costituzione.
    In  realta'  l'art. 65  citato  contiene,  per  l'Avvocatura, una
previsione  chiara e che e' destinata a valere in termini vincolanti,
a  garanzia  di  un  «evidente principio di razionalita», per evitare
improprie  commistioni  di  cariche  politiche e amministrative e per
prevenire situazioni di conflitto di interessi.

                       Considerato in diritto

    1. - Con  il  ricorso  in  esame, il Presidente del Consiglio dei
ministri    solleva    questione   di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 1, comma 3, lettera b), e comma 4, e dell'art. 3, comma 12,
della  legge  della  Regione  Lombardia 6 marzo 2002, n. 4 (Norme per
l'attuazione  della  programmazione  regionale  e  per  la modifica e
l'integrazione   di   disposizioni   legislative).   Le  norme  cosi'
sottoposte  al  giudizio  di  legittimita'  costituzionale riguardano
materie  completamente  diverse, senza alcun collegamento tra loro, e
precisamente   la   disciplina   del   Corpo   forestale   regionale,
l'incompatibilita'   dei   consiglieri   regionali,   la   protezione
dall'esposizione  ambientale  a  campi  elettromagnetici  indotti  da
impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione. Il
ricorso,  uno  nella  forma,  e'  plurimo  nel contenuto. Esigenze di
omogeneita'  e  univocita'  della decisione inducono a distinguere le
materie  e  a  procedere, quindi, alla decisione separata di ciascuna
questione o gruppo di questioni.
    Viene  ora  decisa  la  questione  di legittimita' costituzionale
concernente  la  disciplina dettata dalla legge regionale lombarda in
tema di incompatibilita' dei consiglieri regionali.
    2. - L'art. 1,  comma 4, della legge della Regione Lombardia n. 4
del    2002   stabilisce   che   «in   fase   di   prima   attuazione
dell'articolo 122  della  Costituzione  e in attesa di una disciplina
organica  della  materia,  la  carica  di  consigliere  regionale  e'
incompatibile  con  quella  di presidente e assessore provinciale, di
sindaco  e  assessore  di  comuni capoluogo di provincia, nonche' con
quella  di  sindaco e assessore di comuni con popolazione superiore a
100.000  abitanti».  Il  ricorrente  ritiene  che questa disposizione
contrasti   con   l'art. 122   della   Costituzione,  la'  dove  esso
attribuisce   alla   legge   regionale  la  disciplina  dei  casi  di
incompatibilita'  dei  consiglieri  regionali nei limiti dei principi
fondamentali   stabiliti   con   legge   della   Repubblica,  perche'
contrastante  con il principio della «incompatibilita' assoluta della
carica di consigliere regionale con qualsiasi altra carica negli enti
locali»  che  deriverebbe  dal  decreto  legislativo  18 agosto 2000,
n. 267  (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali),
il  cui  art. 65,  comma 1,  stabilisce,  recependo la corrispondente
disposizione dell'art. 4 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in
materia  di  ineleggibilita'  ed  incompatibilita'  alle  cariche  di
consigliere  regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in
materia  di  incompatibilita'  degli  addetti  al  Servizio sanitario
nazionale), che «[...] il sindaco e gli assessori dei comuni compresi
nel  territorio  della regione [...] sono incompatibili con la carica
di consigliere regionale».
    3. - La questione e' fondata, nei termini di seguito precisati.
    4. - Modificando  la  distribuzione delle competenze normative in
tema di ineleggibilita' e incompatibilita' alla carica di consigliere
regionale   vigente   prima   dell'entrata   in  vigore  della  legge
costituzionale   22 novembre  1999,  n. 1  (Disposizioni  concernenti
l'elezione   diretta   del   Presidente   della  Giunta  regionale  e
l'autonomia  statutaria  delle  regioni),  l'attuale  art. 122, primo
comma,  della  Costituzione ha sottratto la materia alla legislazione
dello   Stato   e   l'ha   attribuita   a   quella   delle   regioni;
conseguentemente,   per   ragioni   di   congruenza  sistematica,  la
competenza   legislativa   esclusiva   dello   Stato  in  materia  di
legislazione  elettorale dei comuni (oltre che delle province e delle
citta'   metropolitane)   prevista   dall'art. 117,   secondo  comma,
lettera p),  della  Costituzione,  ha da essere intesa con esclusione
della  disciplina  delle  cause  di  incompatibilita'  (oltre  che di
ineleggibilita)  a  cariche  elettive  regionali derivanti da cariche
elettive   comunali   (oltre   che   provinciali   e   delle   citta'
metropolitane).
    La competenza legislativa regionale in questione vale «nei limiti
dei  principi  fondamentali  stabiliti  con  legge della Repubblica».
Poiche'  manca  a tutt'oggi una legge determinativa di tali principi,
occorre  rivolgersi  alle  norme  dell'ordinamento  giuridico statale
vigente  per  individuare,  tra  tutte,  quelle  che esprimano scelte
fondamentali e operino cosi' da limiti all'esercizio della competenza
legislativa  regionale  (cosi',  con riferimento alla legislazione di
cui   all'art. 117,   terzo   comma,   della   Costituzione,  ma  con
affermazione  di portata generale, la sentenza di questa Corte n. 282
del  2002).  Il  ricorrente  ritiene  che  la  regola contenuta nella
richiamata  disposizione  dell'art. 65 del decreto legislativo n. 267
del  2000,  che prevede l'incompatibilita' alla carica di consigliere
regionale  di  tutti  coloro  che  ricoprono  la  carica di sindaco e
assessore  comunale nei comuni compresi nel territorio della regione,
valga in quanto tale come «principio fondamentale».
    Se  cosi'  si  dovesse  ritenere, tuttavia, la legge regionale in
tema   d'individuazione  delle  cause  di  incompatibilita'  dovrebbe
limitarsi  a  ripetere nel caso di specie le determinazioni contenute
nella  legge  statale:  un  risultato  incompatibile  con  la  natura
concorrente  della potesta' legislativa regionale in questione, quale
prevista dall'art. 122, primo comma, della Costituzione.
    Non  la  regola  dell'art. 65  del decreto legislativo n. 267 del
2000,  dunque,  deve  assumersi come limite alla potesta' legislativa
regionale,  ma il principio ispiratore di cui essa e' espressione. Il
principio  in questione consiste nell'esistenza di ragioni che ostano
all'unione  nella stessa persona delle cariche di sindaco o assessore
comunale  e  di  consigliere regionale e nella necessita' conseguente
che  la  legge predisponga cause di incompatibilita' idonee a evitare
le   ripercussioni   che   da  tale  unione  possano  derivare  sulla
distinzione  degli  ambiti  politico-amministratividelle  istituzioni
locali  e,  in  ultima  istanza, sull'efficienza e sull'imparzialita'
delle    funzioni,   secondo   quella   che   e'   la   ratio   delle
incompatibilita',  riconducibile  ai  principi  indicati  in generale
nell'art. 97,  primo  comma,  della  Costituzione (sentenze n. 97 del
1991  e  n. 5 del 1978). In sintesi: il co-esercizio delle cariche in
questione  e',  a  quei  fini,  in linea di massima, da escludere. Il
legislatore  statale,  con  il  citato  art. 65, ha messo in opera il
principio   anzidetto,  tramite  la  predisposizione  di  una  regola
generale  di  divieto  radicale.  Ma  cio' non esclude scelte diverse
nello  svolgimento  del medesimo principio, con riferimento specifico
all'articolazione degli enti locali nella regione, naturalmente entro
il  limite  della discrezionalita', oltrepassato il quale il rispetto
del    principio,   pur   apparentemente   assicurato,   risulterebbe
sostanzialmente compromesso.
    L'impugnato  art. 1, comma 4, della legge della Regione Lombardia
n. 4 del 2002 supera questo limite, traducendosi non in un'attuazione
ma  in un'elusione del principio. Prevedendo l'incompatibilita' della
carica  di  consigliere  regionale  esclusivamente  con riguardo alle
cariche  di sindaco e assessore di comuni capoluogo di provincia e di
comuni  con popolazione superiore a 100.000 abitanti, l'effetto della
legge impugnata, tenuto conto della composizione demografica dei 1546
comuni   presenti   nella   Regione  Lombardia,  risulta  essere  che
l'incompatibilita'  vale  per tre comuni capoluogo di provincia e per
un  comune  non  capoluogo  di  provincia.  Indipendentemente da ogni
considerazione circa i criteri qualitativi che possono avere mosso il
legislatore  in  una  scelta  cosi'  determinata,  la  conseguenza di
quest'ultima  e'  il  ribaltamento,  non l'attuazione della scelta di
principio    contenuta    nella   norma   statale   di   riferimento.
L'incompatibilita',  infatti,  da  regola  qual e' nella legislazione
statale,   si   e'  trasformata,  nella  legislazione  regionale,  in
eccezione.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riservata  ogni  decisione sulle questioni relative agli artt. 1,
comma 3,  lettera b),  e  3,  comma 12,  della  legge  della  Regione
Lombardia   6 marzo   2002,   n. 4   (Norme  per  l'attuazione  della
programmazione  regionale  e  per  la  modifica  e  l'integrazione di
disposizioni  legislative), sollevate, in riferimento agli artt. 114,
primo  e  secondo  comma,  117, secondo comma, lettere q) e s), 118 e
120,  secondo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio
dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe,
    Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 1, comma 4,
della  legge  della  Regione  Lombardia 6 marzo 2002, n. 4 (Norme per
l'attuazione  della  programmazione  regionale  e  per  la modifica e
l'integrazione di disposizioni legislative).
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 giugno 2003.
                       Il Presidente: Chieppa
                      Il redattore: Zagrebelsky
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in Cancelleria l'11 giugno 2003.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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