N. 209 ORDINANZA 3 - 11 giugno 2003

Giudizio   sull'ammissibilita'   del   ricorso   per   conflitto   di
attribuzione tra poteri dello Stato.

Processo penale - Richiesta di documenti - Opposizione del segreto di
  Stato - Ricorso per conflitto di attribuzione della Corte di assise
  d'appello  di  Roma,  nei confronti del Comitato parlamentare per i
  servizi  di informazione e di sicurezza e per il segreto di Stato -
  Delibazione  preliminare  -  Sussistenza dei requisiti soggettivo e
  oggettivo - Ammissibilita' del ricorso.
- Nota  del  Presidente  del  Comitato  parlamentare per i servizi di
  informazione e di sicurezza 19 febbraio 2002.
- Legge 24 ottobre 1977, n. 801, art. 11; legge 11 marzo 1953, n. 87,
  art. 37;  norme  integrative  per  i  giudizi  davanti  alla  Corte
  costituzionale, art. 26, terzo comma.
(GU n.24 del 18-6-2003 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Riccardo CHIEPPA;
  Giudici:  Valerio  ONIDA,  Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido
NEPPI  MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE,
Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco  AMIRANTE,  Ugo  DE SIERVO, Romano
VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di ammissibilita' del conflitto tra poteri dello Stato
sorto   a   seguito   della   nota   del  19 febbraio  2002  -  prot.
2002/0000136/SG-CIV - con la quale, richiamando l'art. 11 della legge
24 ottobre  1977,  n. 801,  il  Comitato  parlamentare  ha opposto il
vincolo del segreto alla esibizione di atti in suo possesso, promosso
dalla  Corte  di assise di appello di Roma, con ricorso depositato il
23 aprile  2002  ed  iscritto  al  n. 218 del registro ammissibilita'
conflitti.
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 7 maggio 2003 il giudice
relatore Fernanda Contri.
    Ritenuto  che  nel corso di un procedimento penale a carico di un
dipendente   del   Servizio   per  la  informazione  e  la  sicurezza
democratica  (SISDE)  per il reato di sottrazione di atti o documenti
concernenti  la sicurezza dello Stato, la Corte d'assise d'appello di
Roma,   con  ricorso  depositato  il  23 aprile  2002,  ha  sollevato
conflitto  di  attribuzione  tra poteri dello Stato nei confronti del
Comitato  parlamentare per i servizi di informazione e di sicurezza e
per il segreto di Stato, in relazione alla opposizione del segreto di
Stato,  comunicata  con  nota del Presidente del Comitato medesimo in
data 19 febbraio 2002;
        che  la  Corte  ricorrente  lamenta  che  il  Presidente  del
Comitato  parlamentare,  al quale era stata richiesta l'esibizione di
alcuni  documenti,  abbia  opposto  il  vincolo del segreto, ai sensi
dell'art. 11  della  legge  24 ottobre  1977,  n. 801  (Istituzione e
ordinamento  dei  servizi  per  le  informazioni  e  la  sicurezza  e
disciplina   del   segreto   di  Stato),  in  difetto  dei  necessari
presupposti;
        che,  in  particolare, ad avviso della ricorrente, benche' il
citato  art. 11 disponga che i componenti del Comitato sono vincolati
al segreto relativamente alle informazioni acquisite, alle proposte e
ai   rilievi   inerenti  alle  linee  essenziali  delle  strutture  e
dell'attivita' dei Servizi, tale vincolo non si estende fino al punto
di  comprendere anche la documentazione che sia pervenuta al Comitato
per   vie   non  istituzionali,  come  si  sarebbe  verificato  nella
fattispecie;
        che  pertanto la ricorrente chiede a questa Corte di valutare
il  corretto  uso  del  potere  di  decidere  sulla  sussistenza  dei
presupposti  di  applicabilita'  dell'art. 11  della legge n. 801 del
1977, cosi' come esercitato dal Comitato parlamentare con la indicata
nota  del  19 febbraio  2002,  non  potendo  procedere ulteriormente,
poiche'  l'opposizione  del  segreto  impedisce  l'adozione  di  ogni
decisione fondata su una prova generica.
    Considerato  che  in questa fase del giudizio di mera delibazione
senza  contraddittorio  appaiono  sussistere i requisiti soggettivi e
oggettivi  richiesti  dall'art. 37  della legge 11 marzo 1953, n. 87,
perche'  possa  configurarsi  un conflitto di attribuzione tra poteri
dello  Stato,  la  cui  risoluzione  spetti alla competenza di questa
Corte;
        che, in particolare, sotto il profilo soggettivo, sussiste la
legittimazione  della  Corte  d'assise  d'appello di Roma a sollevare
conflitto,  in  quanto organo giurisdizionale competente a dichiarare
definitivamente  la volonta' del potere che rappresenta, in posizione
di piena indipendenza garantita dalla Costituzione;
        che   anche   il  Comitato  parlamentare  per  i  servizi  di
informazione  e di sicurezza e per il segreto di Stato e' legittimato
a   resistere   al   conflitto,   essendo   competente  a  dichiarare
definitivamente,  nell'ambito  delle  materie  di  sua  spettanza, la
volonta' del potere cui appartiene;
        che,  restando  impregiudicata ogni ulteriore decisione anche
in punto di ammissibilita', deve dichiararsi esistente la materia del
conflitto,  in  quanto la ricorrente Corte d'assise d'appello di Roma
lamenta  la  lesione di attribuzioni costituzionalmente garantite, in
relazione alla opposizione del segreto di Stato da parte del Comitato
parlamentare.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953,  n. 87,  il  conflitto  di  attribuzione  proposto  dalla Corte
d'assise  di  appello di Roma nei confronti del Comitato parlamentare
per  i  servizi  di  informazione  e di sicurezza e per il segreto di
Stato, con il ricorso in epigrafe;
    Dispone:
        a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione
della  presente  ordinanza  alla  Corte  d'assise  d'appello di Roma,
ricorrente;
        b) che,  a  cura  della  ricorrente, il ricorso e la presente
ordinanza  siano notificati al Comitato parlamentare per i servizi di
informazione  e  di  sicurezza e per il segreto di Stato, alla Camera
dei  deputati e al Senato della Repubblica, in persona dei rispettivi
Presidenti,  entro  il termine di sessanta giorni dalla comunicazione
di  cui  al  punto a), per essere poi depositati nella cancelleria di
questa   Corte   entro   il   termine  di  venti  giorni  dall'ultima
notificazione,  ai  sensi  dell'art. 26,  terzo  comma,  delle  norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 giugno 2003.
                       Il Presidente: Chieppa
                        Il redattore: Contri
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria l'11 giugno 2003.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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